Ordinanza cautelare 21 maggio 2025
Rigetto
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 1420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1420 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01420/2026REG.PROV.COLL.
N. 03460/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3460 del 2025, proposto dalla sig.ra NN ZI ZE, rappresentata e difesa dall’avvocato CO Marchello, con domicilio digitale presso il medesimo in assenza di elezione di domicilio fisico in Roma;
contro
Comune di Melendugno, non costituito in giudizio;
per la riforma parziale
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce (sezione prima), del 31 ottobre 2024, n. 1196, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 febbraio 2026 il cons. CO NO e udita, per la parte appellante, l’avv. Assunta Rita Serafini in sostituzione dell’avv. CO Marchello;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, la sig.ra NN ZI ZE impugnava l’ordinanza, n. 16 del 2023, con la quale il Comune di Melendugno (LE) le aveva ingiunto la demolizione di una serie di opere realizzate in asserita assenza di titolo edilizio presso un fabbricato adibito a casa di abitazione e un terreno adibito ad area sosta camper, in comproprietà della ricorrente, ubicati all’interno del territorio comunale in zona F10 – Parco urbano, sottoposta a vincolo paesaggistico.
2. – Con la sentenza indicata in epigrafe, il T.a.r. accoglieva il ricorso con esclusivo riferimento all’ordine di demolizione delle opere realizzate all’interno del fabbricato e lo rigettava per il resto.
3. – Avverso la decisione di primo grado la sig.ra ZE ha interposto appello per chiederne la riforma limitatamente al capo reiettivo del motivo di ricorso con il quale aveva censurato in particolare l’ordine di demolire due casette prefabbricate su ruote collocate nell’area sosta camper.
4. – Il Comune di Melendugno, ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
5. – Con ordinanza n. 1854 del 21 maggio 2025 la domanda cautelare proposta in via incidentale con il ricorso in appello è stata accolta per la ritenuta esigenza di mantenere integra la res controversa fino alla definizione del giudizio nel merito.
6. – All’udienza pubblica del 17 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. – L’appello è infondato.
8. – Il T.a.r. ha respinto le censure concernenti l’ordine di demolire le due casette « dal momento che trattasi di interventi idonei ad alterare il contesto paesaggistico di riferimento, i quali, stante la non contestata sottoposizione dell’area “a vincolo paesaggistico ai sensi del PPTR e del d.lgs. 42/04”, avrebbero dovuto essere assentiti con apposita autorizzazione paesaggistica », ritenendo irrilevante il fatto che insistano all’interno di un’area adibita a parcheggio camper già assentita con appositi titoli paesaggistici ed edilizi « atteso che una cosa è l’allestimento dell’area camper e altra è diversa cosa è la realizzazione delle opere successive, che pure sono destinate ad incidere sugli interessi paesaggistici di riferimento ».
Ha osservato, inoltre, che, come accertato dal Comune in sede di sopralluogo, « le casette mobili poggiano su conci di tufo, sono allacciate alla rete elettrica e sono dotate di scarico dei reflui in fossa settica, sicché appaiono oggettivamente destinate a modificare stabilmente lo stato dei luoghi ed avrebbero dovuto essere assentite con apposito permesso di costruire ».
9. – Con un unico articolato motivo d’impugnazione, l’appellante critica la sentenza sotto entrambi i profili motivazionali sopra riportati.
In particolare, da un lato, sostiene che l’ordinanza di demolizione, adottata ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, non contiene alcun riferimento all’alterazione del contesto paesaggistico o alla mancanza di autorizzazione paesaggistica che il T.a.r. avrebbe, perciò, erroneamente ritenuto essere un presupposto dell’ingiunzione.
Dall’altro lato, contesta che le casette siano oggettivamente destinate a modificare lo stato dei luoghi, imputando l’assunto a un’erronea valutazione del dato fattuale emergente dalle riproduzioni fotografiche dello stato dei luoghi acquisite al giudizio.
Adduce, infatti, che le due casette sarebbero dotate di ruote perfettamente efficienti e sono munite di strutture di scarico dei reflui e di allaccio alla rete elettrica realizzate a vista e facilmente e immediatamente smontabili, per cui esse non necessiterebbero di un titolo edilizio per essere installate in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, quale pure l’area camper, in base all’art. 3 comma 1, lett. e.5), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e all’art. 17, comma 4, l.r. Puglia 11 febbraio 1999 n. 11.
10. – Ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. e) del d.P.R. 380/2001 s’intendono quali «interventi di nuova costruzione » quelli di « trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti » .
Alla stregua di quanto indicato, nel medesimo comma, alla lett. e.5, sono, comunque, da considerarsi tali:
« e.5) l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti ».
Pertanto, per quanto qui interessa, non costituisce intervento di nuova costruzione l’installazione di case mobili in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, anche se collocate in via continuativa, qualora le stesse non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive eventualmente previste dalle normative regionali di settore.
11. – L’art. 17 della l.r. della Puglia n. 11/1999, nel consentire, entro una determinata percentuale della ricettività complessiva consentita in strutture fisse, l’installazione di allestimenti mobili di pernottamento all’interno delle strutture ricettive aperte al pubblico attrezzate per la sosta e il soggiorno di turisti, stabilisce in modo analogo (cfr. comma 4, capoverso):
« Gli interventi finalizzati all’installazione dei predetti allestimenti mobili di pernottamento non necessitano di titoli abilitativi edilizi e sono soggetti ad attività edilizia libera a condizione che:
a) siano realizzati in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alla normativa regionale vigente;
b) gli allacciamenti alle reti tecnologiche, di adduzione e di smaltimento possano essere rimossi in ogni momento;
c) le caravan e le case mobili conservino i meccanismi di rotazione in funzione e non abbiano alcun collegamento permanente al terreno;
d) le tende e le lodge tents siano realizzate con materiali smontabili e trasportabili e non abbiano alcun collegamento permanente al terreno ».
12. – Alla stregua di quanto sopra, affinché l’installazione di case mobili non venga equiparata alla realizzazione di nuove costruzioni con quanto ne consegue in termini di titoli abilitativi necessari, occorre che tali manufatti conservino caratteristiche di precarietà strutturale, quali sono la presenza dei meccanismi di rotazione in funzione e l’assenza di qualsiasi collegamento permanente al terreno, perché in caso contrario essi verrebbero a perdere la loro “naturale” connotazione di amovibilità e precarietà per divenire, invece, indicatori di una stabile trasformazione del territorio (cfr. Cass. pen., sez. terza, 27 settembre 2022, n. 36552, secondo cui, inoltre, la disposizione di cui all’art. 3 del T.U. del 2001 continua a richiedere anche la “precarietà funzionale” dei manufatti allorché prevede che siano collocati, anche se « in via continuativa» , in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, in quanto « [l]a destinazione specificata e la tipologia dei manufatti leggeri cui la previsione si riferisce (non tutti, ma, significativamente, solo “tende” e “unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione”) rende evidente che la “continuità” consentita dalla disposizione […] si riferisce a soste e soggiorni turistici che possono anche susseguirsi nel tempo, ma pur sempre contraddistinti, da un lato, dall’alternanza dei soggetti ospitati e, d’altro lato, dal normale avvicendamento e spostamento dei diversi moduli ricettivi amovibili all’interno della struttura »).
13. – La prevalente giurisprudenza del Consiglio di Stato, a sua volta, esclude che si ricada in ipotesi di edilizia libera allorché si verta di case (teoricamente) mobili che si presentino ancorate o collegate stabilmente al suolo o ad utenze ovvero delle quali, comunque, non sia agevole lo spostamento attraverso i loro meccanismi di rotazione che, per legge, devono essere “in funzione”.
Tali sono i casi in cui è stato riscontrato che le case mobili erano dotate di ruote poste in posizione rialzata (e, quindi, stabilmente non operativa), in quanto poggiate su elementi di supporto a loro volta appoggiati sul piano di campagna, e munite di impianti tecnologici con collegamenti a tubazioni in pvc ed altri materiali (cfr. Cons. Stato, sez. II, 2 ottobre 2024, n. 7942) ovvero stabilmente collegate al suolo mediante blocchi di cemento, non essendo impiegate le ruote come sostegno della struttura, sì da esserne impedita una pronta movimentazione (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 4 aprile 2022, n. 2441).
14. – Nel caso in esame è incontestato che le due casette sono poggiate al suolo e livellate a mezzo di conci di tufo, a circa 50 cm dal piano di campagna, allacciate alla rete elettrica e dotate di scarico dei reflui in fossa settica (attraverso un complesso insieme di tubazioni, visibile nella documentazione fotografica agli atti di causa).
Né l’odierno appellante - ai sensi dell’art. 2697 c.c. onerato della dimostrazione, quali fatti principali fondanti l’azione di annullamento, dei fatti impeditivi all’adozione del provvedimento (quali la configurazione dei manufatti come case mobili sottratte all’obbligo di previo rilascio del titolo abilitativo edilizio) che configurano ragioni di illegittimità dell’atto (cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 2441/2022) - ha provato l’assunto, di cui al ricorso di primo grado, che le due casette prefabbricate sono dotate di ruote (effettivamente) in stato di efficienza, e cioè tali da sorreggerne il peso e consentirne un’agevole movimentazione, né che le strutture di scarico dei reflui e di allaccio alla rete elettrica, realizzate a vista, sono facilmente e immediatamente smontabili, a ciò non bastando la semplice rappresentazione fotografica dello stato dei luoghi.
15. – Per queste ragioni il provvedimento impugnato risulta immune dalle critiche a cui è sottoposto, con il che viene meno ogni interesse a contestare la decisione di primo grado anche in merito al fatto che l’ordinanza di demolizione abbia, o meno, fatto riferimento, come presupposto, pure all’alterazione del contesto paesaggistico o all’assenza di autorizzazione paesaggistica.
16. – L’appello, pertanto, deve essere respinto.
17. – Nulla deve disporsi per le spese del presente grado, non essendo costituita l’amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese del presente grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
LU LI AN, Presidente FF
CO Frigida, Consigliere
Antonella Manzione, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere
CO NO, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO NO | LU LI AN |
IL SEGRETARIO