Art. 36.
La spesa annua per il personale a contratto di cui al quinto comma dell'articolo 16 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79 , convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241 , e' determinata, per gli esercizi finanziari 1969 e 1970, in lire 350 milioni annui.
In relazione a quanto disposto dal precedente comma, la spesa prevista per oneri di carattere generale dal secondo comma dell'articolo 21 del suddetto decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79 , convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241 , e' elevata per gli esercizi finanziari 1969 e 1970 a lire 750 milioni annui.
La spesa annua per il personale a contratto di cui al quinto comma dell'articolo 16 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79 , convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241 , e' determinata, per gli esercizi finanziari 1969 e 1970, in lire 350 milioni annui.
In relazione a quanto disposto dal precedente comma, la spesa prevista per oneri di carattere generale dal secondo comma dell'articolo 21 del suddetto decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79 , convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241 , e' elevata per gli esercizi finanziari 1969 e 1970 a lire 750 milioni annui.