Art. 5. Competenze delle regioni 1. Le regioni, nell'ambito dei piani sanitari regionali, programmano le attivita' di prevenzione e di tutela della salute nelle attivita' sportive, individuano i servizi competenti, avvalendosi dei dipartimenti di prevenzione, e coordinano le attivita' dei laboratori di cui all'articolo 4, comma 3.
Articolo 5 della Legge 14 dicembre 2000, n. 376
Articolo 4Articolo 6
Articolo 5 della Legge 14 dicembre 2000, n. 376
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2 gennaio 2001
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