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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/12/2025, n. 12285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12285 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 14038/2022 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- QUARTA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Biancamaria
Pisciotta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 14038 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv.to Luca Liucci presso il cui studio, sito in Portici (NA), alla Via
Zumbini n. 27, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
CP_1
[...]
(C.F. ), residente in 80056
[...] C.F._2
Ercolano (NA), al II Cort. Caruso n. 9;
-APPELLATO CONTUMACE-
NONCHE'
(P.IVA ), in persona del suo legale rapp.te p.t., CP_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Mariolina Bernardini, presso il cui studio, sito in Napoli, alla Via Enrico Pessina, n. 90, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
-APPELLATA-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 36188 del G.d.P. di Napoli resa in data
26/04/2021 e depositata in data 06/12/2021;
Conclusioni: come da atti, verbali di causa, note di trattazione scritta per l'udienza del 26/09/2025 e da comparse conclusionali (e memorie di replica).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente questo Giudice dà atto di redigere la presente sentenza secondo il disposto di cui all'art. 135 c.p.c. e 118 disp. Att. c.p.c. come novellati dalla l. n. 69/2009, secondo cui la sentenza contiene “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 36188, resa in data 26/04/2021 e pubblicata in data 06/12/2021, con la quale il giudice di prime cure aveva rigettato la domanda risarcitoria dallo stesso proposta nei confronti di e della in relazione al CP_1 CP_2 sinistro verificatosi in Ercolano, alla via Canalone, in data 5/11/2017.
Nello specifico, l'odierno appellante aveva introdotto il giudizio di primo grado al fine di ottenere la condanna, in solido, delle parti convenute al risarcimento dei danni patrimoniali dallo stesso subiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data 05/11/2017, alle ore 22:30 circa, allorquando il ciclomotore Piaggio Liberty tg. X7DNRC di sua proprietà, condotto nell'occasione da e sul quale il viaggiava in Controparte_3 Pt_1 qualità di trasportato, nel percorrere Via Canalone direzione Via Pugliano, in
Ercolano, veniva colliso alla parte laterale destra, dalla parte posteriore dell'auto Ford Fusion tg. CG079AL, di proprietà di che usciva CP_1 in retromarcia dal per immettersi su Via Canalone. CP_4
In primo grado restava contumace, mentre si costituiva CP_1 in giudizio la impugnando estensivamente l'avversa pretesa e CP_2 chiedendone l'integrale rigetto.
Alla prima udienza innanzi al Giudice di Pace di Napoli, tenutasi in data 8/10/2018, depositava atto di intervento volontario ai Parte_1
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sensi dell'art. 105 c.p.c. al fine di ottenere anche il risarcimento delle lesioni fisiche subite a seguito del sinistro oggetto di causa. Il giudice di pace autorizzava, pertanto, la notifica dell'atto di intervento nei confronti del contumace . CP_1
Raccolto l'interrogatorio formale dell'attore, espletata la prova testimoniale e disposta ctu medica sulla persona del danneggiato, il Giudice di
Pace di Napoli con sentenza n. 36188/2021 rigettava la domanda attorea in quanto infondata. Nello specifico il giudice di prime cure aveva ritenuto la deposizione resa dall'unico teste escusso in corso di causa inattendibile in quanto “generica, imprecisa, scarna” e come tale inidonea a ritenere la domanda provata, con compensazione integrale delle spese di lite e condanna dell'attore alle spese di ctu.
Ciò posto l'odierno appellante, lamentando l'errata valutazione delle risultanze istruttorie operata dal giudice di prime cure nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 154 C.d.S. che impone al conducente che intende eseguire la retromarcia di effettuare la manovra con cautela, senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, ha proposto il presente gravame insistendo per la riforma integrale della sentenza in oggetto e chiedendo di dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura tg. CG079AL nella causazione del sinistro per CP_5 cui è causa con conseguente condanna di e della , in CP_1 CP_2 solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti dall'attore, oltre interessi e rivalutazione monetaria, vinte le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese di ctu.
Anche in secondo grado non si è costituito in giudizio CP_1 benché ritualmente citato.
In data 12/12/2022 si è, invece, costituita la eccependo, in CP_2 via preliminare, l'inammissibilità dell'appello proposto ai sensi 342 c.p.c. atteso che l'atto di gravame “non evidenzia i vizi della pronuncia impugnata,
e – men che meno - indica le parti che si intendono appellare e le modifiche
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richieste al Giudicante di secondo grado” nonché ai sensi dell'art. 345 c.p.c. avendo l'istante in questo grado di giudizio presentato domande “non corrispondenti alle istanze spiegate innanzi al Giudice di Pace”: in particolare l'appellante ha richiesto anche il risarcimento dei danni fisici laddove nell'atto di citazione erano chiesti solo i danni materiali al motociclo;
infine, ha eccepito l'inammissibilità del gravame anche ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. ritenendo che “l'appello proposto non appare fondato su una ragionevole aspettativa di accoglimento, dovendosi ritenere insussistente il fumus boni iuris nelle argomentazioni di controparte”. Nel merito ha, poi, insistito per il rigetto dell'appello proposto ritenendolo infondato in quanto
“La sentenza che ha definito il primo grado è priva di vizi motivazionali e procedurali”. Solo in via gradata, in caso di accoglimento dell'avversa pretesa, ha chiesto riconoscersi il concorso di colpa dell'attore nella causazione del sinistro per cui è causa.
Dopo alcuni rinvii disposti al fine di acquisire il fascicolo d'ufficio di primo grado la difesa di parte appellante ha provveduto, con le note di trattazione scritta per l'udienza del 13/02/2025, al deposito di copia dei verbali di causa di primo grado.
Con le medesime note la parte ha anche depositato la sentenza n.
1396/2023 emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Barra nell'ambito del procedimento recante n.r.g. 12471/2019 promosso da Controparte_3 nei confronti di e della in relazione al medesimo CP_1 CP_2 sinistro oggetto del presente giudizio con cui l'Autorità giudiziaria aveva accertato l'esclusiva responsabilità di nella causazione CP_1 dell'incidente.
Con le note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per la successiva udienza l'odierno appellante ha anche precisato che avverso la sentenza resa dal Giudice di Pace di Barra n. 1396/2023 aveva CP_3 proposto appello in relazione alla sola statuizione sulla compensazione delle spese di lite (cfr. atto di appello depositato in atti) e che la CP_3
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compagnia assicurativa appellata aveva resistito all'appello senza proporre a sua volta appello incidentale. Ha, quindi, evidenziato che si era formato il giudicato su tutte le altre statuizioni contenute in sentenza, compreso l'accertamento dell'esclusiva responsabilità del nella causazione del CP_1 sinistro in esame.
La causa, quindi, ritenuta matura per la decisione, all'udienza
25/09/2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., è stata riservata in decisione previa assegnazione alle parti dei termini per il deposito degli scritti conclusionali.
Ciò posto, prima di passare all'esame dell'appello, evidenzia il
Tribunale che le parti in causa non hanno provveduto al deposito dei fascicoli di parte di primo grado;
pertanto, la presente decisione è assunta allo stato degli atti.
Sempre in via preliminare, rileva il Tribunale che l'appello risulta tempestivo essendo stato proposto, in assenza di prova della notifica della sentenza, in data 31/05/2022, ovvero nel rispetto del termine di sei mesi previsto dall'art. 327 c.p.c. dalla data di pubblicazione della pronuncia impugnata avvenuta in data 06/12/2021; parimenti risulta anche procedibile in considerazione della costituzione in giudizio dell'appellante avvenuta in data
07/06/2022 e, quindi, nel rispetto del termine previsto dall'art. 347 c.p.c..
L'appello proposto è, poi, anche ammissibile in quanto formulato in linea con le prescrizioni dettate dall'art. 342 c.p.c..
In particolare, alla luce della disciplina, ratione temporis, dettata dall'art. 342 c.p.c., l'appello deve essere necessariamente motivato e tale motivazione deve contenere, a pena di inammissibilità: l'indicazione delle parti del provvedimento che si intendono impugnare;
l'indicazione delle modifiche che vengono chieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge;
l'indicazione della rilevanza di tali circostanze ai fini della decisione impugnata.
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L'onere di specifica indicazione dei motivi di appello sancito dalla suddetta norma risponde ad una duplice finalità: delimitare l'ambito di cognizione del giudice del gravame ed al contempo consentire il puntuale esame delle critiche mosse alla sentenza impugnata.
Di conseguenza, l'appellante è chiamato ad individuare in modo chiaro ed esaustivo il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata, nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, indicando poi le ragioni di dissenso rispetto all'iter logico seguito dal primo giudice.
Ebbene, in linea con le suddette prescrizioni normative, l'appellante ha indicato in modo chiaro ed esaustivo sia le parti del provvedimento appellate, che le circostanze da cui deriverebbe la violazione di legge nonché le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudicante.
Va, poi, rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 345 c.p.c. non ricorrendo, nel caso di specie, alcuna violazione del divieto dello ius novorum.
L'art. 345 c.p.c. prevede “Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, devono essere dichiarate inammissibili
d'ufficio”. Il divieto assoluto di proporre domande nuove ha la funzione di garantire la piena attuazione del principio del doppio grado di giurisdizione.
Nel caso in esame, tuttavia, l'odierno appellante aveva instaurato il giudizio di primo grado per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro per cui è causa salvo, poi, alla prima udienza, spiegare intervento volontario al fine di ottenere la condanna delle controparti anche al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti.
Ciò posto evidenzia il Tribunale che nel caso di specie non può parlarsi di intervenuto volontario ai sensi dell'art. 105 c.p.c. Tale norma prevede che “Ciascuno può intervenire in un processo tra altre persone per far valere, in confronto di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo.
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Può altresì intervenire per sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi ha un proprio interesse”.
Appare evidente, dal tenore letterale della norma, che la stessa faccia riferimento all'intervento volontariamente spiegato da un terzo nell'ambito del giudizio promosso da altri.
Dunque l'istituto dell'intervento volontario non può trovare applicazione qualora la nuova domanda sia spiegata dall'attore nell'ambito del giudizio dallo stesso promosso.
Tanto premesso, osserva il Tribunale che l'attore poteva, entro la prima udienza innanzi al giudice di pace, modificare o precisare la domanda, anche ampliandola, chiedendo ai convenuti anche il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti in relazione al medesimo sinistro per il quale aveva, ab origine, richiesto il risarcimento del danno materiale subito.
L'attore, pur avendo usato una forma impropria (quella dell'intervento volontario) ha ampliato la domanda originariamente proposta nel termine consentito dalla legge, ovvero entro la prima udienza ai sensi dell'art. 320
c.p.c.
Sul punto la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che “In tema di risarcimento del danno derivante da fatto illecito, ricorre la fattispecie processuale della emendatio libelli, e non anche della (non consentita) mutatio, nella ipotesi di originaria specificazione del danno in determinate voci, e di successiva deduzione, nel corso del medesimo grado di giudizio, di voci ulteriori, con correlativo ampliamento del petitum mediato, ma all'esito di una variazione nella sola estensione del petitum immediato, ferma restandone l'identità e l'individualità ontologica, atteso che le varie voci di danno non integrano, pertanto, una pluralità e diversità strutturale di petitum, ma ne costituiscono soltanto delle articolazioni (o categorie interne) quanto alla sua specificazione quantitativa” (cfr. Cass. n. 7275 del 6 agosto
1997).
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Occorre, pertanto, tenere ben distinta l'attività di mutatio da quella di emendatio libelli.
Si ha mutatio libelli quando è proposta una domanda nuova, perché diversi sono i soggetti, la causa petendi o il petitum dell'azione. La mutatio è consentita - nel rispetto delle preclusioni previste - solo quando l'esigenza difensiva nasca dalle difese della controparte.
L' emendatio libelli consiste, invece, nella precisazione e modificazione delle domande, e si ha - secondo una giurisprudenza tralaticia - quando si incida sulla causa petendi, in modo tale che risulti modificata soltanto l'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto;
oppure sul petitum, nel senso di ampliarlo o limitarlo (ad esempio l'attore riduce il quantum della pretesa risarcitoria;
oppure passa da una domanda di condanna a una domanda di accertamento), al fine di renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio.
Tanto premesso evidenzia il Tribunale che con specifico riferimento al procedimento davanti al Giudice di pace la prima udienza è il baricentro dell'attività assertiva: ivi le parti possono puntualizzare i fatti e modificare le domande nei limiti dell'emendatio libelli, restando invece preclusa la mutatio libelli e, in ogni caso, ogni novità dopo la prima udienza. La giurisprudenza di legittimità ha, quindi, precisato che dopo la prima udienza non è più possibile proporre nuove domande o eccezioni, né allegare nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi;
dette preclusioni non sono nella disponibilità del giudice (cfr. Cass., sez. II, n. 7734 del 2 aprile 2014). Ne discende, per converso, che entro la prima udienza è consentita la modifica/integrazione della domanda originaria, purché resti invariata la vicenda sostanziale (stesso fatto storico, stesso rapporto) e non si introducano pretese che alterino il petitum o la causa petendi in guisa da mutare il “diritto azionato”.
Ebbene, applicando tali criteri al caso concreto, la richiesta di danni non patrimoniali è intrinsecamente connessa alla pretesa risarcitoria già
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introdotta per danni patrimoniali ed afferisce al medesimo fatto illecito
(sinistro ex art. 2054 c.c.): si tratta, dunque, alla luce di quanto sopra esposto di un'estensione del petitum nell'ambito della medesima causa petendi
(responsabilità da circolazione), non di domanda fondata su un titolo diverso.
Tanto chiarito in merito all'ammissibilità dell'estensione dell'originaria domanda risarcitoria anche ai danni non patrimoniali subiti dal ricorrente è evidente che vada rigettata l'eccezione di inammissibilità proposta dalla compagnia assicurativa ai sensi dell'art. 345 c.p.c. non essendo stata proposta in tale grado di giudizio alcuna domanda nuova rispetto a quelle vagliate dal giudice di pace.
Quanto, poi, all'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. la stessa è assorbita dall'esame, nel merito, dell'appello proposto.
L'appello è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare rileva il Tribunale che la sentenza n. 1396/2023 emessa dal Giudice di Pace di Barra nell'ambito del procedimento recante n.
12471/2019 promosso da nei confronti solo degli Controparte_3 odierni appellati non può spiegare effetto di giudicato anche nel presente giudizio seppur riguarda il medesimo sinistro per cui è causa. Ed infatti nel giudizio innanzi al giudice di pace di Barra promosso da Controparte_3 non era parte anche l'odierno appellante, . Ed invero, l'art. Parte_1
2909 c.c. prevede che “L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa” .
Ne deriva che nessuna efficacia, neppure in termini di giudicato riflesso, può determinarsi dall'esito dell'altro giudizio risarcitorio. D'altra parte, per quanto qui di specifico interesse, la Corte di Cassazione ha affermato che “Il giudicato formatosi in un determinato giudizio può spiegare efficacia riflessa nei confronti di un soggetto rimasto estraneo al rapporto processuale, purché questi sia titolare di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo, o comunque a questa subordinato. (Nella
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specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento a un sinistro stradale che aveva dato origine a due distinti giudizi - l'uno intentato dal proprietario per il risarcimento dei danni occorsi al mezzo, l'altro dal conducente per il risarcimento dei danni alla sua persona -, aveva escluso che il giudicato formatosi nel primo, in ordine alla ripartizione percentuale di responsabilità tra i conducenti coinvolti, potesse spiegare efficacia riflessa nel secondo)” (cfr. Sez. 3 - , Sentenza n. 17931 del 04/07/2019 (Rv. 654562 -
02)).
Tuttavia, tale sentenza che risulta passata in giudicato quanto all'accertamento dell'esclusiva responsabilità del sinistro in capi a CP_1
può valere come argomento di prova ai sensi dell'art. 116 c.p.c. di cui
[...] il Tribunale tiene conto nel complesso del materiale probatorio raccolto in atti.
Tanto chiarito, ritiene il Tribunale, discostandosi da quanto affermato dal giudice di prime cure, che, sulla base del compendio probatorio in atti, che la domanda proposta da vada accolta nei limiti di cui alla Parte_1 motivazione che segue.
Nello specifico la dinamica del sinistro per come descritta in citazione ha trovato piena conferma nelle dichiarazioni dell'unico teste di parte attrice escusso innanzi al giudice di pace, nel corso dell'udienza del Testimone_1
2/12/2019.
Il teste ha dichiarato “Era inizio novembre 2017, verso le ore 22:30 mi trovavo in Ercolano (NA) alla via Canalone, e ero alla guida della mia auto.
ADR Ricordo che percorrevo Via Canalone, strada a senso unico e con direzione Piazza Pugliano e Via Pugliano;
avanti alla mia auto procedeva, circa 3-4 avanti, un ciclomotore LIBERTY di colore grigio chiaro con due ragazzi a bordo, entrambi indossavano il caso. ADR Ho visto una auto FORD di colore grigio chiaro, il cui conducente usciva da una strada posta sulla nostra destra ma in retromarcia e, nel tentativo di immettersi su via Canalone colpiva con la propria parte posteriore sinistra, la parte laterale destra del
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ciclomotore all'altezza delle gambe dei due occupanti ADR A causa dell'urto avuto ho visto il ciclomotore barcollare per cui cadeva, unitamente ai due ragazzi, sul lato destro. ADR Dopo il sinistro mi sono fermato per prestare soccorso anche perché mi era impossibile proseguire. ADR Ho aiutato i due ragazzi ad alzarsi, ricordo che entrambi lamentavano dolori al lato destro del corpo, gamba e spalla in particolare. ADR Ricordo che anche il ciclomotore riportava danni alle plastiche della carenatura ADR Ricordo che il conducente della scese dall'auto, ma contestava la propria CP_5 responsabilità ed invitava i ragazzi ad allontanarsi. A quel punto dopo aver dato le mie generalità ai due ragazzi, decidemmo di andare via per evitare discussioni. Ricordo però che prima di andare via uno dei due ragazzi investiti fece una fotografia alla parte posteriore della . Sul posto non CP_5 giunsero autorità né ambulanze. ARD Ricordo altresì che i due ragazzi, benché lamentavano lesioni, si allontanarono con il ciclomotore il quale anche se danneggiato era comunque circolante. Riconosco nelle foto esibitemi e che retorfirmo il ciclomotore Liberty e i danni dallo stesso riportati nell'incidente per cui è causa;
riconosco altresì l'auto Ford investitrice.”.
Ebbene, la testimonianza resa appare tutt'altro che scarna e generica come sostenuto nella pronuncia gravata. Il teste, infatti, ha, non solo, in maniera sufficientemente precisa descritto la dinamica del sinistro nei termini riportati in citazione, ma ha anche riferito che la strada teatro del sinistro era a senso unico di marcia, ha riportato i punti di impatto tra i due veicoli coinvolti nello scontro, ricordandone anche il colore, nonché ha precisato la posizione da cui lo stesso ha visto i fatti.
In particolare, il teste ha dichiarato che il sinistro per cui è causa è consistito nel tamponamento da parte della al ciclomotore CP_5
Piaggio Liberty 50 di proprietà di . Parte_1
Dunque, da quanto riferito dal teste, della cui attendibilità, per quanto sopra riferito, non vi è motivo di dubitare, emerge che il conducente della
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ha causato il sinistro in questione effettuando un'incauta CP_5 manovra in retromarcia.
Oltre alla dichiarazione del teste di parte attrice rileva il Tribunale che ulteriori argomenti di prova a sostegno della verificazione del sinistro nei termini indicati dall'attore sono: 1) la mancata presentazione in udienza di per rendere il deferito interrogatorio formale;
2) la sopracitata CP_1 sentenza n. 1396/2023 resa nel giudizio promosso da innanzi al CP_3
Giudice di pace di Barra.
A fronte della concordanza di tutte le predette risultanze probatorie il
Tribunale ritiene che possa dirsi certamente raggiunta la prova dell'esclusiva responsabilità di nella verificazione del sinistro per cui è causa. CP_1
Ed invero, come noto, ai sensi dell'art. 154 del Codice della strada, il conducente che effettui una manovra in retromarcia, deve prestare una particolare attenzione, assicurandosi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada.
La giurisprudenza di legittimità ha, pertanto, in più occasioni condivisibilmente affermato che la manovra di retromarcia va eseguita con estrema cautela, lentamente e con il completo controllo dello spazio retrostante. Il conducente, se non può fare a meno di effettuare la manovra, deve porsi nelle condizioni di controllare la strada, ricorrendo, se del caso, alla collaborazione di terzi che, da terra, lo aiutino per consentirgli di fare retromarcia senza alcun pericolo per gli altri utenti della strada (in tale senso, ex plurimis Cassazione penale sez. IV, 07/11/2017, n. 8591, Cass. Pen., sez. 04, del 27/06/2013, n. 35824, Cass., Sez. 4, n. 8600 del 2/4/1993; in termini non dissimili, Cass. Sez. 4, n. 14434 del 25/9/1990, Cass., Sez. 4, n.
12117 del 26/4/1989).
Ciò posto nel caso in esame, non vi è dubbio, alla luce dell'istruttoria compiuta in primo grado, che, nella esecuzione della manovra di retromarcia, il conducente della Ford Fusion tg. CG079AL abbia violato le specifiche regole di condotta dettate dal Codice della Strada non avendo posto la dovuta
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attenzione nell'accertarsi che l'area retrostante fosse libera, giacché, se si fosse attenuto alla regola di prudenza imposta dal citato art. 154, cod. della strada laddove, per quanto qui di specifico interesse, è disposto che “i conducenti devono, altresì, nelle manovre di retromarcia e di immissione nel flusso della circolazione dare la precedenza ai veicoli in marcia normale” avrebbe non solo posto la manovra con maggiore attenzione, ma, soprattutto, avrebbe dato precedenza al motociclo che percorreva via Canalone, strada su cui l'auto in retromarcia intendeva immettersi uscendo dal . CP_4
Alla luce di tanto ritiene il Tribunale che la gravissima imprudenza e negligenza del nell'esecuzione della manovra di retromarcia sia stata la CP_1 causa esclusiva del sinistro, dal momento che, come affermato dalla Suprema
Corte nella Ordinanza n. 13672 del 21/05/2019 “nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, comma 2
c.c., nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno;
la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione può essere acquisita anche indirettamente tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente”.
Nella motivazione della successiva conforme ordinanza n. 6941 del
11/03/2021, la Suprema Corte ripercorre le pronunce in tema di articolo 2054 secondo comma c.c, apparendo, quindi, utile in tale sede riportarne i passi utili alla risoluzione del caso sottoposto all'attenzione del Tribunale:
“Costituisce “ius receptum” nella giurisprudenza di questa Corte la constatazione che la “presunzione di pari responsabilità sancita dall'art.
2054, comma 2, cod. civ. ha carattere sussidiario”, operando, pertanto, vuoi
“quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti”, vuoi “qualora non siano accertabili le cause e le modalità del sinistro” (così, da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 12 marzo 2020, n. 7061, Rv. 657299-01; nello
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stesso senso già Cass. Sez. 6-3, ord. 12 aprile 2011, n. 8409, Rv. (omissis);
Cass. Sez. 3, sent. 10 agosto 2004, n. 15434, Rv. 576166-01). È, inoltre, tale presunzione un principio “informatore”- persino nell'accezione adoperata dalla giurisprudenza costituzionale per individuare un limite al giudizio di equità “necessaria” ex art. 113, comma 2, cod. proc. civ., ovvero per evitare che l'equità divenga “fonte autonoma e alternativa alla legge” (Corte cost., sent. 5 luglio 2004, n. 206) - della materia dei danni da circolazione stradale.
Difatti, la norma in esame “senza dettare regole in punto di incidenza del rischio della mancata prova di una circostanza rimasta incerta nel giudizio, stabilisce una presunzione che costituisce applicazione dei criteri generalissimi in materia di concorso di cause, criteri ai quali risulta conformata tutta la disciplina della responsabilità da fatto illecito (art. 41 cod. pen.)” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 29 settembre 2011, n.
19871, Rv. 619533-01). Si tratta, peraltro, di affermazioni - queste appena illustrate - che riflettono, pienamente, le scelte che ispirarono i codificatori del 1942. Si legge, infatti, nella relazione al codice civile, del Ministro Gu. al
Re., che la “disciplina accolta” con l'art. 2054, comma 2, cod. civ. “è coerente con i criteri posti dall'art. 1227, primo comma, là dove si regola il concorso di colpa del danneggiante e del danneggiato”. Difatti, nel caso di scontro di veicoli, “il concorso delle colpe contrapposte è presunto;
rimane quindi ferma la presunzione che grava su ciascun conducente, essendosi ritenuto di non adottare l'opinione secondo la quale, considerate le reciproche presunzioni si eliderebbero, per lasciar posto all'accertamento della responsabilità di ciascuno secondo i criteri ordinari”. Resta, tuttavia, inteso - anche nelle intenzioni del “conditor legis” - che “il concorso delle due colpe non porta neppure ad addossare a ciascun conducente l'intera responsabilità del danno cagionato all'altro veicolo, perché il danno stesso è la conseguenza dì una colpa presunta, comune ad entrambi i conducenti. E allora si applica il principio consacrato nell'art. 1227, primo comma: i conducenti, considerati coautori del danno risentito da ciascun veicolo, ne
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rispondono in proporzione alla gravità della rispettiva colpa e all'entità delle conseguenze che ne sono derivate” (così, testualmente, il § 796 della citata relazione ministeriale). Orbene, in coerenza con tale impostazione - che è quella di una riconduzione (quasi in un rapporto di “specie a genere”) della previsione di cui all'art. 2054, comma 2, cod. civ., a quella di cui al comma 1 dell'art. 1227 dello stesso codice - si comprendono gli indirizzi assunti da questa Corte. Essa, invero, così come consente al giudice di merito, in applicazione della norma da ultimo indicata, di stabilire anche "ex officio" se la condotta dello stesso danneggiato si ponga come "causa prossima di rilievo del danno" (per un'applicazione recente del principio si veda, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 21 gennaio 2020, n. 1165, Rv. 656688-01; ma cfr. anche, giacché riferita ad un'ipotesi di danno da circolazione stradale, Cass. Sez. 3, sent. 6 maggio 2016, 20n. 9241, Rv.
639708-01), analogamente, ritiene che “nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art.
2054, comma 2, cod. civ., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta” (da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 20 marzo 2020, n. 7479, Rv. 657167-01; nello stesso senso, tra le molte, con riferimento alla violazione dell'obbligo di dare precedenza, si veda Cass.
Sez. 3, ord. 15 febbraio 2018, n. 3696, non massimata).
Nondimeno, costituisce principio altrettanto pacifico nella giurisprudenza di legittimità, che la Corte partenopea ha invece disatteso, quello secondo cui, sempre nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento
“della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro”, idonea a liberare “quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, comma 2 cod. civ., nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno”, può essere effettuato acquisendo tale prova liberatoria non necessariamente in modo diretto, ovvero dimostrando la conformità del suo
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contegno alle regole della circolazione stradale o di comune prudenza, ma
“anche indirettamente”, ovvero “tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente” (così da ultimo, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 9 marzo 2020, n. 6655, Rv. 657166-01; nello stesso senso già Cass. Sez. 6-3, ord. 21 maggio 2019, n. 136722”.
Ebbene, facendo applicazione di tali principi, il Tribunale rileva che la prova liberatoria dalla presunzione di concorrente responsabilità del conducente del motociclo Piaggio Liberty tg. X7DNRC
è proprio la già evidenziata gravissima colpa del conducente dell'autovettura che si configura come “collegamento eziologico esclusivo ed assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente” laddove lo stesso ha compiuto non solo una manovra “anomala”, per usare il termine della Cassazione, come uscire in retromarcia dal immettendosi CP_4 nella pubblica via Canalone, ma l' ha compiuta con gravissima imprudenza, ossia senza preventivamente accertarsi che non provenissero altri veicoli dalla strada.
Rileva ulteriormente il Tribunale che il motociclo di proprietà dell'odierno appellante non procedeva a velocità elevata dal momento che dopo l'urto non è immediatamente caduto, ma, come riferito dal teste, ha prima barcollato per poi cadere, unitamente ai due ragazzi sul suo lato destro.
Inoltre, per come riferito dall'appellante, il è rimasto Controparte_6 sì danneggiato, ma non in modo tale da desumere una elevata velocità al momento dell'impatto.
Tali elementi oggettivi corroborano la valutazione di colpa esclusiva ed assorbente del conducente dell'aut Ford Fusion tg. CG079AL per la gravissima condotta colposa tenuta.
Pertanto, sulla scorta della riconosciuta esclusiva responsabilità,
l'appello proposto va accolto e, per l'effetto, e la CP_1 CP_2
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vanno condannati, in solido, al pagamento dei danni patiti da Parte_1 in conseguenza del sinistro del 5/11/2017.
Passando, ora, alla liquidazione dei danni, parte appellante ha chiesto sia il risarcimento dei danni patrimoniali subiti dal che di Controparte_6 quelli non patrimoniali per le lesioni dallo stesso riportate in conseguenza della caduta.
Quanto al danno patrimoniale nulla può essere riconosciuto all'odierno appellante non essendovi prova dei lamentati danni subiti dal motoveicolo di proprietà del;
in particolare non vi sono in atti né foto che ritraggono i Pt_1 presunti danni riportati dal motociclo né un preventivo che li quantifichi.
Quanto, invece, ai danni non patrimoniali, questo giudicante ritiene pienamente condivisibili le valutazioni operate dal ctu, dott. Persona_1
, nominato nel corso del giudizio di primo grado in quanto
[...] congruamente motivate.
Nello specifico il dott. ha riferito, in seguito all'esame Per_1 clinico dell'odierno appellante, che riportò a causa del Parte_1 sinistro in oggetto “una contusione costale ed una contusione alla coscia ed al ginocchio dx” (cfr. pag. 4 ctu in atti). Ha, poi, proseguito precisando che non residuano danni biologici permanenti nel Gallo, mentre in merito alla invalidità temporanea ha riconosciuto un periodo di 5 giorni di ITT al 75%, un periodo di 15 giorni di ITP al 50% e, infine, un periodo di ulteriori
15giorni di ITP al 25% (cfr. pag. 4 consulenza in atti).
Pertanto, trattandosi di lesioni micropermanenti, sulla base del D.M. del 16/07/2024, pubblicato sulla G.U. il 25/07/2024 n. 173, al quale rinvia l'art. 139 del Codice delle Assicurazioni, tenuto conto dell'età del danneggiato al momento dell'incidente (31 anni), della durata dell'invalidità temporanea e dell'assenza dei postumi permanenti, a va riconosciuta per il Parte_1 danno non patrimoniale subito la somma complessiva di € 842,71 (di cui €
210,68 per i 5 giorni di invalidità temporanea al 75%, € 421,35 per i 15 giorni
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di invalidità temporanea parziale al 50%, € 210,68 per i 15 giorni di invalidità temporanea parziale al 25%).
Trattandosi di credito risarcitorio, deve aderirsi all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza del 17 dicembre 1995 n. 1712, secondo cui, pur non potendo il danno da ritardo presumersi per legge, è possibile affermare la sua esistenza in forza di circostanze concrete.
Nella fattispecie in esame il pregiudizio da ritardo può essere ritenuto soprattutto in considerazione dello scarto temporale intercorrente tra la data dell'evento dannoso e quello della sua liquidazione (8 anni), potendosi ragionevolmente sostenere che il creditore avrebbe impiegato fruttuosamente la somma riconosciutagli.
Nella concreta liquidazione di tali interessi, richiamandosi ai criteri fissati dalla Suprema Corte con la sentenza sopra citata, la quale ha escluso di poter compiere il calcolo sulla somma riconosciuta al danneggiato per il danno emergente già rivalutata, pena “il verificarsi di una sorta di anatocismo all'infuori dei casi previsti dall'art. 1283 c.c.”, essi sono determinati, con decorrenza dal giorno del fatto dannoso (05/11/2017) sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, al tasso legale sulla somma, devalutata alla data del sinistro e rivalutata, di anno in anno, secondo indici Istat FOI.
Sul credito complessivo maturato in capo all'appellante a titolo risarcitorio, così determinato, liquidato all'attualità e comprensivo di interessi, sono, quindi, dovuti gli interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo.
In definitiva, alla stregua delle esposte considerazioni, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza di primo grado, deve essere dichiarata la esclusiva responsabilità del conducente dell'auto tg. CP_5
CG079AL riguardo all'evento dannoso di cui è causa e, per l'effetto, CP_1
e la vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento, a
[...] CP_2
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titolo di risarcimento danni, in favore della della somma di € Parte_1
842,71, oltre interessi come sopra determinati.
Le spese del giudizio di primo grado e del presente giudizio di appello seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 55/14 e s.m. tenuto conto del valore della causa in base al decisum e dell'attività concretamente espletata con la precisazione che ci si discosta del 30% dai parametri medi di liquidazione stante l'assenza di questioni di fatto e/o di diritto particolarmente complesse con distrazione in favore dell'avv. Luca Liucci, che ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Le spese della consulenza d'ufficio, liquidate in primo grado in €
300,00, si pongono a carico esclusivo delle parti appellate, in solido tra loro.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Napoli, quarta sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli, n. 36188/2021, resa in data
26/04/2021 e depositata in data 06/12/2021 nella causa iscritta al n.r.g.
25222/2018 proposta da nei confronti di e Parte_1 CP_1 della , così provvede: CP_2
1) Dichiara la contumacia di;
CP_1
2) accoglie l'appello avverso la sentenza del giudice di pace di
Napoli n. 36188 pubblicata in data 06/12/2021 per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna e la , in solido tra loro, al CP_1 CP_2 pagamento, in favore di , dell'importo di € 842,71, oltre Parte_1 interessi al tasso legale sul predetto importo, devalutato alla data del
05/11/2017 e rivalutato, anno per anno, sulla base degli indici ISTAT FOI a partire dal 05/11/2017 e fino alla data di pronuncia della presente sentenza oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo;
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3) condanna le parti appellate, al pagamento, in favore di
[...]
delle spese del primo grado di giudizio, che si liquidano in € Pt_1
242,20 per compensi, oltre C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge con distrazione in favore dell'Avv. Luca Liucci ex art. 93 c.p.c.;
4) condanna le parti appellate al pagamento, in favore di
[...]
delle spese del presente giudizio di appello, che si liquidano in Pt_1 complessivi € 861,68 di cui € 398,28 per spese vive ed € 463,40 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed
I.V.A., se dovuta, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Luca
Liucci ex art. 93 c.p.c.;
5) pone definitivamente a carico delle parti appellate, in solido tra loro, le spese di C.T.U. sostenute in primo grado.
Così deciso in Napoli, il 28/12/2025.
Il Giudice dott.ssa Biancamaria Pisciotta
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- QUARTA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Biancamaria
Pisciotta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 14038 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv.to Luca Liucci presso il cui studio, sito in Portici (NA), alla Via
Zumbini n. 27, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
CP_1
[...]
(C.F. ), residente in 80056
[...] C.F._2
Ercolano (NA), al II Cort. Caruso n. 9;
-APPELLATO CONTUMACE-
NONCHE'
(P.IVA ), in persona del suo legale rapp.te p.t., CP_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Mariolina Bernardini, presso il cui studio, sito in Napoli, alla Via Enrico Pessina, n. 90, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
-APPELLATA-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 36188 del G.d.P. di Napoli resa in data
26/04/2021 e depositata in data 06/12/2021;
Conclusioni: come da atti, verbali di causa, note di trattazione scritta per l'udienza del 26/09/2025 e da comparse conclusionali (e memorie di replica).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente questo Giudice dà atto di redigere la presente sentenza secondo il disposto di cui all'art. 135 c.p.c. e 118 disp. Att. c.p.c. come novellati dalla l. n. 69/2009, secondo cui la sentenza contiene “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 36188, resa in data 26/04/2021 e pubblicata in data 06/12/2021, con la quale il giudice di prime cure aveva rigettato la domanda risarcitoria dallo stesso proposta nei confronti di e della in relazione al CP_1 CP_2 sinistro verificatosi in Ercolano, alla via Canalone, in data 5/11/2017.
Nello specifico, l'odierno appellante aveva introdotto il giudizio di primo grado al fine di ottenere la condanna, in solido, delle parti convenute al risarcimento dei danni patrimoniali dallo stesso subiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data 05/11/2017, alle ore 22:30 circa, allorquando il ciclomotore Piaggio Liberty tg. X7DNRC di sua proprietà, condotto nell'occasione da e sul quale il viaggiava in Controparte_3 Pt_1 qualità di trasportato, nel percorrere Via Canalone direzione Via Pugliano, in
Ercolano, veniva colliso alla parte laterale destra, dalla parte posteriore dell'auto Ford Fusion tg. CG079AL, di proprietà di che usciva CP_1 in retromarcia dal per immettersi su Via Canalone. CP_4
In primo grado restava contumace, mentre si costituiva CP_1 in giudizio la impugnando estensivamente l'avversa pretesa e CP_2 chiedendone l'integrale rigetto.
Alla prima udienza innanzi al Giudice di Pace di Napoli, tenutasi in data 8/10/2018, depositava atto di intervento volontario ai Parte_1
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sensi dell'art. 105 c.p.c. al fine di ottenere anche il risarcimento delle lesioni fisiche subite a seguito del sinistro oggetto di causa. Il giudice di pace autorizzava, pertanto, la notifica dell'atto di intervento nei confronti del contumace . CP_1
Raccolto l'interrogatorio formale dell'attore, espletata la prova testimoniale e disposta ctu medica sulla persona del danneggiato, il Giudice di
Pace di Napoli con sentenza n. 36188/2021 rigettava la domanda attorea in quanto infondata. Nello specifico il giudice di prime cure aveva ritenuto la deposizione resa dall'unico teste escusso in corso di causa inattendibile in quanto “generica, imprecisa, scarna” e come tale inidonea a ritenere la domanda provata, con compensazione integrale delle spese di lite e condanna dell'attore alle spese di ctu.
Ciò posto l'odierno appellante, lamentando l'errata valutazione delle risultanze istruttorie operata dal giudice di prime cure nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 154 C.d.S. che impone al conducente che intende eseguire la retromarcia di effettuare la manovra con cautela, senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, ha proposto il presente gravame insistendo per la riforma integrale della sentenza in oggetto e chiedendo di dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura tg. CG079AL nella causazione del sinistro per CP_5 cui è causa con conseguente condanna di e della , in CP_1 CP_2 solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti dall'attore, oltre interessi e rivalutazione monetaria, vinte le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese di ctu.
Anche in secondo grado non si è costituito in giudizio CP_1 benché ritualmente citato.
In data 12/12/2022 si è, invece, costituita la eccependo, in CP_2 via preliminare, l'inammissibilità dell'appello proposto ai sensi 342 c.p.c. atteso che l'atto di gravame “non evidenzia i vizi della pronuncia impugnata,
e – men che meno - indica le parti che si intendono appellare e le modifiche
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richieste al Giudicante di secondo grado” nonché ai sensi dell'art. 345 c.p.c. avendo l'istante in questo grado di giudizio presentato domande “non corrispondenti alle istanze spiegate innanzi al Giudice di Pace”: in particolare l'appellante ha richiesto anche il risarcimento dei danni fisici laddove nell'atto di citazione erano chiesti solo i danni materiali al motociclo;
infine, ha eccepito l'inammissibilità del gravame anche ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. ritenendo che “l'appello proposto non appare fondato su una ragionevole aspettativa di accoglimento, dovendosi ritenere insussistente il fumus boni iuris nelle argomentazioni di controparte”. Nel merito ha, poi, insistito per il rigetto dell'appello proposto ritenendolo infondato in quanto
“La sentenza che ha definito il primo grado è priva di vizi motivazionali e procedurali”. Solo in via gradata, in caso di accoglimento dell'avversa pretesa, ha chiesto riconoscersi il concorso di colpa dell'attore nella causazione del sinistro per cui è causa.
Dopo alcuni rinvii disposti al fine di acquisire il fascicolo d'ufficio di primo grado la difesa di parte appellante ha provveduto, con le note di trattazione scritta per l'udienza del 13/02/2025, al deposito di copia dei verbali di causa di primo grado.
Con le medesime note la parte ha anche depositato la sentenza n.
1396/2023 emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Barra nell'ambito del procedimento recante n.r.g. 12471/2019 promosso da Controparte_3 nei confronti di e della in relazione al medesimo CP_1 CP_2 sinistro oggetto del presente giudizio con cui l'Autorità giudiziaria aveva accertato l'esclusiva responsabilità di nella causazione CP_1 dell'incidente.
Con le note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per la successiva udienza l'odierno appellante ha anche precisato che avverso la sentenza resa dal Giudice di Pace di Barra n. 1396/2023 aveva CP_3 proposto appello in relazione alla sola statuizione sulla compensazione delle spese di lite (cfr. atto di appello depositato in atti) e che la CP_3
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compagnia assicurativa appellata aveva resistito all'appello senza proporre a sua volta appello incidentale. Ha, quindi, evidenziato che si era formato il giudicato su tutte le altre statuizioni contenute in sentenza, compreso l'accertamento dell'esclusiva responsabilità del nella causazione del CP_1 sinistro in esame.
La causa, quindi, ritenuta matura per la decisione, all'udienza
25/09/2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., è stata riservata in decisione previa assegnazione alle parti dei termini per il deposito degli scritti conclusionali.
Ciò posto, prima di passare all'esame dell'appello, evidenzia il
Tribunale che le parti in causa non hanno provveduto al deposito dei fascicoli di parte di primo grado;
pertanto, la presente decisione è assunta allo stato degli atti.
Sempre in via preliminare, rileva il Tribunale che l'appello risulta tempestivo essendo stato proposto, in assenza di prova della notifica della sentenza, in data 31/05/2022, ovvero nel rispetto del termine di sei mesi previsto dall'art. 327 c.p.c. dalla data di pubblicazione della pronuncia impugnata avvenuta in data 06/12/2021; parimenti risulta anche procedibile in considerazione della costituzione in giudizio dell'appellante avvenuta in data
07/06/2022 e, quindi, nel rispetto del termine previsto dall'art. 347 c.p.c..
L'appello proposto è, poi, anche ammissibile in quanto formulato in linea con le prescrizioni dettate dall'art. 342 c.p.c..
In particolare, alla luce della disciplina, ratione temporis, dettata dall'art. 342 c.p.c., l'appello deve essere necessariamente motivato e tale motivazione deve contenere, a pena di inammissibilità: l'indicazione delle parti del provvedimento che si intendono impugnare;
l'indicazione delle modifiche che vengono chieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge;
l'indicazione della rilevanza di tali circostanze ai fini della decisione impugnata.
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L'onere di specifica indicazione dei motivi di appello sancito dalla suddetta norma risponde ad una duplice finalità: delimitare l'ambito di cognizione del giudice del gravame ed al contempo consentire il puntuale esame delle critiche mosse alla sentenza impugnata.
Di conseguenza, l'appellante è chiamato ad individuare in modo chiaro ed esaustivo il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata, nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, indicando poi le ragioni di dissenso rispetto all'iter logico seguito dal primo giudice.
Ebbene, in linea con le suddette prescrizioni normative, l'appellante ha indicato in modo chiaro ed esaustivo sia le parti del provvedimento appellate, che le circostanze da cui deriverebbe la violazione di legge nonché le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudicante.
Va, poi, rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 345 c.p.c. non ricorrendo, nel caso di specie, alcuna violazione del divieto dello ius novorum.
L'art. 345 c.p.c. prevede “Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, devono essere dichiarate inammissibili
d'ufficio”. Il divieto assoluto di proporre domande nuove ha la funzione di garantire la piena attuazione del principio del doppio grado di giurisdizione.
Nel caso in esame, tuttavia, l'odierno appellante aveva instaurato il giudizio di primo grado per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro per cui è causa salvo, poi, alla prima udienza, spiegare intervento volontario al fine di ottenere la condanna delle controparti anche al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti.
Ciò posto evidenzia il Tribunale che nel caso di specie non può parlarsi di intervenuto volontario ai sensi dell'art. 105 c.p.c. Tale norma prevede che “Ciascuno può intervenire in un processo tra altre persone per far valere, in confronto di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo.
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Può altresì intervenire per sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi ha un proprio interesse”.
Appare evidente, dal tenore letterale della norma, che la stessa faccia riferimento all'intervento volontariamente spiegato da un terzo nell'ambito del giudizio promosso da altri.
Dunque l'istituto dell'intervento volontario non può trovare applicazione qualora la nuova domanda sia spiegata dall'attore nell'ambito del giudizio dallo stesso promosso.
Tanto premesso, osserva il Tribunale che l'attore poteva, entro la prima udienza innanzi al giudice di pace, modificare o precisare la domanda, anche ampliandola, chiedendo ai convenuti anche il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti in relazione al medesimo sinistro per il quale aveva, ab origine, richiesto il risarcimento del danno materiale subito.
L'attore, pur avendo usato una forma impropria (quella dell'intervento volontario) ha ampliato la domanda originariamente proposta nel termine consentito dalla legge, ovvero entro la prima udienza ai sensi dell'art. 320
c.p.c.
Sul punto la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che “In tema di risarcimento del danno derivante da fatto illecito, ricorre la fattispecie processuale della emendatio libelli, e non anche della (non consentita) mutatio, nella ipotesi di originaria specificazione del danno in determinate voci, e di successiva deduzione, nel corso del medesimo grado di giudizio, di voci ulteriori, con correlativo ampliamento del petitum mediato, ma all'esito di una variazione nella sola estensione del petitum immediato, ferma restandone l'identità e l'individualità ontologica, atteso che le varie voci di danno non integrano, pertanto, una pluralità e diversità strutturale di petitum, ma ne costituiscono soltanto delle articolazioni (o categorie interne) quanto alla sua specificazione quantitativa” (cfr. Cass. n. 7275 del 6 agosto
1997).
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Occorre, pertanto, tenere ben distinta l'attività di mutatio da quella di emendatio libelli.
Si ha mutatio libelli quando è proposta una domanda nuova, perché diversi sono i soggetti, la causa petendi o il petitum dell'azione. La mutatio è consentita - nel rispetto delle preclusioni previste - solo quando l'esigenza difensiva nasca dalle difese della controparte.
L' emendatio libelli consiste, invece, nella precisazione e modificazione delle domande, e si ha - secondo una giurisprudenza tralaticia - quando si incida sulla causa petendi, in modo tale che risulti modificata soltanto l'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto;
oppure sul petitum, nel senso di ampliarlo o limitarlo (ad esempio l'attore riduce il quantum della pretesa risarcitoria;
oppure passa da una domanda di condanna a una domanda di accertamento), al fine di renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio.
Tanto premesso evidenzia il Tribunale che con specifico riferimento al procedimento davanti al Giudice di pace la prima udienza è il baricentro dell'attività assertiva: ivi le parti possono puntualizzare i fatti e modificare le domande nei limiti dell'emendatio libelli, restando invece preclusa la mutatio libelli e, in ogni caso, ogni novità dopo la prima udienza. La giurisprudenza di legittimità ha, quindi, precisato che dopo la prima udienza non è più possibile proporre nuove domande o eccezioni, né allegare nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi;
dette preclusioni non sono nella disponibilità del giudice (cfr. Cass., sez. II, n. 7734 del 2 aprile 2014). Ne discende, per converso, che entro la prima udienza è consentita la modifica/integrazione della domanda originaria, purché resti invariata la vicenda sostanziale (stesso fatto storico, stesso rapporto) e non si introducano pretese che alterino il petitum o la causa petendi in guisa da mutare il “diritto azionato”.
Ebbene, applicando tali criteri al caso concreto, la richiesta di danni non patrimoniali è intrinsecamente connessa alla pretesa risarcitoria già
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introdotta per danni patrimoniali ed afferisce al medesimo fatto illecito
(sinistro ex art. 2054 c.c.): si tratta, dunque, alla luce di quanto sopra esposto di un'estensione del petitum nell'ambito della medesima causa petendi
(responsabilità da circolazione), non di domanda fondata su un titolo diverso.
Tanto chiarito in merito all'ammissibilità dell'estensione dell'originaria domanda risarcitoria anche ai danni non patrimoniali subiti dal ricorrente è evidente che vada rigettata l'eccezione di inammissibilità proposta dalla compagnia assicurativa ai sensi dell'art. 345 c.p.c. non essendo stata proposta in tale grado di giudizio alcuna domanda nuova rispetto a quelle vagliate dal giudice di pace.
Quanto, poi, all'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. la stessa è assorbita dall'esame, nel merito, dell'appello proposto.
L'appello è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare rileva il Tribunale che la sentenza n. 1396/2023 emessa dal Giudice di Pace di Barra nell'ambito del procedimento recante n.
12471/2019 promosso da nei confronti solo degli Controparte_3 odierni appellati non può spiegare effetto di giudicato anche nel presente giudizio seppur riguarda il medesimo sinistro per cui è causa. Ed infatti nel giudizio innanzi al giudice di pace di Barra promosso da Controparte_3 non era parte anche l'odierno appellante, . Ed invero, l'art. Parte_1
2909 c.c. prevede che “L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa” .
Ne deriva che nessuna efficacia, neppure in termini di giudicato riflesso, può determinarsi dall'esito dell'altro giudizio risarcitorio. D'altra parte, per quanto qui di specifico interesse, la Corte di Cassazione ha affermato che “Il giudicato formatosi in un determinato giudizio può spiegare efficacia riflessa nei confronti di un soggetto rimasto estraneo al rapporto processuale, purché questi sia titolare di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo, o comunque a questa subordinato. (Nella
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specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento a un sinistro stradale che aveva dato origine a due distinti giudizi - l'uno intentato dal proprietario per il risarcimento dei danni occorsi al mezzo, l'altro dal conducente per il risarcimento dei danni alla sua persona -, aveva escluso che il giudicato formatosi nel primo, in ordine alla ripartizione percentuale di responsabilità tra i conducenti coinvolti, potesse spiegare efficacia riflessa nel secondo)” (cfr. Sez. 3 - , Sentenza n. 17931 del 04/07/2019 (Rv. 654562 -
02)).
Tuttavia, tale sentenza che risulta passata in giudicato quanto all'accertamento dell'esclusiva responsabilità del sinistro in capi a CP_1
può valere come argomento di prova ai sensi dell'art. 116 c.p.c. di cui
[...] il Tribunale tiene conto nel complesso del materiale probatorio raccolto in atti.
Tanto chiarito, ritiene il Tribunale, discostandosi da quanto affermato dal giudice di prime cure, che, sulla base del compendio probatorio in atti, che la domanda proposta da vada accolta nei limiti di cui alla Parte_1 motivazione che segue.
Nello specifico la dinamica del sinistro per come descritta in citazione ha trovato piena conferma nelle dichiarazioni dell'unico teste di parte attrice escusso innanzi al giudice di pace, nel corso dell'udienza del Testimone_1
2/12/2019.
Il teste ha dichiarato “Era inizio novembre 2017, verso le ore 22:30 mi trovavo in Ercolano (NA) alla via Canalone, e ero alla guida della mia auto.
ADR Ricordo che percorrevo Via Canalone, strada a senso unico e con direzione Piazza Pugliano e Via Pugliano;
avanti alla mia auto procedeva, circa 3-4 avanti, un ciclomotore LIBERTY di colore grigio chiaro con due ragazzi a bordo, entrambi indossavano il caso. ADR Ho visto una auto FORD di colore grigio chiaro, il cui conducente usciva da una strada posta sulla nostra destra ma in retromarcia e, nel tentativo di immettersi su via Canalone colpiva con la propria parte posteriore sinistra, la parte laterale destra del
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ciclomotore all'altezza delle gambe dei due occupanti ADR A causa dell'urto avuto ho visto il ciclomotore barcollare per cui cadeva, unitamente ai due ragazzi, sul lato destro. ADR Dopo il sinistro mi sono fermato per prestare soccorso anche perché mi era impossibile proseguire. ADR Ho aiutato i due ragazzi ad alzarsi, ricordo che entrambi lamentavano dolori al lato destro del corpo, gamba e spalla in particolare. ADR Ricordo che anche il ciclomotore riportava danni alle plastiche della carenatura ADR Ricordo che il conducente della scese dall'auto, ma contestava la propria CP_5 responsabilità ed invitava i ragazzi ad allontanarsi. A quel punto dopo aver dato le mie generalità ai due ragazzi, decidemmo di andare via per evitare discussioni. Ricordo però che prima di andare via uno dei due ragazzi investiti fece una fotografia alla parte posteriore della . Sul posto non CP_5 giunsero autorità né ambulanze. ARD Ricordo altresì che i due ragazzi, benché lamentavano lesioni, si allontanarono con il ciclomotore il quale anche se danneggiato era comunque circolante. Riconosco nelle foto esibitemi e che retorfirmo il ciclomotore Liberty e i danni dallo stesso riportati nell'incidente per cui è causa;
riconosco altresì l'auto Ford investitrice.”.
Ebbene, la testimonianza resa appare tutt'altro che scarna e generica come sostenuto nella pronuncia gravata. Il teste, infatti, ha, non solo, in maniera sufficientemente precisa descritto la dinamica del sinistro nei termini riportati in citazione, ma ha anche riferito che la strada teatro del sinistro era a senso unico di marcia, ha riportato i punti di impatto tra i due veicoli coinvolti nello scontro, ricordandone anche il colore, nonché ha precisato la posizione da cui lo stesso ha visto i fatti.
In particolare, il teste ha dichiarato che il sinistro per cui è causa è consistito nel tamponamento da parte della al ciclomotore CP_5
Piaggio Liberty 50 di proprietà di . Parte_1
Dunque, da quanto riferito dal teste, della cui attendibilità, per quanto sopra riferito, non vi è motivo di dubitare, emerge che il conducente della
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ha causato il sinistro in questione effettuando un'incauta CP_5 manovra in retromarcia.
Oltre alla dichiarazione del teste di parte attrice rileva il Tribunale che ulteriori argomenti di prova a sostegno della verificazione del sinistro nei termini indicati dall'attore sono: 1) la mancata presentazione in udienza di per rendere il deferito interrogatorio formale;
2) la sopracitata CP_1 sentenza n. 1396/2023 resa nel giudizio promosso da innanzi al CP_3
Giudice di pace di Barra.
A fronte della concordanza di tutte le predette risultanze probatorie il
Tribunale ritiene che possa dirsi certamente raggiunta la prova dell'esclusiva responsabilità di nella verificazione del sinistro per cui è causa. CP_1
Ed invero, come noto, ai sensi dell'art. 154 del Codice della strada, il conducente che effettui una manovra in retromarcia, deve prestare una particolare attenzione, assicurandosi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada.
La giurisprudenza di legittimità ha, pertanto, in più occasioni condivisibilmente affermato che la manovra di retromarcia va eseguita con estrema cautela, lentamente e con il completo controllo dello spazio retrostante. Il conducente, se non può fare a meno di effettuare la manovra, deve porsi nelle condizioni di controllare la strada, ricorrendo, se del caso, alla collaborazione di terzi che, da terra, lo aiutino per consentirgli di fare retromarcia senza alcun pericolo per gli altri utenti della strada (in tale senso, ex plurimis Cassazione penale sez. IV, 07/11/2017, n. 8591, Cass. Pen., sez. 04, del 27/06/2013, n. 35824, Cass., Sez. 4, n. 8600 del 2/4/1993; in termini non dissimili, Cass. Sez. 4, n. 14434 del 25/9/1990, Cass., Sez. 4, n.
12117 del 26/4/1989).
Ciò posto nel caso in esame, non vi è dubbio, alla luce dell'istruttoria compiuta in primo grado, che, nella esecuzione della manovra di retromarcia, il conducente della Ford Fusion tg. CG079AL abbia violato le specifiche regole di condotta dettate dal Codice della Strada non avendo posto la dovuta
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attenzione nell'accertarsi che l'area retrostante fosse libera, giacché, se si fosse attenuto alla regola di prudenza imposta dal citato art. 154, cod. della strada laddove, per quanto qui di specifico interesse, è disposto che “i conducenti devono, altresì, nelle manovre di retromarcia e di immissione nel flusso della circolazione dare la precedenza ai veicoli in marcia normale” avrebbe non solo posto la manovra con maggiore attenzione, ma, soprattutto, avrebbe dato precedenza al motociclo che percorreva via Canalone, strada su cui l'auto in retromarcia intendeva immettersi uscendo dal . CP_4
Alla luce di tanto ritiene il Tribunale che la gravissima imprudenza e negligenza del nell'esecuzione della manovra di retromarcia sia stata la CP_1 causa esclusiva del sinistro, dal momento che, come affermato dalla Suprema
Corte nella Ordinanza n. 13672 del 21/05/2019 “nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, comma 2
c.c., nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno;
la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione può essere acquisita anche indirettamente tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente”.
Nella motivazione della successiva conforme ordinanza n. 6941 del
11/03/2021, la Suprema Corte ripercorre le pronunce in tema di articolo 2054 secondo comma c.c, apparendo, quindi, utile in tale sede riportarne i passi utili alla risoluzione del caso sottoposto all'attenzione del Tribunale:
“Costituisce “ius receptum” nella giurisprudenza di questa Corte la constatazione che la “presunzione di pari responsabilità sancita dall'art.
2054, comma 2, cod. civ. ha carattere sussidiario”, operando, pertanto, vuoi
“quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti”, vuoi “qualora non siano accertabili le cause e le modalità del sinistro” (così, da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 12 marzo 2020, n. 7061, Rv. 657299-01; nello
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stesso senso già Cass. Sez. 6-3, ord. 12 aprile 2011, n. 8409, Rv. (omissis);
Cass. Sez. 3, sent. 10 agosto 2004, n. 15434, Rv. 576166-01). È, inoltre, tale presunzione un principio “informatore”- persino nell'accezione adoperata dalla giurisprudenza costituzionale per individuare un limite al giudizio di equità “necessaria” ex art. 113, comma 2, cod. proc. civ., ovvero per evitare che l'equità divenga “fonte autonoma e alternativa alla legge” (Corte cost., sent. 5 luglio 2004, n. 206) - della materia dei danni da circolazione stradale.
Difatti, la norma in esame “senza dettare regole in punto di incidenza del rischio della mancata prova di una circostanza rimasta incerta nel giudizio, stabilisce una presunzione che costituisce applicazione dei criteri generalissimi in materia di concorso di cause, criteri ai quali risulta conformata tutta la disciplina della responsabilità da fatto illecito (art. 41 cod. pen.)” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 29 settembre 2011, n.
19871, Rv. 619533-01). Si tratta, peraltro, di affermazioni - queste appena illustrate - che riflettono, pienamente, le scelte che ispirarono i codificatori del 1942. Si legge, infatti, nella relazione al codice civile, del Ministro Gu. al
Re., che la “disciplina accolta” con l'art. 2054, comma 2, cod. civ. “è coerente con i criteri posti dall'art. 1227, primo comma, là dove si regola il concorso di colpa del danneggiante e del danneggiato”. Difatti, nel caso di scontro di veicoli, “il concorso delle colpe contrapposte è presunto;
rimane quindi ferma la presunzione che grava su ciascun conducente, essendosi ritenuto di non adottare l'opinione secondo la quale, considerate le reciproche presunzioni si eliderebbero, per lasciar posto all'accertamento della responsabilità di ciascuno secondo i criteri ordinari”. Resta, tuttavia, inteso - anche nelle intenzioni del “conditor legis” - che “il concorso delle due colpe non porta neppure ad addossare a ciascun conducente l'intera responsabilità del danno cagionato all'altro veicolo, perché il danno stesso è la conseguenza dì una colpa presunta, comune ad entrambi i conducenti. E allora si applica il principio consacrato nell'art. 1227, primo comma: i conducenti, considerati coautori del danno risentito da ciascun veicolo, ne
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rispondono in proporzione alla gravità della rispettiva colpa e all'entità delle conseguenze che ne sono derivate” (così, testualmente, il § 796 della citata relazione ministeriale). Orbene, in coerenza con tale impostazione - che è quella di una riconduzione (quasi in un rapporto di “specie a genere”) della previsione di cui all'art. 2054, comma 2, cod. civ., a quella di cui al comma 1 dell'art. 1227 dello stesso codice - si comprendono gli indirizzi assunti da questa Corte. Essa, invero, così come consente al giudice di merito, in applicazione della norma da ultimo indicata, di stabilire anche "ex officio" se la condotta dello stesso danneggiato si ponga come "causa prossima di rilievo del danno" (per un'applicazione recente del principio si veda, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 21 gennaio 2020, n. 1165, Rv. 656688-01; ma cfr. anche, giacché riferita ad un'ipotesi di danno da circolazione stradale, Cass. Sez. 3, sent. 6 maggio 2016, 20n. 9241, Rv.
639708-01), analogamente, ritiene che “nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art.
2054, comma 2, cod. civ., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta” (da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 20 marzo 2020, n. 7479, Rv. 657167-01; nello stesso senso, tra le molte, con riferimento alla violazione dell'obbligo di dare precedenza, si veda Cass.
Sez. 3, ord. 15 febbraio 2018, n. 3696, non massimata).
Nondimeno, costituisce principio altrettanto pacifico nella giurisprudenza di legittimità, che la Corte partenopea ha invece disatteso, quello secondo cui, sempre nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento
“della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro”, idonea a liberare “quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, comma 2 cod. civ., nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno”, può essere effettuato acquisendo tale prova liberatoria non necessariamente in modo diretto, ovvero dimostrando la conformità del suo
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contegno alle regole della circolazione stradale o di comune prudenza, ma
“anche indirettamente”, ovvero “tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente” (così da ultimo, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 9 marzo 2020, n. 6655, Rv. 657166-01; nello stesso senso già Cass. Sez. 6-3, ord. 21 maggio 2019, n. 136722”.
Ebbene, facendo applicazione di tali principi, il Tribunale rileva che la prova liberatoria dalla presunzione di concorrente responsabilità del conducente del motociclo Piaggio Liberty tg. X7DNRC
è proprio la già evidenziata gravissima colpa del conducente dell'autovettura che si configura come “collegamento eziologico esclusivo ed assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente” laddove lo stesso ha compiuto non solo una manovra “anomala”, per usare il termine della Cassazione, come uscire in retromarcia dal immettendosi CP_4 nella pubblica via Canalone, ma l' ha compiuta con gravissima imprudenza, ossia senza preventivamente accertarsi che non provenissero altri veicoli dalla strada.
Rileva ulteriormente il Tribunale che il motociclo di proprietà dell'odierno appellante non procedeva a velocità elevata dal momento che dopo l'urto non è immediatamente caduto, ma, come riferito dal teste, ha prima barcollato per poi cadere, unitamente ai due ragazzi sul suo lato destro.
Inoltre, per come riferito dall'appellante, il è rimasto Controparte_6 sì danneggiato, ma non in modo tale da desumere una elevata velocità al momento dell'impatto.
Tali elementi oggettivi corroborano la valutazione di colpa esclusiva ed assorbente del conducente dell'aut Ford Fusion tg. CG079AL per la gravissima condotta colposa tenuta.
Pertanto, sulla scorta della riconosciuta esclusiva responsabilità,
l'appello proposto va accolto e, per l'effetto, e la CP_1 CP_2
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vanno condannati, in solido, al pagamento dei danni patiti da Parte_1 in conseguenza del sinistro del 5/11/2017.
Passando, ora, alla liquidazione dei danni, parte appellante ha chiesto sia il risarcimento dei danni patrimoniali subiti dal che di Controparte_6 quelli non patrimoniali per le lesioni dallo stesso riportate in conseguenza della caduta.
Quanto al danno patrimoniale nulla può essere riconosciuto all'odierno appellante non essendovi prova dei lamentati danni subiti dal motoveicolo di proprietà del;
in particolare non vi sono in atti né foto che ritraggono i Pt_1 presunti danni riportati dal motociclo né un preventivo che li quantifichi.
Quanto, invece, ai danni non patrimoniali, questo giudicante ritiene pienamente condivisibili le valutazioni operate dal ctu, dott. Persona_1
, nominato nel corso del giudizio di primo grado in quanto
[...] congruamente motivate.
Nello specifico il dott. ha riferito, in seguito all'esame Per_1 clinico dell'odierno appellante, che riportò a causa del Parte_1 sinistro in oggetto “una contusione costale ed una contusione alla coscia ed al ginocchio dx” (cfr. pag. 4 ctu in atti). Ha, poi, proseguito precisando che non residuano danni biologici permanenti nel Gallo, mentre in merito alla invalidità temporanea ha riconosciuto un periodo di 5 giorni di ITT al 75%, un periodo di 15 giorni di ITP al 50% e, infine, un periodo di ulteriori
15giorni di ITP al 25% (cfr. pag. 4 consulenza in atti).
Pertanto, trattandosi di lesioni micropermanenti, sulla base del D.M. del 16/07/2024, pubblicato sulla G.U. il 25/07/2024 n. 173, al quale rinvia l'art. 139 del Codice delle Assicurazioni, tenuto conto dell'età del danneggiato al momento dell'incidente (31 anni), della durata dell'invalidità temporanea e dell'assenza dei postumi permanenti, a va riconosciuta per il Parte_1 danno non patrimoniale subito la somma complessiva di € 842,71 (di cui €
210,68 per i 5 giorni di invalidità temporanea al 75%, € 421,35 per i 15 giorni
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di invalidità temporanea parziale al 50%, € 210,68 per i 15 giorni di invalidità temporanea parziale al 25%).
Trattandosi di credito risarcitorio, deve aderirsi all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza del 17 dicembre 1995 n. 1712, secondo cui, pur non potendo il danno da ritardo presumersi per legge, è possibile affermare la sua esistenza in forza di circostanze concrete.
Nella fattispecie in esame il pregiudizio da ritardo può essere ritenuto soprattutto in considerazione dello scarto temporale intercorrente tra la data dell'evento dannoso e quello della sua liquidazione (8 anni), potendosi ragionevolmente sostenere che il creditore avrebbe impiegato fruttuosamente la somma riconosciutagli.
Nella concreta liquidazione di tali interessi, richiamandosi ai criteri fissati dalla Suprema Corte con la sentenza sopra citata, la quale ha escluso di poter compiere il calcolo sulla somma riconosciuta al danneggiato per il danno emergente già rivalutata, pena “il verificarsi di una sorta di anatocismo all'infuori dei casi previsti dall'art. 1283 c.c.”, essi sono determinati, con decorrenza dal giorno del fatto dannoso (05/11/2017) sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, al tasso legale sulla somma, devalutata alla data del sinistro e rivalutata, di anno in anno, secondo indici Istat FOI.
Sul credito complessivo maturato in capo all'appellante a titolo risarcitorio, così determinato, liquidato all'attualità e comprensivo di interessi, sono, quindi, dovuti gli interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo.
In definitiva, alla stregua delle esposte considerazioni, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza di primo grado, deve essere dichiarata la esclusiva responsabilità del conducente dell'auto tg. CP_5
CG079AL riguardo all'evento dannoso di cui è causa e, per l'effetto, CP_1
e la vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento, a
[...] CP_2
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titolo di risarcimento danni, in favore della della somma di € Parte_1
842,71, oltre interessi come sopra determinati.
Le spese del giudizio di primo grado e del presente giudizio di appello seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 55/14 e s.m. tenuto conto del valore della causa in base al decisum e dell'attività concretamente espletata con la precisazione che ci si discosta del 30% dai parametri medi di liquidazione stante l'assenza di questioni di fatto e/o di diritto particolarmente complesse con distrazione in favore dell'avv. Luca Liucci, che ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Le spese della consulenza d'ufficio, liquidate in primo grado in €
300,00, si pongono a carico esclusivo delle parti appellate, in solido tra loro.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Napoli, quarta sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli, n. 36188/2021, resa in data
26/04/2021 e depositata in data 06/12/2021 nella causa iscritta al n.r.g.
25222/2018 proposta da nei confronti di e Parte_1 CP_1 della , così provvede: CP_2
1) Dichiara la contumacia di;
CP_1
2) accoglie l'appello avverso la sentenza del giudice di pace di
Napoli n. 36188 pubblicata in data 06/12/2021 per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna e la , in solido tra loro, al CP_1 CP_2 pagamento, in favore di , dell'importo di € 842,71, oltre Parte_1 interessi al tasso legale sul predetto importo, devalutato alla data del
05/11/2017 e rivalutato, anno per anno, sulla base degli indici ISTAT FOI a partire dal 05/11/2017 e fino alla data di pronuncia della presente sentenza oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo;
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3) condanna le parti appellate, al pagamento, in favore di
[...]
delle spese del primo grado di giudizio, che si liquidano in € Pt_1
242,20 per compensi, oltre C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge con distrazione in favore dell'Avv. Luca Liucci ex art. 93 c.p.c.;
4) condanna le parti appellate al pagamento, in favore di
[...]
delle spese del presente giudizio di appello, che si liquidano in Pt_1 complessivi € 861,68 di cui € 398,28 per spese vive ed € 463,40 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed
I.V.A., se dovuta, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Luca
Liucci ex art. 93 c.p.c.;
5) pone definitivamente a carico delle parti appellate, in solido tra loro, le spese di C.T.U. sostenute in primo grado.
Così deciso in Napoli, il 28/12/2025.
Il Giudice dott.ssa Biancamaria Pisciotta
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
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