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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 27/11/2025, n. 1192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1192 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8261 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Stefano Frau, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Tiziana Sinis, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
TO GA,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 02/05/2009, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Serramanna, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando atto Parte_1 CP_1 degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa familiare situata in Samassi nella via Mazzini, 28, resterà nella disponibilità del sig. . Parte_1
Per La sig.ra unitamente al figlio che risulterà collocato prevalentemente CP_1 con la madre, provvederà al cambio della residenza prima della fissazione dell'udienza presidenziale, e il sig. autorizza fin d'ora la stessa al cambio Pt_1 Per della residenza anche per il proprio figlio .
3) Entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti essendo soci della 3
[...]
pertanto nessuno corrisponderà all'altro alcuna somma a Parte_2 titolo di mantenimento.
4) Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, essendo l'età del minore tale da permettere allo stesso il discernimento delle proprie decisioni, il padre potrà Per vedere e sentire ogni qual volta lo vorrà, concordando con la sig.ra gli CP_1 eventuali spostamenti e le visite, previo accordo del minore.
Pag. 2 di 3 Per 5) Tutte le spese straordinarie concernenti il figlio saranno assunte in pari misura da entrambi i genitori, come da elencazione del Protocollo CNF del 29/11/2017.
Per quanto attiene alla figura dell'educatrice in sostegno al minore, le spese verranno concordate, anno per anno, da entrambi i genitori, a seconda delle Per necessità di .
Ogni decisione assunta da ciascun genitore singolarmente, senza la previa consultazione e/o approvazione dell'altro, comporterà l'accollo di tali spese a suo esclusivo carico.
6) Porre a carico del un assegno mensile di € 600,00 a titolo di Parte_1 Per concorso al mantenimento del figlio , da versarsi entro il 05 di ogni mese con bonifico sulle seguenti coordinate bancarie: [...], rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT.
Il sig. dichiara che l'assegno unico venga percepito per intero dalla sig.ra Pt_1 in virtù della maggiore collocazione del minore presso la stessa. CP_1
7) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 27/11/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8261 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Stefano Frau, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Tiziana Sinis, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
TO GA,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 02/05/2009, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Serramanna, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando atto Parte_1 CP_1 degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa familiare situata in Samassi nella via Mazzini, 28, resterà nella disponibilità del sig. . Parte_1
Per La sig.ra unitamente al figlio che risulterà collocato prevalentemente CP_1 con la madre, provvederà al cambio della residenza prima della fissazione dell'udienza presidenziale, e il sig. autorizza fin d'ora la stessa al cambio Pt_1 Per della residenza anche per il proprio figlio .
3) Entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti essendo soci della 3
[...]
pertanto nessuno corrisponderà all'altro alcuna somma a Parte_2 titolo di mantenimento.
4) Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, essendo l'età del minore tale da permettere allo stesso il discernimento delle proprie decisioni, il padre potrà Per vedere e sentire ogni qual volta lo vorrà, concordando con la sig.ra gli CP_1 eventuali spostamenti e le visite, previo accordo del minore.
Pag. 2 di 3 Per 5) Tutte le spese straordinarie concernenti il figlio saranno assunte in pari misura da entrambi i genitori, come da elencazione del Protocollo CNF del 29/11/2017.
Per quanto attiene alla figura dell'educatrice in sostegno al minore, le spese verranno concordate, anno per anno, da entrambi i genitori, a seconda delle Per necessità di .
Ogni decisione assunta da ciascun genitore singolarmente, senza la previa consultazione e/o approvazione dell'altro, comporterà l'accollo di tali spese a suo esclusivo carico.
6) Porre a carico del un assegno mensile di € 600,00 a titolo di Parte_1 Per concorso al mantenimento del figlio , da versarsi entro il 05 di ogni mese con bonifico sulle seguenti coordinate bancarie: [...], rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT.
Il sig. dichiara che l'assegno unico venga percepito per intero dalla sig.ra Pt_1 in virtù della maggiore collocazione del minore presso la stessa. CP_1
7) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 27/11/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3