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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 12/11/2025, n. 2973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2973 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4661/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fiorenzo Zazzeri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4661/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. UNGAR MARCO Parte_1 C.F._1 e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. UNGAR MARCO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BASCHIERA CP_1 C.F._2 NE e dell'avv. COSI CHIARA ( Indirizzo Telematico;
, C.F._3 elettivamente domiciliato in VIA DEI DELLA ROBBIA, 66 50132 FIRENZEpresso il difensore avv. BASCHIERA NE
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti difensivi .
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 22.4.24 presentava ricorso nei confronti di in cui veniva Parte_1 CP_1 esposto: che la dall'1.6.19 al 30.10.23 , previo accordo verbale col aveva occupato Parte_1 CP_1 per uso abitativo appartamento sito in Firenze, Via Pratese n. 2/1 per il canone mensile di € 500,00 oltre costi utenze, canone ridotto ad € 400,00 nel periodo dal maggio 2020 al settembre 2023 per il Covid 19; che il rapporto contrattuale, non registrato, era nullo ai sensi degli artt. 79 L.n. 392/78 e 13 L. 431/98; che la aveva quindi diritto di conseguire la restituzione della somma di € Parte_1 21.900,00 pagata per canoni in quanto versata senza titolo.
La chiedeva pertanto la condanna del al pagamento in suo favore della somma di € Parte_1 CP_1 21.900,00 oltre interessi.
2.Il resisteva alla domanda con memoria difensiva in cui veniva esposto: che nel giugno del CP_1 2019 la era stata presentata al quale persona che si trovava in difficoltà perché priva Parte_1 CP_1 di abitazione;
che la aveva dichiarato che sarebbe rimasta nell'immobile finché non avesse Parte_1 reperito una soluzione diversa e che comunque avrebbe liberato l'immobile se il ne avesse CP_1 avuta la necessità;che le parti si accordavano pertanto nel senso che l'occupazione sarebbe stata temporanea;
che nel novembre del 2019 il acconsentiva al fatto che la prendesse CP_1 Parte_1 residenza nell'immobile;che con la pandemia di Covid 19 a partire dai primi mesi del 2020 la situazione abitativa si era stabilizzata per l'impossibilità per la Polizzotto di trovare altro alloggio;
che a partire dal 2022, terminata l'emergenza Covid, il aveva manifestato alla l'esigenza CP_1 Parte_1 di avere nuovamente la disponibilità dell'immobile per le esigenze abitative sue e dei suoi familiari;
che non era vero che la aveva versato per canoni la somma complessiva di € 21.900,00, Parte_1 versamenti di cui non sussisteva neppure la prova;
che tra le parti era infatti intercorso un rapporto di comodato oneroso e non di locazione, con versamenti solo occasionali;
che la era tenuta al Parte_1 pagamento di indennità di occupazione per € 29.000,00 oltre ad € 750,00 per spese di ripristino dell'immobile dopo il rilascio.
Il chiedeva quindi il rigetto della domanda e la condanna della al pagamento in CP_1 Parte_1 favore del della somma di € 29.750,00. CP_1
3.La causa veniva istruita con l'assunzione dell'interrogatorio formale delle parti e con l'assunzione di prove testimoniali.
In esito alle note difensive finali ed alla discussione il Giudice deferiva giuramento suppletorio alla sulle circostanze dedotte a fondamento della domanda , giuramento che veniva prestato dalla Parte_1
. Parte_1
La causa è stata quindi decisa all'udienza del 18.9.25 come da dispositivo.
4.L'art. 2736 n. 2) c.c. stabilisce che è suppletorio il giuramento che è deferito d'ufficio dal giudice ad una delle parti al fine di decidere la causa quando la domanda o le eccezioni non sono pienamente provate , ma non sono del tutto sfornite di prova.
Deve essere confermata l'ordinanza del 12.6.25 che ha deferito giuramento suppletorio alla Parte_1 riguardo agli avvenuti versamenti di canoni di locazione al per complessivi € 21.900,00 CP_1 dall'1.6.9 al 30.10.23: giuramento che è stato prestato dalla all'udienza del 17.7.25. Parte_1
In effetti nella fattispecie in esame non sussistono prove documentali specifiche dei pagamenti eseguiti.
Rilevano però sul piano probatorio le schermate relative alla comunicazioni telefoniche che sono intercorse tra le parti nel periodo in oggetto e che sono state allegate dalla ricorrente( v. in atti) ma anche dalla parte convenuta .
In proposito deve in primo luogo essere tenuto presente che la giurisprudenza afferma il principio che i pagina 2 di 4 messaggi whatsapp e gli sms conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale e, dunque, possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica con la conseguente piena utilizzabilità dei messaggi estrapolati da una chat di whatsapp mediante copia dei relativi screenshot, tenuto conto del riscontro della provenienza ed attendibilità degli stessi : ne consegue che tali messaggi costituiscono un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che , seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche o le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e pertanto forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime(Cass. 1254/25; Cass. 19622/24).
Con riferimento poi al disconoscimento di cui all'art. 2712 c.c. deve essere considerato che lo stesso, oltre che tempestivo, da effettuare quindi nella prima difesa successiva alla produzione del documento(Cass. 5755/23), deve essere anche chiaro, circostanziato ed esplicito dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta(Cass.12794/21;Cass. 3122/15): inoltre tale disconoscimento non ha gli stessi effetti di quello previsto dall'art. 215 comma 2 c.p.c. perché mentre questo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, quello di cui all'art. 2712 c.c. non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova , comprese le presunzioni(Cass. 3122/15).
Orbene, il disconoscimento operato dalla parte convenuta nella memoria difensiva non presenta i requisiti suddetti , essendosi limitata la parte a dedurre in modo del tutto generico che di tali documenti non ne è certa la provenienza, né la data né la riferibilità alla linea telefonica delle parti, senza peraltro aver contestato che le comunicazioni telefoniche siano effettivamente intercorse tra le parti e senza aver specificato gli eventuali diversi contenuti delle stesse.
Si aggiunga che i testi di analoghe comunicazioni sono stati allegati anche da parte convenuta ed i contenuti non risultano incompatibili con quelli delle comunicazioni allegate dalla ricorrente, anzi risultano anche identici come nel caso dell'1.3.22( doc. 2 conv.).
5.Passando ad esaminare il contenuto delle comunicazioni allegate dalla ricorrente rilevano il riferimento all'importo “con le bollette di € 541,12” con l'indicazione da parte del di CP_1 dichiarare quale causale “ restituzione prestito infruttifero” per celare la causale effettiva nonché i vari richiami all'affitto da pagare o pagato in aggiunta alle bollette ( doc. da 2 a 7 ric).
Così , d'altronde, riferimenti espressi all'affitto sono contenuti nelle comunicazioni del 13.3.22, 19.4.22,17.1.23 e 5.3.23 allegate da parte convenuta( doc. 3,4,5).
Tali comunicazioni intercorse tra le parti provano quindi che la per l'uso abitativo Parte_1 dell'immobile del ha corrisposto allo stesso il canone di locazione: in mancanza di prove CP_1 documentali riguardo all'effettivo ammontare degli importi versati dalla e, d'altronde, di Parte_1 contestazioni del per il mancato pagamento del canone ,si è quindi verificata la situazione di CP_1 semiplena probatio di cui all'art. 2736 c.c. che ha giustificato il deferimento del giuramento suppletorio alla . Parte_1
Il giuramento prestato dalla comporta la conseguenza che il ai sensi dell'art. 2738 Parte_1 CP_1
c.c. non è ammesso a provare il contrario.
Risulta pertanto provato il pagamento da parte della in favore del di € 21.900,00 a Parte_1 CP_1 titolo di canone locativo nel periodo 1.6.19-30.10.23.
6.E' peraltro pacifico che il contratto di locazione per uso abitativo intercorso tra le parti è nullo perché privo di forma scritta e non registrato: ciò ai sensi dell'art. 1 comma 4 L. n. 431/98 e dell'art. 1 comma 346 L. n. 311/04.
pagina 3 di 4 I versamenti effettuati dalla risultano pertanto eseguiti senza titolo( art. 2033 c.c.). Parte_1
7.Nel rapporto dare ed avere tra le parti deve peraltro essere considerato che la ha Parte_1 comunque usato per abitazione l'immobile del nel periodo in questione. CP_1
Il ha quindi chiesto in via riconvenzionale la condanna della al pagamento di CP_1 Parte_1 indennità di occupazione.
La giurisprudenza ha in effetti riconosciuto al locatore convenuto per la restituzione dei canoni in conseguenza della nullità del contratto di locazione la facoltà di eccepire ex art. 2041 c.c. la sussistenza di un ingiustificato arricchimento, facendo valere un credito indennitario che va liquidato nei limiti della diminuzione patrimoniale subita nell'esecuzione della prestazione e non in misura coincidente con il mancato guadagno che avrebbe potuto trarre da una valida relazione contrattuale(Cass. 3296/24).
Il credito indennitario del deve quindi essere commisurato alla diminuzione patrimoniale CP_1 presumibilmente conseguente all'uso dell'immobile da parte della . Parte_1
L'indennizzo , anche in ragione di quanto emerso dalle testimonianze relative allo stato dell'immobile dopo il rilascio( i testi , imbianchino, e , fratello del convenuto, hanno riferito di pareti Tes_1 CP_1 che dopo il rilascio si presentavano ingiallite o marroni e sporche) , può essere determinato nella misura equitativa di € 7.000,00 , corrispondente a circa € 130,00 mensili.
7.Operando la compensazione tra i rispettivi crediti risulta quindi un credito della di € Parte_1 14.900,00 oltre interessi dalla domanda al saldo.
8. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in ragione del valore della causa, dell'opera svolta e dei parametri di cui al DM 55/14, vengono compensate nella misura di un quinto pe l'accoglimento solo parziale della domanda della ricorrente.
PQM
Il Tribunale dichiara nullo il contratto di locazione tra e avente ad CP_1 Parte_1 oggetto immobile sito in Firenze, Via Pratese n. 2/1; condanna a pagare in favore di CP_1
la somma di € 14.900,00 oltre interessi dalla domanda giudiziale al saldo;
condanna il Parte_1 convenuto a rimborsare in favore della ricorrente , previa compensazione nella misura di un quinto, le spese di lite che liquida in € 72,68 per spese, € 4.000,00 per compenso oltre € 600,00 per spese generali.
Firenze, 18 settembre 2025
Il Giudice
dott. Fiorenzo Zazzeri
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fiorenzo Zazzeri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4661/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. UNGAR MARCO Parte_1 C.F._1 e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. UNGAR MARCO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BASCHIERA CP_1 C.F._2 NE e dell'avv. COSI CHIARA ( Indirizzo Telematico;
, C.F._3 elettivamente domiciliato in VIA DEI DELLA ROBBIA, 66 50132 FIRENZEpresso il difensore avv. BASCHIERA NE
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti difensivi .
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 22.4.24 presentava ricorso nei confronti di in cui veniva Parte_1 CP_1 esposto: che la dall'1.6.19 al 30.10.23 , previo accordo verbale col aveva occupato Parte_1 CP_1 per uso abitativo appartamento sito in Firenze, Via Pratese n. 2/1 per il canone mensile di € 500,00 oltre costi utenze, canone ridotto ad € 400,00 nel periodo dal maggio 2020 al settembre 2023 per il Covid 19; che il rapporto contrattuale, non registrato, era nullo ai sensi degli artt. 79 L.n. 392/78 e 13 L. 431/98; che la aveva quindi diritto di conseguire la restituzione della somma di € Parte_1 21.900,00 pagata per canoni in quanto versata senza titolo.
La chiedeva pertanto la condanna del al pagamento in suo favore della somma di € Parte_1 CP_1 21.900,00 oltre interessi.
2.Il resisteva alla domanda con memoria difensiva in cui veniva esposto: che nel giugno del CP_1 2019 la era stata presentata al quale persona che si trovava in difficoltà perché priva Parte_1 CP_1 di abitazione;
che la aveva dichiarato che sarebbe rimasta nell'immobile finché non avesse Parte_1 reperito una soluzione diversa e che comunque avrebbe liberato l'immobile se il ne avesse CP_1 avuta la necessità;che le parti si accordavano pertanto nel senso che l'occupazione sarebbe stata temporanea;
che nel novembre del 2019 il acconsentiva al fatto che la prendesse CP_1 Parte_1 residenza nell'immobile;che con la pandemia di Covid 19 a partire dai primi mesi del 2020 la situazione abitativa si era stabilizzata per l'impossibilità per la Polizzotto di trovare altro alloggio;
che a partire dal 2022, terminata l'emergenza Covid, il aveva manifestato alla l'esigenza CP_1 Parte_1 di avere nuovamente la disponibilità dell'immobile per le esigenze abitative sue e dei suoi familiari;
che non era vero che la aveva versato per canoni la somma complessiva di € 21.900,00, Parte_1 versamenti di cui non sussisteva neppure la prova;
che tra le parti era infatti intercorso un rapporto di comodato oneroso e non di locazione, con versamenti solo occasionali;
che la era tenuta al Parte_1 pagamento di indennità di occupazione per € 29.000,00 oltre ad € 750,00 per spese di ripristino dell'immobile dopo il rilascio.
Il chiedeva quindi il rigetto della domanda e la condanna della al pagamento in CP_1 Parte_1 favore del della somma di € 29.750,00. CP_1
3.La causa veniva istruita con l'assunzione dell'interrogatorio formale delle parti e con l'assunzione di prove testimoniali.
In esito alle note difensive finali ed alla discussione il Giudice deferiva giuramento suppletorio alla sulle circostanze dedotte a fondamento della domanda , giuramento che veniva prestato dalla Parte_1
. Parte_1
La causa è stata quindi decisa all'udienza del 18.9.25 come da dispositivo.
4.L'art. 2736 n. 2) c.c. stabilisce che è suppletorio il giuramento che è deferito d'ufficio dal giudice ad una delle parti al fine di decidere la causa quando la domanda o le eccezioni non sono pienamente provate , ma non sono del tutto sfornite di prova.
Deve essere confermata l'ordinanza del 12.6.25 che ha deferito giuramento suppletorio alla Parte_1 riguardo agli avvenuti versamenti di canoni di locazione al per complessivi € 21.900,00 CP_1 dall'1.6.9 al 30.10.23: giuramento che è stato prestato dalla all'udienza del 17.7.25. Parte_1
In effetti nella fattispecie in esame non sussistono prove documentali specifiche dei pagamenti eseguiti.
Rilevano però sul piano probatorio le schermate relative alla comunicazioni telefoniche che sono intercorse tra le parti nel periodo in oggetto e che sono state allegate dalla ricorrente( v. in atti) ma anche dalla parte convenuta .
In proposito deve in primo luogo essere tenuto presente che la giurisprudenza afferma il principio che i pagina 2 di 4 messaggi whatsapp e gli sms conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale e, dunque, possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica con la conseguente piena utilizzabilità dei messaggi estrapolati da una chat di whatsapp mediante copia dei relativi screenshot, tenuto conto del riscontro della provenienza ed attendibilità degli stessi : ne consegue che tali messaggi costituiscono un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che , seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche o le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e pertanto forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime(Cass. 1254/25; Cass. 19622/24).
Con riferimento poi al disconoscimento di cui all'art. 2712 c.c. deve essere considerato che lo stesso, oltre che tempestivo, da effettuare quindi nella prima difesa successiva alla produzione del documento(Cass. 5755/23), deve essere anche chiaro, circostanziato ed esplicito dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta(Cass.12794/21;Cass. 3122/15): inoltre tale disconoscimento non ha gli stessi effetti di quello previsto dall'art. 215 comma 2 c.p.c. perché mentre questo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, quello di cui all'art. 2712 c.c. non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova , comprese le presunzioni(Cass. 3122/15).
Orbene, il disconoscimento operato dalla parte convenuta nella memoria difensiva non presenta i requisiti suddetti , essendosi limitata la parte a dedurre in modo del tutto generico che di tali documenti non ne è certa la provenienza, né la data né la riferibilità alla linea telefonica delle parti, senza peraltro aver contestato che le comunicazioni telefoniche siano effettivamente intercorse tra le parti e senza aver specificato gli eventuali diversi contenuti delle stesse.
Si aggiunga che i testi di analoghe comunicazioni sono stati allegati anche da parte convenuta ed i contenuti non risultano incompatibili con quelli delle comunicazioni allegate dalla ricorrente, anzi risultano anche identici come nel caso dell'1.3.22( doc. 2 conv.).
5.Passando ad esaminare il contenuto delle comunicazioni allegate dalla ricorrente rilevano il riferimento all'importo “con le bollette di € 541,12” con l'indicazione da parte del di CP_1 dichiarare quale causale “ restituzione prestito infruttifero” per celare la causale effettiva nonché i vari richiami all'affitto da pagare o pagato in aggiunta alle bollette ( doc. da 2 a 7 ric).
Così , d'altronde, riferimenti espressi all'affitto sono contenuti nelle comunicazioni del 13.3.22, 19.4.22,17.1.23 e 5.3.23 allegate da parte convenuta( doc. 3,4,5).
Tali comunicazioni intercorse tra le parti provano quindi che la per l'uso abitativo Parte_1 dell'immobile del ha corrisposto allo stesso il canone di locazione: in mancanza di prove CP_1 documentali riguardo all'effettivo ammontare degli importi versati dalla e, d'altronde, di Parte_1 contestazioni del per il mancato pagamento del canone ,si è quindi verificata la situazione di CP_1 semiplena probatio di cui all'art. 2736 c.c. che ha giustificato il deferimento del giuramento suppletorio alla . Parte_1
Il giuramento prestato dalla comporta la conseguenza che il ai sensi dell'art. 2738 Parte_1 CP_1
c.c. non è ammesso a provare il contrario.
Risulta pertanto provato il pagamento da parte della in favore del di € 21.900,00 a Parte_1 CP_1 titolo di canone locativo nel periodo 1.6.19-30.10.23.
6.E' peraltro pacifico che il contratto di locazione per uso abitativo intercorso tra le parti è nullo perché privo di forma scritta e non registrato: ciò ai sensi dell'art. 1 comma 4 L. n. 431/98 e dell'art. 1 comma 346 L. n. 311/04.
pagina 3 di 4 I versamenti effettuati dalla risultano pertanto eseguiti senza titolo( art. 2033 c.c.). Parte_1
7.Nel rapporto dare ed avere tra le parti deve peraltro essere considerato che la ha Parte_1 comunque usato per abitazione l'immobile del nel periodo in questione. CP_1
Il ha quindi chiesto in via riconvenzionale la condanna della al pagamento di CP_1 Parte_1 indennità di occupazione.
La giurisprudenza ha in effetti riconosciuto al locatore convenuto per la restituzione dei canoni in conseguenza della nullità del contratto di locazione la facoltà di eccepire ex art. 2041 c.c. la sussistenza di un ingiustificato arricchimento, facendo valere un credito indennitario che va liquidato nei limiti della diminuzione patrimoniale subita nell'esecuzione della prestazione e non in misura coincidente con il mancato guadagno che avrebbe potuto trarre da una valida relazione contrattuale(Cass. 3296/24).
Il credito indennitario del deve quindi essere commisurato alla diminuzione patrimoniale CP_1 presumibilmente conseguente all'uso dell'immobile da parte della . Parte_1
L'indennizzo , anche in ragione di quanto emerso dalle testimonianze relative allo stato dell'immobile dopo il rilascio( i testi , imbianchino, e , fratello del convenuto, hanno riferito di pareti Tes_1 CP_1 che dopo il rilascio si presentavano ingiallite o marroni e sporche) , può essere determinato nella misura equitativa di € 7.000,00 , corrispondente a circa € 130,00 mensili.
7.Operando la compensazione tra i rispettivi crediti risulta quindi un credito della di € Parte_1 14.900,00 oltre interessi dalla domanda al saldo.
8. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in ragione del valore della causa, dell'opera svolta e dei parametri di cui al DM 55/14, vengono compensate nella misura di un quinto pe l'accoglimento solo parziale della domanda della ricorrente.
PQM
Il Tribunale dichiara nullo il contratto di locazione tra e avente ad CP_1 Parte_1 oggetto immobile sito in Firenze, Via Pratese n. 2/1; condanna a pagare in favore di CP_1
la somma di € 14.900,00 oltre interessi dalla domanda giudiziale al saldo;
condanna il Parte_1 convenuto a rimborsare in favore della ricorrente , previa compensazione nella misura di un quinto, le spese di lite che liquida in € 72,68 per spese, € 4.000,00 per compenso oltre € 600,00 per spese generali.
Firenze, 18 settembre 2025
Il Giudice
dott. Fiorenzo Zazzeri
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