Decreto cautelare 19 febbraio 2024
Ordinanza cautelare 20 marzo 2024
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 07/07/2025, n. 1549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1549 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01549/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00234/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 234 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall’avvocato Fara Pipia, con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo in Palermo, via Sammartino n. 45;
contro
Comune di Bagheria, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Claudio Trovato e Umberto Ilardo, entrambi con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo in Palermo, via G. Leopardi n. 23;
per l’annullamento, previa sospensione cautelare degli effetti,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo per l’annullamento
- dell’ordinanza -OMISSIS-Dir. V del 06.11.2023, notificata il 30.11.2023, con cui il Comune di Bagheria ha dichiarato l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale della particella catastale identificata al foglio,-OMISSIS- N.C.T. del Comune di Bagheria, disponendo la trascrizione nei pubblici registri e l’immissione in possesso;
per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti
dell’ordinanza di sgombero coatto del 10.01.2024 (prot-OMISSIS-) comunicata il 07.02.2024, avente ad oggetto l’immobile identificato al foglio -OMISSIS-, del NCEU del Comune di Bagheria;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Bagheria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 giugno 2025 il dott. Mario Bonfiglio e uditi per le parti i difensori, avvocato Rizzo per il ricorrente ed avvocato Trovato per l’Amministrazione intimata, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
1.1) Con il ricorso introduttivo del giudizio il signor -OMISSIS- ha esposto di aver costruito nel corso degli Anni Ottanta insieme alla moglie – oggi scomparsa – sig.ra -OMISSIS- un fabbricato nel territorio di Bagheria, in contrada GG , accatastato al foglio-OMISSIS-; immobile attualmente in comproprietà tra il ricorrente ed i figli -OMISSIS-, questi ultimi per averlo ereditato dalla madre (successione mortis causa del 18.11.2009, vol. -OMISSIS-, Ufficio del Registro di Palermo).
Ha precisato inoltre che la realizzazione di tale fabbricato è avvenuta in assenza di titolo edilizio, omissione per sanare la quale è stata presentata un’istanza di condono edilizio ai sensi della legge n. 47/1985 (in data 27.03.1986) con oggetto specifico il corpo di fabbrica ubicato nella particella -OMISSIS-.
Invece, per quel che concerne la seconda particella, la-OMISSIS-, il ricorrente ha chiarito che nella medesima è stata realizzata una semplice tettoia in legno, di mq 30,00, previa comunicazione all’Amministrazione comunale intimata.
Senonché, con ordinanza n. -OMISSIS- del 05.12.2018 il Comune di Bagheria ha denegato la suddetta istanza, in considerazione del vincolo d’inedificabilità assoluta nella fascia dei metri 150,00 dalla battigia, di cui all’art. 15 legge reg. n. 78/1976; vincolo, da cui risulta gravata l’area interessata dall’intervento edilizio oggetto del decidere e che implica – ai sensi dell’art. 23 legge reg. n. 37/1985 – il rigetto della richiesta di regolarizzazione edilizia.
Contestualmente l’Amministrazione ha ingiunto la demolizione delle opere abusive.
Tali determinazioni della P.A. sono state però impugnate dinanzi questo Tribunale mercé ricorso recante il numero R.G. -OMISSIS-.
Proseguendo nella disamina dei fatti di causa, il ricorrente ha precisato ulteriormente che con successiva ordinanza n.-OMISSIS- del 07.11.2019, il Comune intimato ha dichiarato l’acquisizione gratuita al suo patrimonio oltre che del manufatto realizzato sulla prefata particella -OMISSIS-, anche dell’ampliamento, testé descritto, insistente sulla particella contermine-OMISSIS-.
Anche quest’ultimo provvedimento è stato gravato con ricorso per motivi aggiunti nell’ambito del giudizio già incardinato sul diniego di condono edilizio; giudizio, al cui esito è stata pronunciata da parte di questo Tribunale la sentenza n.-OMISSIS- (in data 31.08.2021) di rigetto dell’impugnazione, ad eccezione della disposta acquisizione della particella catastale-OMISSIS-, stante la mancanza di una pregressa ingiunzione di demolizione delle opere abusive ivi realizzate.
Con una nuova ordinanza comunale, la -OMISSIS-del 04.10.2021, l’Amministrazione intimata, preso atto della suddetta sentenza, ha ingiunto allora la demolizione del manufatto insistente sulla particella -OMISSIS- ordinanza avverso la quale è stato incardinato dapprima ricorso (R.G. n.-OMISSIS-) dinanzi questo Tribunale, respinto con sentenza n. -OMISSIS- ed in seguito ricorso in appello di fronte il C.G.A.R.S., tuttora pendente e recante il numero di R.G. 807/2024.
Infine, il Comune di Bagheria ha adottato l’ordinanza oggetto del ricorso introduttivo dell’odierno giudizio, la -OMISSIS-del 06.11.2023, con cui stante il pregresso diniego di condono edilizio; nonché l’ordinanza di demolizione -OMISSIS-del 04.10.2021 ed il pedissequo accertamento d’inottemperanza; è stata disposta l’acquisizione al patrimonio comunale anche dei manufatti esistenti nella particella catastale-OMISSIS-.
1.2) Per quanto concerne le deduzioni d’illegittimità prospettate con l’atto introduttivo del giudizio, il ricorrente ha domandato l’annullamento dell’ordinanza comunale -OMISSIS-del 2023 per
I) Illegittimità per invalidità derivata; violazione di legge nei provvedimenti presupposti; eccesso di potere sotto vari profili ;
II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 31, comma 6, d.P.R. n. 380/2001; illegittimità per carenza assoluta di potere; eccesso di potere per sviamento della causa tipica e sotto vari altri profili .
Sinteticamente, con il primo motivo di gravame ha prospettato le medesime deduzioni d’illegittimità a suo tempo articolate avverso l’ordinanza comunale n. 60/2021, ritenendole altrettanti motivi d’illegittimità derivata del pedissequo provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale dei manufatti oggetto della pregressa ingiunzione di demolizione.
Sotto altro e concorrente profilo il ricorrente ha lamentato che sarebbe preclusa all’Amministrazione - in pendenza dei giudizi attinenti le sue determinazioni precedenti – la possibilità di acquisire al proprio patrimonio i manufatti oggetto del decidere. Invero, una determinazione in tal senso potrebbe essere assunta soltanto dopo l’avvenuto passaggio in giudicato delle decisioni relative all’ingiunzione di demolizione.
Mercé il secondo motivo del ricorso introduttivo è stata prospettata invece l’incompetenza dell’Amministrazione comunale ad adottare il suddetto provvedimento di acquisizione; provvedimento la cui adozione rientrerebbe nell’ambito delle attribuzioni della Soprintendenza BB.CC.AA. come Autorità preposta in modo specifico alla tutela dei valori paesaggistici sottesi al vincolo di inedificabilità, di cui all’art. 15 legge reg. n. 78/1976.
2.1) Con successivo gravame per motivi aggiunti ritualmente incardinato, il ricorrente ha impugnato altresì la determinazione, con cui l’Amministrazione intimata ha disposto lo sgombero coattivo delle aree acquisite al patrimonio comunale, per i seguenti motivi:
I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001; illegittimità per mancanza di presupposti; carenza di potere e nullità; ineseguibilità ed inefficacia; eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica ;
II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 in combinato disposto con gli artt. 832 e 826 cod. civ. e con i principi di autotutela amministrativa della P.A.; illegittimità per carenza assoluta di potere; nullità dell’atto di avviso ex art. 21 septies legge n. 241 del 1990 .
2.2) Nello specifico, con il primo di tali motivi aggiunti è stata dedotta la nullità dell’atto impugnato provocata dall’erronea identificazione dei dati catastali dell’area da sgomberare.
Mercé il secondo motivo è stato invece prospettato che l’esercizio del potere di sgombero coattivo sarebbe soggetto a degli stringenti limiti legali. In particolare, sulla base di quanto disposto dall’art. 832, comma 2, cod. civ. potrebbe essere esercitato soltanto per il recupero dei beni del demanio e di quelli del patrimonio indisponibile. Pertanto la determinazione dell’Amministrazione intimata di avvalersene per un bene – come quello oggetto del decidere – appartenente al patrimonio disponibile sarebbe affetta dal vizio di carenza assoluta di potere.
In uno alle superiori censure d’illegittimità è stata dedotta anche l’illegittimità del disposto sgombero coattivo per invalidità derivata dalle pregresse e - a loro volta – illegittime determinazioni della P.A.
3) Costituitasi in giudizio l’Amministrazione intimata, questo Tribunale si è pronunciato sull’istanza cautelare di sospensione degli effetti degli atti gravati, proposta dal signor -OMISSIS- con il suo ricorso per motivi aggiunti, in un primo momento con il decreto presidenziale n-OMISSIS-/2024 di accoglimento di detta istanza; in un secondo mercé ordinanza cautelare n. -OMISSIS- – resa all’esito della camera di consiglio del 18.03.2024 – che tale istanza, al contrario, ha rigettato.
Infine, all’udienza pubblica del 06.06.2025, ascoltati i difensori delle parti, il giudizio è stato trattenuto in decisione.
3.1) L’impugnazione oggetto del decidere è infondata sotto ogni profilo di gravame. Pertanto deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
Innanzitutto, in ordine alla dedotta illegittimità del provvedimento ablativo impugnato con il ricorso introduttivo, le censure di illegittimità in via derivata prospettate dal ricorrente non risultano persuasive.
Invero, le caratteristiche costruttive del manufatto acquisito (un vano in ampliamento avente le dimensioni di metri 5,50 x 7,50) escludono ab imis che sia possibile annoverarlo tra le mere pertinenze. Come ancora di recente ribadito dal Consiglio di Stato, “la qualifica di pertinenza urbanistica è applicabile soltanto ad opere di modesta entità e accessorie rispetto ad un’opera principale, quali ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici et similia, ma non anche opere che, dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, si connotino per una propria autonomia rispetto all’opera cosiddetta principale e non siano coessenziali alla stessa, tale, cioè, che non ne risulti possibile alcuna diversa utilizzazione economica” (cfr. Cons. Stato, Sez. I, sent. 05.09.2024, n. 1210, nonché Cons. Stato, Sez. II, sent. 21.06.2024, n. 5538).
Pertanto la tesi di parte ricorrente, secondo cui la supposta natura pertinenziale dei manufatti presenti nella particella catastale-OMISSIS- avrebbe impedito “a monte” l’adozione dell’ingiunzione di demolizione ed “a valle” la loro acquisizione al patrimonio comunale, è ad avviso di questo Collegio destituita di fondamento.
3.2) Per quel che concerne l’ulteriore profilo di gravame attinente la supposta inutilizzabilità dei poteri ablatori della P.A. in pendenza di un giudizio avverso la pregressa e presupposta ingiunzione di demolizione del manufatto da acquisire, tale deduzione non tiene in considerazione la circostanza che non risultano essere stati adottati – né in sede amministrativa, neppure in quella giurisdizionale – provvedimenti di sospensione dell’efficacia delle determinazioni assunte dall’Amministrazione intimata.
Di talché non può che trovare applicazione nel caso di lite la disciplina, di cui agli artt. 21 bis e 21 quater legge n. 241/1990, recepiti in Sicilia con legge reg. n. 7/2019, in forza della quale i provvedimenti amministrativi diventano efficaci mercé la comunicazione nelle forme di legge ai loro destinatari e, una volta divenuti efficaci, i medesimi devono essere eseguiti statim.
3.3) Privo di pregio si dimostra altresì il secondo motivo del ricorso introduttivo del giudizio, visto che ai sensi di quanto disposto dall’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 (recepito in ambito regionale con la legge reg. n. 16/2016) rientra tra gli incombenti del Comune competente per territorio, piuttosto che
della locale Soprintendenza BB.CC.AA., di disporre l’ingiunzione di demolizione di manufatti abusivi.
3.4) Sulla dedotta illegittimità del provvedimento di sgombero coattivo, vista l’erroneità dei dati catastali dell’area interessata, il Tribunale ritiene di poter fare applicazione nel caso oggetto del decidere di quanto affermato dalla giurisprudenza consolidata in una fattispecie analoga, quella del vizio di forma del provvedimento amministrativo per carenza ovvero illegibilità della firma del funzionario redigente. Al riguardo è stato affermato dal Consiglio di Stato che un vizio di tal natura non ha implicazioni sulla validità dell’atto amministrativo, allorché al suo interno siano comunque presenti dei dati quali l’indicazione dell’Ente pubblico competente ovvero la qualifica e l’Ufficio di appartenenza del funzionario, tali da consentire di attribuire con certezza la determinazione amministrativa ad un organo ben preciso (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, sent. 29.07.2009, n. 4712).
Applicando tale parametro di giudizio al caso odierno, in cui l’Amministrazione intimata aveva esplicitato che lo sgombero era stato disposto in esecuzione dell’ordinanza comunale -OMISSIS-del 06.11.2023 (allegata peraltro al ricorso introduttivo del giudizio), nessun dubbio poteva sorgere su quale fosse stata l’area oggetto del provvedimento gravato. Di talché l’errata indicazione del numero di subordinato catastale della particella di terreno da sgomberare deve essere considerata una mera irregolarità, priva di attitudine viziante.
3.5) Infine, in ordine al secondo dei motivi aggiunti prospettati dal signor -OMISSIS- l’odierno Collegio non vede ragione di decampare dall’indirizzo interpretativo seguito da questo Tribunale, secondo cui l’adozione di un provvedimento di sgombero di un immobile abusivo, acquisito al patrimonio comunale, rientra tra i poteri attribuiti all’Amministrazione comunale dalla normativa sulla repressione dell’abusivismo edilizio (cfr. T.A.R.S. Palermo, Sez. V, sentenza 12.06.2023, n. 1910).
4) Le spese di lite seguono la regola della soccombenza. Pertanto sono poste a carico del ricorrente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, come integrato dal pedissequo ricorso per motivi aggiunti, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 2.000,00 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Roberto Valenti, Presidente
Mario Bonfiglio, Referendario, Estensore
Marco Maria Cellini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mario Bonfiglio | Roberto Valenti |
IL SEGRETARIO