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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 22/10/2025, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
Nr. 898 /2024 R.G. Trib.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Tribunale, nella persona della dott.ssa SA NT, in funzione di giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 09/10/2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, nata a [...] il [...] - CF - Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. DI NATALE LUIGI, ed elettivamente domiciliata in Caltanissetta, nel viale della Regione n. 4.
- ricorrente
contro
(CF ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. ti DOLCE
NO e US CA, in forza di procura generale alle liti conferita con atto a rogito del dott. notaio in Fiumicino, in data 22.3.2024, Racc. 7313, Rep. 37875, Persona_1 elettivamente domiciliato a Caltanissetta, Via Val d'Aosta 14/d, presso l'Avvocatura distrettuale dell' CP_1
- resistente
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 08/06/2024 la ricorrente, indicata in epigrafe, ha contestato la legittimità dei provvedimenti con cui l' ha intrapreso il recupero delle somme alla stessa CP_1 erogate a titolo di disoccupazione agricola, trattamenti di famiglia ed indennità di malattia relativi agli anni 2019, 2021 e 2022.
Segnatamente, sono stati impugnati i seguenti atti: a) la nota del 23.02.2024 (notificata in data 08/03/2024) con cui l' comunicava CP_1 che a seguito di verifiche accertava un indebito di € 425,85 su prestazione disoccupazione agricola n. 2020846601253, relativa al periodo 01.01.2019 al
31.12.2019 per: “Revoca dis. agr. ed eventuali prestazioni accessorie a seguito di accertamenti ispettivi di cui al provvedimento prot. n.
1800.31/10/2023.2023002” e nota del 13.03.2024 (notificata il 23/03/2024) CP_1 con cui l' comunicava “Provvedimento di riconoscimento/disconoscimento di CP_1 giornate di lavoro agricolo intervenute dopo la pubblicazione degli elenchi annuali” numero di prot. 1800.13/03/2024.0051095, con il quale disconosceva n. 18 CP_1 giornate lavorativa (OTD) per l'anno 2019;
b) la nota del 23.02.2024 (notificata 08/03/2024) con cui l' comunicava che a CP_1 seguito di verifiche accertava un indebito di € 380,87 su prestazione disoccupazione agricola n. 2022917103257, relativa al periodo 01.01.2021 al 31.12.2021 per:
“Revoca dis. agr. ed eventuali prestazioni accessorie a seguito di accertamenti ispettivi di cui al provvedimento prot. n. 1800.31/10/2023.2023002” e CP_1 successiva nota del 13.03.2024 (Notificata il 23/03/2024) con cui l'Istituto comunicava “Provvedimento di riconoscimento/disconoscimento di giornate di lavoro agricolo intervenute dopo la pubblicazione degli elenchi annuali” numero di prot. 1800.13/03/2024.0051096, con il quale disconosceva n. 16 giornate CP_1 lavorativa (OTD) per l'anno 2021;
c) nota del 23.02.2024 (notificata il 08/03/2024) comunicava che a seguito di verifiche accertava un indebito di € 435,68 su prestazione disoccupazione agricola n.
2023954012349, relativa al periodo 01.01.2022 al 31.12.2022 per: “Revoca dis. agr. ed eventuali prestazioni accessorie a seguito di accertamenti ispettivi di cui al provvedimento prot. n. 1800.31/10/2023.2023002” e successiva nota del CP_1
13.03.2024 (notificato il 23/03/2024) con cui l'Istituto comunicava “Provvedimento di riconoscimento/disconoscimento di giornate di lavoro agricolo intervenute dopo la pubblicazione degli elenchi annuali” numero di prot. CP_1
1800.13/03/2024.0051013, con il quale disconosceva n. 18 giornate lavorativa
(OTD) per l'anno 2022;
d) altra nota del 08.4.2024 (notificata il 27/04/2024) con cui l' comunicava che a CP_1 seguito di verifiche accertava un indebito di € 133,25 su prestazione indennità di malattia e maternità n. A1533664, relativa al periodo 07.02.2023 al 14.02.2023 per:
“Revoca indennità di malattia ed eventuali prestazioni accessorie a seguito di accertamenti ispettivi di cui al provvedimento prot. n.
1800.31/10/2023.0194516” e altra nota sempre del 08.04.2024 (notificata il CP_1
27/04/2024) con cui l' comunicava che a seguito di verifiche accertava un CP_1 indebito di € 66,51 su prestazione indennità di malattia e maternità n. A1545975, relativa al periodo 20.03.2023 al 24.03.2023 per: “Revoca indennità di malattia ed eventuali prestazioni accessorie a seguito di accertamenti ispettivi di cui al provvedimento prot. N. .1800.31/10/2023.0194516”. CP_1
Secondo la prospettazione avanzata in ricorso, le pretese restitutorie azionate dall' sono CP_1 totalmente illegittima atteso che:
- la ricorrente ha svolto effettivamente nel corso degli anni 2019, 2021 e 2022 l'attività di bracciante agricolo alle dipendenze dell'impresa agricola Spanò Società Agricola ARL, in c/da GA - SS (Caltanissetta), esattamente : per l'anno 2019 per un totale di 102 giornate lavorative, precisamente dal 08/08/2019 al 31/12/2019; per l'anno 2021 per un totale
102 giornate lavorative, precisamente dal 11/08/2021 al 31/12/2021; per l'anno 2022 per un totale 95 giornate lavorative, precisamente dal 08/08/2022 al 31/12/2022.
In particolare, la ricorrente ha esposto di essersi occupata principalmente raccolta e confezionamento dei funghi, come dimostrato dalle buste paga, dai modelli UniLav, DMAG, buste paghe e relativi bonifici, nonché dai CUD versati in atti [docc. 1, 4-5-6 e 8 ric].
Per siffatte ragioni, dopo aver proposto in data 28-29/05/2024 rituali ricorsi amministrativi rimasti senza esito, è stata intrapresa l'odierna iniziativa giudiziaria per ottenere l'annullamento dei provvedimenti di indebito impugnati e il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola previo accertamento del rapporto di lavoro subordinato in agricoltura con conseguente reiscrizione negli elenchi bracciantali.
Fissata l'udienza di comparizione, si è tempestivamente costituito in giudizio l' il quale CP_1 ha concluso chiedendo: “ di ritenere e dichiarare che parte ricorrente non ha diritto all'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli a tempo determinato per le annualità indicate in ricorso, con il conseguente diritto dell' di ripetere le somme CP_1 indebitamente percepite dalla ricorrente a titolo di indennità di disoccupazione agricola e di indennità di malattia per le medesime annualità; per l'effetto, mandare assolto l' dalle CP_1 domande tutte proposte nei suoi confronti.”
In particolare, l' ha messo in evidenza come il provvedimento di cancellazione trova CP_1 la sua ragione giustificatrice nella ispezione eseguita dall'Ispettorato territoriale del lavoro nei confronti della ditta conclusi con il verbale unico di accertamento e Parte_2 notificazione del 31.10.2023 [doc. 1 ]. CP_1 La causa è stata istruita alla luce delle produzioni documentali delle parti e mediante escussione testimoniale. Esaurita l'istruttoria orale, la causa è stata rinviata per discussione e decisione all'udienza del 09/10/2025, non essendo necessaria la presenza di soggetti diversi dalle parti e dai difensori, con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
La GOP definisce il procedimento con l'adozione, fuori udienza, della sentenza.
***
Il ricorso è fondato per le ragioni di cui infra.
L'esame del merito della presente controversia impone di verificare se le emergenze processuali consentano o meno di ricostruire l'attività prestata dalla ricorrente per conto dell'azienda Spanò
Società Agricola ARL come attività bracciantile svolta per l'anno 2019 un totale di 102 giornate lavorative, precisamente dal 08/08/2019 al 31/12/2019; per l'anno 2021 un totale 102 giornate lavorative, precisamente dal 11/08/2021 al 31/12/2021; per l'anno 2022 un totale 95 giornate lavorative, precisamente dal 08/08/2022 al 31/12/2022; (presupposto per ottenere il riconoscimento dei trattamenti previdenziali rivendicati), così superando le conclusioni raggiunte in sede ispettiva che hanno disconosciuto il rapporto di lavoro per tutto il periodo, ritenendolo fittizio.
Giova premettere che sul tema dell'onere probatorio circa l'effettiva prestazione delle giornate di lavoro, cui la legge collega il requisito contributivo necessario agli operai agricoli a tempo determinato per fruire delle prestazioni previdenziali, la giurisprudenza, pure di legittimità, ha sperimentato in passato interpretazioni tra loro difficilmente conciliabili, sino a quando le Sezioni
Unite della Suprema Corte, al fine di comporre il contrasto esistente fra le tesi suddette, sono intervenute nel dibattito e hanno congruamente statuito che: 1) il lavoratore agricolo il quale agisca in giudizio per ottenere prestazioni previdenziali, ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti l'iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo
(ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio (costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento); 2) soltanto a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, il giudice del merito non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione, ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (Cass. SU 1133/2000). È ormai acquisito che: “Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al
d.lgs.lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa” (Cass. 13877/2012).
In definitiva, se il lavoratore vuole ottenere l'iscrizione o assume di avere diritto alle prestazioni in assenza di iscrizione, è il lavoratore medesimo che deve dimostrare la sussistenza del relativo diritto;
sé è invece l'Istituto assicuratore a contestare l'iscrizione o a negare le prestazioni in presenza di iscrizione, per inesistenza del rapporto lavorativo o per difetto di subordinazione, incombe su di esso l'onere di fornire la prova del proprio assunto, con qualsiasi mezzo, cui può replicare l'interessato con altri mezzi di prova. In particolare, se la prova dall'ente previdenziale consiste nella produzione in giudizio dei verbali ispettivi “l'esistenza della complessa fattispecie deve essere accertata mediante la comparazione ed il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti alla causa” (Cass. SS.UU. n. 1133/2000).
Nel caso di specie, tenuto conto che le somme di cui l' esige la ripetizione trovano la loro causa CP_1 nell'intervenuto disconoscimento parziale del rapporto di lavoro e sulla conseguente cancellazione della sig.ra dall'elenco dei lavoratori agricoli, incombe sulla ricorrente l'onere di fornire Pt_1 la piena prova della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato per le giornate riferite alle annualità di cui al ricorso e la ricorrenza dei presupposti per l'accesso alle prestazioni previdenziali richieste.
Del resto, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente statuito che: “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria ai fini dell'attribuzione di prestazioni previdenziali che viene meno qualora l' a seguito di un CP_1 controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando la facoltà di cui all'art. 9 del
d.lgs. n. 375 del 1993. Ne consegue che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale, fermo restando che, nella controversia avente ad oggetto la prestazione previdenziale, lo "status" di lavoratore agricolo può essere accertato solo incidentalmente” (Cass. 2739/2016).
Alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra richiamate, si impone l'esame del merito, volto a verificare la sussistenza di un rapporto di lavoro agricolo subordinato tra l'istante e la ditta Spanò
Società Agricola ARL, con riferimento alle modalità operative dedotte nell'atto introduttivo
Parte resistente, a negazione del rapporto, ha versato in atti il verbale ispettivo n. 2023002071 DDL del 31/10/2023 [doc. 1 ] dal quale emerge, in relazione alla ricorrente, che: “Tenuto conto che CP_1
- le sig.re e si sono sempre occupate solo ed esclusivamente del Parte_1 Parte_3 confezionamento dei funghi;
- che la produzione dei funghi coltivati dalla società ispezionata inizia a fine agosto, primi giorni di settembre;
con il presente verbale si è proceduto all'annullamento parziale delle giornate lavorative denunciate dalla società ispezionata per le sig.re e nel mese di agosto Parte_1 Parte_3 di ogni anno ed eccedenti le due giornate di lavoro, così come emerso dalle dichiarazioni rese dai soggetti coinvolti nell'accertamento e sopra riportate.”
Ed invero l produce il solo verbale ispettivo conclusivo del 31.10.2023 laddove sono indicati CP_1 solamente alcune righe delle “presunte” dichiarazioni fornite dai lavoratori e datore di lavoro, ma non sono presenti i verbali nei quali sono riportati per intero le dichiarazioni dei predetti soggetti compreso quello della ricorrente.
Pertanto, gli ispettori hanno disconosciuto alcune giornate lavorative della ricorrente, ritenendo che sarebbe emerso che la sig.ra si occupasse solo del confezionamento dei funghi e che l'attività Pt_1 lavorativa ogni anno iniziasse a fine agosto, primi di settembre.
Il tipo di disconoscimento vale a definire il contenuto dell'onere probatorio delle parti.
Deve essere poi ricordato che i verbali ispettivi, pur facendo prova fino a querela di falso, per loro natura hanno tuttavia una attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, ed in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte di conoscenza si da consentire al Giudice ed alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto. (Cass. 14965/2012).
Orbene, questo Giudice nell'espressione del proprio potere discrezionale nella valutazione delle fonti di prova, ritiene che parte ricorrente, abbia dato prova, come era suo precipuo onere, attraverso i testi escussi e la documentazione prodotta, della sussistenza del rapporto di lavoro con l'indicato datore di lavoro per gli anni e le giornate di riferimento. Invero, i testi escussi, senza apparente contraddizione, hanno confermano sia l'esistenza, sia la durata e sia la natura onerosa del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, la corresponsione del pagamento, le direttive impartite dal datore di lavoro o dal suo delegato.
Parte ricorrente ha, altresì, prodotto le buste paga e relativi bonifici di pagamento, le comunicazioni, le ricevute di denuncia e i modelli CUD.
La prova testimoniale assunta in giudizio ha evidenziato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato della ricorrente alle dipendenze della ditta “Spanò Società Agricola ARL”.
Infatti, i testi escussi, senza alcuna contraddizione, hanno reso dichiarazioni molto dettagliate, circa la circostanza per cui la ricorrente lavorasse, negli anni e per le giornate indicate in ricorso, presso la ditta Spanò Società Agricola ARL, peraltro specificando quali fossero le mansioni di fatto svolte dalla ricorrente, come fosse organizzato l'orario di lavoro, a quanto ammontasse la retribuzione.
Nel caso di specie, ad avviso di questo Giudicante, per quanto il materiale probatorio raccolto in sede ispettiva restituisca degli aspetti di criticità in ordine all'attività aziendale della Spanò Società
Agricola ARL, idonei ad evidenziare incongruenze nel fabbisogno di manodopera, nondimeno, lo stesso non offre specifici elementi di valutazione della parziale fittizietà o meno del rapporto di lavoro intrattenuto da parte ricorrente.
In altri termini, gli ispettori non spiegano e non provano perché proprio le giornate di lavoro della ricorrente siano inferiori a quelle dichiarate.
Ed invero gli ispettori non chiariscono, sulla scorta di quali elementi, come hanno contabilizzato le giornate con esattezza disconoscendone alcune, così come rilevato da parte ricorrente, nella memoria autorizzata: “ nello stesso verbale ispettivo a pg. 13 si legge: “La produzione dei funghi inizia ogni anno a Settembre e finisce ad Aprile dell'anno successivo.” Dunque, per singolo anno avremmo Gennaio – Aprile e Settembre (anche fine Agosto) – Dicembre, cioè almeno 8 mesi ai quali togliendo le domeniche avremmo circa 208 giornate lavorative in ogni singolo anno. Un numero ampiamente superiore a quello denunciato dalla ricorrente (102 giornate lavorative).”
Su questo profilo, il provvedimento ispettivo (posto a fondamento della cancellazione dagli elenchi) ragiona in termini meramente deduttivi, ne consegue, quindi, che l'annullamento del rapporto di lavoro della ricorrente si fonda su un inammissibile meccanismo presuntivo e non su specifiche ed accurate indagini come, richiesto, tra l'altro dallo stesso con la circolare n. 126/2009, in cui CP_1 viene ribadito che “per quanto riguarda l'eventuale annullamento di rapporti di lavoro è premessa indispensabile la certezza dell'assenza di prestazioni lavorative”.
Tra l'altro, con l'art.
9-ter, co. 3 L n. 608/1996 è stato abrogato l'art. 8, co. 4 D. Lgs. n. 375/1993 che così recitava: “nel caso in cui a seguito della stima di cui al comma 2 si rilevi una evidente contraddizione tra le esigenze lavorative dell'azienda, secondo le diverse fasi temporali del ciclo produttivo agrario, ed i dati occupazionali del lavoratore relativamente alle mansioni cui il medesimo è stato adibito, nonché al periodo e ai giorni di lavoro prestati dal medesimo, gli uffici, laddove ravvisino l'impossibilità che la prestazione di lavoro sia stata effettuata in tutto o in parte, emettono pronuncia di disconoscimento di detta prestazione di lavoro ai fini della tutela previdenziale”. Appare evidente l'intento dello stesso legislatore di rendere non automatico il principio del disconoscimento delle prestazioni di lavoro a seguito di accertata incongruità tra fabbisogno e giornate dichiarate.
Da quanto sopra emerge che accertamenti di natura deduttiva, come anche confermato da recenti pronunce della giurisprudenza di merito (cfr. C.d.A. Bari n. 344/2022), appaiono difficilmente sostenibili soprattutto con riferimento al singolo rapporto di lavoro il cui annullamento deve essere debitamente motivato, sia in fatto che in diritto, relativamente agli elementi essenziali ex art. 2094
c.c.
Si può ora procedere all'esame dell'escussione testimoniale. Le risultanze conoscitive emerse dall'escussione testimoniale non solo confermano le allegazioni contenute nell'atto introduttivo, ma consentono altresì di superare le conclusioni riportate nel verbale ispettivo in ordine alla posizione lavorativa dell'odierna ricorrente.
Infatti, la teste ha dichiarato: “ADR: conosco la ricorrente perché ho lavorato Parte_3 assieme alla stessa, come operaia agricola in una fungaia su in c/da SS. Abbiamo Per_2 lavorato assieme dal 2019 al 2022, iniziavamo ad agosto e finivamo a maggio circa.”
“ADR: Si è vero, dipende il periodo ci veniva detto di raccogliere i funghi o di confezionarli.”
ADR: “Si è vero, per quando riguarda la maturazione dei funghi e quindi la raccolta, questa può variare o inizio di agosto o dopo qualche settimana di agosto”
Anche la teste ha dichiarato: “ADR: conosco la ricorrente Testimone_1 perché ho lavorato assieme alla stessa alla fungaia in c/da SS a . Abbiamo lavorato Per_2 assieme dal 2019 al 2022; con contratti stagionali da agosto a dicembre, lavoravamo “a nero” anche in altri periodi, secondo la necessità dell'Azienda che ci chiamava a giornate e ci pagava queste giornate in contanti circa 60 euro, mentre di solito ci pagava con bonifico.”
“ADR: La raccolta del fungo capitava in qualche stagione di anticiparla anche a fine luglio.”
Orbene, quantunque le dichiarazioni testimoniali debbano essere valutate con particolare rigore, non si evidenziano ragioni per ritenerle inattendibili. I testimoni escussi, infatti, hanno indicato in maniera puntuale: - il periodo in cui le giornate di lavoro sono state effettuate;
- la durata della prestazione giornaliera;
- i compiti lavorativi svolti in concreto;
- l'ubicazione dei fondi rustici;
- le modalità di dazione del compenso;
- l'esercizio del potere direttivo da parte del titolare dell'azienda. Inoltre, tali dichiarazioni in ordine agli elementi fondanti la subordinazione (esercizio del potere direttivo ed eterorganizzazione nonché corresponsione della retribuzione) si completano - quanto alla dimostrazione del rapporto di lavoro come bracciante agricolo di parte ricorrente – con la documentazione contabile versata in atti (buste paga, CUD, UNILAV, DMAG).
In mancanza di prove di segno contrario, ben può riconoscersi una valenza probatoria confirmatoria della deposizione testimoniale alla documentazione prodotta dalla sig.ra che, Parte_1 invece, da sola considerata non sarebbe idonea a provare l'esistenza del rapporto.
Si può, dunque, concludere ribadendo che le risultanze probatorie acquisite non risultano scalfite dal contenuto del verbale ispettivo, perché il riferimento specifico alla posizione dell'odierna istante
- secondo cui la sig.ra si sarebbe occupata esclusivamente del confezionamento dei funghi e Pt_1 che l'attività lavorativa avesse inizio ogni anno tra la fine di agosto e i primi di settembre - non può essere considerato elemento decisivo per il parziale disconoscimento delle giornate lavorative, in assenza di ulteriori riscontri.
Per tali motivi il ricorso è fondato, in quanto è stato dimostrato che parte ricorrente ha lavorato nel
2019, 2021 e 2022 come bracciante agricolo presso la ditta Spanò Società Agricola ARL (CL) e per l'effetto deve essere disposta l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli;
di conseguenza è infondata la richiesta di restituzione dell' di ripetere le somme erogate per CP_1 gli anni 2019, 2021 e 2022.
Le spese di lite seguono la soccombenza. Stante il valore ed il grado di difficoltà delle questioni trattate e della serialità del contenzioso, i compensi possono essere determinati secondo i valori minimi dei parametri tariffari di cui al DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, per il 1° scaglione delle cause di previdenza.
P.Q.M
.
La G.O.T., definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- accerta e dichiara che ha lavorato come bracciante agricolo presso l'azienda Parte_1 agricola Spanò Società Agricola ARL, in c/da GA- SS (Caltanissetta) per una durata complessiva per l'anno 2019: n. 102 giornate (08/08 – 31/12); per l'anno 2021: n. 102 giornate
(11/08 – 31/12); per l'anno 2022: n. 95 giornate (08/08 – 31/12) e per l'effetto dispone l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli;
- accerta e dichiara l'infondatezza della pretesa dell' di ripetere le somme erogate per gli anni CP_1
2019 e 2021 e 2022 a titolo di disoccupazione agricola, trattamenti di famiglia, indennità di malattia e di ogni altra prestazione previdenziale in agricoltura;
- condanna l al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi € 1.312,00 oltre CP_1 rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA e CPA ai sensi di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Caltanissetta, 22/10/2025
La G.O.T.
SA NT
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Tribunale, nella persona della dott.ssa SA NT, in funzione di giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 09/10/2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, nata a [...] il [...] - CF - Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. DI NATALE LUIGI, ed elettivamente domiciliata in Caltanissetta, nel viale della Regione n. 4.
- ricorrente
contro
(CF ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. ti DOLCE
NO e US CA, in forza di procura generale alle liti conferita con atto a rogito del dott. notaio in Fiumicino, in data 22.3.2024, Racc. 7313, Rep. 37875, Persona_1 elettivamente domiciliato a Caltanissetta, Via Val d'Aosta 14/d, presso l'Avvocatura distrettuale dell' CP_1
- resistente
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 08/06/2024 la ricorrente, indicata in epigrafe, ha contestato la legittimità dei provvedimenti con cui l' ha intrapreso il recupero delle somme alla stessa CP_1 erogate a titolo di disoccupazione agricola, trattamenti di famiglia ed indennità di malattia relativi agli anni 2019, 2021 e 2022.
Segnatamente, sono stati impugnati i seguenti atti: a) la nota del 23.02.2024 (notificata in data 08/03/2024) con cui l' comunicava CP_1 che a seguito di verifiche accertava un indebito di € 425,85 su prestazione disoccupazione agricola n. 2020846601253, relativa al periodo 01.01.2019 al
31.12.2019 per: “Revoca dis. agr. ed eventuali prestazioni accessorie a seguito di accertamenti ispettivi di cui al provvedimento prot. n.
1800.31/10/2023.2023002” e nota del 13.03.2024 (notificata il 23/03/2024) CP_1 con cui l' comunicava “Provvedimento di riconoscimento/disconoscimento di CP_1 giornate di lavoro agricolo intervenute dopo la pubblicazione degli elenchi annuali” numero di prot. 1800.13/03/2024.0051095, con il quale disconosceva n. 18 CP_1 giornate lavorativa (OTD) per l'anno 2019;
b) la nota del 23.02.2024 (notificata 08/03/2024) con cui l' comunicava che a CP_1 seguito di verifiche accertava un indebito di € 380,87 su prestazione disoccupazione agricola n. 2022917103257, relativa al periodo 01.01.2021 al 31.12.2021 per:
“Revoca dis. agr. ed eventuali prestazioni accessorie a seguito di accertamenti ispettivi di cui al provvedimento prot. n. 1800.31/10/2023.2023002” e CP_1 successiva nota del 13.03.2024 (Notificata il 23/03/2024) con cui l'Istituto comunicava “Provvedimento di riconoscimento/disconoscimento di giornate di lavoro agricolo intervenute dopo la pubblicazione degli elenchi annuali” numero di prot. 1800.13/03/2024.0051096, con il quale disconosceva n. 16 giornate CP_1 lavorativa (OTD) per l'anno 2021;
c) nota del 23.02.2024 (notificata il 08/03/2024) comunicava che a seguito di verifiche accertava un indebito di € 435,68 su prestazione disoccupazione agricola n.
2023954012349, relativa al periodo 01.01.2022 al 31.12.2022 per: “Revoca dis. agr. ed eventuali prestazioni accessorie a seguito di accertamenti ispettivi di cui al provvedimento prot. n. 1800.31/10/2023.2023002” e successiva nota del CP_1
13.03.2024 (notificato il 23/03/2024) con cui l'Istituto comunicava “Provvedimento di riconoscimento/disconoscimento di giornate di lavoro agricolo intervenute dopo la pubblicazione degli elenchi annuali” numero di prot. CP_1
1800.13/03/2024.0051013, con il quale disconosceva n. 18 giornate lavorativa
(OTD) per l'anno 2022;
d) altra nota del 08.4.2024 (notificata il 27/04/2024) con cui l' comunicava che a CP_1 seguito di verifiche accertava un indebito di € 133,25 su prestazione indennità di malattia e maternità n. A1533664, relativa al periodo 07.02.2023 al 14.02.2023 per:
“Revoca indennità di malattia ed eventuali prestazioni accessorie a seguito di accertamenti ispettivi di cui al provvedimento prot. n.
1800.31/10/2023.0194516” e altra nota sempre del 08.04.2024 (notificata il CP_1
27/04/2024) con cui l' comunicava che a seguito di verifiche accertava un CP_1 indebito di € 66,51 su prestazione indennità di malattia e maternità n. A1545975, relativa al periodo 20.03.2023 al 24.03.2023 per: “Revoca indennità di malattia ed eventuali prestazioni accessorie a seguito di accertamenti ispettivi di cui al provvedimento prot. N. .1800.31/10/2023.0194516”. CP_1
Secondo la prospettazione avanzata in ricorso, le pretese restitutorie azionate dall' sono CP_1 totalmente illegittima atteso che:
- la ricorrente ha svolto effettivamente nel corso degli anni 2019, 2021 e 2022 l'attività di bracciante agricolo alle dipendenze dell'impresa agricola Spanò Società Agricola ARL, in c/da GA - SS (Caltanissetta), esattamente : per l'anno 2019 per un totale di 102 giornate lavorative, precisamente dal 08/08/2019 al 31/12/2019; per l'anno 2021 per un totale
102 giornate lavorative, precisamente dal 11/08/2021 al 31/12/2021; per l'anno 2022 per un totale 95 giornate lavorative, precisamente dal 08/08/2022 al 31/12/2022.
In particolare, la ricorrente ha esposto di essersi occupata principalmente raccolta e confezionamento dei funghi, come dimostrato dalle buste paga, dai modelli UniLav, DMAG, buste paghe e relativi bonifici, nonché dai CUD versati in atti [docc. 1, 4-5-6 e 8 ric].
Per siffatte ragioni, dopo aver proposto in data 28-29/05/2024 rituali ricorsi amministrativi rimasti senza esito, è stata intrapresa l'odierna iniziativa giudiziaria per ottenere l'annullamento dei provvedimenti di indebito impugnati e il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola previo accertamento del rapporto di lavoro subordinato in agricoltura con conseguente reiscrizione negli elenchi bracciantali.
Fissata l'udienza di comparizione, si è tempestivamente costituito in giudizio l' il quale CP_1 ha concluso chiedendo: “ di ritenere e dichiarare che parte ricorrente non ha diritto all'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli a tempo determinato per le annualità indicate in ricorso, con il conseguente diritto dell' di ripetere le somme CP_1 indebitamente percepite dalla ricorrente a titolo di indennità di disoccupazione agricola e di indennità di malattia per le medesime annualità; per l'effetto, mandare assolto l' dalle CP_1 domande tutte proposte nei suoi confronti.”
In particolare, l' ha messo in evidenza come il provvedimento di cancellazione trova CP_1 la sua ragione giustificatrice nella ispezione eseguita dall'Ispettorato territoriale del lavoro nei confronti della ditta conclusi con il verbale unico di accertamento e Parte_2 notificazione del 31.10.2023 [doc. 1 ]. CP_1 La causa è stata istruita alla luce delle produzioni documentali delle parti e mediante escussione testimoniale. Esaurita l'istruttoria orale, la causa è stata rinviata per discussione e decisione all'udienza del 09/10/2025, non essendo necessaria la presenza di soggetti diversi dalle parti e dai difensori, con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
La GOP definisce il procedimento con l'adozione, fuori udienza, della sentenza.
***
Il ricorso è fondato per le ragioni di cui infra.
L'esame del merito della presente controversia impone di verificare se le emergenze processuali consentano o meno di ricostruire l'attività prestata dalla ricorrente per conto dell'azienda Spanò
Società Agricola ARL come attività bracciantile svolta per l'anno 2019 un totale di 102 giornate lavorative, precisamente dal 08/08/2019 al 31/12/2019; per l'anno 2021 un totale 102 giornate lavorative, precisamente dal 11/08/2021 al 31/12/2021; per l'anno 2022 un totale 95 giornate lavorative, precisamente dal 08/08/2022 al 31/12/2022; (presupposto per ottenere il riconoscimento dei trattamenti previdenziali rivendicati), così superando le conclusioni raggiunte in sede ispettiva che hanno disconosciuto il rapporto di lavoro per tutto il periodo, ritenendolo fittizio.
Giova premettere che sul tema dell'onere probatorio circa l'effettiva prestazione delle giornate di lavoro, cui la legge collega il requisito contributivo necessario agli operai agricoli a tempo determinato per fruire delle prestazioni previdenziali, la giurisprudenza, pure di legittimità, ha sperimentato in passato interpretazioni tra loro difficilmente conciliabili, sino a quando le Sezioni
Unite della Suprema Corte, al fine di comporre il contrasto esistente fra le tesi suddette, sono intervenute nel dibattito e hanno congruamente statuito che: 1) il lavoratore agricolo il quale agisca in giudizio per ottenere prestazioni previdenziali, ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti l'iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo
(ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio (costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento); 2) soltanto a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, il giudice del merito non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione, ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (Cass. SU 1133/2000). È ormai acquisito che: “Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al
d.lgs.lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa” (Cass. 13877/2012).
In definitiva, se il lavoratore vuole ottenere l'iscrizione o assume di avere diritto alle prestazioni in assenza di iscrizione, è il lavoratore medesimo che deve dimostrare la sussistenza del relativo diritto;
sé è invece l'Istituto assicuratore a contestare l'iscrizione o a negare le prestazioni in presenza di iscrizione, per inesistenza del rapporto lavorativo o per difetto di subordinazione, incombe su di esso l'onere di fornire la prova del proprio assunto, con qualsiasi mezzo, cui può replicare l'interessato con altri mezzi di prova. In particolare, se la prova dall'ente previdenziale consiste nella produzione in giudizio dei verbali ispettivi “l'esistenza della complessa fattispecie deve essere accertata mediante la comparazione ed il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti alla causa” (Cass. SS.UU. n. 1133/2000).
Nel caso di specie, tenuto conto che le somme di cui l' esige la ripetizione trovano la loro causa CP_1 nell'intervenuto disconoscimento parziale del rapporto di lavoro e sulla conseguente cancellazione della sig.ra dall'elenco dei lavoratori agricoli, incombe sulla ricorrente l'onere di fornire Pt_1 la piena prova della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato per le giornate riferite alle annualità di cui al ricorso e la ricorrenza dei presupposti per l'accesso alle prestazioni previdenziali richieste.
Del resto, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente statuito che: “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria ai fini dell'attribuzione di prestazioni previdenziali che viene meno qualora l' a seguito di un CP_1 controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando la facoltà di cui all'art. 9 del
d.lgs. n. 375 del 1993. Ne consegue che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale, fermo restando che, nella controversia avente ad oggetto la prestazione previdenziale, lo "status" di lavoratore agricolo può essere accertato solo incidentalmente” (Cass. 2739/2016).
Alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra richiamate, si impone l'esame del merito, volto a verificare la sussistenza di un rapporto di lavoro agricolo subordinato tra l'istante e la ditta Spanò
Società Agricola ARL, con riferimento alle modalità operative dedotte nell'atto introduttivo
Parte resistente, a negazione del rapporto, ha versato in atti il verbale ispettivo n. 2023002071 DDL del 31/10/2023 [doc. 1 ] dal quale emerge, in relazione alla ricorrente, che: “Tenuto conto che CP_1
- le sig.re e si sono sempre occupate solo ed esclusivamente del Parte_1 Parte_3 confezionamento dei funghi;
- che la produzione dei funghi coltivati dalla società ispezionata inizia a fine agosto, primi giorni di settembre;
con il presente verbale si è proceduto all'annullamento parziale delle giornate lavorative denunciate dalla società ispezionata per le sig.re e nel mese di agosto Parte_1 Parte_3 di ogni anno ed eccedenti le due giornate di lavoro, così come emerso dalle dichiarazioni rese dai soggetti coinvolti nell'accertamento e sopra riportate.”
Ed invero l produce il solo verbale ispettivo conclusivo del 31.10.2023 laddove sono indicati CP_1 solamente alcune righe delle “presunte” dichiarazioni fornite dai lavoratori e datore di lavoro, ma non sono presenti i verbali nei quali sono riportati per intero le dichiarazioni dei predetti soggetti compreso quello della ricorrente.
Pertanto, gli ispettori hanno disconosciuto alcune giornate lavorative della ricorrente, ritenendo che sarebbe emerso che la sig.ra si occupasse solo del confezionamento dei funghi e che l'attività Pt_1 lavorativa ogni anno iniziasse a fine agosto, primi di settembre.
Il tipo di disconoscimento vale a definire il contenuto dell'onere probatorio delle parti.
Deve essere poi ricordato che i verbali ispettivi, pur facendo prova fino a querela di falso, per loro natura hanno tuttavia una attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, ed in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte di conoscenza si da consentire al Giudice ed alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto. (Cass. 14965/2012).
Orbene, questo Giudice nell'espressione del proprio potere discrezionale nella valutazione delle fonti di prova, ritiene che parte ricorrente, abbia dato prova, come era suo precipuo onere, attraverso i testi escussi e la documentazione prodotta, della sussistenza del rapporto di lavoro con l'indicato datore di lavoro per gli anni e le giornate di riferimento. Invero, i testi escussi, senza apparente contraddizione, hanno confermano sia l'esistenza, sia la durata e sia la natura onerosa del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, la corresponsione del pagamento, le direttive impartite dal datore di lavoro o dal suo delegato.
Parte ricorrente ha, altresì, prodotto le buste paga e relativi bonifici di pagamento, le comunicazioni, le ricevute di denuncia e i modelli CUD.
La prova testimoniale assunta in giudizio ha evidenziato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato della ricorrente alle dipendenze della ditta “Spanò Società Agricola ARL”.
Infatti, i testi escussi, senza alcuna contraddizione, hanno reso dichiarazioni molto dettagliate, circa la circostanza per cui la ricorrente lavorasse, negli anni e per le giornate indicate in ricorso, presso la ditta Spanò Società Agricola ARL, peraltro specificando quali fossero le mansioni di fatto svolte dalla ricorrente, come fosse organizzato l'orario di lavoro, a quanto ammontasse la retribuzione.
Nel caso di specie, ad avviso di questo Giudicante, per quanto il materiale probatorio raccolto in sede ispettiva restituisca degli aspetti di criticità in ordine all'attività aziendale della Spanò Società
Agricola ARL, idonei ad evidenziare incongruenze nel fabbisogno di manodopera, nondimeno, lo stesso non offre specifici elementi di valutazione della parziale fittizietà o meno del rapporto di lavoro intrattenuto da parte ricorrente.
In altri termini, gli ispettori non spiegano e non provano perché proprio le giornate di lavoro della ricorrente siano inferiori a quelle dichiarate.
Ed invero gli ispettori non chiariscono, sulla scorta di quali elementi, come hanno contabilizzato le giornate con esattezza disconoscendone alcune, così come rilevato da parte ricorrente, nella memoria autorizzata: “ nello stesso verbale ispettivo a pg. 13 si legge: “La produzione dei funghi inizia ogni anno a Settembre e finisce ad Aprile dell'anno successivo.” Dunque, per singolo anno avremmo Gennaio – Aprile e Settembre (anche fine Agosto) – Dicembre, cioè almeno 8 mesi ai quali togliendo le domeniche avremmo circa 208 giornate lavorative in ogni singolo anno. Un numero ampiamente superiore a quello denunciato dalla ricorrente (102 giornate lavorative).”
Su questo profilo, il provvedimento ispettivo (posto a fondamento della cancellazione dagli elenchi) ragiona in termini meramente deduttivi, ne consegue, quindi, che l'annullamento del rapporto di lavoro della ricorrente si fonda su un inammissibile meccanismo presuntivo e non su specifiche ed accurate indagini come, richiesto, tra l'altro dallo stesso con la circolare n. 126/2009, in cui CP_1 viene ribadito che “per quanto riguarda l'eventuale annullamento di rapporti di lavoro è premessa indispensabile la certezza dell'assenza di prestazioni lavorative”.
Tra l'altro, con l'art.
9-ter, co. 3 L n. 608/1996 è stato abrogato l'art. 8, co. 4 D. Lgs. n. 375/1993 che così recitava: “nel caso in cui a seguito della stima di cui al comma 2 si rilevi una evidente contraddizione tra le esigenze lavorative dell'azienda, secondo le diverse fasi temporali del ciclo produttivo agrario, ed i dati occupazionali del lavoratore relativamente alle mansioni cui il medesimo è stato adibito, nonché al periodo e ai giorni di lavoro prestati dal medesimo, gli uffici, laddove ravvisino l'impossibilità che la prestazione di lavoro sia stata effettuata in tutto o in parte, emettono pronuncia di disconoscimento di detta prestazione di lavoro ai fini della tutela previdenziale”. Appare evidente l'intento dello stesso legislatore di rendere non automatico il principio del disconoscimento delle prestazioni di lavoro a seguito di accertata incongruità tra fabbisogno e giornate dichiarate.
Da quanto sopra emerge che accertamenti di natura deduttiva, come anche confermato da recenti pronunce della giurisprudenza di merito (cfr. C.d.A. Bari n. 344/2022), appaiono difficilmente sostenibili soprattutto con riferimento al singolo rapporto di lavoro il cui annullamento deve essere debitamente motivato, sia in fatto che in diritto, relativamente agli elementi essenziali ex art. 2094
c.c.
Si può ora procedere all'esame dell'escussione testimoniale. Le risultanze conoscitive emerse dall'escussione testimoniale non solo confermano le allegazioni contenute nell'atto introduttivo, ma consentono altresì di superare le conclusioni riportate nel verbale ispettivo in ordine alla posizione lavorativa dell'odierna ricorrente.
Infatti, la teste ha dichiarato: “ADR: conosco la ricorrente perché ho lavorato Parte_3 assieme alla stessa, come operaia agricola in una fungaia su in c/da SS. Abbiamo Per_2 lavorato assieme dal 2019 al 2022, iniziavamo ad agosto e finivamo a maggio circa.”
“ADR: Si è vero, dipende il periodo ci veniva detto di raccogliere i funghi o di confezionarli.”
ADR: “Si è vero, per quando riguarda la maturazione dei funghi e quindi la raccolta, questa può variare o inizio di agosto o dopo qualche settimana di agosto”
Anche la teste ha dichiarato: “ADR: conosco la ricorrente Testimone_1 perché ho lavorato assieme alla stessa alla fungaia in c/da SS a . Abbiamo lavorato Per_2 assieme dal 2019 al 2022; con contratti stagionali da agosto a dicembre, lavoravamo “a nero” anche in altri periodi, secondo la necessità dell'Azienda che ci chiamava a giornate e ci pagava queste giornate in contanti circa 60 euro, mentre di solito ci pagava con bonifico.”
“ADR: La raccolta del fungo capitava in qualche stagione di anticiparla anche a fine luglio.”
Orbene, quantunque le dichiarazioni testimoniali debbano essere valutate con particolare rigore, non si evidenziano ragioni per ritenerle inattendibili. I testimoni escussi, infatti, hanno indicato in maniera puntuale: - il periodo in cui le giornate di lavoro sono state effettuate;
- la durata della prestazione giornaliera;
- i compiti lavorativi svolti in concreto;
- l'ubicazione dei fondi rustici;
- le modalità di dazione del compenso;
- l'esercizio del potere direttivo da parte del titolare dell'azienda. Inoltre, tali dichiarazioni in ordine agli elementi fondanti la subordinazione (esercizio del potere direttivo ed eterorganizzazione nonché corresponsione della retribuzione) si completano - quanto alla dimostrazione del rapporto di lavoro come bracciante agricolo di parte ricorrente – con la documentazione contabile versata in atti (buste paga, CUD, UNILAV, DMAG).
In mancanza di prove di segno contrario, ben può riconoscersi una valenza probatoria confirmatoria della deposizione testimoniale alla documentazione prodotta dalla sig.ra che, Parte_1 invece, da sola considerata non sarebbe idonea a provare l'esistenza del rapporto.
Si può, dunque, concludere ribadendo che le risultanze probatorie acquisite non risultano scalfite dal contenuto del verbale ispettivo, perché il riferimento specifico alla posizione dell'odierna istante
- secondo cui la sig.ra si sarebbe occupata esclusivamente del confezionamento dei funghi e Pt_1 che l'attività lavorativa avesse inizio ogni anno tra la fine di agosto e i primi di settembre - non può essere considerato elemento decisivo per il parziale disconoscimento delle giornate lavorative, in assenza di ulteriori riscontri.
Per tali motivi il ricorso è fondato, in quanto è stato dimostrato che parte ricorrente ha lavorato nel
2019, 2021 e 2022 come bracciante agricolo presso la ditta Spanò Società Agricola ARL (CL) e per l'effetto deve essere disposta l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli;
di conseguenza è infondata la richiesta di restituzione dell' di ripetere le somme erogate per CP_1 gli anni 2019, 2021 e 2022.
Le spese di lite seguono la soccombenza. Stante il valore ed il grado di difficoltà delle questioni trattate e della serialità del contenzioso, i compensi possono essere determinati secondo i valori minimi dei parametri tariffari di cui al DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, per il 1° scaglione delle cause di previdenza.
P.Q.M
.
La G.O.T., definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- accerta e dichiara che ha lavorato come bracciante agricolo presso l'azienda Parte_1 agricola Spanò Società Agricola ARL, in c/da GA- SS (Caltanissetta) per una durata complessiva per l'anno 2019: n. 102 giornate (08/08 – 31/12); per l'anno 2021: n. 102 giornate
(11/08 – 31/12); per l'anno 2022: n. 95 giornate (08/08 – 31/12) e per l'effetto dispone l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli;
- accerta e dichiara l'infondatezza della pretesa dell' di ripetere le somme erogate per gli anni CP_1
2019 e 2021 e 2022 a titolo di disoccupazione agricola, trattamenti di famiglia, indennità di malattia e di ogni altra prestazione previdenziale in agricoltura;
- condanna l al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi € 1.312,00 oltre CP_1 rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA e CPA ai sensi di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Caltanissetta, 22/10/2025
La G.O.T.
SA NT