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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 24/10/2025, n. 978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 978 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
R.G. 3175/2023
Verbale di udienza del 24/10/2025
E' presente per parte ricorrente l'avv. Giacomo Dello Russo, il quale si riporta al ricorso e alle conclusioni ivi rassegnate chiedendone l'integrale accoglimento.
E' presente per parte resistente l'avv. Daniela De Benedictis per delega orale del procuratore costituito, che si riporta alla memoria difensiva e alle conclusioni ivi rassegnate chiedendone l'integrale accoglimento.
Entrambi i procuratori chiedono decidersi la causa e dichiarano di rinunciare alla lettura del dispositivo alla presenza dei difensori.
Il Giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio per la deliberazione della decisione autorizzando le parti a non comparire al momento della lettura della stessa.
Avellino, 24/10/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza del 24.10.2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. RG 3175/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: ripetizione di indebito;
TRA
(c.f. indicato: , rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 in virtù di procura in atti, dall'avv. Giacomo Dello Russo e elettivamente domiciliato in
Avellino alla via Terminio n. 35 (indiritto p.e.c. indicato:
; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. indicato: , in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Silvio Garofalo ed elettivamente domiciliato in Avellino alla
Via Roma, 17, presso l'Avvocatura dell'Ente (pec indicata:
t); Email_2
RESISTENTE
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 14.11.2023, il ricorrente in epigrafe indicato adiva il
Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo: “ a) Accertare e dichiarare l'assenza di dolo del ricorrente e la sua buona fede, nonchè l'errore evidente dell' che conosceva il requisito sanitario del deducente, ovvero per l'omissione del CP_1 provvedimento di sospensione e/o revoca della prestazione nei termini di legge, esclusivamente imputabile all' resistente, con conseguente revoca e/o CP_2 annullamento dell'indebito, per il periodo in contestazione;
b) Disporre la restituzione delle
2 somme medio/tempore illegittimamente recuperate e/o trattenute dall' sino al CP_1 soddisfo e per l'effetto annullare e/o revocare il provvedimento di indebito per intervenuta decadenza annuale dell'azione di recupero e/o prescrizione quinquennale alla luce del provvedimento di contestazione del 20/9/2023; c) Condannare l' in persona del CP_1 legale rapp.te p.t., al pagamento delle competenze professionali, oltre accessori di legge, con attribuzione al procuratore antistatario”.
A sostegno delle domande l'istante esponeva che: l' di Avellino con provvedimento di CP_1 accertamento del 20/9/2023, gli chiedeva la restituzione di somme indebitamente percepite pari ad € 48.813,72 nel periodo dal 1/1/2016 al 31/10/2023, “per aver corrisposto una pensione di invalidità civile non spettante”; avverso il suddetto provvedimento, in data
17/10/2023 presentava ricorso al Comitato Provinciale ma senza alcun esito;
l'istante, CP_1 già titolare di indennità di accompagnamento fin dal 31/7/2013, aveva regolarmente percepito la pensione n. 07001905 cat. INV.CIV.; nondimeno l' resistente, in data CP_2
4/12/2015, nonostante avesse sottoposto il ricorrente a visita medico-collegiale di revisione, con riconoscimento dell'invalidità civile solo al 90%, aveva continuato ad erogare l'indennità di accompagnamento;
solo con successivo provvedimento del 27/9/2023 l' disponeva CP_1 il recupero della suddetta somma sulla pensione cat. VO n. 13057717 per un importo mensile di € 200,00.
In punto di diritto eccepiva l'irripetibilità delle somme erogate, sia in ragione della sua buona fede avendo egli sempre fornito tutte le notizie fiscali, retributive e familiari richieste, sia perché l'indebito era frutto di errore specifico dell'ente erogatore, che avrebbe dovuto attivare la procedura prevista dalla legge, in caso di erogazione di somme non spettanti con la verifica e contestazione annuale, con conseguente decadenza e prescrizione, essendo il provvedimento del 20/9/2023 l'unico atto posto a conoscenza di esso ricorrente.
In particolare, deduceva che in materia assistenziale e pensionistica, la regola generale in tema di indebito oggettivo, enunciata dall'art. 2033 c.c., comma primo, (“chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato” doveva essere letta unitamente all'art. 13, comma 2, l. n. 412/1991, (“l' procede annualmente alla verifica CP_1 delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”), che, come da interpretazione autentica ex art. 52 L 88/1989 (“nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato”), prevede per l' un termine CP_1
3 di decadenza entro il quale verificare la sussistenza dei requisiti per l'erogazione relativamente all'anno in corso, sicchè, prima della scadenza annuale del termine per le verifiche, la ripetibilità sembrerebbe ammessa a prescindere dall'elemento soggettivo;
decorso tale termine, invece, non è più possibile recuperare quanto erogato, salvo comprovato dolo del soggetto interessato.
Precisava che nel caso di specie era pacifico che l' avesse inviato la comunicazione di CP_1 indebito dell'importo solo nel mese di settembre 2023, sebbene al medesimo fosse CP_2 nota la carenza del requisito sanitario per la erogazione della indennità di accompagnamento sin dal 2015, sicchè l'errore era imputabile unicamente all' e la CP_2 buona fede del percettore era totale.
Sulla scorta di tali deduzioni rassegnava le conclusioni come sopra riportate.
2. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva l' eccependo, sulla CP_1 scorta di ampie e articolate argomentazioni, l'infondatezza della domanda.
Nelle specie, deduceva che all'esito della visita di revisione del 04/12/2015, il CML di Milano con il verbale n. 6096684200131 aveva riconosciuto al ricorrente, sino ad allora titolare di indennità di accompagnamento, la sola invalidità parziale, con connessa perdita del diritto alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento dal mese successivo.
Evidenziava che la circostanza era ben nota all'assicurato, avendo quest'ultimo ricevuto la notifica dell'esito della visita medico-legale del 04/12/2015 corredata dal relativo verbale, in data 23/12/2015.
Rassegnava quindi le seguenti conclusioni: “rigettare ogni e qualsiasi domanda o azione proposta nei confronti dell' con l'atto introduttivo del giudizio, siccome inammissibile CP_1
e carente dei requisiti di legge;
condannare parte ricorrente al pagamento in favore dell' di spese, diritti ed onorari del presente giudizio ex art. 152 disp. att. c.p.c..”. CP_1
Istruita documentalmente, all'esito della discussione, la causa è stata decisa come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
3. Il ricorso è infondato e, pertanto va rigettato.
4. Il regime dell'indebito previdenziale e assistenziale presenta tratti particolari rispetto alla
“regola” della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'"affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se
4 l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile" al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre
1993, n. 431.
In argomento, con la sentenza 28771 del 9 novembre 2018 la Suprema Corte ha fornito chiarimenti circa i principi giurisprudenziali in materia di indebito assistenziale regolando i limiti alle pretese restitutorie avanzate dall' nei confronti dei Controparte_3 pensionati titolari di prestazioni di invalidità civile per diverse ragioni tra cui, in particolare, il venir meno dei requisiti sanitari a seguito di una visita di revisione, la perdita dei requisiti economici (vale a dire il superamento del limite di reddito ove previsto per la concessione o il mantenimento della prestazione) oppure la perdita del requisito legale (ad esempio il riconoscimento di un assegno ordinario di invalidità oppure il trasferimento all'estero).
Il legislatore ha declinato in maniera diversa l'indebito assistenziale da quello previdenziale per il quale sono state previste delle specifiche ipotesi di irripetibilità (a seconda della buona o mala fede del pensionato) e diverse sanatorie.
La Cassazione ha chiarito che in materia di prestazioni assistenziali la regola di base è
l'articolo 2033 del codice civile, che legittima la restituzione senza limiti dell'indebito formatosi a seguito di un provvedimento di revoca della prestazione da parte dell'ente previdenziale.
La giurisprudenza di legittimità, tuttavia, ha nel tempo temperato progressivamente il criterio soppesando anche la necessità di riconoscere il legittimo affidamento del pensionato, titolare della prestazione assistenziale.
L'orientamento prevalente è, in altri termini, quello secondo il quale l'errore o l'inerzia dell'ente previdenziale non possa trasformarsi in una tegola per il pensionato che incolpevolmente abbia ricevuto somme in realtà non dovute.
La Cassazione, nella citata decisione, ha ribadito questo orientamento tramite la lettura dell'articolo 3-ter del Dl. 850/1976 convertito con legge n. 29/1977 secondo cui gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento.
A tale disposizione si aggiunge quanto previsto dall'articolo 3, co. 9 del DL 173/1988 convertito nella L. 291/1988 secondo cui con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità [...] e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione
5 delle somme precedentemente corrisposte.
Dalla lettura delle due predette disposizioni legislative la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente,
è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento.
Regole diverse ricorrono solo per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari;
in questo caso l'art. 37, co. 8, L. 448/1998 prevede espressamente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, dunque con effetti retroattivi rispetto alla data di comunicazione del provvedimento di revoca da parte dell' senza che possa CP_1 rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
nè il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta
(cfr. Cass. Ord. N. 34013/2019).
In argomento la Corte di nomofilachia ha precisato, sia pure ai fini della ripetibilità delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate ma con valenza di carattere generale, come gli atti di sospensione e revoca delle prestazioni per accertata insussistenza dei requisiti sanitari "non concretino esercizio di poteri amministrativi, ma si sostanzino in meri accertamenti, in atti di gestione del rapporto obbligatorio;
ove la legge avesse inteso collegare alla violazione dei termini (ndr. di cui all'art. 5, comma 5, d.p.r. 698/94) l'effetto di estendere l'irripetibilità delle erogazioni anche a quelle versate dopo la verifica e fino all'emanazione dell'atto di revoca formale (tardivo), avrebbe dovuto dirlo, non essendo desumibile tale regola dai principi del sistema. In definitiva, come dimostra anche il fatto che i termini siano stati per la prima volta previsti proprio da un regolamento emanato in tema di strutturazione dei procedimenti amministrativi, si è in presenza di disposizioni organizzative, preordinate ad impedire –anche collegando all'inosservanza la responsabilità degli organi per danno erariale- proprio che siano effettuate prestazioni indebite, le quali sia poi necessario ripetere, non certo a sancire l'irripetibilità delle stesse quale sanzione per l'inosservanza dei termini" (così Cass. n. 16260/03).
La Corte ha altresì precisato che “la ripetizione dell'indebito assistenziale è esclusa in presenza di una situazione idonea a generare l'affidamento del percettore, sempre che
6 l'erogazione in questione non gli sia addebitabile. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva riconosciuto il diritto dell' alla ripetizione CP_1 dell'assegno di assistenza per sopravvenuta mancanza del requisito sanitario, senza aver preventivamente verificato la circostanza - rilevante in ordine alla sussistenza dell'affidamento del beneficiario - che gli fosse stato comunicato l'esito negativo della visita di revisione)” (cfr. Cass.Sez. L., Ordinanza n. 17396 del 28/06/2025; Cass. Ord. 248/2023).
5. Tanto premesso in termini generali, la fattispecie in esame è inquadrabile nella ipotesi di indebito assistenziale per difetto del requisito sanitario.
Costituiscono circostanze pacifiche e non contestate che parte ricorrente ha iniziato a percepire l'indennità di accompagnamento dal 31/7/2013 e che ha continuato a percepire detta prestazione fino al settembre 2023, allorquando è stato contestato l'indebito per cui è causa.
L'indebito per cui è causa è pacificamente scaturito dalla mancanza sopravvenuta del requisito sanitario utile per la percezione dell'indennità di accompagnamento, atteso il riconoscimento della sola invalidità parziale, giusta verbale della competente CML del
4/12/2015 notificato all'istante il 23/12/2015 (cfr. il verbale comunicato a mezzo di CP_1 raccomandata a/r mediante consegna al ricevente in data 23/12/2015 in produzione di parte resistente).
In relazione all'indebito assistenziale per carenza del requisito sanitario, in applicazione dei principi sopra illustrati, la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate opera dalla data della visita di revisione che ha accertato l'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare -in mancanza di una norma che disponga in tal senso- il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca;
il sistema normativo così interpretato è conforme all'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta (cfr. Cassazione civile, sez. VI,
19/12/2019, n. 34013 cit.).
Né si ritiene ravvisabile un legittimo affidamento dell'assistito: invero, il ricorrente ha continuato a percepire la prestazione assistenziale fino al settembre 2023, sebbene avesse avuto contezza del venir meno del requisito sanitario in data 23.12.2015, circostanza questa che esclude che egli potesse riporre un legittimo affidamento nella percezione della prestazione mensilmente erogata (cfr. Cass. Ord. 248/2023 e Cass.Sez. L., Ordinanza n.
17396 del 28/06/2025: “La ripetizione dell'indebito assistenziale è esclusa in presenza di
7 una situazione idonea a generare l'affidamento del percettore, sempre che l'erogazione in questione non gli sia addebitabile. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva riconosciuto il diritto dell' alla ripetizione dell'assegno di CP_1 assistenza per sopravvenuta mancanza del requisito sanitario, senza aver preventivamente verificato la circostanza - rilevante in ordine alla sussistenza dell'affidamento del beneficiario - che gli fosse stato comunicato l'esito negativo della visita di revisione)”.
Deve quindi concludersi per la ripetibilità da parte dell' resistente delle somme CP_2 erogate in favore dell'odierno ricorrente a titolo di indennità di accompagnamento dalla data di accertamento dell'inesistenza del predetto requisito mentre non sono ripetibili i ratei percepiti anteriormente a tale data.
Quanto, infine, alla eccezione di prescrizione, deve rilevarsene la infondatezza atteso che in materia di ripetizione di indebito il termine di prescrizione è decennale e che lo stesso non risultava decorso al momento della contestazione dell'indebito (20/9/2023).
In conclusione, alla luce delle motivazioni innanzi illustrate, complessivamente considerate, consegue il rigetto della domanda.
Assorbito ogni profilo.
6. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'oggetto del giudizio, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, nonché le peculiarità della fattispecie controversa e l'oggettiva incertezza interpretativa in ordine alla disciplina applicabile, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, che ne impongono la compensazione integrale.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' ogni Parte_1 CP_1 contraria istanza, eccezione e deduzione reietta e/o assorbita, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avellino, il 24.10.2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
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