Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 12/03/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N.939/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata
I Sezione Civile -
Riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente relatore
Dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice
Dott.ssa Anna Coletti Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 939/2024 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024 avente ad oggetto: divorzio congiunto e vertente
TRA
nata a [...] il [...] ed ivi residente Parte 1 al Vico del Pozzo 11, ( C.F. 1
), ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Anna Del Giudice in Torre del Greco (Na), Via Roma
29, dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti
E
nato a [...] il [...], Controparte_1 ed ivi residente a[...] ed elettivamente ( C.F. 2
,
domiciliato presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Zeuli, in Torre del Greco (Na),
Via Purgatorio 1, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti
RICORRENTI
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 03.12.2024 i procuratori delle parti chiedevano la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate dalle parti, come parzialmente modificate alla medesima udienza e dalle stesse confermate.
Il P.M. in 07.03.2025 espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Con ricorso congiunto depositato il 03.05.2024, Parte 1 e CP 1
[ …..] chiedevano che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 16.10.2006 in Torre Del Greco.
A sostegno della domanda deducevano:
1. che il giorno 16.10.2006 in Torre del Greco i due avevano contratto matrimonio concordatario iscritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato
Civile del Comune di Torre del Greco, anno 2006, parte II, serie A, Uff. 1, n.423;
2. che dalla loro unione era nato il figlio in Castellammare di Persona 1
,
Stabia, in data 17.02.2009, minorenne;
3. che erano separati sin dal 14/02/2012, allorquando il Tribunale di Torre
Annunziata aveva pronunciato la separazione consensuale dei coniugi con decreto di omologa n. cronol. 1275/2012 del 14.02.2012, previa comparizione innanzi al presidente del tribunale in data 19.01.2012;
4. che lo stato di separazione da allora era proseguito ininterrottamente, perdurando tuttora;
5. che avevano raggiunto accordo per richiedere congiuntamente la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
I coniugi con note autorizzate di trattazione scritta ribadivano la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso.
Con ordinanza emessa all'esito di note scritte in sostituzione dell'udienza dell'11.09.2024, il giudice relatore, rilevata la mancanza nei patti di divorzio di una disciplina minima del diritto di visita del genitore non collocatario nei periodi di sbarco del padre, e rilevata, altresì, la necessità di precisare a che titolo l'importo di euro 250,00 dovesse essere riconosciuto in favore della Pt 1 , rinviava la causa all'udienza del 03.12.2024 al fine di consentire alle parti di modificare e chiarire i patti secondo quanto innanzi rilevato.
Alla suddetta udienza le parti, comparse personalmente, provvedevano alla parziale modifica delle condizioni di cui al ricorso introduttivo a seguito dei rilievi effettuati dal Tribunale ed il giudice delegato rinviava la decisione della causa al Collegio previa trasmissione degli atti al P.M. per il prescritto parere, pervenuto in data 07.03.2025.
La domanda è fondata e va accolta.
Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi ben oltre 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi (19.01.2012) innanzi al Presidente del
Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento di separazione consensuale, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Inoltre, considerato che i coniugi, all'udienza del 03.12.2024, hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio alle condizioni indicate in ricorso con le modifiche apportate in sede di detta udienza, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale tra loro sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Le parti hanno concordato nei termini di cui in dispositivo le condizioni del divorzio e, poiché esse non contrastano con norme inderogabili e sono conformi all'interesse del figlio minore le stesse possono essere poste alla base della Persona 1
,
decisione di questo Tribunale.
Dalla allegazioni delle parti in ricorso risulta che il CP 1 svolge la professione di marittimo, (cfr allegato dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni per il CP 1 ), mentre la Pt 1 non svolge alcuna attività lavorativa essendosi sempre dedicata alla gestione della casa familiare ed alla cura del figlio.
In sede di udienza il CP 1 CP 2dichiarava: "lavoro come marittimo presso la
[...] Napoli con uno stipendio netto di euro 1600,00 nei periodo di imbarco che sono di sei mesi all'anno; quando non sono imbarcato prendo la disoccupazione di circa euro 1050,00 mensili;
non ho altre fonti di reddito né immobili di proprietà; quando non sono imbarcato mi appoggio a casa di mia madre a Torre del Greco, che mia madre detiene in locazione"; mentre la Pt 1 dichiarava: "vivo in una casa a Torre del Greco con mio figlio ed il mio nuovo compagno;
la casa è in fitto;
io non lavoro;
e non ho fonti reddito;
non ho mai lavorato durante il matrimonio;
il CP 1 è un padre presente, ha un buon con nostro figlio ed io ho un rapporto non critico ma di dialogo con lui" (cfr verbale di udienza del 03.12.2024).
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della legge.
Avuto riguardo alla natura della lite e all'esito complessivo della stessa, di fatto conforme alla concorde volontà delle parti, ricorrono i presupposti per dichiarare interamente compensate tra le stesse parti le spese del giudizio.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta con ricorso depositato il 03.05.2024, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto in Torre del
Greco (NA) in data 16.10.2006 da Controparte_1 (atto n. e Parte 1
423, parte II, serie A del registro degli atti di matrimonio del comune di Torre del
Greco, anno 2006) ai seguenti patti e condizioni:
a) il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i coniugi;
b) il figlio minore, avrà la residenza privilegiata presso Persona 1
l'abitazione sita in Torre del Greco, al Vico del Pozzo 11, presso l'immobile condotto in locazione dalla signora Pt 1 ;
c) per il mantenimento della moglie e del figlio sono stabilite le seguenti somme:
650,00 euro, rivalutabili automaticamente secondo gli indici ISTAT, e così divise: in euro 400,00 per il figlio minore, che il sig. CP 1 verserà alla ex moglie, da pagarsi entro il 10 di ogni mese, ed euro 250,00 per il mantenimento della ex moglie, che sarà corrisposto mediante accredito sul conto corrente postale, a titolo di assegno divorzile, d) le spese mediche straordinarie per il figlio sono stabilite nella misura del 50% per ogni genitore;
e) pur essendo congiunto l'affidamento, le parti concordano che il marito può esercitare il diritto di visita nei confronti del figlio, con preavviso telefonico alla madre di 24 ore, quando lo stesso non sarà impegnato lavorativamente, essendo marittimo, mentre, nel periodo in cui sarà in navigazione, si impegna a comunicare telefonicamente e/o a mezzo di videochiamate con il figlio, ogni volta che ne avrà possibilità. In ogni caso, il padre quando sarà in città, si impegna a vedere il figlio il lunedi mercoledi e venerdi, prelevandolo da scuola all'uscita, alle 13.30, lo terrà con sé per il pranzo, riaccompagnandolo a casa per le 20.00. Se il bambino avrà impegni ludici/ didattici o sportivi nei giorni in cui sarà con il padre, sarà lo stesso che si farà carico di accompagnarlo e andarlo a prendere, e poi alle 20,00 riaccompagnarlo dalla madre;
nonché a fine settimana alterni dal sabato all'uscita da scuola fino alle ore 20.00 della domenica;
f) le vacanze di Natale, saranno suddivise alternativamente come segue, ovvero il giorno della vigilia con un genitore, il giorno di Natale con l'altro, per anni alterni, ad anni alterni il giorno di Santo Stefano, con la madre, e quello dell'epifania con il padre e viceversa, ad anni alterni, il 31 dicembre, giorno della vigilia di Capodanno, con un genitore, il giorno 01 gennaio, con l'altro genitore;
le vacanze di Pasqua: la domenica di Pasqua con un genitore ed il lunedì in albis con l'altro, per anni alterni;
g) le vacanze estive del figlio possono essere concordate di comune accordo. In ogni caso il bambino trascorrerà quindici giorni, anche non consecutivi, durante i mesi di luglio e agosto con il padre, il periodo dovrà essere comunicato dal padre alla ex moglie, entro il 30 maggio di ogni anno;
h) fra i genitori, compatibilmente con il lavoro svolto, visto l'affidamento congiunto, è sempre necessario il consenso di entrambi i genitori per eventuali viaggi o spostamenti con il minore;
I coniugi si impegnano reciprocamente a comunicare detti spostamenti;
i) dà atto che i coniugi prestano il reciproco consenso per l'espatrio;
j) dà atto che i coniugi reciprocamente si impegnano a comunicare i cambi di residenza, nell'interesse della prole. I coniugi reciprocamente si impegnano a comunicare il numero di cellulare per consentire le comunicazioni nell'interesse della prole;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 1. 898/70 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
3. dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 11.03.2025
IL PRESIDENTE relatore dott.ssa Maria Rosaria Barbato