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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 08/05/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr. Massimo CANOSA Presidente Dr.ssa Chiara D'ALFONSO Giudice Dr.ssa Maria Rosaria BONCOMPAGNI Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 546/2024 R.G., vertente
TRA
n. a Torino il 2.5.1937, CF , Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Franco Ferrante
C/
, n. a Milano il 30.5.1956, CF , Controparte_1 C.F._2 difeso dall'Avv. Nicola Molino
NONCHÉ
l' (C.F. Controparte_2
), in persona del legale Rappresentante pro tempore, P.IVA_1 difesa dagli Avv.ti Carmine Barone e Cristina Grappone
OGGETTO: azione di accertamento e riconoscimento del diritto alla quota della pensione di reversibilità
CONCLUSIONI
L'Avv. Ferrante per conclude: “Si richiede Parte_1 all'Ill.mo Tribunale adito, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 9, comma 2, l. div., di condannare l' ad erogare alla ricorrente CP_2 la pensione di reversibilità dell'ex coniuge Sig. NA nella misura che L'On.le Giudice riterrà di Giustizia, a
[...] decorrere dal mese successivo al decesso.”
L'avv. Molino per conclude: “Voglia l'Ecc.mo Controparte_1
Tribunale adito, previo rigetto di ogni avversa istanza, eccezione, deduzione, richiesta e conclusione, così provvedere: a) Si rimette all'Ill.mo Giudice adito per quanto alla legittimazione della ricorrente a riceversi quota della pensione di reversibilità del Sig.
[...]
b) qualora venisse accertata e dichiarata la NA legittimazione della ricorrente a riceversi quota della pensione di reversibilità dell'ex coniuge voglia effettuare la conseguente ripartizione pro quota nella misura allo stato già ripartita dall' e, in subordine, CP_2 nella diversa misura che l'Ill.mo Giudice adito riterrà di giustizia in considerazione dei parametri indicati in narrativa;
c) con vittoria di spese
e competenze professionali di giudizio”
Gli avv.ti Barone e Grappone per l' “Piaccia all'Ill.mo Sig. CP_2
Giudice adito, ogni contraria istanza, richiesta e deduzione respinta decidere la domanda secondo Giustizia tenendo indenne l' da ogni CP_2 pronuncia in ordine alle spese.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il riconoscimento di una quota della pensione di reversibilità in favore dell'istante è indubbio in ragione della presenza dei presupposti normativamente sanciti dall'art. 9 L. 898/70, ossia:
- Il riconoscimento, in favore di , di un assegno nella Parte_1 sentenza di divorzio tra la ricorrente e NA
- l'anteriorità del rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico rispetto alla sentenza.
Del resto, la difesa di si è rimessa al Giudice al fine di Controparte_1 valutare se e in che misura la quota richiesta sia dovuta, salvo poi in sede di comparsa conclusionale avvallare una ripartizione al 70% per sé stessa e 30% per la . Pt_1 A tal proposito, occorre evidenziare che l'art. 9 L. 898/1970, al comma 3, individua, quale unico criterio per la ripartizione della quota della pensione di reversibilità tra più aventi diritto, la durata del rapporto tra il defunto ed il coniuge il cui matrimonio sia cessato per effetto della pronuncia di una sentenza di divorzio.
Dalle produzioni documentali si evince che, sostanzialmente la durata dei due matrimoni risulta essere di durata pressoché equivalente: 27 anni quello tra il e la , 25 anni quello con la Per_1 Pt_1 CP_1
Partendo da tale presupposto, appare equo operare una ripartizione della pensione di reversibilità che valorizzi l'aspetto sostanziale (la condivisione di un progetto di vita, di una reciproca assistenza morale e di una convivenza stabile ed ininterrotta, laddove invece il rapporto tra la ricorrente ed il defunto è venuto definitivamente meno con la pronuncia del loro divorzio, oltretutto ben 37 anni prima la morte di NA
; bisogna oltretutto considerare che nell'istanza avanzata dalla
[...] ricorrente nulla viene detto in ordine alla propria posizione economica, evidenziando esclusivamente la percezione di un assegno divorzile di poco più di 400 euro mensili, laddove la resistente ha puntualmente allegato circostanze di fatto rilevanti ai fini della modulazione della pensione di reversibilità (ossia le proprie disagiate condizioni economiche ed anche di salute); alla luce ciò si ritiene che alla possa essere assegnato il 30% Pt_1 della pensione di reversibilità del defunto , NA mentre il restante 70% spetterà alla il diritto della ricorrente deve CP_1 essere riconosciuto a far data dal primo giorno del mese successivo a quello della morte di (Cass. 18400/2022). Per_1
L'avvenuta citazione in giudizio dell ad opera di parte ricorrente CP_2 consente a questo giudicante di emettere sentenza direttamente efficace anche nei confronti di tale ente, che sarà obbligato al pagamento della somma sopraindicata dal momento della notificazione della sentenza nei suoi confronti. Stante la mancata opposizione delle parti resistenti alle domande proposte e la rimessione al Giudice adito si ritiene di compensare integralmente le spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciandosi nel procedimento R.G. n. 546/2024, attribuisce a con decorrenza dal primo giorno Parte_1 del mese successivo alla data del decesso di , NA il 30% della pensione di reversibilità di quest'ultimo, e per l'effetto dichiara che l'importo corrispondente sia versato dall' alla predetta CP_2 Parte_1
l'ulteriore 70% sarà di spettanza di .
[...] Controparte_1
Dichiara integralmente compensate le spese del procedimento.
Così deciso in Lanciano l'8.5.2025
Il Presidente Massimo Canosa