TRIB
Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 02/10/2025, n. 878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 878 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BO
SECONDA SEZIONE CIVILE riunito nelle persone dei giudici:
DR AR Presidente
Morris RE Giudice relatore
Magdalena Costa Giudice ha pronunziato, in camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nel procedimento sub RG 767/2025 R.G. instaurato da
rappresentata e difesa, giusta delega agli atti dall'avv. Ivan Bott del Foro di Parte_1
Bolzano presso il cui studio ha eletto domicilio;
ricorrente; nei confronti di
, rappresentata e difesa, giusta delega agli atti dall'avv. DR Sandoli del Foro CP_1 di Bolzano;
, in persone del Presidente e legale rappresentante pro Parte_2 tempore, rappresentata e difesa, giusta delega agli atti dall'avv. Raimund Bauer e Lucia
Orsingher del Foro di Bolzano;
resistente con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bolzano pagina 1 di 3 intervenuto con oggetto: attribuzione di quota di pensione di reversibilità del coniuge superstite ex art. 7 l.
898/1970;
Causa rimessa al Collegio alle seguenti
CONCLUSIONI concordi delle parti, come risultanti dal foglio di conclusioni depositato in data 15.09.2025:
“I procuratori delle parti, preso atto, che la pensione percepita dalla signora pari a ca. CP_1
€ 1.250,00 è costituita solo in parte dalla pensione di reversibilità, essendo ivi ricompresa anche la pensione di vecchiaia, percepita da quest'ultima nella misura di € 495,25 mensili (vedasi dichiarazione redditi 2023 sub doc. 3 di parte convenuta), così concordemente concludono: La ricorrente avrà diritto ad una quota della pensione di reversibilità del de cuius pari ad € 250,00 mensili”; del Pubblico Ministero
“Il Pubblico Ministero conclude associandosi alla precedente proposta conciliativa del giudice formulata all'udienza del 19.06.2025, secondo cui La ricorrente avrà diritto ad una quota della pensione di reversibilità del de cuius pari ad € 400,00 mensili, pari al 32,31% della pensione di reversibilità attualmente corrisposta in favore della resistente.
Le spese del giudizio restano compensate tra le parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha contratto matrimonio concordatario in Ospedaletto AN (PD) in data
30.01.1971 con il signor , nato il giorno 21.08.1945 in Ospedaletto AN (PD). Persona_1
A causa del venire meno dell'affectio coniugalis, con sentenza n. 176/1994 dd. 21.01.1994, il
Tribunale di Bolzano ha pronunciato la separazione personale dei coniugi.
Con sentenza n. 203/2001 dd. 26.01.2001, il Tribunale di Bolzano ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto, riconoscendo alla ricorrente un assegno divorzile di lire 200.000.
In data 28.02.2004 il signor ha contratto il nuovo matrimonio con la resistente signora Per_1
, mentre l'istante non ha contratto nuove nozze. CP_1
In data 29.02.2024, il signor è deceduto. Per_1 pagina 2 di 3 Risulta dalla documentazione in atti che il signor riceveva una pensione mensile Persona_1 lorda di € 1.651,45.
Essendo titolare di un assegno di divorzio, pagato dal defunto signor a suo favore, Persona_1 la ricorrente ha il diritto di percepire ex art. 7 l. 898/1970 la pensione di Parte_1 reversibilità dell'ex coniuge e ciò in concorrenza con la nuova moglie ed odierna resistente
. CP_1
In corso di causa le parti hanno raggiunto l'accordo indicato nelle conclusioni sopra riportate.
Non sussistono ragioni ostative all'accoglimento delle conclusioni congiuntamente precisate dalle parti.
Le spese di lite restano compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bolzano, riunito in camera di consiglio, definitivamente pronunciando, accogliendo le conclusioni concordi delle parti,
1) accerta e dichiara che ha diritto di percepire una quota della pensione Parte_1
Inps spettante al defunto , nato il giorno 21.08.1945 in Ospedaletto Persona_1
AN (PD);
2) determina in € 250,00 la quota di pensione spettante alla ricorrente;
3) compensa integralmente le spese del presente giudizio.
Così deciso in Bolzano, nella camera di consiglio di data 29.09.2025.
Il Giudice relatore Il presidente
Morris RE DR AR pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BO
SECONDA SEZIONE CIVILE riunito nelle persone dei giudici:
DR AR Presidente
Morris RE Giudice relatore
Magdalena Costa Giudice ha pronunziato, in camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nel procedimento sub RG 767/2025 R.G. instaurato da
rappresentata e difesa, giusta delega agli atti dall'avv. Ivan Bott del Foro di Parte_1
Bolzano presso il cui studio ha eletto domicilio;
ricorrente; nei confronti di
, rappresentata e difesa, giusta delega agli atti dall'avv. DR Sandoli del Foro CP_1 di Bolzano;
, in persone del Presidente e legale rappresentante pro Parte_2 tempore, rappresentata e difesa, giusta delega agli atti dall'avv. Raimund Bauer e Lucia
Orsingher del Foro di Bolzano;
resistente con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bolzano pagina 1 di 3 intervenuto con oggetto: attribuzione di quota di pensione di reversibilità del coniuge superstite ex art. 7 l.
898/1970;
Causa rimessa al Collegio alle seguenti
CONCLUSIONI concordi delle parti, come risultanti dal foglio di conclusioni depositato in data 15.09.2025:
“I procuratori delle parti, preso atto, che la pensione percepita dalla signora pari a ca. CP_1
€ 1.250,00 è costituita solo in parte dalla pensione di reversibilità, essendo ivi ricompresa anche la pensione di vecchiaia, percepita da quest'ultima nella misura di € 495,25 mensili (vedasi dichiarazione redditi 2023 sub doc. 3 di parte convenuta), così concordemente concludono: La ricorrente avrà diritto ad una quota della pensione di reversibilità del de cuius pari ad € 250,00 mensili”; del Pubblico Ministero
“Il Pubblico Ministero conclude associandosi alla precedente proposta conciliativa del giudice formulata all'udienza del 19.06.2025, secondo cui La ricorrente avrà diritto ad una quota della pensione di reversibilità del de cuius pari ad € 400,00 mensili, pari al 32,31% della pensione di reversibilità attualmente corrisposta in favore della resistente.
Le spese del giudizio restano compensate tra le parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha contratto matrimonio concordatario in Ospedaletto AN (PD) in data
30.01.1971 con il signor , nato il giorno 21.08.1945 in Ospedaletto AN (PD). Persona_1
A causa del venire meno dell'affectio coniugalis, con sentenza n. 176/1994 dd. 21.01.1994, il
Tribunale di Bolzano ha pronunciato la separazione personale dei coniugi.
Con sentenza n. 203/2001 dd. 26.01.2001, il Tribunale di Bolzano ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto, riconoscendo alla ricorrente un assegno divorzile di lire 200.000.
In data 28.02.2004 il signor ha contratto il nuovo matrimonio con la resistente signora Per_1
, mentre l'istante non ha contratto nuove nozze. CP_1
In data 29.02.2024, il signor è deceduto. Per_1 pagina 2 di 3 Risulta dalla documentazione in atti che il signor riceveva una pensione mensile Persona_1 lorda di € 1.651,45.
Essendo titolare di un assegno di divorzio, pagato dal defunto signor a suo favore, Persona_1 la ricorrente ha il diritto di percepire ex art. 7 l. 898/1970 la pensione di Parte_1 reversibilità dell'ex coniuge e ciò in concorrenza con la nuova moglie ed odierna resistente
. CP_1
In corso di causa le parti hanno raggiunto l'accordo indicato nelle conclusioni sopra riportate.
Non sussistono ragioni ostative all'accoglimento delle conclusioni congiuntamente precisate dalle parti.
Le spese di lite restano compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bolzano, riunito in camera di consiglio, definitivamente pronunciando, accogliendo le conclusioni concordi delle parti,
1) accerta e dichiara che ha diritto di percepire una quota della pensione Parte_1
Inps spettante al defunto , nato il giorno 21.08.1945 in Ospedaletto Persona_1
AN (PD);
2) determina in € 250,00 la quota di pensione spettante alla ricorrente;
3) compensa integralmente le spese del presente giudizio.
Così deciso in Bolzano, nella camera di consiglio di data 29.09.2025.
Il Giudice relatore Il presidente
Morris RE DR AR pagina 3 di 3