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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 29/09/2025, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1675/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, in persona del giudice Leila Nadir Sersale, ha emesso la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies ult. co. c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1675 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale
promossa da
in proprio e quale titolare dell'Azienda Agricola ON ZO (C.F. CP
e P.IVA ), rappresentato e difeso dall'avv. Monia Tarquini e C.F._1 P.IVA_1
dall'avv. Giuseppe Vincenzo Viola
attore
nei confronti di
(C.F. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. P.IVA_2
Lorenza Calvanese
convenuto
conclusioni:
per l'attore: “Voglia il Tribunale di Arezzo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, accertato che per
le annate 2020/2021/2022/2023 l'attore, nella sua qualità di titolare dell'omonima impresa agricola CP
ha subito danni alle opere funzionali agli impianti adibiti alla coltura agricola di pomodori da pelato
[...]
posti nei terreni di sua proprietà, ubicati nel Comune di Lucignano - Arezzo, danni causati da fauna
selvatica (corvidi) che hanno determinato deteriorato gli impianti irrigui destinati alla predetta coltura, così
come meglio delineati nelle perizie in atti;
accertato altresì che terreni sono ubicati secondo le prescrizioni del
piano faunistico venatorio vigente nell'ambito e nella zona di competenza dell'ATC1 - Controparte_2
1 R.G. n. 1675/2024
, Ente individuato in base alle vigenti normative come soggetto legittimato passivo Controparte_2
alla ricezione, istruzione e liquidazione delle richieste risarcitorie provenienti da soggetti danneggiati dalla
fauna selvatica, per gli effetti, ritenuto che l'attore ha correttamente inoltrato, nel rispetto delle leggi e dei
regolamenti vigenti, tutte le richieste di indennizzo / risarcimento per le annate 2020/2021/2022 e 2023 al
predetto ente ATC1, che le ha rigettate illegittimamente, ritenere e condannare la Controparte_2
, come tenuto ad erogare l'indennizzo risarcitorio in favore del Sig. in
[...] CP
proprio e quale titolare dell'omonima Azienda Agricola, corrente in Camucia - Cortona (Ar), in Viale Regina
Elena 74, per le annate predette, quantificato in € 43.028,35 come da perizia in atti, o in quella diversa
somma che sarà ritenuta di giustizia all'esito del giudizio, con rivalutazione di interessi di legge - se ed in
quanto dovuti - e con vittoria di diritti, onorari e spese di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti
procuratori antistatari. A tal fine si invita Il convenuto a costituirsi nei termini e nei modi di legge almeno
70 gg. prima dell'udienza indicata nei modi stabiliti dall'art. 166 c.p.c. e a comparire all'udienza indicata
dinanzi al giudice designato ex articolo 168 bis c.p.c., con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti
termini implica le preclusioni e le decadenze di cui agli articoli 38 e 167 c.p.c. e che, in caso di sua mancata
costituzione in giudizio, l'emananda sentenza sarà considerata come emessa in legittimo contraddittorio,
previa declaratoria di sua contumacia. Avverte, inoltre, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria
in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e
che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a
spese dello Stato”;
per il convenuto: “Chiede che il Tribunale adito, disattesa ogni istanza, deduzione ed eccezione avversaria,
in tesi “accertata la carenza di legittimazione passiva dell' Controparte_2
ad indennizzare i danni alle opere funzionali alle colture agricole voglia
[...]
rigettare le domande presentate dal sig. nei confronti CP [...]
, e/o accertata una responsabilità extracontrattuale ex art. 2052 Controparte_2
e/o 2043 c.c. per i danni subiti dal sig. e accertata la carenza di legittimazione passiva CP
dell' in ordine al Controparte_2
risarcimento di tali danni voglia rigettare le domande presentate dal sig. nei confronti Ambito CP
Territoriale di Caccia ATC 1 Arezzo-Valdarno – Valdichiana – Casentino;
in ipotesi “ove venga ritenuto
dovuto un indennizzo, e/o un risarcimento per i danni alle opere funzionali a carico dell'
[...]
– – voglia determinare lo stesso tenendo conto del Controparte_2 CP_2 CP_2
2 R.G. n. 1675/2024
limite previsto dal Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e, comunque,
nella misura massima di €25.000,00= In ogni caso con vittoria di spese e compensi legali”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in proprio e quale titolare CP
dell'Azienda Agricola ON ZO, ha convenuto in giudizio l
[...]
per ottenere l'indennizzo ovvero il Controparte_2
risarcimento dei danni causati da fauna selvatica (corvidi), nelle annate dal 2020 al 2023, alle opere funzionali agli impianti adibiti alla coltura agricola di pomodori da pelato posti nei terreni di sua proprietà, ubicati nel Comune di Lucignano (AR) (cfr. perizie di stima redatte dal Dott. – docc. Per_1
1, 2, 3 attore).
A fondamento delle domande, l'attore ha dedotto, in sintesi, che:
i. gli impianti relativi alle opere funzionali a tale coltura ricadono tutti in territori di caccia programmata soggette alla competenza degli Ambiti Territoriali di Caccia - ATC in base ai piani venatori provinciali emanati su delega della ON NA (art. 9 L.R. n. 3/1994, come modificato e sostituito dall'art. 11/1 c. L.R. n. 20/2016) (cfr. doc. 4 attore);
ii. egli aveva rivolto richiesta di rimborso all'ATC 1 ( - - - ), CP_2 CP_2 CP_2 CP_2
ente competente per le domande risarcitorie da evadere secondo i criteri fissati nella predetta L.R
n. 20/2016 e nel Piano Faunistico Venatorio enunciato dalla ON NA (cfr. docc. da 5 a 22
attore), ed in seguito anche per le annate 2023 e 2024, ma tutte le richieste risarcitorie erano rimaste inevase, per il rifiuto opposto dall'ATC 1, il quale aveva declinato ogni responsabilità al riguardo,
invocando la propria incompetenza e indicando quale ente preposto al risarcimento di detti danni la ON NA (cfr. docc. da 6 a 9 attore);
iii. quest'ultima, a sua volta, aveva ribadito l'esclusiva competenza dell'ATC 1, ai sensi del Piano
Faunistico Venatorio Provinciale approvato il 30 novembre 2012 e tuttora vigente, nell'istruttoria e liquidazione delle pratiche connesse ai danni causati dalla fauna selvatica alle opere agricole funzionali, con rigetto, quindi, ed archiviazione della domanda di indennizzo presentata (cfr. docc.
da 11 a 19 attore);
iv. l'ATC 1, nuovamente investita della partica risarcitoria, aveva respinto le domande presentate ribadendo che il Piano Faunistico Venatorio Provinciale, in contrasto con la disciplina regionale,
non poteva trovare applicazione, ed aveva declinato, quindi, ogni responsabilità in ordine alle
3 R.G. n. 1675/2024
richieste di liquidazione dei danni ad esso pervenute per i danneggiamenti delle opere funzionali agricole causati dalla fauna selvatica (cfr. doc. 20 attore);
v. le affermazioni contenute nelle risposte di diniego fornite dalla convenuta sono in contrasto sia con i precedenti specifici inerenti le pratiche risarcitorie avanzate per le annate 2017/2018, tutte regolarmente istruite ed evase dall'ATC 1, come risulta dai relativi verbali e perizia di sopralluoghi effettuati da personale di detto Ente, sia con le leggi regionali ed i regolamenti provinciali di settore tuttora vigenti, che individuano nel predetto ente l'unico competente ad evadere tali richieste (cfr. docc. 20, 21 e 22 attore). Ed invero:
- il settore faunistico venatorio della ON NA è regolato dalla L.R. n. 20/2016, la quale,
all'art. 19 co. 1, lett. H), in ordine alle competenze tracciate per gli ATC, dispone che "determina ed
eroga, secondo le indicazioni contenute nel piano faunistico venatorio regionale, i contributi per il
risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività
venatoria e i contributi per interventi tesi alla prevenzione dei danni stessi";
- il Regolamento Provinciale vigente, all'articolo 4.11.8 - modalità di liquidazione degli importi -
stabilisce a sua volta le procedure di presentazione delle domande istruttorie e liquidazione dei fondi stanziati (cfr. doc. 7 attore).
Nella prospettiva dell'attore, dunque, sussiste la piena legittimazione passiva dell' alla CP_2
gestione e alla liquidazione degli indennizzi richiesti dall'Azienda Agricola ON ZO per le annate in considerazione, dal 2020 fino al 2023, quantificate nella perizia di parte redatta dal dott.
in € 43.028,35. Per_1
2. Si è costituito in giudizio l Controparte_2
, eccependo l'infondatezza della domanda sia in fatto che in diritto,
[...]
chiedendone il rigetto, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese del giudizio.
In particolare, il convenuto ha allegato che:
- alcun obbligo indennitario grava in capo all'ATC1 per i danni alle opere funzionali, per i quali sussiste la competenza della sola ON, sulla base della l.r. NA n. 3 del 1994;
- anche sul piano della responsabilità civile, legittimata passiva rispetto alle domande di risarcimento dei danni cagionati da fauna selvatica è unicamente la ON;
- non vi è prova dei danni lamentati dalla controparte.
3. Il giudizio è proseguito con il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c.
4. La causa è stata istruita documentalmente.
4 R.G. n. 1675/2024
5. All'udienza del 10 settembre 2025, le parti hanno discusso la causa e precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies ult. co. c.p.c.
*****
6. in proprio e quale titolare dell'omonima Azienda Agricola, ha convenuto in CP
giudizio l (di Controparte_2
seguito al fine di ottenere l'indennizzo ovvero il risarcimento dei danni causati da fauna CP_2
selvatica (corvidi), nel periodo tra il 2020 e il 2023, alle opere funzionali agli impianti adibiti alla coltura agricola di pomodori da pelato posti nei terreni di sua proprietà nel Comune di Lucignano
(AR).
7. Procedendo dall'esame della domanda risarcitoria, va evidenziato che i corvidi sono animali appartenenti alla fauna selvatica, facente parte del patrimonio indisponibile dello Stato, e, in particolare, alle specie protette tutelate nell'ambito della l. n. 157/1992 che contiene “norme per la
protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.
Orbene, secondo un consolidato indirizzo interpretativo, al quale il Tribunale intende dare continuità, legittimata passiva rispetto alle domande di risarcimento dei danni da fauna selvatica è
esclusivamente la ON, “in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio
faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle
attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte – per delega o in base a poteri
di cui sono direttamente titolari – da altri enti”, prescindendosi, ai sensi dell'art. 2052 c.c., da ogni indagine sulla colpa, giacché il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda “sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie
selvatiche protette ai sensi della l. n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono
affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e
dell'ecosistema” (così, per tutte, la pronuncia capofila dell'indirizzo interpretativo citato, Cass. Sez.
III, n. 7969 del 2020).
La ON può rivalersi - anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato - nei confronti degli Enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno.
Eventuali altri soggetti, dotati di competenze e attribuzioni in materia, possono essere chiamati a rispondere di eventuali omissioni o carenze soltanto dalla ON medesima, e non dal danneggiato in via diretta.
5 R.G. n. 1675/2024
La domanda risarcitoria formulata dall'attore nei confronti dell'ATC 1 va, dunque, respinta.
8. Come anticipato, l'attore ha altresì invocato la tutela indennitaria per i danni alle opere funzionali alle colture agricole.
Giova richiamare sinteticamente il quadro normativo di riferimento.
L'art. 1, l. n. 157 del 1992 dispone che la fauna selvatica (nel cui ambito, come detto, rientrano anche i corvidi), è patrimonio indisponibile dello Stato e deve essere tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale. Le Regioni a statuto ordinario provvedono ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica in conformità alla legge, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie
Per far fronte ai danni, non altrimenti risarcibili, arrecati alla produzione agricola e alle opere presenti sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica o dall'attività venatoria è costituito a cura di ogni regione un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti. Le Regioni, con apposite disposizioni, provvedono a regolare il funzionamento di tale fondo (cfr. art. 26, l. cit.).
La ON NA ha, dunque, emanato la l. n. 3 del 1994 (“Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”), successivamente modificata dalla l. r. NA n. 20
del 2016. La legge da ultimo citata non disciplina, peraltro, la materia degli indennizzi, ma dà
attuazione alla l.r. NA n. 22 del 3 marzo 2015 sul riordino delle funzioni provinciali. Per quel che maggiormente rileva nel presente giudizio, tale legge ha “riattribuito alla ON le funzioni
amministrative anzidette, modificando in tal senso il previgente disposto della citata l.r. n. 3/1994. Per
conseguenza, in materia faunistico-venatoria, ora competono alla ON NA non solo la funzione
legislativa, ma pure quelle amministrative di programmazione e di gestione della fauna selvatica e della
caccia che anteriormente erano state delegate alle Province” (Corte app. Firenze sez. IV, n. 1648 del 2024).
Tanto chiarito, va evidenziato che, ai sensi dell'art. 11 bis l.r. NA n. 3 del 1994, “gli ATC sono
strutture associative senza scopo di lucro, regolate con proprio statuto, a cui sono affidati compiti di
rilevanza pubblicistica connessi all'organizzazione del prelievo venatorio e alla gestione faunistica del
territorio di competenza finalizzati al perseguimento degli obiettivi stabiliti nel piano faunistico venatorio”.
Tra i compiti dell'ATC vi è quello di determinare ed erogare, secondo le indicazioni contenute nel piano faunistico venatorio regionale, i contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria, nonché di erogare i contributi per interventi tesi alla prevenzione dei danni stessi. Tanto si ricava dall'art. 12 co. 1 lett.
h), a mente del quale l'ATC “determina ed eroga, secondo le indicazioni contenute nel piano faunistico
6 R.G. n. 1675/2024
venatorio regionale, i contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna
selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria e i contributi per interventi tesi alla prevenzione dei danni
stessi”.
È pacifico, dunque, che l'ATC sia titolare di un obbligo indennitario nei limiti posti dal Piano
Faunistico Venatorio GI 2012- 2015 (c.d. PRAF), ancora oggi in vigore.
Quanto al Piano Faunistico Venatorio Provinciale, esso è valido solo per le parti che non sono in contrasto con la disciplina regionale: ai sensi dell'art. 7 bis l. r. n. 3 del 1994, invero, “a seguito
dell'approvazione del piano stralcio di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 9 febbraio 2016, n. 10
(Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in NA. Modifiche alla l.r. 3/1994), i piani faunistici
venatori provinciali restano validi sino all'entrata in vigore del nuovo piano faunistico venatorio regionale
per le parti non in contrasto con la normativa regionale in materia di attività venatoria”.
Ciò chiarito, va sottolineato che, in base al punto 4.5. del Piano Faunistico Venatorio GI
2012- 2015, “Qualora l'imprenditore agricolo abbia subito un danno alle proprie colture, pur avendo
adottato le eventuali misure di prevenzione dei danni, è previsto il risarcimento del danno a carico del
soggetto competente. Sono oggetto di risarcimento esclusivamente le produzioni agricole in campo e le opere
approntate su terreni agricoli” (cfr. doc. 21 – ATC).
Diversamente, per i danni arrecati alle opere funzionali, il punto 4. 7 del medesimo piano
(“Procedure per il risarcimento dei danni alle opere funzionali all'attività agricola”) dispone che: “Per il
risarcimento dei danni alle opere funzionali all'attività agricola il richiedente dovrà presentare alla Provincia
(oggi ON, v. supra) un preventivo per la rimessa in pristino delle opere danneggiate con prezzi in
linea con quanto riportato nei prezzari regionali vigenti per opere analoghe. La provincia può effettuare
apposita perizia attraverso un tecnico incaricato. L'effettiva erogazione del risarcimento è comunque
subordinata all'effettiva esecuzione dei lavori e alla presentazione, da parte del richiedente, di fatture e/o
ricevute fiscali attestanti le spese sostenute” (doc. 21 cit.).
Legittimata passiva rispetto alle richieste di indennizzo per i danni alle opere funzionali è, dunque,
la ON NA (e non l'odierno convenuto).
Né può essere invocata, nel senso prospettato dall'attore, la l. n. 10 del 2016 (“Legge obiettivo per la
gestione degli ungulati in NA. Modifiche alla l.r. 3/1994”), trattandosi di testo normativo riguardante la sola gestione straordinaria degli ungulati, funzionale a garantire un equilibrio tra attività antropiche e fauna selvatica non occupandosi in alcun modo del profilo indennitario.
7 R.G. n. 1675/2024
Inconferente risulta anche il richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 158 del 2021, in quanto relativa alla diversa questione del controllo faunistico degli ungulati, con particolare riferimento alla possibilità per la IU GI di intervenire con lo strumento degli abbattimenti previsto dall'art. 37 l. r. NA n. 3 del 1994.
9. Ferma la carenza di legittimazione passiva di parte convenuta, va evidenziato, ad abundantiam,
come l'attore non abbia adempiuto al proprio onere probatorio.
Ed invero, ai sensi del punto 4.7 del PRAF sopra richiamato, l'erogazione indennizzo da parte della ON è subordinata “all'effettiva esecuzione dei lavori e alla presentazione, da parte del
richiedente, di fatture e/o ricevute fiscali attestanti le spese sostenute”. L'attore, dunque, avrebbe dovuto allegare le fatture e le ricevute fiscali attestanti le spese sostenute per l'effettiva esecuzione dei lavori;
invece ha prodotto solamente verbali di accertamento danni (docc. 13-19 attore), richieste di risarcimento del danno (doc. 20 attore) e i risarcimenti ricevuti in precedenza (docc. 21-22 attore). La
documentazione fornita da parte attrice, quindi, non comprova gli esborsi effettuati.
Né può essere valorizzata la circostanza che, a fondamento delle proprie domande, l'attore abbia prodotto una consulenza tecnica di parte, dovendosi ribadire che la consulenza di parte, ancorché
confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio (ex multis Cass. sez. VI, 9 aprile 2021, n. 9483).
Si evidenzia, in ogni caso, che anche nella consulenza tecnica di parte, che è una perizia di stima,
non risultano allegate fatture comprovanti i lavori effettuati e le relative spese (docc. 1-2-3-10
attore).
Manca pertanto la prova che sarebbe stata necessaria ai sensi di quanto stabilito nel punto 4.7 del
PRAF per ottenere l'erogazione dell'indennizzo.
Tale carenza probatoria non avrebbe potuto neppure essere colmata mediante la ctu richiesta, se si considera che la stessa non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze;
di conseguenza, essa non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume.
10. Alla luce delle considerazioni che precedono, le domande formulate dall'attore devono essere respinte, ogni altro profilo assorbito.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base al d.m. 55 del 2014, come modificato dal d.m. 147 del 2022, tenuto conto dei valori medi dello scaglione di riferimento (da
8 R.G. n. 1675/2024
euro 26.001,00 a euro 52.000,00), per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e minimi per la fase istruttoria, trattandosi di causa istruita solo su base documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando:
a) rigetta le domande formulate da , in proprio e quale titolare dell'Azienda Agricola CP
ON ZO nei confronti del convenuto Controparte_2
;
[...]
b) condanna , in proprio e quale titolare dell'Azienda Agricola ON ZO al CP
pagamento delle spese di lite in favore del convenuto
[...]
, liquidate in € 6.713,00 oltre spese generali al 15%, Controparte_2
IVA e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Arezzo, in data 29 settembre 2025
Il giudice
Leila Nadir Sersale
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, in persona del giudice Leila Nadir Sersale, ha emesso la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies ult. co. c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1675 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale
promossa da
in proprio e quale titolare dell'Azienda Agricola ON ZO (C.F. CP
e P.IVA ), rappresentato e difeso dall'avv. Monia Tarquini e C.F._1 P.IVA_1
dall'avv. Giuseppe Vincenzo Viola
attore
nei confronti di
(C.F. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. P.IVA_2
Lorenza Calvanese
convenuto
conclusioni:
per l'attore: “Voglia il Tribunale di Arezzo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, accertato che per
le annate 2020/2021/2022/2023 l'attore, nella sua qualità di titolare dell'omonima impresa agricola CP
ha subito danni alle opere funzionali agli impianti adibiti alla coltura agricola di pomodori da pelato
[...]
posti nei terreni di sua proprietà, ubicati nel Comune di Lucignano - Arezzo, danni causati da fauna
selvatica (corvidi) che hanno determinato deteriorato gli impianti irrigui destinati alla predetta coltura, così
come meglio delineati nelle perizie in atti;
accertato altresì che terreni sono ubicati secondo le prescrizioni del
piano faunistico venatorio vigente nell'ambito e nella zona di competenza dell'ATC1 - Controparte_2
1 R.G. n. 1675/2024
, Ente individuato in base alle vigenti normative come soggetto legittimato passivo Controparte_2
alla ricezione, istruzione e liquidazione delle richieste risarcitorie provenienti da soggetti danneggiati dalla
fauna selvatica, per gli effetti, ritenuto che l'attore ha correttamente inoltrato, nel rispetto delle leggi e dei
regolamenti vigenti, tutte le richieste di indennizzo / risarcimento per le annate 2020/2021/2022 e 2023 al
predetto ente ATC1, che le ha rigettate illegittimamente, ritenere e condannare la Controparte_2
, come tenuto ad erogare l'indennizzo risarcitorio in favore del Sig. in
[...] CP
proprio e quale titolare dell'omonima Azienda Agricola, corrente in Camucia - Cortona (Ar), in Viale Regina
Elena 74, per le annate predette, quantificato in € 43.028,35 come da perizia in atti, o in quella diversa
somma che sarà ritenuta di giustizia all'esito del giudizio, con rivalutazione di interessi di legge - se ed in
quanto dovuti - e con vittoria di diritti, onorari e spese di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti
procuratori antistatari. A tal fine si invita Il convenuto a costituirsi nei termini e nei modi di legge almeno
70 gg. prima dell'udienza indicata nei modi stabiliti dall'art. 166 c.p.c. e a comparire all'udienza indicata
dinanzi al giudice designato ex articolo 168 bis c.p.c., con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti
termini implica le preclusioni e le decadenze di cui agli articoli 38 e 167 c.p.c. e che, in caso di sua mancata
costituzione in giudizio, l'emananda sentenza sarà considerata come emessa in legittimo contraddittorio,
previa declaratoria di sua contumacia. Avverte, inoltre, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria
in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e
che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a
spese dello Stato”;
per il convenuto: “Chiede che il Tribunale adito, disattesa ogni istanza, deduzione ed eccezione avversaria,
in tesi “accertata la carenza di legittimazione passiva dell' Controparte_2
ad indennizzare i danni alle opere funzionali alle colture agricole voglia
[...]
rigettare le domande presentate dal sig. nei confronti CP [...]
, e/o accertata una responsabilità extracontrattuale ex art. 2052 Controparte_2
e/o 2043 c.c. per i danni subiti dal sig. e accertata la carenza di legittimazione passiva CP
dell' in ordine al Controparte_2
risarcimento di tali danni voglia rigettare le domande presentate dal sig. nei confronti Ambito CP
Territoriale di Caccia ATC 1 Arezzo-Valdarno – Valdichiana – Casentino;
in ipotesi “ove venga ritenuto
dovuto un indennizzo, e/o un risarcimento per i danni alle opere funzionali a carico dell'
[...]
– – voglia determinare lo stesso tenendo conto del Controparte_2 CP_2 CP_2
2 R.G. n. 1675/2024
limite previsto dal Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e, comunque,
nella misura massima di €25.000,00= In ogni caso con vittoria di spese e compensi legali”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in proprio e quale titolare CP
dell'Azienda Agricola ON ZO, ha convenuto in giudizio l
[...]
per ottenere l'indennizzo ovvero il Controparte_2
risarcimento dei danni causati da fauna selvatica (corvidi), nelle annate dal 2020 al 2023, alle opere funzionali agli impianti adibiti alla coltura agricola di pomodori da pelato posti nei terreni di sua proprietà, ubicati nel Comune di Lucignano (AR) (cfr. perizie di stima redatte dal Dott. – docc. Per_1
1, 2, 3 attore).
A fondamento delle domande, l'attore ha dedotto, in sintesi, che:
i. gli impianti relativi alle opere funzionali a tale coltura ricadono tutti in territori di caccia programmata soggette alla competenza degli Ambiti Territoriali di Caccia - ATC in base ai piani venatori provinciali emanati su delega della ON NA (art. 9 L.R. n. 3/1994, come modificato e sostituito dall'art. 11/1 c. L.R. n. 20/2016) (cfr. doc. 4 attore);
ii. egli aveva rivolto richiesta di rimborso all'ATC 1 ( - - - ), CP_2 CP_2 CP_2 CP_2
ente competente per le domande risarcitorie da evadere secondo i criteri fissati nella predetta L.R
n. 20/2016 e nel Piano Faunistico Venatorio enunciato dalla ON NA (cfr. docc. da 5 a 22
attore), ed in seguito anche per le annate 2023 e 2024, ma tutte le richieste risarcitorie erano rimaste inevase, per il rifiuto opposto dall'ATC 1, il quale aveva declinato ogni responsabilità al riguardo,
invocando la propria incompetenza e indicando quale ente preposto al risarcimento di detti danni la ON NA (cfr. docc. da 6 a 9 attore);
iii. quest'ultima, a sua volta, aveva ribadito l'esclusiva competenza dell'ATC 1, ai sensi del Piano
Faunistico Venatorio Provinciale approvato il 30 novembre 2012 e tuttora vigente, nell'istruttoria e liquidazione delle pratiche connesse ai danni causati dalla fauna selvatica alle opere agricole funzionali, con rigetto, quindi, ed archiviazione della domanda di indennizzo presentata (cfr. docc.
da 11 a 19 attore);
iv. l'ATC 1, nuovamente investita della partica risarcitoria, aveva respinto le domande presentate ribadendo che il Piano Faunistico Venatorio Provinciale, in contrasto con la disciplina regionale,
non poteva trovare applicazione, ed aveva declinato, quindi, ogni responsabilità in ordine alle
3 R.G. n. 1675/2024
richieste di liquidazione dei danni ad esso pervenute per i danneggiamenti delle opere funzionali agricole causati dalla fauna selvatica (cfr. doc. 20 attore);
v. le affermazioni contenute nelle risposte di diniego fornite dalla convenuta sono in contrasto sia con i precedenti specifici inerenti le pratiche risarcitorie avanzate per le annate 2017/2018, tutte regolarmente istruite ed evase dall'ATC 1, come risulta dai relativi verbali e perizia di sopralluoghi effettuati da personale di detto Ente, sia con le leggi regionali ed i regolamenti provinciali di settore tuttora vigenti, che individuano nel predetto ente l'unico competente ad evadere tali richieste (cfr. docc. 20, 21 e 22 attore). Ed invero:
- il settore faunistico venatorio della ON NA è regolato dalla L.R. n. 20/2016, la quale,
all'art. 19 co. 1, lett. H), in ordine alle competenze tracciate per gli ATC, dispone che "determina ed
eroga, secondo le indicazioni contenute nel piano faunistico venatorio regionale, i contributi per il
risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività
venatoria e i contributi per interventi tesi alla prevenzione dei danni stessi";
- il Regolamento Provinciale vigente, all'articolo 4.11.8 - modalità di liquidazione degli importi -
stabilisce a sua volta le procedure di presentazione delle domande istruttorie e liquidazione dei fondi stanziati (cfr. doc. 7 attore).
Nella prospettiva dell'attore, dunque, sussiste la piena legittimazione passiva dell' alla CP_2
gestione e alla liquidazione degli indennizzi richiesti dall'Azienda Agricola ON ZO per le annate in considerazione, dal 2020 fino al 2023, quantificate nella perizia di parte redatta dal dott.
in € 43.028,35. Per_1
2. Si è costituito in giudizio l Controparte_2
, eccependo l'infondatezza della domanda sia in fatto che in diritto,
[...]
chiedendone il rigetto, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese del giudizio.
In particolare, il convenuto ha allegato che:
- alcun obbligo indennitario grava in capo all'ATC1 per i danni alle opere funzionali, per i quali sussiste la competenza della sola ON, sulla base della l.r. NA n. 3 del 1994;
- anche sul piano della responsabilità civile, legittimata passiva rispetto alle domande di risarcimento dei danni cagionati da fauna selvatica è unicamente la ON;
- non vi è prova dei danni lamentati dalla controparte.
3. Il giudizio è proseguito con il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c.
4. La causa è stata istruita documentalmente.
4 R.G. n. 1675/2024
5. All'udienza del 10 settembre 2025, le parti hanno discusso la causa e precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies ult. co. c.p.c.
*****
6. in proprio e quale titolare dell'omonima Azienda Agricola, ha convenuto in CP
giudizio l (di Controparte_2
seguito al fine di ottenere l'indennizzo ovvero il risarcimento dei danni causati da fauna CP_2
selvatica (corvidi), nel periodo tra il 2020 e il 2023, alle opere funzionali agli impianti adibiti alla coltura agricola di pomodori da pelato posti nei terreni di sua proprietà nel Comune di Lucignano
(AR).
7. Procedendo dall'esame della domanda risarcitoria, va evidenziato che i corvidi sono animali appartenenti alla fauna selvatica, facente parte del patrimonio indisponibile dello Stato, e, in particolare, alle specie protette tutelate nell'ambito della l. n. 157/1992 che contiene “norme per la
protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.
Orbene, secondo un consolidato indirizzo interpretativo, al quale il Tribunale intende dare continuità, legittimata passiva rispetto alle domande di risarcimento dei danni da fauna selvatica è
esclusivamente la ON, “in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio
faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle
attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte – per delega o in base a poteri
di cui sono direttamente titolari – da altri enti”, prescindendosi, ai sensi dell'art. 2052 c.c., da ogni indagine sulla colpa, giacché il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda “sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie
selvatiche protette ai sensi della l. n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono
affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e
dell'ecosistema” (così, per tutte, la pronuncia capofila dell'indirizzo interpretativo citato, Cass. Sez.
III, n. 7969 del 2020).
La ON può rivalersi - anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato - nei confronti degli Enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno.
Eventuali altri soggetti, dotati di competenze e attribuzioni in materia, possono essere chiamati a rispondere di eventuali omissioni o carenze soltanto dalla ON medesima, e non dal danneggiato in via diretta.
5 R.G. n. 1675/2024
La domanda risarcitoria formulata dall'attore nei confronti dell'ATC 1 va, dunque, respinta.
8. Come anticipato, l'attore ha altresì invocato la tutela indennitaria per i danni alle opere funzionali alle colture agricole.
Giova richiamare sinteticamente il quadro normativo di riferimento.
L'art. 1, l. n. 157 del 1992 dispone che la fauna selvatica (nel cui ambito, come detto, rientrano anche i corvidi), è patrimonio indisponibile dello Stato e deve essere tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale. Le Regioni a statuto ordinario provvedono ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica in conformità alla legge, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie
Per far fronte ai danni, non altrimenti risarcibili, arrecati alla produzione agricola e alle opere presenti sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica o dall'attività venatoria è costituito a cura di ogni regione un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti. Le Regioni, con apposite disposizioni, provvedono a regolare il funzionamento di tale fondo (cfr. art. 26, l. cit.).
La ON NA ha, dunque, emanato la l. n. 3 del 1994 (“Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”), successivamente modificata dalla l. r. NA n. 20
del 2016. La legge da ultimo citata non disciplina, peraltro, la materia degli indennizzi, ma dà
attuazione alla l.r. NA n. 22 del 3 marzo 2015 sul riordino delle funzioni provinciali. Per quel che maggiormente rileva nel presente giudizio, tale legge ha “riattribuito alla ON le funzioni
amministrative anzidette, modificando in tal senso il previgente disposto della citata l.r. n. 3/1994. Per
conseguenza, in materia faunistico-venatoria, ora competono alla ON NA non solo la funzione
legislativa, ma pure quelle amministrative di programmazione e di gestione della fauna selvatica e della
caccia che anteriormente erano state delegate alle Province” (Corte app. Firenze sez. IV, n. 1648 del 2024).
Tanto chiarito, va evidenziato che, ai sensi dell'art. 11 bis l.r. NA n. 3 del 1994, “gli ATC sono
strutture associative senza scopo di lucro, regolate con proprio statuto, a cui sono affidati compiti di
rilevanza pubblicistica connessi all'organizzazione del prelievo venatorio e alla gestione faunistica del
territorio di competenza finalizzati al perseguimento degli obiettivi stabiliti nel piano faunistico venatorio”.
Tra i compiti dell'ATC vi è quello di determinare ed erogare, secondo le indicazioni contenute nel piano faunistico venatorio regionale, i contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria, nonché di erogare i contributi per interventi tesi alla prevenzione dei danni stessi. Tanto si ricava dall'art. 12 co. 1 lett.
h), a mente del quale l'ATC “determina ed eroga, secondo le indicazioni contenute nel piano faunistico
6 R.G. n. 1675/2024
venatorio regionale, i contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna
selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria e i contributi per interventi tesi alla prevenzione dei danni
stessi”.
È pacifico, dunque, che l'ATC sia titolare di un obbligo indennitario nei limiti posti dal Piano
Faunistico Venatorio GI 2012- 2015 (c.d. PRAF), ancora oggi in vigore.
Quanto al Piano Faunistico Venatorio Provinciale, esso è valido solo per le parti che non sono in contrasto con la disciplina regionale: ai sensi dell'art. 7 bis l. r. n. 3 del 1994, invero, “a seguito
dell'approvazione del piano stralcio di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 9 febbraio 2016, n. 10
(Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in NA. Modifiche alla l.r. 3/1994), i piani faunistici
venatori provinciali restano validi sino all'entrata in vigore del nuovo piano faunistico venatorio regionale
per le parti non in contrasto con la normativa regionale in materia di attività venatoria”.
Ciò chiarito, va sottolineato che, in base al punto 4.5. del Piano Faunistico Venatorio GI
2012- 2015, “Qualora l'imprenditore agricolo abbia subito un danno alle proprie colture, pur avendo
adottato le eventuali misure di prevenzione dei danni, è previsto il risarcimento del danno a carico del
soggetto competente. Sono oggetto di risarcimento esclusivamente le produzioni agricole in campo e le opere
approntate su terreni agricoli” (cfr. doc. 21 – ATC).
Diversamente, per i danni arrecati alle opere funzionali, il punto 4. 7 del medesimo piano
(“Procedure per il risarcimento dei danni alle opere funzionali all'attività agricola”) dispone che: “Per il
risarcimento dei danni alle opere funzionali all'attività agricola il richiedente dovrà presentare alla Provincia
(oggi ON, v. supra) un preventivo per la rimessa in pristino delle opere danneggiate con prezzi in
linea con quanto riportato nei prezzari regionali vigenti per opere analoghe. La provincia può effettuare
apposita perizia attraverso un tecnico incaricato. L'effettiva erogazione del risarcimento è comunque
subordinata all'effettiva esecuzione dei lavori e alla presentazione, da parte del richiedente, di fatture e/o
ricevute fiscali attestanti le spese sostenute” (doc. 21 cit.).
Legittimata passiva rispetto alle richieste di indennizzo per i danni alle opere funzionali è, dunque,
la ON NA (e non l'odierno convenuto).
Né può essere invocata, nel senso prospettato dall'attore, la l. n. 10 del 2016 (“Legge obiettivo per la
gestione degli ungulati in NA. Modifiche alla l.r. 3/1994”), trattandosi di testo normativo riguardante la sola gestione straordinaria degli ungulati, funzionale a garantire un equilibrio tra attività antropiche e fauna selvatica non occupandosi in alcun modo del profilo indennitario.
7 R.G. n. 1675/2024
Inconferente risulta anche il richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 158 del 2021, in quanto relativa alla diversa questione del controllo faunistico degli ungulati, con particolare riferimento alla possibilità per la IU GI di intervenire con lo strumento degli abbattimenti previsto dall'art. 37 l. r. NA n. 3 del 1994.
9. Ferma la carenza di legittimazione passiva di parte convenuta, va evidenziato, ad abundantiam,
come l'attore non abbia adempiuto al proprio onere probatorio.
Ed invero, ai sensi del punto 4.7 del PRAF sopra richiamato, l'erogazione indennizzo da parte della ON è subordinata “all'effettiva esecuzione dei lavori e alla presentazione, da parte del
richiedente, di fatture e/o ricevute fiscali attestanti le spese sostenute”. L'attore, dunque, avrebbe dovuto allegare le fatture e le ricevute fiscali attestanti le spese sostenute per l'effettiva esecuzione dei lavori;
invece ha prodotto solamente verbali di accertamento danni (docc. 13-19 attore), richieste di risarcimento del danno (doc. 20 attore) e i risarcimenti ricevuti in precedenza (docc. 21-22 attore). La
documentazione fornita da parte attrice, quindi, non comprova gli esborsi effettuati.
Né può essere valorizzata la circostanza che, a fondamento delle proprie domande, l'attore abbia prodotto una consulenza tecnica di parte, dovendosi ribadire che la consulenza di parte, ancorché
confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio (ex multis Cass. sez. VI, 9 aprile 2021, n. 9483).
Si evidenzia, in ogni caso, che anche nella consulenza tecnica di parte, che è una perizia di stima,
non risultano allegate fatture comprovanti i lavori effettuati e le relative spese (docc. 1-2-3-10
attore).
Manca pertanto la prova che sarebbe stata necessaria ai sensi di quanto stabilito nel punto 4.7 del
PRAF per ottenere l'erogazione dell'indennizzo.
Tale carenza probatoria non avrebbe potuto neppure essere colmata mediante la ctu richiesta, se si considera che la stessa non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze;
di conseguenza, essa non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume.
10. Alla luce delle considerazioni che precedono, le domande formulate dall'attore devono essere respinte, ogni altro profilo assorbito.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base al d.m. 55 del 2014, come modificato dal d.m. 147 del 2022, tenuto conto dei valori medi dello scaglione di riferimento (da
8 R.G. n. 1675/2024
euro 26.001,00 a euro 52.000,00), per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e minimi per la fase istruttoria, trattandosi di causa istruita solo su base documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando:
a) rigetta le domande formulate da , in proprio e quale titolare dell'Azienda Agricola CP
ON ZO nei confronti del convenuto Controparte_2
;
[...]
b) condanna , in proprio e quale titolare dell'Azienda Agricola ON ZO al CP
pagamento delle spese di lite in favore del convenuto
[...]
, liquidate in € 6.713,00 oltre spese generali al 15%, Controparte_2
IVA e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Arezzo, in data 29 settembre 2025
Il giudice
Leila Nadir Sersale
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