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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 15/01/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 7475/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Cesare de Sapia Presidente rel.
Dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice
Dott.ssa Valeria Gaburro Giudice on.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 03/12/2024 da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], e residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Bergamo (BG), Piazza Risorgimento n. 14, rappresentata e difesa dall'avv. CORALI MARIA
EMANUELA, presso lo studio della quale è elettivamente domiciliata in Bergamo (BG), alla via
Sant'Alessandro n. 46,
e
(C.F ), nato a [...] il [...] e Parte_2 CodiceFiscale_2 residente in Dalmine (BG), alla Locatelli n. 123, rappresentato e difeso dall'avv. GAMBARINI
DANIELE, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato in Bergamo (BG), viale Papa Giovanni
XIII n. 48,
-Ricorrenti-
Con l'intervento del P.M. ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale di figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI: per i ricorrenti: come da ricorso introduttivo;
Per il Pubblico Ministero: parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente depositato in data 3/12/2024, le parti, premesso di essere state unite in una relazione more uxorio dalla quale sono nati i figli (n. il 12/01/2018) e (n. il 18/09/2020), Per_1 Per_2 da entrambi riconosciuti, hanno chiesto al Tribunale adito la ratifica delle condizioni pattuite in ordine alla regolamentazione della responsabilità genitoriale e al mantenimento dei minori. La domanda è fondata e può trovare integrale accoglimento, visto anche il parere del Pubblico Ministero.
Ritiene questo Collegio che gli accordi raggiunti, così come rassegnati nell'istanza generica del
10/12/2024, non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ma che, anzi, appaiano adeguati a garantire al minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e confermati dal d.lgs. 154/2013,
e che anche i profili economici dell'accordo risultino idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, a garantire al figlio condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale, si reputa manifestamente superfluo l'ascolto della prole ai sensi dell'art. 473.bis-4 c.p.c.
Le istanze avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento e il Collegio potrà di conseguenza pronunciarsi in senso conforme ex art. 473.bis-51 c.p.c.
Stante l'accordo raggiunto dalle parti, nulla si dispone sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così statuisce: provvede in conformità all'accordo delle parti come riportato nell'atto introduttivo del 03/12/2024 da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
Nulla sulle spese.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 19/12/2024
Il Presidente
Cesare de Sapia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Cesare de Sapia Presidente rel.
Dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice
Dott.ssa Valeria Gaburro Giudice on.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 03/12/2024 da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], e residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Bergamo (BG), Piazza Risorgimento n. 14, rappresentata e difesa dall'avv. CORALI MARIA
EMANUELA, presso lo studio della quale è elettivamente domiciliata in Bergamo (BG), alla via
Sant'Alessandro n. 46,
e
(C.F ), nato a [...] il [...] e Parte_2 CodiceFiscale_2 residente in Dalmine (BG), alla Locatelli n. 123, rappresentato e difeso dall'avv. GAMBARINI
DANIELE, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato in Bergamo (BG), viale Papa Giovanni
XIII n. 48,
-Ricorrenti-
Con l'intervento del P.M. ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale di figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI: per i ricorrenti: come da ricorso introduttivo;
Per il Pubblico Ministero: parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente depositato in data 3/12/2024, le parti, premesso di essere state unite in una relazione more uxorio dalla quale sono nati i figli (n. il 12/01/2018) e (n. il 18/09/2020), Per_1 Per_2 da entrambi riconosciuti, hanno chiesto al Tribunale adito la ratifica delle condizioni pattuite in ordine alla regolamentazione della responsabilità genitoriale e al mantenimento dei minori. La domanda è fondata e può trovare integrale accoglimento, visto anche il parere del Pubblico Ministero.
Ritiene questo Collegio che gli accordi raggiunti, così come rassegnati nell'istanza generica del
10/12/2024, non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ma che, anzi, appaiano adeguati a garantire al minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e confermati dal d.lgs. 154/2013,
e che anche i profili economici dell'accordo risultino idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, a garantire al figlio condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale, si reputa manifestamente superfluo l'ascolto della prole ai sensi dell'art. 473.bis-4 c.p.c.
Le istanze avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento e il Collegio potrà di conseguenza pronunciarsi in senso conforme ex art. 473.bis-51 c.p.c.
Stante l'accordo raggiunto dalle parti, nulla si dispone sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così statuisce: provvede in conformità all'accordo delle parti come riportato nell'atto introduttivo del 03/12/2024 da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
Nulla sulle spese.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 19/12/2024
Il Presidente
Cesare de Sapia