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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 15/10/2025, n. 1114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1114 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. CA AR, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4460 R.G.A.C. dell'anno 2024 promossa
DA
(nato a [...] il [...], C.F. , nata a Parte_1 C.F._1 Parte_2
TRADATE (VA) il 28/01/1987, C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BILOTTI FERDINANDO, C.F._2 con domicilio eletto in Milano al Viale Col di Lana 12, presso il difensore avv. BILOTTI FERDINANDO;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
( C.F. ), in persona del pro tempore e Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
( C.f. con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA STATO MILANO . con Controparte_3 P.IVA_2 domicilio eletto in VIA C. FREGUGLIA 1 MILANO, presso la sede dell'Avvocatura dello Stato;
PARTE CONVENUTA
E CONTRO
(p.iva: ) in persona del legale rappresentante pro tempore con il Controparte_4 P.IVA_3 patrocinio dell'avv. TT AR, con domicilio eletto in PIAZZA CACCIATORI DELLE ALPI 1 VARESE, presso il difensore TT AR;
ZO HI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex articolo 281 decies c.p.c. e nella qualità di genitori esercenti la Parte_1 Parte_2 responsabilità genitoriale sul minore hanno proposto azione nei confronti del Per_1 Controparte_1
al fine di ottenere la condanna dello stesso al pagamento dell'importo di Euro 11.000,00 a titolo di
[...] danni patrimoniali e 1500,00 a titolo di danno non patrimoniale subiti dal figlio minore per responsabilità del convenuto, a causa del sinistro verificatosi in data 17.04.2023 all'interno dell'Istituto Comprensivo Statale “G.P.
Clerici” di Gerenzano.
A fondamento della domanda deducevano che il figlio minore, il giorno 17 aprile 2023, poco dopo essere entrato in classe cadeva a terra urtando con il viso la parte rigida della cartella di una compagna di classe;
a seguito di tale urto perdeva per totale avulsione l'elemento dentario incisivo laterale superiore destro 12.
- 1 - Lamentavano quindi in vigilando dell'istituto scolastico, in particolare dell'insegnante Pt_3 [...]
che non ha correttamente assistito il minore non chiamando immediatamente i genitori o il 118. Tes_1
Si sono costituiti in giudizio il e l'istituto chiedendo preliminarmente di essere autorizzati CP_1 CP_3 alla chiamata in garanzia del terzo Unipolsai Assicurazioni s.p.a.
Il convenuto ha preso specifica posizione sulla domanda di parte ricorrente e contestandola in fatto e CP_1 in diritto ha concluso chiedendo il rigetto della domanda;
in via subordinata ha chiesto di essere tenuto indenne da qualunque somma dovesse essere chiamata a corrispondere alla parte ricorrente.
La chiamata in garanzia dalla parte convenuta, si è costituita in giudizio e ha dedotto Controparte_4 la carenza di legittimazione passiva del con riferimento alla chiamata in causa in quanto non ha CP_1 stipulato con lo stesso alcuna polizza;
ha dedotto in ogni caso per l'inoperatività della polizza;
ha contestato la fondatezza della pretesa dell'attore, chiedendo il rigetto di ogni domanda, e in via subordinata chiedendo di liquidare il danno nella misura di giustizia dedotto l'importo dell'indennità già percepito.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale e trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 281 sexies c.p.c. a seguito di precisazione delle conclusioni e la discussione orale.
Tanto premesso in ordine alla materia del contendere, la domanda proposta è infondata, per le ragioni di seguito esposte.
I ricorrenti hanno agito in giudizio al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali dal figlio minore, in conseguenza di una caduta avvenuta durante l'orario scolastico all'interno dell'Istituto comprensivo Statale “G.P.Clerici” di Gerenzano.
Gli attori intendono dunque far valere la responsabilità della struttura scolastica per omessa vigilanza, nonché per imperizia e negligenza nell'esercizio della professione da parte dell'insegnante, durante l'orario scolastico.
Come è noto, la regola generale in materia di oneri probatori è stabilita dall'art.2697 c.c., secondo il quale l'attore deve dimostrare i fatti costituitivi della sua pretesa, mentre il convenuto a sua volta deve provare i fatti su cui fonda le eccezioni di modificazione o estinzione o di inefficacia dei fatti costitutivi.
Il principio di non contestazione, con conseguente relevatio dell'avversario dall'onere della prova, postula ovviamente che l'attore abbia ottemperato all'onere di indicare specificamente i fatti costitutivi del diritto di cui chiede tutela in sede giudiziale;
con la conseguenza che la mancata allegazione specifica dei fatti costitutivi, modificativi o estintivi –rispetto ai quali opera il principio di non contestazione (cfr. Cass., n. 17966/2016; Cass.
n. 21460/2019) – esonera il convenuto, che abbia genericamente negato il fatto altrettanto genericamente allegato, dall'onere di compiere una contestazione circostanziata (in questo senso, cfr. Cass. n. 26908/2020).
L'onere di contestazione in ordine ai fatti costitutivi del diritto si coordina con l'allegazione dei medesimi e, considerato che l'identificazione del tema decisionale dipende in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni o non contestazioni, ne consegue che l'onere di contribuire alla fissazione del "thema decidendum" opera identicamente rispetto all'una o all'altra delle parti in causa, sicché, a fronte di una generica deduzione da parte del ricorrente, la difesa della parte resistente non può che essere altrettanto generica, e pertanto idonea a far permanere gli oneri probatori gravanti sulla controparte (Cass.21075/2016).
- 2 - Tale precisazione, nel caso di specie, è estremamente rilevante alla luce di quanto dedotto da parte ricorrente nel ricorso introduttivo e quanto invece risulta dal verbale di pronto soccorso dove si è recato il minore all'uscita di scuola.
Ed infatti, mentre nel ricorso la dinamica dei fatti è sinteticamente descritta come una caduta da parte di Per_1
[...
, poco dopo essere entrato in classe, con urto del viso contro la parte rigida della cartella di una compagna di classe ( e quindi viene prospettato, così come anche confermato nella parte “in diritto” del ricorso un danno da lesioni auto-procuratesi dal minore) nel verbale di pronto soccorso emerge una dinamica dei fatti completamente diversa, facendosi ivi riferimento a una spinta ricevuta dal minore ( e quindi con una diversa qualificazione della responsabilità dell'istituto).
Nel verbale di Pronto Soccorso ( doc. 1) infatti si legge che “ accompagnato dalla madre questa mattina alle ore
8 mentre si trovava a scuola è stato spinto da un compagno è caduto a terra e ha picchiato la faccia con una porzione di metallo dello zaino”.
A fronte della mancata dimostrazione specifica del fatto storico e della modalità in cui si è verificata la caduta, la domanda va respinta sia se volesse ravvisarsi una responsabilità contrattuale dell'istituto ( in caso di danno autoprocuratosi dal minore) sia nel caso in cui si volesse invocare la responsabilità ex articolo 2048 c.c. e quindi nel caso di danno cagionato dal fatto illecito del terzo.
Ed infatti deve ritenersi che, qualunque sia la concreta modalità della caduta, emerge che la stessa sia avvenuta del tutto imprevedibilmente e dunque del tutto inevitabilmente da parte dell'insegnante.
Non può essere mosso nessun addebito di culpa in vigilando o di altra omissione di doverose cautele di sorveglianza nei confronti dell'insegnante, presente in classe, a cui, al momento dell'asserita caduta, l'alunno era affidato, data la repentinità con cui l'incidente si sarebbe verificato.
La repentinità dell'evento incide sulla inevitabilità del fatto, escludendo la configurabilità di una condotta omissiva negligente da parte dell'insegnante, in quanto impossibilitato ad un intervento eziologicamente efficace ad impedire l'infortunio dell'allievo (Cass.2280/2017).
In realtà l'addebito che la parte ricorrente sembra muovere all'insegnante è quello di non aver avvertito immediatamente i genitori o il 118 che, nella prospettazione di parte ricorrente, avrebbe fatto sì che l'elemento dentario caduto al minore fosse recuperato.
Si deduce quindi, come emerge dalla relazione di parte depositata dal ricorrente, un inadempimento della maestra nel non aver avuto le specifiche cognizioni per conservare il dente in modo che lo stesso potesse essere reimpiantato.
Ebbene è evidente che non può essere addebitata all'insegnante il mancato rispetto delle linee guida circa il corretto trattamento del dente dopo la sua caduta, trattandosi di cognizioni estranee alla sua professione.
Né può ritenersi la stessa responsabile per non aver avvisato i genitori o il 118 in una situazione che non manifestava alcuna urgenza ( come dimostrato dalla circostanza che al Pronto Soccorso è stato assegnato codice verde al minore).
Né vi è alcuna prova che, se fosse stata avvertita tempestivamente la madre quest'ultima conoscesse le modalità di conservazione del dente più adeguate per evitare che lo stesso non potesse essere più reimpiantato.
- 3 - Il perito di parte ricorrente afferma che il dente doveva essere conservato in un liquido e non a secco, per un paio d'ore al massimo mentre la madre si è recata a prendere il figlio a scuola alle 16 e 30 e si è recata al Pronto
Soccorso alle 18 e 6 minuti, con la conseguenza che deve ritenersi che, se anche la stessa fosse stata avvertita in tempo, non vi è la certezza che il dente potesse essere salvato, anche alla luce del tempo di attesa al Pronto
Soccorso che è stato superiore a due ore, con la conseguenza che non si può porre a carico dell'insegnante alcun addebito in relazione alla circostanza che il dente non sia stato trattato in maniera adeguata al fine di poterlo reimpiantare.
L'obbligazione posta a carico dell'insegnante è quella di vigilare sui minori e non di prevenire conseguenze ( come quelle che la parte ricorrente vuole addebitare all'insegnante) che, però, non sono strettamente collegate ai suoi doveri professionali, non ravvisandosi, alla luce delle superiori considerazioni, alcuna negligenza con riferimento alla caduta ( dalle modalità del tutto incerte) di . Per_1
La domanda va, pertanto, rigettata con assorbimento della domanda di manleva formulata dal . CP_1
Le spese processuali seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo ai sensi del d.m.
147/2022, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate considerando i parametri medi per la fase introduttiva e di studio, con esclusione della fase istruttoria non espletata e tenendo in considerazione i parametri minimi per la fase decisionale consistita nella mera discussione orale dello scaglione compreso tra
5201,00 e 26.000,00 euro.
Giova osservare che, alla stregua del consolidato indirizzo della Suprema Corte, per il principio di causalità le spese sostenute dal terzo chiamato in giudizio a titolo, come nella fattispecie, di garanzia, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia (ex plurimis: Cass. sez. 6-3, n. 2492 dell'8.2.2016)
PQM
Il Tribunale di Busto Arsizio - III sezione civile- in persona del dottor CA AR, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. condanna e nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul Parte_1 Parte_2 minore alla refusione delle spese di lite sostenute dal e Per_1 Controparte_1 [...]
che liquida in Euro 2547,00 per compenso professionale oltre rimborso delle spese generali nella CP_3 misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3. condanna e nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul Parte_1 Parte_2 minore alla refusione delle spese di lite sostenute dalla chiamata in causa Per_1 Controparte_4 in persona del legale rappresentante pro tempore che liquida in Euro 2547,00 per compenso
[...] professionale, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Busto Arsizio, il 15/10/2025
Il Giudice
CA AR
- 4 -
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. CA AR, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4460 R.G.A.C. dell'anno 2024 promossa
DA
(nato a [...] il [...], C.F. , nata a Parte_1 C.F._1 Parte_2
TRADATE (VA) il 28/01/1987, C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BILOTTI FERDINANDO, C.F._2 con domicilio eletto in Milano al Viale Col di Lana 12, presso il difensore avv. BILOTTI FERDINANDO;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
( C.F. ), in persona del pro tempore e Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
( C.f. con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA STATO MILANO . con Controparte_3 P.IVA_2 domicilio eletto in VIA C. FREGUGLIA 1 MILANO, presso la sede dell'Avvocatura dello Stato;
PARTE CONVENUTA
E CONTRO
(p.iva: ) in persona del legale rappresentante pro tempore con il Controparte_4 P.IVA_3 patrocinio dell'avv. TT AR, con domicilio eletto in PIAZZA CACCIATORI DELLE ALPI 1 VARESE, presso il difensore TT AR;
ZO HI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex articolo 281 decies c.p.c. e nella qualità di genitori esercenti la Parte_1 Parte_2 responsabilità genitoriale sul minore hanno proposto azione nei confronti del Per_1 Controparte_1
al fine di ottenere la condanna dello stesso al pagamento dell'importo di Euro 11.000,00 a titolo di
[...] danni patrimoniali e 1500,00 a titolo di danno non patrimoniale subiti dal figlio minore per responsabilità del convenuto, a causa del sinistro verificatosi in data 17.04.2023 all'interno dell'Istituto Comprensivo Statale “G.P.
Clerici” di Gerenzano.
A fondamento della domanda deducevano che il figlio minore, il giorno 17 aprile 2023, poco dopo essere entrato in classe cadeva a terra urtando con il viso la parte rigida della cartella di una compagna di classe;
a seguito di tale urto perdeva per totale avulsione l'elemento dentario incisivo laterale superiore destro 12.
- 1 - Lamentavano quindi in vigilando dell'istituto scolastico, in particolare dell'insegnante Pt_3 [...]
che non ha correttamente assistito il minore non chiamando immediatamente i genitori o il 118. Tes_1
Si sono costituiti in giudizio il e l'istituto chiedendo preliminarmente di essere autorizzati CP_1 CP_3 alla chiamata in garanzia del terzo Unipolsai Assicurazioni s.p.a.
Il convenuto ha preso specifica posizione sulla domanda di parte ricorrente e contestandola in fatto e CP_1 in diritto ha concluso chiedendo il rigetto della domanda;
in via subordinata ha chiesto di essere tenuto indenne da qualunque somma dovesse essere chiamata a corrispondere alla parte ricorrente.
La chiamata in garanzia dalla parte convenuta, si è costituita in giudizio e ha dedotto Controparte_4 la carenza di legittimazione passiva del con riferimento alla chiamata in causa in quanto non ha CP_1 stipulato con lo stesso alcuna polizza;
ha dedotto in ogni caso per l'inoperatività della polizza;
ha contestato la fondatezza della pretesa dell'attore, chiedendo il rigetto di ogni domanda, e in via subordinata chiedendo di liquidare il danno nella misura di giustizia dedotto l'importo dell'indennità già percepito.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale e trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 281 sexies c.p.c. a seguito di precisazione delle conclusioni e la discussione orale.
Tanto premesso in ordine alla materia del contendere, la domanda proposta è infondata, per le ragioni di seguito esposte.
I ricorrenti hanno agito in giudizio al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali dal figlio minore, in conseguenza di una caduta avvenuta durante l'orario scolastico all'interno dell'Istituto comprensivo Statale “G.P.Clerici” di Gerenzano.
Gli attori intendono dunque far valere la responsabilità della struttura scolastica per omessa vigilanza, nonché per imperizia e negligenza nell'esercizio della professione da parte dell'insegnante, durante l'orario scolastico.
Come è noto, la regola generale in materia di oneri probatori è stabilita dall'art.2697 c.c., secondo il quale l'attore deve dimostrare i fatti costituitivi della sua pretesa, mentre il convenuto a sua volta deve provare i fatti su cui fonda le eccezioni di modificazione o estinzione o di inefficacia dei fatti costitutivi.
Il principio di non contestazione, con conseguente relevatio dell'avversario dall'onere della prova, postula ovviamente che l'attore abbia ottemperato all'onere di indicare specificamente i fatti costitutivi del diritto di cui chiede tutela in sede giudiziale;
con la conseguenza che la mancata allegazione specifica dei fatti costitutivi, modificativi o estintivi –rispetto ai quali opera il principio di non contestazione (cfr. Cass., n. 17966/2016; Cass.
n. 21460/2019) – esonera il convenuto, che abbia genericamente negato il fatto altrettanto genericamente allegato, dall'onere di compiere una contestazione circostanziata (in questo senso, cfr. Cass. n. 26908/2020).
L'onere di contestazione in ordine ai fatti costitutivi del diritto si coordina con l'allegazione dei medesimi e, considerato che l'identificazione del tema decisionale dipende in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni o non contestazioni, ne consegue che l'onere di contribuire alla fissazione del "thema decidendum" opera identicamente rispetto all'una o all'altra delle parti in causa, sicché, a fronte di una generica deduzione da parte del ricorrente, la difesa della parte resistente non può che essere altrettanto generica, e pertanto idonea a far permanere gli oneri probatori gravanti sulla controparte (Cass.21075/2016).
- 2 - Tale precisazione, nel caso di specie, è estremamente rilevante alla luce di quanto dedotto da parte ricorrente nel ricorso introduttivo e quanto invece risulta dal verbale di pronto soccorso dove si è recato il minore all'uscita di scuola.
Ed infatti, mentre nel ricorso la dinamica dei fatti è sinteticamente descritta come una caduta da parte di Per_1
[...
, poco dopo essere entrato in classe, con urto del viso contro la parte rigida della cartella di una compagna di classe ( e quindi viene prospettato, così come anche confermato nella parte “in diritto” del ricorso un danno da lesioni auto-procuratesi dal minore) nel verbale di pronto soccorso emerge una dinamica dei fatti completamente diversa, facendosi ivi riferimento a una spinta ricevuta dal minore ( e quindi con una diversa qualificazione della responsabilità dell'istituto).
Nel verbale di Pronto Soccorso ( doc. 1) infatti si legge che “ accompagnato dalla madre questa mattina alle ore
8 mentre si trovava a scuola è stato spinto da un compagno è caduto a terra e ha picchiato la faccia con una porzione di metallo dello zaino”.
A fronte della mancata dimostrazione specifica del fatto storico e della modalità in cui si è verificata la caduta, la domanda va respinta sia se volesse ravvisarsi una responsabilità contrattuale dell'istituto ( in caso di danno autoprocuratosi dal minore) sia nel caso in cui si volesse invocare la responsabilità ex articolo 2048 c.c. e quindi nel caso di danno cagionato dal fatto illecito del terzo.
Ed infatti deve ritenersi che, qualunque sia la concreta modalità della caduta, emerge che la stessa sia avvenuta del tutto imprevedibilmente e dunque del tutto inevitabilmente da parte dell'insegnante.
Non può essere mosso nessun addebito di culpa in vigilando o di altra omissione di doverose cautele di sorveglianza nei confronti dell'insegnante, presente in classe, a cui, al momento dell'asserita caduta, l'alunno era affidato, data la repentinità con cui l'incidente si sarebbe verificato.
La repentinità dell'evento incide sulla inevitabilità del fatto, escludendo la configurabilità di una condotta omissiva negligente da parte dell'insegnante, in quanto impossibilitato ad un intervento eziologicamente efficace ad impedire l'infortunio dell'allievo (Cass.2280/2017).
In realtà l'addebito che la parte ricorrente sembra muovere all'insegnante è quello di non aver avvertito immediatamente i genitori o il 118 che, nella prospettazione di parte ricorrente, avrebbe fatto sì che l'elemento dentario caduto al minore fosse recuperato.
Si deduce quindi, come emerge dalla relazione di parte depositata dal ricorrente, un inadempimento della maestra nel non aver avuto le specifiche cognizioni per conservare il dente in modo che lo stesso potesse essere reimpiantato.
Ebbene è evidente che non può essere addebitata all'insegnante il mancato rispetto delle linee guida circa il corretto trattamento del dente dopo la sua caduta, trattandosi di cognizioni estranee alla sua professione.
Né può ritenersi la stessa responsabile per non aver avvisato i genitori o il 118 in una situazione che non manifestava alcuna urgenza ( come dimostrato dalla circostanza che al Pronto Soccorso è stato assegnato codice verde al minore).
Né vi è alcuna prova che, se fosse stata avvertita tempestivamente la madre quest'ultima conoscesse le modalità di conservazione del dente più adeguate per evitare che lo stesso non potesse essere più reimpiantato.
- 3 - Il perito di parte ricorrente afferma che il dente doveva essere conservato in un liquido e non a secco, per un paio d'ore al massimo mentre la madre si è recata a prendere il figlio a scuola alle 16 e 30 e si è recata al Pronto
Soccorso alle 18 e 6 minuti, con la conseguenza che deve ritenersi che, se anche la stessa fosse stata avvertita in tempo, non vi è la certezza che il dente potesse essere salvato, anche alla luce del tempo di attesa al Pronto
Soccorso che è stato superiore a due ore, con la conseguenza che non si può porre a carico dell'insegnante alcun addebito in relazione alla circostanza che il dente non sia stato trattato in maniera adeguata al fine di poterlo reimpiantare.
L'obbligazione posta a carico dell'insegnante è quella di vigilare sui minori e non di prevenire conseguenze ( come quelle che la parte ricorrente vuole addebitare all'insegnante) che, però, non sono strettamente collegate ai suoi doveri professionali, non ravvisandosi, alla luce delle superiori considerazioni, alcuna negligenza con riferimento alla caduta ( dalle modalità del tutto incerte) di . Per_1
La domanda va, pertanto, rigettata con assorbimento della domanda di manleva formulata dal . CP_1
Le spese processuali seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo ai sensi del d.m.
147/2022, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate considerando i parametri medi per la fase introduttiva e di studio, con esclusione della fase istruttoria non espletata e tenendo in considerazione i parametri minimi per la fase decisionale consistita nella mera discussione orale dello scaglione compreso tra
5201,00 e 26.000,00 euro.
Giova osservare che, alla stregua del consolidato indirizzo della Suprema Corte, per il principio di causalità le spese sostenute dal terzo chiamato in giudizio a titolo, come nella fattispecie, di garanzia, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia (ex plurimis: Cass. sez. 6-3, n. 2492 dell'8.2.2016)
PQM
Il Tribunale di Busto Arsizio - III sezione civile- in persona del dottor CA AR, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. condanna e nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul Parte_1 Parte_2 minore alla refusione delle spese di lite sostenute dal e Per_1 Controparte_1 [...]
che liquida in Euro 2547,00 per compenso professionale oltre rimborso delle spese generali nella CP_3 misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3. condanna e nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul Parte_1 Parte_2 minore alla refusione delle spese di lite sostenute dalla chiamata in causa Per_1 Controparte_4 in persona del legale rappresentante pro tempore che liquida in Euro 2547,00 per compenso
[...] professionale, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Busto Arsizio, il 15/10/2025
Il Giudice
CA AR
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