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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 02/12/2024, n. 4886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4886 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
Il Tribunale di Bari , S ezi one 1a Civile, riunito in cam era di consigli o nell e persone dei Signori M agis trati: dott. Rosel la Nocera - President e dott. Tizi ana Di Gi oia - Giudi ce relatore dott. Emanuel e Pint o - Giudi ce ha pronunciat o , con l 'int ervento del P .M. , la seguent e non defi nitiva
SENTENZ A nell a caus a ci vil e is cri tta nel R uol o General e degli affari civili e cont enzi osi per l 'anno 2 024 sott o il num ero d 'ordi ne 3828, vert ent e tra
(avv. Anna P aol a Mari ell a ), Parte_1 ricorrent e e
Controparte_1 resist ent e contum ace nonché
Pubblico Minis tero press o il Tribunal e di Bari.
Ragi oni in fatto e in diri tto d ella deci si one
Su richiest a di part e ri corrent e, all 'udienza del 15.11.2024 , il Gi udi ce del egato ha aut ori zzato la dis cussione della causa sull a questi one di st ato.
La causa è st at a quindi rimessa di rett am ente al Coll egi o.
La domanda di emi s sione di sent enza non definiti va , come articol at a, è fondat a.
Nel caso in esame ricorrono le circostanze previste all'art. 3 n. 2, lett.
b), l. n. 898/1970 e s uccessive modi fi che e segnatam ente:
➢ inizi o dell a s eparazi one dall e concordi dichi arazi oni di part e ri corrente e dall a docum ent azione esibita;
➢ durat a i nint errott a della separazione – orm ai di chi arat a in modo irrevocabil e con s ent enza 4161/2023 del 27.10.2023) – da olt re sei m esi a far t empo dall a avvenuta compari zione dei coni ugi innanzi al Presi dente del Tribunale nell a procedura di separazi one consensual e;
➢ mancanza di eccezioni d'interruzione.
La situazione di s eparazi one prot ratt asi nel t empo, l 'inutil e esperim ento del tentativo di conciliazione da parte del Presidente all'udien za fissata per la com pari zione personal e dell e part i in quest a procedura, l a st essa contum aci a del resi stent e sono, in definiti va, sicuri indi ci dell 'i mpossi bilit à di ricostit uzione di quell a comunione m at eri al e e spi rit ual e t ra i coni ugi sull a quale il m at rim onio si fonda. P ert anto, i n ragione dell'ammi ssibilit à ex lege
TRIBUNALE DI B ARI / SE Z I O N E 1A C I V I L E
– Pagina 2 di 2 – della pronuncia solo sullo stato, prevista dall'art. 4 legge n. 898/1970, va dichiarat a l a cess azi one degli ef fetti civi li del m at NI .
Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della l. n. 898/1970, la moglie perde il cognom e del m arit o che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del mat NI.
Per il disposto di cui all'art. 10 medesima legge, copia autentica della present e s ent enza deve es sere t rasmessa, a cura dell a C ancel leri a, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove il matNI fu contratto, per l e previst e annot azi oni e l e ulteriori i ncombenze di cui al D.P .R.
396/2000.
La causa deve proseguire per tutt e l e al tre questioni cont rove rse, ch e cost itui ranno oggett o dell a pronunci a definiti va, com e da separata ordinanza, em essa contestualm ente all a presente sent enza.
La regolazi one dell e spese è ri messa all a sent enza definitiva.
P.q.m.
il T ribunale, non definitivam ent e pronunciando,
1) dichiara l a cessazione degli effetti ci vi li del m atrimoni o rel igioso celebrato i n Bitont o il 6.9.2008 (n. 8, part e II, serie A , anno
2008 ) t ra i coniugi anzi dett i;
2) dichiara che l a m oglie perde il cognome del marit o che aveva aggiunt o al propri o a seguito del m atNI;
3) ordi na al Cancelli ere di t rasm ett ere copia aut enti ca dell a presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune predetto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) del
D.P.R . 396/2000;
4) provvede per il pro sieguo della causa com e da separat a ordi nanza;
5) spese al definiti vo.
Così deciso i n Bari , nell a camera di consiglio dell a sezione 1a civil e del
Tri bunal e, il gi orno 19-11-2024.
Il Giudice est . Il P residente
Ti ziana Di Gioi a Rosel la Nocera
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
Il Tribunale di Bari , S ezi one 1a Civile, riunito in cam era di consigli o nell e persone dei Signori M agis trati: dott. Rosel la Nocera - President e dott. Tizi ana Di Gi oia - Giudi ce relatore dott. Emanuel e Pint o - Giudi ce ha pronunciat o , con l 'int ervento del P .M. , la seguent e non defi nitiva
SENTENZ A nell a caus a ci vil e is cri tta nel R uol o General e degli affari civili e cont enzi osi per l 'anno 2 024 sott o il num ero d 'ordi ne 3828, vert ent e tra
(avv. Anna P aol a Mari ell a ), Parte_1 ricorrent e e
Controparte_1 resist ent e contum ace nonché
Pubblico Minis tero press o il Tribunal e di Bari.
Ragi oni in fatto e in diri tto d ella deci si one
Su richiest a di part e ri corrent e, all 'udienza del 15.11.2024 , il Gi udi ce del egato ha aut ori zzato la dis cussione della causa sull a questi one di st ato.
La causa è st at a quindi rimessa di rett am ente al Coll egi o.
La domanda di emi s sione di sent enza non definiti va , come articol at a, è fondat a.
Nel caso in esame ricorrono le circostanze previste all'art. 3 n. 2, lett.
b), l. n. 898/1970 e s uccessive modi fi che e segnatam ente:
➢ inizi o dell a s eparazi one dall e concordi dichi arazi oni di part e ri corrente e dall a docum ent azione esibita;
➢ durat a i nint errott a della separazione – orm ai di chi arat a in modo irrevocabil e con s ent enza 4161/2023 del 27.10.2023) – da olt re sei m esi a far t empo dall a avvenuta compari zione dei coni ugi innanzi al Presi dente del Tribunale nell a procedura di separazi one consensual e;
➢ mancanza di eccezioni d'interruzione.
La situazione di s eparazi one prot ratt asi nel t empo, l 'inutil e esperim ento del tentativo di conciliazione da parte del Presidente all'udien za fissata per la com pari zione personal e dell e part i in quest a procedura, l a st essa contum aci a del resi stent e sono, in definiti va, sicuri indi ci dell 'i mpossi bilit à di ricostit uzione di quell a comunione m at eri al e e spi rit ual e t ra i coni ugi sull a quale il m at rim onio si fonda. P ert anto, i n ragione dell'ammi ssibilit à ex lege
TRIBUNALE DI B ARI / SE Z I O N E 1A C I V I L E
– Pagina 2 di 2 – della pronuncia solo sullo stato, prevista dall'art. 4 legge n. 898/1970, va dichiarat a l a cess azi one degli ef fetti civi li del m at NI .
Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della l. n. 898/1970, la moglie perde il cognom e del m arit o che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del mat NI.
Per il disposto di cui all'art. 10 medesima legge, copia autentica della present e s ent enza deve es sere t rasmessa, a cura dell a C ancel leri a, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove il matNI fu contratto, per l e previst e annot azi oni e l e ulteriori i ncombenze di cui al D.P .R.
396/2000.
La causa deve proseguire per tutt e l e al tre questioni cont rove rse, ch e cost itui ranno oggett o dell a pronunci a definiti va, com e da separata ordinanza, em essa contestualm ente all a presente sent enza.
La regolazi one dell e spese è ri messa all a sent enza definitiva.
P.q.m.
il T ribunale, non definitivam ent e pronunciando,
1) dichiara l a cessazione degli effetti ci vi li del m atrimoni o rel igioso celebrato i n Bitont o il 6.9.2008 (n. 8, part e II, serie A , anno
2008 ) t ra i coniugi anzi dett i;
2) dichiara che l a m oglie perde il cognome del marit o che aveva aggiunt o al propri o a seguito del m atNI;
3) ordi na al Cancelli ere di t rasm ett ere copia aut enti ca dell a presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune predetto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) del
D.P.R . 396/2000;
4) provvede per il pro sieguo della causa com e da separat a ordi nanza;
5) spese al definiti vo.
Così deciso i n Bari , nell a camera di consiglio dell a sezione 1a civil e del
Tri bunal e, il gi orno 19-11-2024.
Il Giudice est . Il P residente
Ti ziana Di Gioi a Rosel la Nocera