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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVII, sentenza 13/02/2026, n. 2187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2187 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2187/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 27, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FI PE, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8932/2025 depositato il 08/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_1 CF_Difensore_1Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Anzio - Piazza C. Battisti 25 00042 Anzio RM
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 358276 IMU 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1605/2026 depositato il 12/02/2026 FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato telematicamente il giorno 8 maggio 2025, Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento in epigrafe, notificato dal comune di Anzio, per IMU, anno d'imposta
2020, affidando il gravame ad un unico mezzo. Il comune di Anzio si è costituito in giudizio, assumendo di avere proposto in via conciliativa la riduzione dell'imposta dovuta.
Con l'unico mezzo il ricorrente eccepisce, in relazione all'immobile sito in Anzio, indirizzo 1 di avere diritto all'esenzione dall'imposta, trattandosi della sua abitazione principale.
Il motivo è parzialmente fondato, essendo incontroverso – come riconosciuto dall'ente impositore e pure dimostrato dal certificato di residenza in atti – che l'istante ha la propria residenza principale in
Anzio dal 10 febbraio 2020, sicché ha diritto all'esenzione per il periodo di imposta successivo alla predetta data. Avuto riguardo al parziale accoglimento del ricorso, le spese vanno compensate integralmente.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato per il periodo di imposta successivo al 10 febbraio 2020; respinge nel resto.
Spese compensate. Così deciso, nella camera di consiglio della XXVII sezione della
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, il giorno 11 febbraio 2026.
IL GIUDICE MONOCRATICO
SE FI
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 27, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FI PE, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8932/2025 depositato il 08/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_1 CF_Difensore_1Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Anzio - Piazza C. Battisti 25 00042 Anzio RM
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 358276 IMU 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1605/2026 depositato il 12/02/2026 FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato telematicamente il giorno 8 maggio 2025, Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento in epigrafe, notificato dal comune di Anzio, per IMU, anno d'imposta
2020, affidando il gravame ad un unico mezzo. Il comune di Anzio si è costituito in giudizio, assumendo di avere proposto in via conciliativa la riduzione dell'imposta dovuta.
Con l'unico mezzo il ricorrente eccepisce, in relazione all'immobile sito in Anzio, indirizzo 1 di avere diritto all'esenzione dall'imposta, trattandosi della sua abitazione principale.
Il motivo è parzialmente fondato, essendo incontroverso – come riconosciuto dall'ente impositore e pure dimostrato dal certificato di residenza in atti – che l'istante ha la propria residenza principale in
Anzio dal 10 febbraio 2020, sicché ha diritto all'esenzione per il periodo di imposta successivo alla predetta data. Avuto riguardo al parziale accoglimento del ricorso, le spese vanno compensate integralmente.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato per il periodo di imposta successivo al 10 febbraio 2020; respinge nel resto.
Spese compensate. Così deciso, nella camera di consiglio della XXVII sezione della
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, il giorno 11 febbraio 2026.
IL GIUDICE MONOCRATICO
SE FI