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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/05/2025, n. 1430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1430 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro dott. Andrea Basta, all'esito dell'udienza del 21.05.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex ART.127 TER C.P.C. nella causa iscritta al n.6230/2022 R.G.
tra
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giancosimo Zecca ed Ugo Troso come da procura Parte_1 speciale in calce al ricorso
RICORRENTE
ed in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Salvatore Graziuso come da procura CP_1 generale richiamata nella memoria difensiva
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 09.06.2022 la parte ricorrente indicata in epigrafe - premesso di aver lavorato alle dipendenze della negli anni dal 2019 al 2021 (per un numero di giornate Controparte_2 pari a 120 per l'anno 2019, 120 per l' anno 2020 e 30 per il 2021), occupandosi della coltivazione e raccolta degli ortaggi e della raccolta manuale e molitura delle olive presso i terreni siti in agro di Copertino sulla strada comunale Copertino-Santa Barbara denominata località (adibita a piantagione di uliveto e CP_2 coltivazione di ortaggi), su un terreno di circa 2 ettari sito in agro di Copertino sulla strada provinciale
Copertino Copertino-Monteroni di Lecce in località “Li Rizzi” (adibito a coltivazione di ortaggi) e nel frantoio oleario sito in Copertino alla via S Cosimo n 67 - esponeva che l aveva disconosciuto le CP_1 giornate di lavoro agricolo dalla stessa prestate negli anni indicati, con conseguente cancellazione dagli elenchi agricoli degli operai a tempo determinato del comune di residenza.
Ritenuta l'illegittimità di siffatta determinazione, chiedeva accertarsi il proprio diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli per gli anni e per il numero di giornate riportate in ricorso, nonché a percepire l'indennità di disoccupazione agricola negata dall'istituto previdenziale. CP_ Instaurato il contradittorio, l' eccepiva pregiudizialmente la decadenza dall'azione giudiziale;
nel merito contestava in fatto e diritto gli avversi assunti e chiedeva il rigetto del ricorso, richiamando le conclusioni rassegnate dagli ispettori nel verbale di accertamento del 21.07.2021, n. 2020008636/DDL, relativo alla
Società riferito al periodo dal 1.1.2017 al 31.3.2021, all' esito del quale era stato Controparte_2 disposto il disconoscimento di tutti i rapporti di lavoro formalmente denunciati dalla predetta cooperativa.
Espletata la prova testimoniale, all'esito dell'udienza di discussione la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Ritiene il giudicante, conformemente all'orientamento espresso dal Tribunale in relazione a fattispecie analoghe (cfr. ad es. Trib. Lecce, sent. n.1095 del 09.04.2025, le cui motivazioni si condividono ed appresso si riportano ai sensi dell'art.118, comma 1, disp. att. c.p.c.), che il ricorso non possa trovare accoglimento.
Deve preliminarmente darsi atto che nel verbale di accertamento ispettivo del 21.7.2021, redatto nei confronti della società cooperativa agricola gli ispettori verbalizzanti hanno condotto una puntale indagine, CP_2 esaminando la documentazione aziendale, individuando i terreni indicati nelle denunce aziendali dalla stessa presentate, effettuando sopralluoghi sui terreni agricoli, acquisendo le dichiarazioni del legale rappresentante della società e di alcuni lavoratori trovati sui terreni oggetto di accertamento. Parte_2
Tanto premesso, appare opportuno in questa sede focalizzare l'attenzione sugli esiti degli accertamenti effettuati nei confronti della soc. coop. agricola LL ove parte ricorrente deduce di aver prestato la propria attività lavorativa.
In particolare dalla lettura del verbale ispettivo emergono le seguenti circostanze rilevanti ai fini della decisione:
- sono sintetizzate le dichiarazioni acquisite dagli ispettori in data 16.7.2020 da , legale Parte_2 rappresentante della cooperativa, il quale ha dichiarato che “da circa un anno e mezzo conduceva un terreno agricolo ubicato in Galatina;
che tale terreno, per la sua conduzione, gli era stato proposto dal sig che si trattava di un Parte_3 terreno di circa quattro ettari, coltivato ad oliveto;
che per la coltivazione del terreno, occasionalmente assumeva personale a giornata;
che per la conduzione del terreno non corrisponde alcun canone di affitto e non ha sottoscritto alcun contratto formale ma solo “orale”; che il terreno che conduce è impiantato a oliveto e che nella campagna 2018/2019 e 2019/2020 aveva occupato solo due o tre persone perché l'annata non era stata buona;
che non era in grado di indicare nessun nome di persone che avevano lavorato alle sue dipendenze nelle suddette campagne olearie (v. pag.3 del verbale di accertamento)”.
- Nella stessa giornata gli ispettori si recavano insieme al nella contrada indicata al fine di Parte_2 verificare l'esistenza dei terreni e lo stato dei luoghi, constatando il totale abbandono dei terreni, e la presenza di lavoratori (che dichiaravano di essere dipendenti di ) intenti a svolgere lavori Parte_4 edili quali la realizzazione di muretti a secco e la costruzione di una piscina all'interno di una realizzando complesso immobiliare (v. pag.4 del verbale).
- Dal sopralluogo effettuato sui terreni della cooperativa gli operanti non riscontravano alcuna piantagione di fragole o di ortaggi o di culture indicate nella denuncia aziendale né alcun tipo di lavoro che potesse giustificare un qualsiasi impiego di lavoratori agricoli. Al contrario sui terreni oggetto di ispezione era dato rilevare la presenza di solo alberi d'ulivo attaccati da e tutto il terreno risultava coperto da erbacce e gli unici CP_3 lavori esperibili erano riconducibili ad attività edile.
- A fronte del descritto stato dei luoghi si evidenzia che dall'esame della documentazione amministrativa e contabile emergeva, che alla data del 16.7.2020, risultavano assunti alle dipendenze della Controparte_2 numerosi dipendenti di cui-per come emerge dalle dichiarazioni rese- lo stesso legale rappresentante della cooperativa ignorava l'esistenza e nessuno dei quali veniva rinvenuto sui fondi al momento dell'accesso ispettivo (v. pag. 5 del verbale di accertamento).
- Nel verbale si dà atto altresì del rilevante numero di lavoratori assunti anche negli anni precedenti l'accesso ispettivo per nulla giustificato in considerazione dello stato dell'oliveto-pesantemente colpito dalla xylella- e dello stato di abbandono dei fondi sopra descritto (v. pagg. 4 e 5 del verbale).
- A seguito di ulteriori sopralluoghi effettuati anche presso il frantoio oleario non si rinveniva attività lavorativa o si riscontrava la presenza di pochi lavoratori intenti alla raccolta delle olive che dichiaravano di essere dipendenti di Parte_5
- Dall'esame dei documenti emergeva che fra la documentazione consegnata vi erano due scritture private non regolarmente registrate datate rispettivamente 18.1.2017 e 13.2.2017. Con la prima i fratelli Pt_3 concedevano alla società cooperativa agricola fino al 31.12.2017 i terreni di loro proprietà (circa 60 CP_2 ettari) per la raccolta di frutto pendente;
con la seconda invece i fratelli unitamente all' Pt_3 [...]
concedevano in uso a titolo oneroso alla soc coop agricola gli stessi terreni Parte_6 CP_2 già concessi nel contratto di cessione di frutto pendente con l' aggiunta del frantoio oleario sito in Copertino alla via S Cosimo 67. I signori e tuttavia non potevano sottoscrivere alcun contratto Parte_3 Parte_4 di cessione di frutto pendente con la poiché i terreni in questione erano già stati concessi ai propri CP_2 familiari, questi tra l'altro titolari di posizione imprenditoriale agricola. Ne consegue che la LL soc coop agricola non ha mai svolto alcuna attività lavorativa sui terreni siti in contrada né presso l'Oleificio di CP_2 proprietà dei fratelli in quanto gli stessi, pur in presenza di due contratti sottoscritti fra i fratelli Pt_3 Pt_3
e la LL soc. coop. di fatto sono rimasti nella disponibilità dei singoli proprietari.
- Infine emergeva che da gennaio 2017 a giugno 2021 la società coop agricola LL non aveva mai versato all' alcun contributo;
che la non aveva un conto corrente dal quale poter rilevare un flusso CP_1 CP_2 finanziario dell' effettiva attività di impresa;
che le uniche fatture emesse nell' anno 2018 dalla si CP_2 riferivano all' attività di molitura delle olive pari ad euro 50.528,25 mentre le fatture d'acquisto ricevute da terzi si riferivano al pagamento del carburante per l' importo di euro 30.148,00; che in capo alla società vi era un saldo passivo determinato dal differenziale tra le entrate e le voci di debito pari ad euro 2.287.635,44.
Sulla scorta di quanto sopra gli ispettori, considerato che dai vari sopralluoghi effettuati in contrada CP_2 non era stato trovato mai alcun lavoratore riconducibile alla e rilevato che lo stato dei Parte_7 luoghi era in stato di abbandono, hanno ritenuto che la “è stata costituita al solo scopo di creare Controparte_2 un contenitore dove, con artifici e raggiri per eludere le normative vigenti, sono stati assunti fittiziamente e dichiarati all' CP_1 un gran numero di soggetti al solo scopo di percepire indebite erogazioni pubbliche senza averne titolo”.
*
Tali risultando gli esiti dell'accesso ispettivo, giova rammentare che i verbali ispettivi fanno piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ivi compresa l'esistenza e provenienza delle dichiarazioni raccolte a verbale -ma non anche delle valutazioni dell'ispettore o dei fatti non percepiti direttamente ma affermati dall'ispettore in base ad altri fatti (cfr., fra le tante, Cass. n. 9632/2016)- e che tale materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (v., fra le tante, Cass. n. 4182/2021,
n. 11934/2019).
Nella specie -tralasciando le valutazioni dei verbalizzanti circa le finalità perseguite dalla società cooperativa- gli accertamento oggettivi effettuati sui luoghi direttamente dagli ispettori, valutati unitamente alle dichiarazioni del legale rappresentante della cooperativa e di altri lavoratori trovati sul posto (che hanno dichiarato di lavorare per ) e ai riscontri documentali inducono a dubitare della genuinità dei rapporti di Pt_3 lavoro denunciati dalla negli anni oggetto di accertamento. Controparte_2
Tali conclusioni si evincono dalle condizioni di abbandono dei terreni verificate direttamente al momento dell' accesso ispettivo del luglio 2020, valutate unitamente al fenomeno del disseccamento di molti degli alberi d'olivo causate dal batterio della xylella notoriamente presente nel territorio salentino ormai da molti anni e dalla circostanza che dai vari sopralluoghi effettuati in contrada o presso il Frantoio oleario sito in CP_2
Copertino non era stato trovato mai alcun lavoratore riconducibile alla . Parte_7
Unitamente a tali diretti riscontri probatori, deve valutarsi anche la gestione aziendale assolutamente antieconomica laddove “…si evince in capo alla LL soc coop un saldo passivo complessivo, determinato dal differenziale tra le entrate e le voci di debito pari ad euro 2.287.635,44” e la circostanza che la non ha mai svolto attività CP_2 lavorativa sui terreni siti in contrada (né presso l' oleificio dei fratelli ) di proprietà dei fratelli CP_2 Pt_3
in quanto gli stessi, pur in presenza di due contratti sottoscritti con la soc. LL, sono rimasti nella Pt_3 disponibilità dei singoli proprietari.
Tutti i suesposti elementi contribuiscono a completare il quadro probatorio emerso dall'accertamento ispettivo e inducono a ritenere la insussistenza di attività agricola da parte della LL soc coop agricola e, di conseguenza, la fittizietà dei rapporti di lavoro denunciati negli anni oggetto di accertamento ispettivo.
Tanto si deve ritenere anche con riferimento alla specifica posizione della parte ricorrente, attesa, altresì, la scarsa attendibilità delle dichiarazioni testimoniali, sia ove valutate in considerazione del loro contenuto (volte a dimostrare di aver effettuato coltivazione di ortaggi o molitura di olive mai praticate sui fondi dai dipendenti della alla luce dello stato dei luoghi riscontrato dagli ispettori), sia in specifica considerazione della CP_2 posizione dei testi escussi, anch'essi destinatari di analoghi provvedimenti di disconoscimento dei rapporti di lavoro.
Alla luce di tali considerazioni, la domanda deve essere rigettata.
Stante la complessità della fattispecie esaminata, appare equo compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così decide: - rigetta il ricorso;
- compensa le spese processuali tra le parti.
Lecce, 21.05.2025
Il Giudice del Lavoro
(F. to Andrea Basta)