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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 22/10/2025, n. 808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 808 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. IO TT, all'esito dell'udienza cartolare del 22.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ex art. 429 c.p.c.) nella causa civile di primo grado iscritta al n. 357 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto “locazione”, pendente tra
(C.F.: , elettivamente domiciliato in Grosseto, Parte_1 C.F._1
Galleria Cosimini n. 7, presso lo studio dell'avv. Alfredo Bragagni, che lo rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
contro
:
(C.F.: e (C.F.: CP_1 C.F._2 Controparte_2
; C.F._3
RESISTENTI - CONTUMACI
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in luogo dell'udienza del 22.10.2025.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 447-bis c.p.c. depositato il 16.2.2023 conveniva Parte_1
e innanzi al Tribunale di Grosseto per ivi sentirli CP_1 Controparte_2 condannare, in solido tra loro, a pagargli la somma di € 2.600,00 a titolo di risarcimento dei danni arrecati al suo appartamento sito in Grosseto, via S. Lega n. 12, locato ai pagina 1 di 3 resistenti con contratto del 27.11.2019 e rilasciato il 22.3.2022 a seguito di convalidato sfratto per morosità.
All'udienza del 5.4.2023 era dichiarata la contumacia di e ordinata Controparte_2 invece la rinnovazione della notifica a il quale veniva poi dichiarato Persona_1 contumace alla successiva udienza del 5.7.2023.
La causa era istruita con la prova testimoniale ammessa e l'espletamento di CTU, per essere decisa ai sensi dell'art. 429 c.p.c. all'esito dell'udienza cartolare del 22.10.2025.
*****
Tanto premesso in fatto, si ritiene in diritto che la domanda risarcitoria del ricorrente è fondata e merita accoglimento.
Va ricordato che, difatti, secondo i noti principi in tema di riparto dell'onere probatorio nelle azioni contrattuali di adempimento, di risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione (art. 1453 c.c.), incombe al creditore esclusivamente di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute, e di allegare il fatto d'inadempimento, incombendo poi al debitore convenuto di allegare e dimostrare dei fatti impeditivi, modificativi od estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte (cfr. ex plurimis Cass. n. 826/2015).
Nelle azioni risarcitorie, inoltre, chi agisce è tenuto a dimostrare l'esistenza e l'entità dei danni sofferti a causa dall'altrui inadempimento e per i quali invoca il ristoro.
Nella fattispecie di causa, il ha assolto l'onere della prova che gli incombeva ex Pt_1 art. 2697, co. 1 c.c. producendo in giudizio il contratto stipulato con i resistenti del
29.11.2019 (all. 1), il verbale di rilascio dell'abitazione datato 25.3.2022 (all. 2), un dossier fotografico ritraente le condizioni dell'immobile prima e dopo l'affitto ai resistenti
(all.ti 3 e 4) - poi riscontrato nelle dichiarazioni rese all'udienza del 12.1.2024 dai testi e -, e ha infine allegato Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
l'inadempimento dei conduttori nel servirsi della cosa osservando la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1587 n. 1) c.c.).
La CTU svolta in corso di causa ha poi confermato l'ascrivibilità delle criticità lamentate dal ricorrente a un uso non pertinente, non corretto e non rispettoso del contratto di locazione intercorso fra le parti, ritenendo congrue le spese di ripristino dedotte dal di € 2.600,00 (pag. 3 della relazione). Pt_1
pagina 2 di 3 I resistenti, viceversa, rimanendo contumaci, non hanno dimostrato d'aver adempiuto correttamente alle loro prestazioni né che i danni arrecati nel corso della locazione denunciati dal siano accaduti per causa a loro non imputabile. Pt_1
Pertanto, ai sensi dell'art. 1588 c.c., essi vanno condannati, in solido a tra loro, a pagare al ricorrente la somma di € 2.600,00, equivalente ai costi di ripristino dell'immobile.
Poiché tale credito è di valore, sulla somma sopra indicata è dovuta la rivalutazione secondo gli indici Istat dalla data in cui il danno è stato conosciuto (22.3.2022) fino a quella della presente sentenza, e gli interessi legali, che vanno calcolati inizialmente sull'importo capitale su riportato e, per gli anni successivi, sulle ulteriori frazioni via via risultanti dalla rivalutazione annuale;
sull'importo complessivo ricavato, spettano poi gli interessi legali dalla data della presente sentenza fino al saldo effettivo.
Le spese di lite, comprensive di quelle della procedura mediatizia, seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM n. 55/2014, con esclusione della fase decisionale che in sostanza non ha avuto luogo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
nei confronti di e così provvede:
[...] CP_1 Controparte_2
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna i resistenti, in solido a tra loro, a pagare al ricorrente la somma di € 2.600,00, oltre alla rivalutazione e agli interessi legali su tale importo intervenuti dal 22.3.2022 e fino alla data della presente sentenza e oltre agli ulteriori interessi legali maturati sull'importo complessivo come sopra calcolato dalla data della sentenza fino al saldo effettivo;
2) condanna i resistenti, in solido a tra loro, a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in € 211,16 per esborsi ed € 1.900,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario (15%) come per legge.
Grosseto 22.10.2025.
Il Giudice
IO TT
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. IO TT, all'esito dell'udienza cartolare del 22.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ex art. 429 c.p.c.) nella causa civile di primo grado iscritta al n. 357 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto “locazione”, pendente tra
(C.F.: , elettivamente domiciliato in Grosseto, Parte_1 C.F._1
Galleria Cosimini n. 7, presso lo studio dell'avv. Alfredo Bragagni, che lo rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
contro
:
(C.F.: e (C.F.: CP_1 C.F._2 Controparte_2
; C.F._3
RESISTENTI - CONTUMACI
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in luogo dell'udienza del 22.10.2025.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 447-bis c.p.c. depositato il 16.2.2023 conveniva Parte_1
e innanzi al Tribunale di Grosseto per ivi sentirli CP_1 Controparte_2 condannare, in solido tra loro, a pagargli la somma di € 2.600,00 a titolo di risarcimento dei danni arrecati al suo appartamento sito in Grosseto, via S. Lega n. 12, locato ai pagina 1 di 3 resistenti con contratto del 27.11.2019 e rilasciato il 22.3.2022 a seguito di convalidato sfratto per morosità.
All'udienza del 5.4.2023 era dichiarata la contumacia di e ordinata Controparte_2 invece la rinnovazione della notifica a il quale veniva poi dichiarato Persona_1 contumace alla successiva udienza del 5.7.2023.
La causa era istruita con la prova testimoniale ammessa e l'espletamento di CTU, per essere decisa ai sensi dell'art. 429 c.p.c. all'esito dell'udienza cartolare del 22.10.2025.
*****
Tanto premesso in fatto, si ritiene in diritto che la domanda risarcitoria del ricorrente è fondata e merita accoglimento.
Va ricordato che, difatti, secondo i noti principi in tema di riparto dell'onere probatorio nelle azioni contrattuali di adempimento, di risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione (art. 1453 c.c.), incombe al creditore esclusivamente di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute, e di allegare il fatto d'inadempimento, incombendo poi al debitore convenuto di allegare e dimostrare dei fatti impeditivi, modificativi od estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte (cfr. ex plurimis Cass. n. 826/2015).
Nelle azioni risarcitorie, inoltre, chi agisce è tenuto a dimostrare l'esistenza e l'entità dei danni sofferti a causa dall'altrui inadempimento e per i quali invoca il ristoro.
Nella fattispecie di causa, il ha assolto l'onere della prova che gli incombeva ex Pt_1 art. 2697, co. 1 c.c. producendo in giudizio il contratto stipulato con i resistenti del
29.11.2019 (all. 1), il verbale di rilascio dell'abitazione datato 25.3.2022 (all. 2), un dossier fotografico ritraente le condizioni dell'immobile prima e dopo l'affitto ai resistenti
(all.ti 3 e 4) - poi riscontrato nelle dichiarazioni rese all'udienza del 12.1.2024 dai testi e -, e ha infine allegato Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
l'inadempimento dei conduttori nel servirsi della cosa osservando la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1587 n. 1) c.c.).
La CTU svolta in corso di causa ha poi confermato l'ascrivibilità delle criticità lamentate dal ricorrente a un uso non pertinente, non corretto e non rispettoso del contratto di locazione intercorso fra le parti, ritenendo congrue le spese di ripristino dedotte dal di € 2.600,00 (pag. 3 della relazione). Pt_1
pagina 2 di 3 I resistenti, viceversa, rimanendo contumaci, non hanno dimostrato d'aver adempiuto correttamente alle loro prestazioni né che i danni arrecati nel corso della locazione denunciati dal siano accaduti per causa a loro non imputabile. Pt_1
Pertanto, ai sensi dell'art. 1588 c.c., essi vanno condannati, in solido a tra loro, a pagare al ricorrente la somma di € 2.600,00, equivalente ai costi di ripristino dell'immobile.
Poiché tale credito è di valore, sulla somma sopra indicata è dovuta la rivalutazione secondo gli indici Istat dalla data in cui il danno è stato conosciuto (22.3.2022) fino a quella della presente sentenza, e gli interessi legali, che vanno calcolati inizialmente sull'importo capitale su riportato e, per gli anni successivi, sulle ulteriori frazioni via via risultanti dalla rivalutazione annuale;
sull'importo complessivo ricavato, spettano poi gli interessi legali dalla data della presente sentenza fino al saldo effettivo.
Le spese di lite, comprensive di quelle della procedura mediatizia, seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM n. 55/2014, con esclusione della fase decisionale che in sostanza non ha avuto luogo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
nei confronti di e così provvede:
[...] CP_1 Controparte_2
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna i resistenti, in solido a tra loro, a pagare al ricorrente la somma di € 2.600,00, oltre alla rivalutazione e agli interessi legali su tale importo intervenuti dal 22.3.2022 e fino alla data della presente sentenza e oltre agli ulteriori interessi legali maturati sull'importo complessivo come sopra calcolato dalla data della sentenza fino al saldo effettivo;
2) condanna i resistenti, in solido a tra loro, a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in € 211,16 per esborsi ed € 1.900,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario (15%) come per legge.
Grosseto 22.10.2025.
Il Giudice
IO TT
pagina 3 di 3