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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/10/2025, n. 10083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10083 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
R. G. 14221 2025
TRIBUNALE DI ROMA
2° sezione controversie di lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Renata Quartulli in funzione di giudice del lavoro a seguito della sostituzione dell'udienza dell 11.9.25 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n. 14221 / 2025
Tra
erede di avv. MARINI PAOLO ) Parte_1 Persona_1
e
CP_1
Fatto e diritto
La parte ricorrente indicata in epigrafe erede di a esposto che con decreto Persona_1 di omologa il Tribunale di Roma ha riconosciuto in capo al de cuius la sussistenza del requisito sanitario ai fini dell' indennità di accompagnamento.
Dedotto di non aver ottenuto il pagamento della prestazione , ha chiesto la condanna dell'
al pagamento dei ratei arretrati oltre agli accessori di legge. CP_1
L è rimasto contumace. CP_2
La domanda è fondata
Il riconoscimento del requisito sanitario con decorrenza 31.7.23 risulta dal decreto di omologa del 2.10.24 in atti
Poiché risulta la sussistenza degli altri requisiti di legge ( cfr atto notorio) , la domanda merita accoglimento
L' va pertanto condannato al pagamento dei ratei arretrati fino al 29.3.24 ( data del CP_1 decesso) oltre interessi come per legge
Le spese seguono la soccombenza.
PQM
Dichiara il diritto della ricorrente quale erede di ricorrente ai ratei di Persona_1 indennità di accompagnamento con decorrenza 1.8.23 fino al 29.3.24.
Condanna l' alla corresponsione in favore del ricorrente dei conseguenziali ratei maturati CP_1 interessi come per legge.
Condanna l' al pagamento di euro 850 oltre iva cap e spese generali a titolo di compensi CP_1 professionali con distrazione .
Il Giudice
TRIBUNALE DI ROMA
2° sezione controversie di lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Renata Quartulli in funzione di giudice del lavoro a seguito della sostituzione dell'udienza dell 11.9.25 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n. 14221 / 2025
Tra
erede di avv. MARINI PAOLO ) Parte_1 Persona_1
e
CP_1
Fatto e diritto
La parte ricorrente indicata in epigrafe erede di a esposto che con decreto Persona_1 di omologa il Tribunale di Roma ha riconosciuto in capo al de cuius la sussistenza del requisito sanitario ai fini dell' indennità di accompagnamento.
Dedotto di non aver ottenuto il pagamento della prestazione , ha chiesto la condanna dell'
al pagamento dei ratei arretrati oltre agli accessori di legge. CP_1
L è rimasto contumace. CP_2
La domanda è fondata
Il riconoscimento del requisito sanitario con decorrenza 31.7.23 risulta dal decreto di omologa del 2.10.24 in atti
Poiché risulta la sussistenza degli altri requisiti di legge ( cfr atto notorio) , la domanda merita accoglimento
L' va pertanto condannato al pagamento dei ratei arretrati fino al 29.3.24 ( data del CP_1 decesso) oltre interessi come per legge
Le spese seguono la soccombenza.
PQM
Dichiara il diritto della ricorrente quale erede di ricorrente ai ratei di Persona_1 indennità di accompagnamento con decorrenza 1.8.23 fino al 29.3.24.
Condanna l' alla corresponsione in favore del ricorrente dei conseguenziali ratei maturati CP_1 interessi come per legge.
Condanna l' al pagamento di euro 850 oltre iva cap e spese generali a titolo di compensi CP_1 professionali con distrazione .
Il Giudice