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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 18/12/2025, n. 3430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3430 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 433/2024 CC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE E MINORENNI
La Corte d'Appello di Venezia, composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Rigoni Rita Presidente
Dott.ssa Valentina Verduci COsigliera istruttrice
Dott.ssa Barbara Gallo COsigliera ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'Appello promossa con atto di citazione notificato in data
06.03.2024 da Parte (c.f. ), di seguito solo in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante sig. rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Mazzacani Parte_2
(c.f. ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in C.F._1
Reggio Emilia (RE), via Pansa, n. 51, giusta delega allegata all'Atto di opposizione a decreto ingiuntivo in primo grado;
contro CO COCo (c.o.e. , di seguito , in persona del legale COtroparte_2 C.F._2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Biagioli del Foro di
San Marino (c.f. congiuntamente e disgiuntamente all'avv. C.F._3
EO AN (c.f. ) del Foro di Rimini, con domicilio eletto C.F._4 presso l'indirizzo PEC giusta procura Email_1 allegata alla comparsa di costituzione in appello.
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 294/24, pubblicata in data 03.02.24, del
Tribunale di Verona, rimesso al Collegio in decisione all'udienza del 17.11.2025, nella quale le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni: per l'appellante:
“In via principale e nel merito:
Accertare e dichiarare l'insussistenza e l'inesigibilità della pretesa creditoria monitoriamente azionata nei confronti di in quanto infondata in fatto e Parte_1 diritto per i motivi suindicati e di conseguenza dichiarare nullo, annullare e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto;
In subordine:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse riconosciuta la legittimità delle richieste di parte opposta convenuta ridurre la somma ingiunta nella misura accertata in corso di causa.
CO vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.” per l'appellata:
“rigettare l'appello e confermare la sentenza n. 294/2024 - RG causa civile n.
7956/2021 emessa dal Tribunale di Verona in data 02.02.2024.
CO vittoria di spese e compensi (oltre rimborso spese generali, cpa ed iva come per legge) del presente grado di giudizio.”
RAGIONI DELLA DECISIONE Parte 1. CO atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2456/2021, emesso dal Tribunale di Verona il 03.08.2021 in Co Co favore di per la somma capitale di € 6.413,33, oltre interessi dalla domanda e spese di lite, giusta fattura n. 142 datata 30.11.2020.
L'opponente sosteneva di non aver conferito alcun incarico di prestazione d'opera alla Co
per i lavori asseritamente eseguiti dal 02.11.2020 al 13.11.2020 presso lo Parte_3 stabilimento UN in SO e che la fattura azionata nel procedimento monitorio non costituiva prova del credito essendo stata contestata all'indirizzo dell'emittente, seppur verbalmente.
Aggiungeva che dall'esame del documento fiscale portato a corredo della pretesa avversaria ovvero dalla dicitura ivi indicata poteva evincersi che la prestazione di pag. 2/11 Parte servizio resa in favore della in SO dal tecnico della società opposta (sig. Tes_1
) fosse stata richiesta a quest'ultima da nella persona del legale
[...] COtroparte_3 rappresentate, sig. rimarcando, a suffragio dei propri assunti, la Parte_4 sottoscrizione del rapporto di intervento del tecnico da parte dello stesso Tes_1 Pt_4 ivi indicato quale cliente.
Eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva affermando che l'intervento presso l'impianto UN fosse stato commissionato dalla COtroparte_4
pertanto, domandava in via preliminare il rigetto dell'eventuale richiesta di
[...] provvisoria esecutorietà del provvedimento monitorio opposto e, nel merito, dichiararsi l'insussistenza e l'inesigibilità della pretesa creditoria monitoriamente azionata nei suoi confronti. Co Co 2. Si costituiva in giudizio contestando le argomentazioni e le richieste dell'opponente, sostenendo: Parte
- la prestazione d'opera a favore di giusto intervento eseguito nel periodo
02.11.2020 - 13.11.2020 mediante proprio tecnico, sig. , in SO per Tes_1
l'avviamento di una linea di imbottigliamento;
- l'esistenza di un contratto datato 28.10.2020, avente ad oggetto “avviamento linea vetro” presso lo stabilimento in SO, sottoscritto dall'opponente e da UN che prevedeva l'intervento di n. 3 tecnici per giorni 15;
- la sottoscrizione di detto contratto anche da parte della in qualità di CP_3 venditrice dei macchinari da utilizzare per il procedimento di imbottigliamento;
Parte COCo
- il solido rapporto di collaborazione e di fiducia intercorrente tra e che legittimava la chiamata informale rivolta a quest'ultima da parte del signor
[...]
Parte della Per_1
COCo
- la consegna da parte di delle macchine avviate al tecnico Persona_2 dipendente della Società opponente, il quale aveva diretto l'intervento eseguito nello stabilimento in SO;
Parte
- la mancata contestazione della fattura n. 142/2020 da parte di che l'aveva inserita in contabilità imputandola a costo, nonché l'assenza di obiezioni riguardo all'intervento di avviamento della linea vetro presso lo stabilimento in SO;
pag. 3/11 Parte e concludendo nel merito per il rigetto dell'opposizione avanzata da stante l'infondatezza della stessa in punto di fatto e di diritto, con conferma del D.I. opposto.
3. Negata la provvisoria esecuzione, il G.I. concedeva termini per il deposito di memorie istruttorie.
4. La causa, istruita con l'assunzione di prove orali e con la documentazione versata in atti, veniva trattenuta in decisione a seguito di precisazione delle conclusioni in data
16.06.2023.
5. Una volta concessi i termini ex art. 190 c.p.c., il Tribunale di Verona pronunciava la
Sentenza n. 294/2024, pubblicata il 03.02.2024 e notificata il 05.02.2024, così statuendo:
“
1. rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma integralmente il decreto ingiuntivo n.
2456/2021 del 03.08.2021 del Tribunale di Verona (rg. ricorso 6311/2021);
2. condanna l'attrice opponente in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore dell'opposta VI. CP_2
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite, in
[...] aggiunta a quelle del monitorio, che si liquidano per l'attuale fase in complessivi €
2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario 15%, C.P.A. ed IVA come per legge.
3. rigetta ogni altra domanda ed eccezione spiegata dalle parti”. COCo 6. Il Giudice di prime cure ha ritenuto assolto da parte di - attrice in senso sostanziale del processo di opposizione - l'onere della prova sulla medesima ricadente Parte avendo la stessa dimostrato l'esistenza dell'incarico conferitole da l'effettivo espletamento dei lavori presso lo stabilimento UN in SO ed il corrispettivo spettante in ragione dell'intervento prestato dal dipendente della Pt_5
Osservata e motivata la non risolutività delle testimonianze assunte, il Tribunale ha fondato la propria decisione dando prevalenza alle risultanze delle prove documentali e, nello specifico, ai dati emersi dall'esame dell'allegato sub A prodotto al fascicolo dell'opposta (denominato “offerta n. 225/2020 del 28.10.2020”), documento, non contestato dalle parti, attraverso cui l'organo giudicante ha ravvisato l'esistenza del contratto di prestazione d'opera siglato da UN e controfirmato solo Parte_1 per accettazione anche da (società fornitrice dei macchinari per COtroparte_3
pag. 4/11 l'impianto di imbottigliamento), in base a cui l'odierna appellante si obbligava a mettere in funzione l'impianto con l'intervento di n. 3 tecnici.
L'operazione ermeneutica delle dichiarazioni testimoniali raccolte durante l'istruttoria ha consentito al giudicante di completare il proprio convincimento ovvero di sostenere che per l'attivazione dell'impianto presso lo stabilimento di UN fossero intervenuti, Parte oltre ai dipendenti di signor (consulente tecnico) e Persona_2 Persona_1
(consulente commerciale), anche il signor (consulente informatico), Tes_1
COCo dipendente di , essendosi perfezionato per fatti concludenti il conferimento di Parte COCo incarico tra e per l'esecuzione di interventi indispensabili alla messa in funzione dell'impianto.
Il Tribunale di Verona, negando la validità della tesi di parte opponente del COCo conferimento di incarico a da parte della ha escluso - con CP_3 deduzione logica corroborata dai diversi elementi emersi in corso dell'istruttoria – la riconducibilità della sottoscrizione apposta in calce al rapporto di intervento – datato
12.11.2020 e redatto dal consulente informatico - al legale rappresentante della Tes_1
l'affidamento da parte di quest'ultimo soggetto di analogo incarico a CP_3
Pt_5
Parte COsiderata la registrazione della fattura n. 142/2020 nei registri contabili di e ravvisata la carenza di contestazioni specifiche in merito al documento fiscale de quo in data anteriore al giudizio – sebbene, peraltro, fosse stato ricevuto dalla Società obbligata sollecito di pagamento in data 02.04.2021 - il Tribunale ha valutato acclarata la volontà dell'opponente di avvalersi della prestazione d'opera da parte di Pt_5
Il primo giudice in applicazione dell'art. 115 del codice di rito ha poi considerato come non contestate per carenza di specifica contestazione le circostanze relative all'esecuzione ed all'ammontare del relativo corrispettivo. Parte 7. CO atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Appello avverso detta
Sentenza, sulla base delle seguenti censure:
7.1. erronea valutazione delle prove testimoniali da parte del giudice di primo grado che non ha riconosciuto come le stesse, chiare, precise ed univoche, fossero atte a dimostrare la tesi di parte opponente;
7.2. erronea valutazione delle prove documentali offerte al vaglio del primo giudice;
pag. 5/11 Parte
7.3. errata valutazione della registrazione della fattura nei registri contabili della Co
8. VI. si è costituita in appello per resistere al gravame, chiedendone il rigetto e la conferma della sentenza appellata con rifusione delle spese.
9. La causa è stata trattenuta in decisione senza ulteriore istruttoria all'udienza del 27 ottobre 2025.
*****
10. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
10.1. CO il primo motivo di censura parte appellante impugna il capo V della Sentenza emessa dal Tribunale di Verona allegando l'erronea valutazione delle prove orali espletate da parte del giudice di prime cure. Parte Nello specifico lamenta l'illogicità del decisum essendo le conclusioni raggiunte dal giudicante non coerenti con i fatti riferiti dai testi: dal confronto delle circostanze riportate nel corso dell'espletata istruttoria (testi – – e Per_2 Per_1 Parte_2 Tes_1 sarebbe emerso, invece, con chiarezza il mancato conferimento dell'incarico al COCo Parte consulente informatico della da parte o per conto di
Sostiene parte appellante la concordanza delle deposizioni dei testimoni, i quali avrebbero confermato la presenza del signor presso l'impianto di UN, ma non Tes_1
Parte su commissione di i consulenti (commerciali e tecnici) riferivano di aver trovato già in sede il predetto tecnico informatico al loro arrivo presso lo stabilimento in COCo SO, di non aver interpellato e richiesto l'intervento del tecnico e che costui, occupato a sistemare il software di una macchina della linea, non fosse stato soggetto Parte alla direzione del signor di Per_2
Parte Ad avviso di a corroborare la tesi della fallace interpretazione delle risultanze istruttorie deporrebbe, altresì, la circostanza della “spiccata divergenza” - non colta dal primo giudice che ne ha ravvisato invece la linearità - delle testimonianze rese da Tes_1
e rispetto al lavoro eseguito da ciascuno presso lo stabilimento di UN (avendo Per_2 rispettivamente riferito l'uno “a fine lavoro ho lasciato la macchina funzionante al signor che ha visto che la macchina era a posto” e l'altro “io ho completato la Per_2 macchina sulla quale lavorava e tutto l'impianto”). Tes_1
A tanto l'appellante aggiunge l'ulteriore errore interpretativo da parte del Tribunale Parte costituito dalla ritenuta prova dell'incarico da parte di arguibile dal fatto che il pag. 6/11 consulente informatico, per sua stessa ammissione, avesse riportato di essere già COCo intervenuto sull'impianto nel luglio 2020 per commissione della cliente di ,
CP_3
Parte Per diversamente da quanto motivato nella gravata pronuncia, le risultanze testimoniali non avrebbero affatto confermato la tesi di parte opposta per cui, stigmatizzata la superficialità dell'operazione ermeneutica compiuta dal Tribunale, ha invocato la riforma della decisione assunta.
Il motivo appare alquanto inconsistente dal momento che il Giudice di primo grado, in COCo punto di conferimento dell'incarico a , ha esaminato e valutato compiutamente le affermazioni rese dai testi, tanto da evidenziare, a titolo di premessa, come le stesse non potessero assurgere a carattere decisivo e costituire l'unico elemento fondante la pronuncia, bensì dovesse conferirsi maggior valore ai documenti esistenti agli atti ed in special modo al documento denominato “offerta n. 225/2020 del 28.10.2020” non oggetto di contestazione.
Il Tribunale ha dettagliatamente scrutato le deposizioni testimoniali utilizzando gli elementi emersi dalle stesse che hanno dato conferma a quanto arguibile dai documenti: partendo dal dato certo dell'esistenza del contratto per l'avviamento della linea vetro Parte siglato tra e e da quanto ivi indicato, il Giudice ha dato lettura CP_5 coerente alle informazioni rese dai testi e deducendo il conferimento per Per_2 Tes_1
Parte fatti concludenti dell'incarico da a invero, in qualità di informatico, CP_6 affermava di aver svolto la mansione affidatagli ovverosia rimettere in moto una macchina dell'impianto che, al termine del proprio operato, lasciava funzionante nelle mani del tecnico e quest'ultimo, confermando la presenza del signor presso Tes_1
l'impianto, ammetteva l'intervento del programmatore eseguito su una macchina (cfr.
“la penultima dell'impianto”) che successivamente egli stesso completava eseguendo il
“restante lavoro meccanico-elettrico”.
In altri termini, le testimonianze dei due tecnici sono risultate aderenti e non già contraddittorie come affermato dall'appellante: l'uno, come emerso e non contestato, già presente presso lo stabilimento all'arrivo del tecnico era incaricato di Per_2 eseguire l'intervento sull'impianto quale tecnico del software, l'altro, per esplicita pag. 7/11 ammissione subentrato sulla macchina sistemata dal ZZ, aveva il compito di operare quale tecnico hardware sull'intero impianto.
L'interpretazione delle circostanze riportate da tutti i testi escussi sulla scorta delle risultanze documentali è corretta: a) esisteva un contratto datato 28.10.2020 che, siglato Parte solo per accettazione da è intercorso tra e UN;
b) detto CP_3 accordo prevedeva l'intervento di 3 operatori tecnici presso lo stabilimento in SO onde adempierne l'oggetto (avviamento linea vetro) in 15 giorni;
c) uno dei tre tecnici previsti contrattualmente, il tecnico informatico, è stato ZZ su incarico conferito da Parte COCo a (dalle prove testimoniali è emerso, coerentemente a tale ricostruzione, Parte che ha inviato in SO soltanto due dipendenti, e – Per_2 Per_1 rispettivamente consulente tecnico e commerciale).
Le argomentazioni della sentenza a riguardo superano la censura avendo all'esame di questa Corte trovato condivisione. Parte 10.2. CO il secondo motivo di doglianza evidenzia l'errore interpretativo delle prove documentali offerte al vaglio del giudicante avendo il Tribunale ritenuto sussistente la validità delle argomentazioni di parte opposta Pt_5
Parte I tre documenti costituiti dall'offerta di del 28.10.2020, dalla fattura azionata da COCo
e dal rapporto d'intervento compilato dal tecnico a giudizio di parte Tes_1 appellante sono stati travisati dal momento che, diversamente da quanto dedotto dal Parte primo giudice, non attestanti il conferimento di incarico da parte di
In ispecie: a) l'offerta sottoscritta per accettazione da parte di UN e di CP_3 secondo l'appellante rispettivamente società committente e società appaltante i lavori –
è stata erroneamente ritenuta alla stregua di un passaggio/cambio di consegne in capo a Parte
b) la fattura n. 142/2020 recante nell'oggetto la dicitura “prestazione di manodopera eseguita per vostro conto da ns. tecnico Sig. dal 02.11.2020 al Tes_1
13.11.2020 presso Juniko, SO per conto di ha Parte_6 attestato, in ragione della menzione di COM.MAC, il rapporto contrattuale esistente tra COCo quest'ultima società e;
c) il rapporto d'intervento redatto dal tecnico su Tes_1
COCo carta intestata di , con indicazione di UN SO nello spazio denominato
“Cliente” di e da questi siglata dimostrerebbero l'estraneità di Parte_7
pag. 8/11 Parte rispetto alle prestazioni elencate in fattura e ad obbligazioni scaturenti da un contratto di prestazione d'opera mai esistito.
La doglianza è infondata.
Dalla consultazione dei documenti richiamati si evince che l'offerta (contratto del
28.10.2020) è stata redatta su carta intestata della Società odierna appellante: quale Parte possa ritenersi la ratio di una simile scelta, laddove la tesi sostenuta da fosse valida e la sottoscrizione di on fosse da intendersi per accettazione, non è CP_3 dato comprendere, non essendo stata fornita valida e convincente argomentazione a riguardo neppure nel presente grado di giudizio.
A parere di questo giudice, trova conferma per tabulas che l'appaltatrice dei lavori in Parte SO fosse sicuramente e COM.MAC, quale originaria fornitrice dei macchinari dell'impianto di UN, avesse sottoscritto il documento in parola Parte esclusivamente per accettazione, prendendo atto che sarebbe subentrata – in forza di detto contratto – nell'avviamento della linea vetro dello stabilimento UN.
In merito alle censure mosse in ordine alla errata interpretazione della fattura azionata COCo con ricorso monitorio da , appare chiaro che la dicitura “per conto di Parte_6
[...
ivi riportata sia frutto di un mero refuso legato al pregresso Parte_4 rapporto tra e COM. MAC. e non possa ritenersi atta a dimostrare il Pt_5 conferimento di incarico da COM. MAC. a nel novembre 2020. La Pt_5 dichiarazione del teste del resto, conforta detta considerazione atteso che il Tes_1 tecnico informatico riferiva di essere stato in SO nell'estate - luglio 2020 - presso lo stabilimento per conto di nel novembre 2020 di esserci tornato per CP_3
Parte conto di che “aveva acquisito il lavoro”.
Parimenti farraginosa appare la contestazione sollevata da parte appellante sull'interpretazione dell'altro documento che il Tribunale ritiene di rilievo ai fini della emanata decisione.
Il rapporto di intervento redatto dal tecnico informatico, seppur rechi la dicitura
“Cliente” di (altro palese refuso), viene prodotto nel giudizio di Parte_7
Parte opposizione da segno che il mentovato documento si trovava nella disponibilità dell'appellante ovvero che era stato consegnato nelle mani del soggetto che aveva pag. 9/11 COCo conferito a l'incarico per l'intervento in SO affinché potesse poi recuperarne i costi sostenuti fatturando alla titolare dello stabilimento.
Le prove documentali offerte dalle parti sono state validamente considerate dal
Tribunale che ne ha colto l'esatto contenuto ed apprezzato il pregnante significato Parte probatorio respingendo la tesi di
10.3. CO il terzo motivo di gravame viene dedotta l'illogicità dell'iter logico motivazionale sotteso alla pronuncia e la carenza di motivazione espressa dal Tribunale, Parte laddove, ha considerato rilevante, ai fini della prova della volontà di di avvalersi Co dell'intervento del tecnico VI. , la mancata contestazione della fattura azionata in sede monitoria e la registrazione della stessa.
Ad avviso della parte appellante il Tribunale che, in sede di valutazione delle prove testimoniali, ha ritenuto condivisibile e giustificata l'assenza di formalità per la COCo chiamata di sulla scorta del collaudato rapporto commerciale e di fiducia intercorso tra le parti, avrebbe trascurato di applicare il medesimo criterio (rapporto di collaborazione continuativo) che avrebbe dovuto condurre a ritenere possibile che la fattura de qua, “sfuggita” al controllo della contabilità aziendale, sia stata registrata nelle scritture contabili come in altre occasioni era avvenuto ovvero senza verifica di Parte corrispondenza del documento fiscale a prestazioni effettivamente rese a favore di e sia stata lavorata all'interno dei flussi di fatture da contabilizzare. Parte La tesi di non può trovare accoglimento.
Il Tribunale motiva a ragione che la registrazione della fattura nella contabilità da parte della Società appellante (inserimento manuale del documento fiscale non elettronico in data 25 novembre 2020 nelle voci di costo) e la mancata contestazione della stessa all'indirizzo della Società emittente sino al momento del giudizio, nonostante il sollecito di pagamento ricevuto via PEC nell'aprile 2021, siano indici incontrovertibili Parte COCo della volontà di di avvalersi dell'opera resa da con il tecnico informatico inviato in SO presso lo stabilimento in cui la stessa operava.
L'inserimento della fattura in contabilità è certamente un elemento rilevante posto che la fattura, in tal guisa “accettata” dal destinatario, come graniticamente chiarito dai giudici della Suprema Corte, costituisce piena prova nei riguardi di entrambe le parti dell'esistenza di un contratto: nel caso di specie, la registrazione del documento fiscale pag. 10/11 Parte nella voce costi da parte di costituisce comportamento concludente (e non già mero errore o svista da parte dell'addetta alla contabilità) e come tale deve intendersi COCo quale atto ricognitivo del rapporto giuridico di prestazione d'opera resa da in proprio favore.
La Corte osserva inoltre la correttezza della pronuncia impugnata anche con riferimento alla pregnanza probatoria attribuita ex art. 115 c.p.c. alla circostanza che parte opponente non abbia preso specifica posizione, contestandone esecuzione ed ammontare Co del compenso, in merito alle prestazioni per cui VI. aveva azionato la procedura monitoria ottenendo il D.I. opposto.
Tanto non è avvenuto neppure in secondo grado.
11. Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base al valore della causa, secondo il DM n. 55/2014, valori medi, con esclusione della fase istruttoria non tenutasi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
1 – rigetta l'appello con conferma della sentenza del Tribunale di Verona;
COCo
2 - condanna l'appellante alle spese a favore di in € 3.966,00 per compensi, oltre ad I.V.A. se dovuta, C.N.P.A. e spese generali come per legge;
Dà atto ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater D.P.R. n. 115/02 della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia lì 17 novembre 2025
La COsigliera est. La Presidente
Dott.ssa Valentina Verduci Dott.ssa Rita Rigoni
pag. 11/11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE E MINORENNI
La Corte d'Appello di Venezia, composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Rigoni Rita Presidente
Dott.ssa Valentina Verduci COsigliera istruttrice
Dott.ssa Barbara Gallo COsigliera ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'Appello promossa con atto di citazione notificato in data
06.03.2024 da Parte (c.f. ), di seguito solo in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante sig. rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Mazzacani Parte_2
(c.f. ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in C.F._1
Reggio Emilia (RE), via Pansa, n. 51, giusta delega allegata all'Atto di opposizione a decreto ingiuntivo in primo grado;
contro CO COCo (c.o.e. , di seguito , in persona del legale COtroparte_2 C.F._2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Biagioli del Foro di
San Marino (c.f. congiuntamente e disgiuntamente all'avv. C.F._3
EO AN (c.f. ) del Foro di Rimini, con domicilio eletto C.F._4 presso l'indirizzo PEC giusta procura Email_1 allegata alla comparsa di costituzione in appello.
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 294/24, pubblicata in data 03.02.24, del
Tribunale di Verona, rimesso al Collegio in decisione all'udienza del 17.11.2025, nella quale le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni: per l'appellante:
“In via principale e nel merito:
Accertare e dichiarare l'insussistenza e l'inesigibilità della pretesa creditoria monitoriamente azionata nei confronti di in quanto infondata in fatto e Parte_1 diritto per i motivi suindicati e di conseguenza dichiarare nullo, annullare e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto;
In subordine:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse riconosciuta la legittimità delle richieste di parte opposta convenuta ridurre la somma ingiunta nella misura accertata in corso di causa.
CO vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.” per l'appellata:
“rigettare l'appello e confermare la sentenza n. 294/2024 - RG causa civile n.
7956/2021 emessa dal Tribunale di Verona in data 02.02.2024.
CO vittoria di spese e compensi (oltre rimborso spese generali, cpa ed iva come per legge) del presente grado di giudizio.”
RAGIONI DELLA DECISIONE Parte 1. CO atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2456/2021, emesso dal Tribunale di Verona il 03.08.2021 in Co Co favore di per la somma capitale di € 6.413,33, oltre interessi dalla domanda e spese di lite, giusta fattura n. 142 datata 30.11.2020.
L'opponente sosteneva di non aver conferito alcun incarico di prestazione d'opera alla Co
per i lavori asseritamente eseguiti dal 02.11.2020 al 13.11.2020 presso lo Parte_3 stabilimento UN in SO e che la fattura azionata nel procedimento monitorio non costituiva prova del credito essendo stata contestata all'indirizzo dell'emittente, seppur verbalmente.
Aggiungeva che dall'esame del documento fiscale portato a corredo della pretesa avversaria ovvero dalla dicitura ivi indicata poteva evincersi che la prestazione di pag. 2/11 Parte servizio resa in favore della in SO dal tecnico della società opposta (sig. Tes_1
) fosse stata richiesta a quest'ultima da nella persona del legale
[...] COtroparte_3 rappresentate, sig. rimarcando, a suffragio dei propri assunti, la Parte_4 sottoscrizione del rapporto di intervento del tecnico da parte dello stesso Tes_1 Pt_4 ivi indicato quale cliente.
Eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva affermando che l'intervento presso l'impianto UN fosse stato commissionato dalla COtroparte_4
pertanto, domandava in via preliminare il rigetto dell'eventuale richiesta di
[...] provvisoria esecutorietà del provvedimento monitorio opposto e, nel merito, dichiararsi l'insussistenza e l'inesigibilità della pretesa creditoria monitoriamente azionata nei suoi confronti. Co Co 2. Si costituiva in giudizio contestando le argomentazioni e le richieste dell'opponente, sostenendo: Parte
- la prestazione d'opera a favore di giusto intervento eseguito nel periodo
02.11.2020 - 13.11.2020 mediante proprio tecnico, sig. , in SO per Tes_1
l'avviamento di una linea di imbottigliamento;
- l'esistenza di un contratto datato 28.10.2020, avente ad oggetto “avviamento linea vetro” presso lo stabilimento in SO, sottoscritto dall'opponente e da UN che prevedeva l'intervento di n. 3 tecnici per giorni 15;
- la sottoscrizione di detto contratto anche da parte della in qualità di CP_3 venditrice dei macchinari da utilizzare per il procedimento di imbottigliamento;
Parte COCo
- il solido rapporto di collaborazione e di fiducia intercorrente tra e che legittimava la chiamata informale rivolta a quest'ultima da parte del signor
[...]
Parte della Per_1
COCo
- la consegna da parte di delle macchine avviate al tecnico Persona_2 dipendente della Società opponente, il quale aveva diretto l'intervento eseguito nello stabilimento in SO;
Parte
- la mancata contestazione della fattura n. 142/2020 da parte di che l'aveva inserita in contabilità imputandola a costo, nonché l'assenza di obiezioni riguardo all'intervento di avviamento della linea vetro presso lo stabilimento in SO;
pag. 3/11 Parte e concludendo nel merito per il rigetto dell'opposizione avanzata da stante l'infondatezza della stessa in punto di fatto e di diritto, con conferma del D.I. opposto.
3. Negata la provvisoria esecuzione, il G.I. concedeva termini per il deposito di memorie istruttorie.
4. La causa, istruita con l'assunzione di prove orali e con la documentazione versata in atti, veniva trattenuta in decisione a seguito di precisazione delle conclusioni in data
16.06.2023.
5. Una volta concessi i termini ex art. 190 c.p.c., il Tribunale di Verona pronunciava la
Sentenza n. 294/2024, pubblicata il 03.02.2024 e notificata il 05.02.2024, così statuendo:
“
1. rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma integralmente il decreto ingiuntivo n.
2456/2021 del 03.08.2021 del Tribunale di Verona (rg. ricorso 6311/2021);
2. condanna l'attrice opponente in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore dell'opposta VI. CP_2
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite, in
[...] aggiunta a quelle del monitorio, che si liquidano per l'attuale fase in complessivi €
2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario 15%, C.P.A. ed IVA come per legge.
3. rigetta ogni altra domanda ed eccezione spiegata dalle parti”. COCo 6. Il Giudice di prime cure ha ritenuto assolto da parte di - attrice in senso sostanziale del processo di opposizione - l'onere della prova sulla medesima ricadente Parte avendo la stessa dimostrato l'esistenza dell'incarico conferitole da l'effettivo espletamento dei lavori presso lo stabilimento UN in SO ed il corrispettivo spettante in ragione dell'intervento prestato dal dipendente della Pt_5
Osservata e motivata la non risolutività delle testimonianze assunte, il Tribunale ha fondato la propria decisione dando prevalenza alle risultanze delle prove documentali e, nello specifico, ai dati emersi dall'esame dell'allegato sub A prodotto al fascicolo dell'opposta (denominato “offerta n. 225/2020 del 28.10.2020”), documento, non contestato dalle parti, attraverso cui l'organo giudicante ha ravvisato l'esistenza del contratto di prestazione d'opera siglato da UN e controfirmato solo Parte_1 per accettazione anche da (società fornitrice dei macchinari per COtroparte_3
pag. 4/11 l'impianto di imbottigliamento), in base a cui l'odierna appellante si obbligava a mettere in funzione l'impianto con l'intervento di n. 3 tecnici.
L'operazione ermeneutica delle dichiarazioni testimoniali raccolte durante l'istruttoria ha consentito al giudicante di completare il proprio convincimento ovvero di sostenere che per l'attivazione dell'impianto presso lo stabilimento di UN fossero intervenuti, Parte oltre ai dipendenti di signor (consulente tecnico) e Persona_2 Persona_1
(consulente commerciale), anche il signor (consulente informatico), Tes_1
COCo dipendente di , essendosi perfezionato per fatti concludenti il conferimento di Parte COCo incarico tra e per l'esecuzione di interventi indispensabili alla messa in funzione dell'impianto.
Il Tribunale di Verona, negando la validità della tesi di parte opponente del COCo conferimento di incarico a da parte della ha escluso - con CP_3 deduzione logica corroborata dai diversi elementi emersi in corso dell'istruttoria – la riconducibilità della sottoscrizione apposta in calce al rapporto di intervento – datato
12.11.2020 e redatto dal consulente informatico - al legale rappresentante della Tes_1
l'affidamento da parte di quest'ultimo soggetto di analogo incarico a CP_3
Pt_5
Parte COsiderata la registrazione della fattura n. 142/2020 nei registri contabili di e ravvisata la carenza di contestazioni specifiche in merito al documento fiscale de quo in data anteriore al giudizio – sebbene, peraltro, fosse stato ricevuto dalla Società obbligata sollecito di pagamento in data 02.04.2021 - il Tribunale ha valutato acclarata la volontà dell'opponente di avvalersi della prestazione d'opera da parte di Pt_5
Il primo giudice in applicazione dell'art. 115 del codice di rito ha poi considerato come non contestate per carenza di specifica contestazione le circostanze relative all'esecuzione ed all'ammontare del relativo corrispettivo. Parte 7. CO atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Appello avverso detta
Sentenza, sulla base delle seguenti censure:
7.1. erronea valutazione delle prove testimoniali da parte del giudice di primo grado che non ha riconosciuto come le stesse, chiare, precise ed univoche, fossero atte a dimostrare la tesi di parte opponente;
7.2. erronea valutazione delle prove documentali offerte al vaglio del primo giudice;
pag. 5/11 Parte
7.3. errata valutazione della registrazione della fattura nei registri contabili della Co
8. VI. si è costituita in appello per resistere al gravame, chiedendone il rigetto e la conferma della sentenza appellata con rifusione delle spese.
9. La causa è stata trattenuta in decisione senza ulteriore istruttoria all'udienza del 27 ottobre 2025.
*****
10. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
10.1. CO il primo motivo di censura parte appellante impugna il capo V della Sentenza emessa dal Tribunale di Verona allegando l'erronea valutazione delle prove orali espletate da parte del giudice di prime cure. Parte Nello specifico lamenta l'illogicità del decisum essendo le conclusioni raggiunte dal giudicante non coerenti con i fatti riferiti dai testi: dal confronto delle circostanze riportate nel corso dell'espletata istruttoria (testi – – e Per_2 Per_1 Parte_2 Tes_1 sarebbe emerso, invece, con chiarezza il mancato conferimento dell'incarico al COCo Parte consulente informatico della da parte o per conto di
Sostiene parte appellante la concordanza delle deposizioni dei testimoni, i quali avrebbero confermato la presenza del signor presso l'impianto di UN, ma non Tes_1
Parte su commissione di i consulenti (commerciali e tecnici) riferivano di aver trovato già in sede il predetto tecnico informatico al loro arrivo presso lo stabilimento in COCo SO, di non aver interpellato e richiesto l'intervento del tecnico e che costui, occupato a sistemare il software di una macchina della linea, non fosse stato soggetto Parte alla direzione del signor di Per_2
Parte Ad avviso di a corroborare la tesi della fallace interpretazione delle risultanze istruttorie deporrebbe, altresì, la circostanza della “spiccata divergenza” - non colta dal primo giudice che ne ha ravvisato invece la linearità - delle testimonianze rese da Tes_1
e rispetto al lavoro eseguito da ciascuno presso lo stabilimento di UN (avendo Per_2 rispettivamente riferito l'uno “a fine lavoro ho lasciato la macchina funzionante al signor che ha visto che la macchina era a posto” e l'altro “io ho completato la Per_2 macchina sulla quale lavorava e tutto l'impianto”). Tes_1
A tanto l'appellante aggiunge l'ulteriore errore interpretativo da parte del Tribunale Parte costituito dalla ritenuta prova dell'incarico da parte di arguibile dal fatto che il pag. 6/11 consulente informatico, per sua stessa ammissione, avesse riportato di essere già COCo intervenuto sull'impianto nel luglio 2020 per commissione della cliente di ,
CP_3
Parte Per diversamente da quanto motivato nella gravata pronuncia, le risultanze testimoniali non avrebbero affatto confermato la tesi di parte opposta per cui, stigmatizzata la superficialità dell'operazione ermeneutica compiuta dal Tribunale, ha invocato la riforma della decisione assunta.
Il motivo appare alquanto inconsistente dal momento che il Giudice di primo grado, in COCo punto di conferimento dell'incarico a , ha esaminato e valutato compiutamente le affermazioni rese dai testi, tanto da evidenziare, a titolo di premessa, come le stesse non potessero assurgere a carattere decisivo e costituire l'unico elemento fondante la pronuncia, bensì dovesse conferirsi maggior valore ai documenti esistenti agli atti ed in special modo al documento denominato “offerta n. 225/2020 del 28.10.2020” non oggetto di contestazione.
Il Tribunale ha dettagliatamente scrutato le deposizioni testimoniali utilizzando gli elementi emersi dalle stesse che hanno dato conferma a quanto arguibile dai documenti: partendo dal dato certo dell'esistenza del contratto per l'avviamento della linea vetro Parte siglato tra e e da quanto ivi indicato, il Giudice ha dato lettura CP_5 coerente alle informazioni rese dai testi e deducendo il conferimento per Per_2 Tes_1
Parte fatti concludenti dell'incarico da a invero, in qualità di informatico, CP_6 affermava di aver svolto la mansione affidatagli ovverosia rimettere in moto una macchina dell'impianto che, al termine del proprio operato, lasciava funzionante nelle mani del tecnico e quest'ultimo, confermando la presenza del signor presso Tes_1
l'impianto, ammetteva l'intervento del programmatore eseguito su una macchina (cfr.
“la penultima dell'impianto”) che successivamente egli stesso completava eseguendo il
“restante lavoro meccanico-elettrico”.
In altri termini, le testimonianze dei due tecnici sono risultate aderenti e non già contraddittorie come affermato dall'appellante: l'uno, come emerso e non contestato, già presente presso lo stabilimento all'arrivo del tecnico era incaricato di Per_2 eseguire l'intervento sull'impianto quale tecnico del software, l'altro, per esplicita pag. 7/11 ammissione subentrato sulla macchina sistemata dal ZZ, aveva il compito di operare quale tecnico hardware sull'intero impianto.
L'interpretazione delle circostanze riportate da tutti i testi escussi sulla scorta delle risultanze documentali è corretta: a) esisteva un contratto datato 28.10.2020 che, siglato Parte solo per accettazione da è intercorso tra e UN;
b) detto CP_3 accordo prevedeva l'intervento di 3 operatori tecnici presso lo stabilimento in SO onde adempierne l'oggetto (avviamento linea vetro) in 15 giorni;
c) uno dei tre tecnici previsti contrattualmente, il tecnico informatico, è stato ZZ su incarico conferito da Parte COCo a (dalle prove testimoniali è emerso, coerentemente a tale ricostruzione, Parte che ha inviato in SO soltanto due dipendenti, e – Per_2 Per_1 rispettivamente consulente tecnico e commerciale).
Le argomentazioni della sentenza a riguardo superano la censura avendo all'esame di questa Corte trovato condivisione. Parte 10.2. CO il secondo motivo di doglianza evidenzia l'errore interpretativo delle prove documentali offerte al vaglio del giudicante avendo il Tribunale ritenuto sussistente la validità delle argomentazioni di parte opposta Pt_5
Parte I tre documenti costituiti dall'offerta di del 28.10.2020, dalla fattura azionata da COCo
e dal rapporto d'intervento compilato dal tecnico a giudizio di parte Tes_1 appellante sono stati travisati dal momento che, diversamente da quanto dedotto dal Parte primo giudice, non attestanti il conferimento di incarico da parte di
In ispecie: a) l'offerta sottoscritta per accettazione da parte di UN e di CP_3 secondo l'appellante rispettivamente società committente e società appaltante i lavori –
è stata erroneamente ritenuta alla stregua di un passaggio/cambio di consegne in capo a Parte
b) la fattura n. 142/2020 recante nell'oggetto la dicitura “prestazione di manodopera eseguita per vostro conto da ns. tecnico Sig. dal 02.11.2020 al Tes_1
13.11.2020 presso Juniko, SO per conto di ha Parte_6 attestato, in ragione della menzione di COM.MAC, il rapporto contrattuale esistente tra COCo quest'ultima società e;
c) il rapporto d'intervento redatto dal tecnico su Tes_1
COCo carta intestata di , con indicazione di UN SO nello spazio denominato
“Cliente” di e da questi siglata dimostrerebbero l'estraneità di Parte_7
pag. 8/11 Parte rispetto alle prestazioni elencate in fattura e ad obbligazioni scaturenti da un contratto di prestazione d'opera mai esistito.
La doglianza è infondata.
Dalla consultazione dei documenti richiamati si evince che l'offerta (contratto del
28.10.2020) è stata redatta su carta intestata della Società odierna appellante: quale Parte possa ritenersi la ratio di una simile scelta, laddove la tesi sostenuta da fosse valida e la sottoscrizione di on fosse da intendersi per accettazione, non è CP_3 dato comprendere, non essendo stata fornita valida e convincente argomentazione a riguardo neppure nel presente grado di giudizio.
A parere di questo giudice, trova conferma per tabulas che l'appaltatrice dei lavori in Parte SO fosse sicuramente e COM.MAC, quale originaria fornitrice dei macchinari dell'impianto di UN, avesse sottoscritto il documento in parola Parte esclusivamente per accettazione, prendendo atto che sarebbe subentrata – in forza di detto contratto – nell'avviamento della linea vetro dello stabilimento UN.
In merito alle censure mosse in ordine alla errata interpretazione della fattura azionata COCo con ricorso monitorio da , appare chiaro che la dicitura “per conto di Parte_6
[...
ivi riportata sia frutto di un mero refuso legato al pregresso Parte_4 rapporto tra e COM. MAC. e non possa ritenersi atta a dimostrare il Pt_5 conferimento di incarico da COM. MAC. a nel novembre 2020. La Pt_5 dichiarazione del teste del resto, conforta detta considerazione atteso che il Tes_1 tecnico informatico riferiva di essere stato in SO nell'estate - luglio 2020 - presso lo stabilimento per conto di nel novembre 2020 di esserci tornato per CP_3
Parte conto di che “aveva acquisito il lavoro”.
Parimenti farraginosa appare la contestazione sollevata da parte appellante sull'interpretazione dell'altro documento che il Tribunale ritiene di rilievo ai fini della emanata decisione.
Il rapporto di intervento redatto dal tecnico informatico, seppur rechi la dicitura
“Cliente” di (altro palese refuso), viene prodotto nel giudizio di Parte_7
Parte opposizione da segno che il mentovato documento si trovava nella disponibilità dell'appellante ovvero che era stato consegnato nelle mani del soggetto che aveva pag. 9/11 COCo conferito a l'incarico per l'intervento in SO affinché potesse poi recuperarne i costi sostenuti fatturando alla titolare dello stabilimento.
Le prove documentali offerte dalle parti sono state validamente considerate dal
Tribunale che ne ha colto l'esatto contenuto ed apprezzato il pregnante significato Parte probatorio respingendo la tesi di
10.3. CO il terzo motivo di gravame viene dedotta l'illogicità dell'iter logico motivazionale sotteso alla pronuncia e la carenza di motivazione espressa dal Tribunale, Parte laddove, ha considerato rilevante, ai fini della prova della volontà di di avvalersi Co dell'intervento del tecnico VI. , la mancata contestazione della fattura azionata in sede monitoria e la registrazione della stessa.
Ad avviso della parte appellante il Tribunale che, in sede di valutazione delle prove testimoniali, ha ritenuto condivisibile e giustificata l'assenza di formalità per la COCo chiamata di sulla scorta del collaudato rapporto commerciale e di fiducia intercorso tra le parti, avrebbe trascurato di applicare il medesimo criterio (rapporto di collaborazione continuativo) che avrebbe dovuto condurre a ritenere possibile che la fattura de qua, “sfuggita” al controllo della contabilità aziendale, sia stata registrata nelle scritture contabili come in altre occasioni era avvenuto ovvero senza verifica di Parte corrispondenza del documento fiscale a prestazioni effettivamente rese a favore di e sia stata lavorata all'interno dei flussi di fatture da contabilizzare. Parte La tesi di non può trovare accoglimento.
Il Tribunale motiva a ragione che la registrazione della fattura nella contabilità da parte della Società appellante (inserimento manuale del documento fiscale non elettronico in data 25 novembre 2020 nelle voci di costo) e la mancata contestazione della stessa all'indirizzo della Società emittente sino al momento del giudizio, nonostante il sollecito di pagamento ricevuto via PEC nell'aprile 2021, siano indici incontrovertibili Parte COCo della volontà di di avvalersi dell'opera resa da con il tecnico informatico inviato in SO presso lo stabilimento in cui la stessa operava.
L'inserimento della fattura in contabilità è certamente un elemento rilevante posto che la fattura, in tal guisa “accettata” dal destinatario, come graniticamente chiarito dai giudici della Suprema Corte, costituisce piena prova nei riguardi di entrambe le parti dell'esistenza di un contratto: nel caso di specie, la registrazione del documento fiscale pag. 10/11 Parte nella voce costi da parte di costituisce comportamento concludente (e non già mero errore o svista da parte dell'addetta alla contabilità) e come tale deve intendersi COCo quale atto ricognitivo del rapporto giuridico di prestazione d'opera resa da in proprio favore.
La Corte osserva inoltre la correttezza della pronuncia impugnata anche con riferimento alla pregnanza probatoria attribuita ex art. 115 c.p.c. alla circostanza che parte opponente non abbia preso specifica posizione, contestandone esecuzione ed ammontare Co del compenso, in merito alle prestazioni per cui VI. aveva azionato la procedura monitoria ottenendo il D.I. opposto.
Tanto non è avvenuto neppure in secondo grado.
11. Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base al valore della causa, secondo il DM n. 55/2014, valori medi, con esclusione della fase istruttoria non tenutasi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
1 – rigetta l'appello con conferma della sentenza del Tribunale di Verona;
COCo
2 - condanna l'appellante alle spese a favore di in € 3.966,00 per compensi, oltre ad I.V.A. se dovuta, C.N.P.A. e spese generali come per legge;
Dà atto ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater D.P.R. n. 115/02 della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia lì 17 novembre 2025
La COsigliera est. La Presidente
Dott.ssa Valentina Verduci Dott.ssa Rita Rigoni
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