Sentenza breve 19 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza breve 19/01/2023, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/01/2023
N. 00053/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01679/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1679 del 2022, proposto da
SA AL, titolare della ditta individuale “Azienda Agricola Marchesa SA AL”, rappresentata e difesa dagli avvocati Tommaso Marvasi e Fabiana Seghini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Tommaso Marvasi in Via F. Paulucci de’ Calbobi n. 1;
contro
Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Massimiliano Manna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
del provvedimento dell’Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura n. 0054715 del 17 ottobre 2022, con cui è stata disposta la revoca parziale/totale della concessione dell’aiuto comunitario Ristrutturazione e vigneti campagna 2015/2016;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2023 la dott.ssa Manuela Bucca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato il 13 dicembre 2022 e depositato il 22 dicembre 2022, la sig.ra SA AL, titolare dell’omonima ditta individuale, ha impugnato la nota prot. n. 0054715 del 17 ottobre 2022, con cui l’Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) ha comunicato la revoca dell’aiuto comunitario concesso nell’ambito della Misura “Ristrutturazione e Riconversione vigneti” per la somma complessiva di € 10.073,70, con la seguente motivazione: “ Opere non realizzate o realizzate oltre il termine previsto dal Reg. CE 555/08 e s.m. art. 9, par. 2 ”.
La ricorrente censura il provvedimento impugnato sotto il profilo della violazione di legge e dell’eccesso di potere.
Con memoria del 5 gennaio 2023, si costituisce la Regione Calabria, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice adito e deducendo l’infondatezza nel merito del ricorso.
Formulato avviso di eventuale definizione del giudizio ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., alla camera di consiglio dell’11 gennaio 2023, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.
Secondo orientamento giurisprudenziale consolidato, per le controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo deve essere attuato sulla base del generale criterio fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata, con la conseguenza che:
- sussiste sempre la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge, mentre alla Pubblica Amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l’effettiva esistenza dei relativi presupposti, senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l’an, il quid o il quomodo dell’erogazione;
- è configurabile una situazione soggettiva d’interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, qualora la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, oppure quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse;
- qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo, sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dell’acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione (Cass. Civ., Sez. U., 08 luglio 2021, n. 19425; nello stesso senso, ex multis, Cass. Civ., Sez. U., 17 febbraio 2016, n. 3057; Cass. Civ., Sez. U., 18 settembre 2017, n. 21549; Cass. Civ., Sez. U., 22 febbraio 2018, n. 4359; Cass. Civ., Sez. U., 27 giugno 2018, n. 16960; Cass. Civ., Sez. U., 11 luglio 2018, n. 18241; Cass. Civ., Sez. U., 23 novembre 2018, n. 30418; Cass. Civ., Sez. U., Sez. U., 01 febbraio 2019, n. 3166; Cons. Stato, Ad. Plen., 29 gennaio 2014, n. 6; Consiglio di Stato, sez. III, 08 luglio 2020, n. 4392; T.A.R. Catanzaro, Sez. II, 17 giugno 2020, n. 1074).
Nel caso in esame, l’Amministrazione contesta alla ricorrente il mancato assolvimento degli impegni assunti in esecuzione del progetto ammesso a finanziamento.
Trattandosi di vicenda relativa ad un momento successivo a quello dell’erogazione del contributo, la posizione del beneficiario assume la consistenza del diritto soggettivo alla conservazione dei fondi erogati, con conseguente spettanza della giurisdizione sulla controversia al giudice ordinario, dinanzi al quale la domanda potrà essere riproposta ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 cod. proc. amm. (T.A.R. Calabria sez. II - Catanzaro, 23 giugno 2021, n. 1284; T.A.R. Marche sez. I - Ancona, 2 luglio 2015, n. 530).
Per quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.
Le spese di lite possono essere compensate stante la natura formale della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2023 con l’intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
Manuela Bucca, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Manuela Bucca | Giovanni Iannini |
IL SEGRETARIO