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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIII, sentenza 23/02/2026, n. 2719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2719 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2719/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 33, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
ZANETTI MASSIMO, Presidente e Relatore
PEDICINI ETTORE, Giudice
PEZZELLA PIO, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2231/2025 depositato il 21/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Viale Ostiense 131 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 244814 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 244813 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1906/2026 depositato il
19/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Roma Capitale ha notificato alla ricorrente sopra generalizzata, quale erede del marito, due avvisi di accertamento per IMU 2020 e 2021.
L'interessata ha impugnato detti avvisi chiedendone l'annullamento per più motivi e comunque affermando che il marito defunto, che aveva la residenza ed abitava nell'immobile al quale si riferiscono gli avvisi, aveva diritto alla esenzione per la prima casa.
Roma Capitale si è costituita in giudizio concludendo per la reiezione del ricorso.
La ricorrente con memoria scritta ha insistito per il suo accoglimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va in primo luogo rilevata la tempestività della presentazione del ricorso in quanto nelle controdeduzioni
Roma Capitale ha indicato il 23.10.2024 quale data di notifica degli avvisi di accertamento (anche se in verità non ha espressamente eccepito la tardività del ricorso); tuttavia, tale data risulta palesemente errata.
Infatti, gli atti impugnati recano in intestazione la data dell'11.11.2024 quale “data del protocollo della raccomandata” (spedizione del plico). Ne consegue che la notifica non può essere avvenuta il 23.10.2024, data in tutta evidenza antecedente rispetto alla stessa spedizione del plico.
Inoltre nella istanza di annullamento in via di autotutela la ricorrente ha indicata come data di notificazione
(ricezione del plico) la data del 25.11.2025 e Roma Capitale non ha mai sollevato questioni sul punto.
Il ricorso, notificato a Roma Capitale il 21.1.2025, è dunque tempestivo.
Nel merito, in base al criterio motivazionale della ragione più liquida, va subito osservato che la ricorrente ha la residenza in Indirizzo_1 solo dal 20.10.2021 mentre il marito, deceduto il 9.2.2021, aveva la residenza lì e vi dimorava pure come risulta dalla documentazione prodotta dalla parte ricorrente.
Poiché qui si discute della posizione del marito defunto, fino alla data della morte e non di quella dei suoi eredi o degli altri componenti della famiglia, le argomentazioni svolte da Roma Capitale, dirette a dimostrare che gli altri componenti della famiglia e la ricorrente non dimoravano lì, non appaiono pertinenti perché non possono di per sé escludere il diritto alla esenzione del de cuius ai sensi dell'art. 1, commi 740 e 741, della
L. 160/2019.
Roma Capitale caso mai potrà chiedere ai componenti della famiglia le imposte non versate per altre abitazioni ma ciò non esclude che risultando il de cuius residente anagraficamente in Indirizzo_1 e dimorando lì abbia diritto avesse dirotto alla esenzione per l'abitazione principale.
Il ricorso va pertanto accolto anche se in ragione della peculiarità della fattispecie le spese processuali possono essere compensate.
Rimangono così assorbiti gli altri motivi di ricorso.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma – Sez. 33
Accoglie il ricorso;
spese compensate.
Roma 18.2.2026 Il Presidente rel.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 33, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
ZANETTI MASSIMO, Presidente e Relatore
PEDICINI ETTORE, Giudice
PEZZELLA PIO, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2231/2025 depositato il 21/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Viale Ostiense 131 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 244814 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 244813 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1906/2026 depositato il
19/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Roma Capitale ha notificato alla ricorrente sopra generalizzata, quale erede del marito, due avvisi di accertamento per IMU 2020 e 2021.
L'interessata ha impugnato detti avvisi chiedendone l'annullamento per più motivi e comunque affermando che il marito defunto, che aveva la residenza ed abitava nell'immobile al quale si riferiscono gli avvisi, aveva diritto alla esenzione per la prima casa.
Roma Capitale si è costituita in giudizio concludendo per la reiezione del ricorso.
La ricorrente con memoria scritta ha insistito per il suo accoglimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va in primo luogo rilevata la tempestività della presentazione del ricorso in quanto nelle controdeduzioni
Roma Capitale ha indicato il 23.10.2024 quale data di notifica degli avvisi di accertamento (anche se in verità non ha espressamente eccepito la tardività del ricorso); tuttavia, tale data risulta palesemente errata.
Infatti, gli atti impugnati recano in intestazione la data dell'11.11.2024 quale “data del protocollo della raccomandata” (spedizione del plico). Ne consegue che la notifica non può essere avvenuta il 23.10.2024, data in tutta evidenza antecedente rispetto alla stessa spedizione del plico.
Inoltre nella istanza di annullamento in via di autotutela la ricorrente ha indicata come data di notificazione
(ricezione del plico) la data del 25.11.2025 e Roma Capitale non ha mai sollevato questioni sul punto.
Il ricorso, notificato a Roma Capitale il 21.1.2025, è dunque tempestivo.
Nel merito, in base al criterio motivazionale della ragione più liquida, va subito osservato che la ricorrente ha la residenza in Indirizzo_1 solo dal 20.10.2021 mentre il marito, deceduto il 9.2.2021, aveva la residenza lì e vi dimorava pure come risulta dalla documentazione prodotta dalla parte ricorrente.
Poiché qui si discute della posizione del marito defunto, fino alla data della morte e non di quella dei suoi eredi o degli altri componenti della famiglia, le argomentazioni svolte da Roma Capitale, dirette a dimostrare che gli altri componenti della famiglia e la ricorrente non dimoravano lì, non appaiono pertinenti perché non possono di per sé escludere il diritto alla esenzione del de cuius ai sensi dell'art. 1, commi 740 e 741, della
L. 160/2019.
Roma Capitale caso mai potrà chiedere ai componenti della famiglia le imposte non versate per altre abitazioni ma ciò non esclude che risultando il de cuius residente anagraficamente in Indirizzo_1 e dimorando lì abbia diritto avesse dirotto alla esenzione per l'abitazione principale.
Il ricorso va pertanto accolto anche se in ragione della peculiarità della fattispecie le spese processuali possono essere compensate.
Rimangono così assorbiti gli altri motivi di ricorso.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma – Sez. 33
Accoglie il ricorso;
spese compensate.
Roma 18.2.2026 Il Presidente rel.