Articolo 10 della Legge 23 febbraio 1974, n. 24
Articolo 9Articolo 11
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15 marzo 1974
Art. 10.
Ai sensi dell' articolo 1 della legge 22 giugno 1954, n. 385 , la sovvenzione straordinaria a favore del Gruppo medaglie d'oro al valore militare e' stabilita, per lo anno finanziario 1974, in lire 16.000.000.
Entrata in vigore il 15 marzo 1974