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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 16/07/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Cagliari Sezione Distaccata di Sassari composta dai magistrati dott. Cinzia Caleffi Presidente rel. dott. Cristina Fois Consigliere dott. Doriana Meloni Consigliere ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 160/2023 RG promossa da in persona del legale rappresentante Parte_1 tata e difesa dagli avv.ti MENNE ANTONINO, P.IVA_1
SANNA PAOLO e MANCA GIOVANNI come da procura in atti attore in riassunzione contro ( rappresentato e difeso dagli CP_1 C.F._1 avv.ti PILIA FRANCO e MASTINU ENRICO come da procura in atti convenuto in riassunzione e
in persona del legale rappresentante ( ) CP_2 P.IVA_2 convenuto in riass ace All'udienza dell'11.4.2025 sono state precisate le seguenti CONCLUSIONI Nell'interesse dell'attore in riassunzione: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari adita, nel rispetto dell'enunciato reso dalla Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 2123/2023, assunta ogni altra declaratoria necessaria e/o presupposta e previo ogni altro incombente di rito, respinta e disattesa ogni diversa e avversa domanda, eccezione e istanza, secondo quanto specificamente censurato e proposto in totale riforma dell'impugnata sentenza di primo grado n. 478/2016 del Tribunale civile di UOo, così giudicare: IN VIA PRINCIPALE, rigettare la domanda attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto, condannando il sig. CP_1 alla restituzione di quanto versato in suo favore in esecuzione della sentenza di primo grado impugnata, nonché al risarcimento del danno da responsabilità processuale aggravata per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.; IN VIA SUBORDINATA, dichiarare la sussistenza in capo a del Parte_1 diritto di rivalersi contro la Società nella denegata ipotesi in Controparte_3 cui fosse essa stessa condannata a me tanto per sorte che per accessori;
IN VIA ISTRUTTORIA, disporre la riapertura dell'istruttoria ai sensi dell'art 345 co 3 3 356 co 1 c.p.c. ammettendo le produzioni documentali allegate all'atto di appello 10.1.2017 e le altre istanze.
1 Nell'interesse del convenuto in riassunzione: voglia la Corte, dichiarare l'inammissibilità e comunque l'irrilevanza delle avverse istanze istruttorie e per conseguenza dell'intero atto di appello in riassunzione - in ogni caso, rigettare l'avverso appello in quanto infondato, confermando le statuizioni di condanna della sentenza di primo grado e della prima sentenza di appello;
- vinte le spese e gli onorari del presente grado di giudizio e di quello precedente di Cassazione, da distrarsi in favore degli scriventi avvocati che le hanno anticipate e non riscossi. Svolgimento del processo Con sentenza n. 478/2016, emessa in data 12.7.2016, il Tribunale di UOo, in accoglimento della domanda proposta da nei confronti della CP_1
e con la chiamata della compagnia assicuratrice , Parte_1 CP_2 condannò la convenuta al pagamento in favore del della Parte_1 CP_1 somma di euro 6.447,8 sarcimento dei danni subiti i o ad una caduta sul lavoro intervenuta a causa di una sedia difettosa, da cui, improvvisamente, si era staccata una rotella. In particolare, il tribunale ritenne che all'esito dell'istruttoria esperita il CP_1 dimostrò che il 22.8.2007 mentre si trovava presso la sede di UO
, società per la quale lavorava come giornalista professionista, Parte_1 era rimasto vittima di un infortunio cadendo a terra da una poltrona girevole a causa del distacco di una rotella. Il giudice nuorese affermò, pertanto, la responsabilità della ex art. 2051 c.c., in difetto di prova di una Parte_1 diversa causa rico aso fortuito, e, infine, liquidò il quantum secondo postumi permanenti del 4%, come valutati nella c.t.u. espletata secondo i criteri di cui alle Tabelle di Milano, rigettando, invece, la domanda di garanzia svolta dalla nei confronti della , per inoperatività Parte_1 CP_2 della relativa polizza i li infortuni dei dipe Con sentenza n. 10/2019, emessa in data 10.1.2019, la Corte di Appello di Cagliari sezione distaccata di Sassari rigettava il gravame proposto dall' _1
, confermando integralmente la sentenza impugnata. In particolare, la
[...] riteneva inammissibili le nuove istanze istruttorie dedotte dall'appellante
- e con cui era richiesta la produzione dei verbali di sommarie informazioni testimoniali raccolte in sede di indagini difensive e la prova testi sulle medesime circostanze afferenti ad un diversa dinamica dei fatti - sul presupposto che ai sensi dell'art. 345 comma 3 cpc i nuovi mezzi di prova erano ammissibili solo se indispensabili ai fini della decisione mentre, nel caso di specie, ad avviso della Corte, i testi escussi davanti al tribunale descrissero la dinamica dell'incidente in modo chiaro e lineare e l'Unione mai prospettò in tale giudizio una diversa ricostruzione dei fatti. Inoltre, la Corte riteneva irrilevante l'atto di transazione stipulato tra le parti in data 12.9.2016, relativo unicamente alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro pregresso tra le parti e non all'oggetto del presente giudizio ovverosia il risarcimento dei danni derivati dalla caduta dalla sedia. Infine, il giudice d'appello confermava la sentenza anche in relazione alla liquidazione del quantum ed al rigetto della domanda di manleva, data la inoperatività della polizza assicurativa negli
2 infortuni subiti dai dipendenti, ponendo le spese di lite a carico dell' _1
.
[...] prema Corte, su ricorso dell' fondato su due motivi, in Parte_1 accoglimento del primo e ritenuto assorbito il secondo motivo con cui è stata eccepita l'apparenza e illogicità della motivazione in punto di onere probatorio del custode nell'ambito della responsabilità aquiliana ex art. 2051 c.c., ha cassato la sentenza della Corte di appello, sul presupposto che, considerato l'art. 345 cpc nel testo novellato, secondo cui “Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”, era ravvisabile “un sicuro error in procedendo della Corte di merito, come dedotto dalla ricorrente”, consistente “nell'aver fatto applicazione di una norma non più vigente all'atto della sua decisione nella versione che è stata presa in considerazione”, rimettendo al giudice del rinvio per “verificare, in base al testo dell'art. 345, comma terzo, c.p.c., applicabile ratione temporis, se la parte interessata all'ammissione delle nuove prove abbia anzitutto dimostrato di non aver potuto proporle o produrle in primo grado per impossibilità ad essa non imputabile (cfr., tra le altre, a riguardo Cass. civ., sez. III, 20.5.2020, n. 9241; id., sez. H, 11.3.2022, n. 7977)”. L' ha riassunto il giudizio davanti a questa Corte e - ribadito che Parte_1 la nuova dinamica dei fatti, secondo cui il era caduto nella doccia di CP_1 casa e non sul lavoro, era stata conosciuta rte attrice in riassunzione solo dopo la sentenza di primo grado per fatto non imputabile - ha insistito sull'ammissione dei verbali di sommarie informazioni e sulla prova testi già dedotta in appello, concludendo come in epigrafe e riproponendo tutti i motivi di appello.
si costituito in giudizio e, contestato che l' avesse CP_4 Parte_1 on avere potuto produrre prima le nuov iesto il rigetto del gravame. La è rimasta contumace. CP_2
La causa, istruita documentalmente e mediante prova per testi, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti riportate in epigrafe. Motivi della decisione Preliminarmente giova evidenziare come la sentenza della Corte di Appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari sia stata impugnata solo in relazione all'accoglimento nell'an della domanda di risarcimento dei danni ex art. 2051 c.c. proposta dal avverso l' e non in relazione al rigetto CP_1 Parte_1 della domanda di manleva formulata da quest'ultima nei confronti della CP_2 ovvero ai criteri di liquidazione dei danni. Pertanto, in difetto di s gravame su tali statuizioni, la pronuncia sul punto è ormai definitiva e questa Corte in sede di rinvio non può pronunciarsi di nuovo sulle medesime questioni non oggetto di censura davanti alla corte di legittimità. Tanto premesso, - in applicazione di quanto statuito dalla Suprema Corte nell'ordinanza n. 2123/23, secondo cui è preliminarmente necessario
3 “verificare, in base al testo dell'art. 345, comma terzo, c.p.c., applicabile ratione temporis, se la parte interessata all'ammissione delle nuove prove abbia anzitutto dimostrato di non aver potuto proporle o produrle in primo grado per impossibilità ad essa non imputabile” – questa Corte ha ritenuto che sussistesse il relativo presupposto, laddove, in sede di appello, l' Parte_1 allegava che solo dopo il deposito della sentenza di primo grad 2016, aveva appreso, da una conversazione via sms tra il Presidente dell' , dott. , ed il legale che aveva assistito l'azienda Parte_1 Per_1 nel processo a UOo, Avv. ON, del fatto che in realtà il era caduto a CP_1 casa nella doccia e non in ufficio e che la circostanza er iuta da tale e, comunque, da molte persone mentre l'avv. ON lo aveva Persona_2 appena appreso da tale (vedi atto di appello: “III. Nel merito, Persona_3 va in primo luogo esattamente individuato, al fine di rendere piena contezza della novità, (..) il momento in cui l'appellante ha ricevuto la prima comunicazione di elementi contrastanti con le tesi dedotte in giudizio dal sig. e confermate dai due testimoni escussi, i sig.ri CP_1 Tes_1
(collaboratore occasionale della redazione) e (collega di lavoro Tes_2 dell'attore). Ebbene, nel corso di una con lematica per sms intercorsa tra il 18 ed il 19 ottobre 2016, il Pres. Del C.d.A. ed Amm. Del.
[...]
dott. , é stato informato da parte Controparte_5 Persona_4
ON he aveva assistito la società convenuta nel corso del primo grado del presente procedimento, – ed al quale nell'occasione si chiedeva conto della causa, del modo in cui era stata condotta la difesa della società e dell'esito negativo, della seguente circostanza di fatto: non è caduto dalla sedia in redazione, ma nella doccia a casa sua. Ha CP_1 quindi truffato l'azienda e commesso un reato. La persona che con certezza può confermare che è caduto nella doccia è ma lo sanno in Persona_2 molti, perché lo raccontò a diverse persone. [A me lo ha detto] Per_2 Per_3
(lui st UOo) e potrebbe averlo appreso da Tatti. [N
[...] conoscenza anche] […] e di sicuro tutti i Per_5 Per_6 Persona_7 giornalisti». La con é s t io cellulare Apple iPhone modello A1586 rispondente all'utenza telefonica mobile, nella disponibilità del dott. , dal tecnico Ing. il Persona_4 Persona_8
01.12.2016 (doc. 1). In particolare, nel corso della conversazione – dalla quale emerge con chiarezza che l'avv. ON stava rivelando all'azienda qualcosa di mai detto prima, e che perciò non avrebbe consentito a Parte_1 di orientare correttamente la difesa di primo grado (..) - lo stesso avv.
[...] specifica di aver appreso lui medesimo immediatamente prima, nello stesso frangente di tempo, la circostanza che riferiva e che egli stesso prima non conosceva: «sta venendo fuori solo adesso: solo adesso tutti ne parlano. Io ne ho avuto certezza tra ieri e oggi”; e pochi messaggi dopo: “ciò che ho scoperto io in questi giorni e cioè che era caduto nella doccia». (..) In ragione dell'affermazione di cui sopra, con mandato difensivo del 24.10.2016, ha tempestivamente incaricato l'avv. prof. Giovanni Parte_1
Manca dell'esecuzione di indagini difensive preventive ex artt. 327-bis e 391-
4 nonies c.p.p. onde verificare l'eventuale emergenza di elementi di carattere penale a carico dell'attore e dei possibili concorrenti o autori di reati connessi o collegati (doc. 2), per fatti che vedessero l'odierna appellante nella veste penalistica di persona offesa. Pertanto, intendendo assumere informazioni da coloro i quali sarebbero stati in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività investigativa, l'Avv. Giovanni Manca ha quindi convocato, in una prima tornata di indagini difensive, sia il soggetto (sig. che Persona_2
l'avv. ON aveva indicato come depositario di conosce ealtà dei fatti, sia (..) le figure professionali più significative (..) che operavano nella sede di UOo nel 2007, ovvero i sig.ri (Capo Servizio) Parte_2 [...]
(giornalista professionista), Parte_3 Parte_4
(responsabile della logistica e manutenzioni), (responsabile Parte_5 delle pulizie) e (giornalista professionista), (..) come noto le Parte_6
S.U. della Supr no ritenuto che il difensore che proceda alla formazione del verbale nel quale sono inserite le informazioni ricevute da persone informate sui fatti ai sensi dell'art. 391-bis c.p.p. rediga un atto pubblico (come l'omologo atto redatto dal P.M.), sicché limitatamente a detta attività lo stesso non possa che essere qualificato come pubblico ufficiale (Cass. Pen. S.U., 27 giungo 2006 n. 32009) (..) Tanto che se l'esaminato mente all'avvocato in sede di indagini difensive risponde penalmente ex art. 371 ter c.p. per il delitto di false informazioni al PM”). In particolare, la Corte, a fronte del contenuto della conversazione telefonica suddetta tra lo ed il ON (doc. 1 riproduzione riportata dal tecnico Per_4 ing. ), ha ritenuto dimostrata l'impossibilità di formulare prima i mezzi Per_8 istru edotti solo in atto di appello – ed in specie produzioni relative ai verbali di sommarie informazione rilasciate in sede di indagini difensive e la prova testi sulle nuove circostanze – e, quindi, l'ammissibilità degli stessi, dando introduzione anche alla prova testi nei limiti dei capi nn. 1 e 2, gli unici relativi alle nuove circostanze dedotte, e cioè la caduta nella doccia anziché in ufficio a causa della rottura della sedia, con i testi indicati dalla società,
[...]
e . Pt_2 Parte_3
All'esito della nuova istruttoria, peraltro, la Corte ritiene non dimostrata la diversa dinamica rappresentata dall' solo in atto di appello, a Parte_1 fronte di generiche dichiarazioni dei due testi sentiti in questo giudizio e della molteplicità di incongruenze poste a fondamento della stessa. Innanzi tutto, secondo la tesi dell' , il suo legale, avv. ON, era Parte_1 venuto a conoscenza della diversa dinamica dei fatti solo nel 2016, all'esito del giudizio di primo grado e dopo nove anni dall'incidente, avendolo appreso da tale e comunque dando atto che ormai tutti lo sapevano (“sta Persona_3 ven adesso: solo adesso tutti ne parlano. Io ne ho avuto certezza tra ieri e oggi….[A me lo ha detto] ”). Persona_9
Inoltre, secondo sempre tale tesi, la person to con certezza era tale , il quale, però, sentito in sede di indagini difensive, non ha Persona_2 affa tale versione, negando anzi di sapere alcunchè su di una
5 caduta del sia a casa nella doccia sia in ufficio (vedi doc. 7 relativo alle CP_1 dichiarazioni del rilasciate in sede di indagini difensive). Per_2
Inoltre, di tutt ersone indicate come possibili informatori dal legale dell'Unione Sarda (Ledda, peraltro quello che lo avrebbe detto all'avv. ON,
), sono stati indicati come testi e sentiti in giudizio solo Per_5 Per_6 Per_7
neppure specificatamente indicati dal Parte_2 Parte_3
ON tra le persone a conoscenza dell'accaduto (“La persona che con certezza può confermare che è caduto nella doccia è ma lo sanno in Persona_2 molti, perché lo raccontò a diverse persone. [A me lo ha detto] Per_2 Per_3
(lui st UOo) e potrebbe averlo appreso da Tatti. [N
[...] conoscenza anche] […] e di sicuro tutti i Per_5 Per_6 Persona_7 giornalisti”). Neanche l'avv. ON è stato indicato tra i testi ovvero sentito a sommarie informazioni. Non risulta che sia stata formulata alcuna denuncia penale dell'accaduto. Inoltre, è altamente inverosimile che, nonostante il ON abbia riferito che lo sapevano “in molti” e “di sicuro tutti i giornalisti”, tra l'altro in un ambiente ristretto come quello della sede nuorese del giornale, nessuno abbia mai riferito alcunchè durante tutta la pendenza del giudizio di primo grado, iniziato nel 2009 e finito nel 2016. Ancora, a parte - il quale, come detto, pur indicato come colui Persona_2 che “con certezza” era al corrente di tutto, nelle indagini difensive non ha confermato alcunchè, riferendo di non sapere nulla di quanto richiestogli - nessuna delle persone indicate dall'avv. ON sono state sentite come sommari informatori nelle indagini difensive o sono state indicate come testimoni nel presente giudizio, compreso l'avv. ON. Sono stati indicati e sentiti solo due persone estranee a tale elenco fornito dall'avv. ON, e i soli che hanno Parte_2 Parte_3 confermato la cad ia, p mari informatori non sono stati in grado di riferire alcunchè di preciso ( , e . Parte_4 Pt_6 Pt_5
Inoltre, incomprensibilmente, i due testi, pur av er so (il per telefono dal e la dal che il era caduto Per_2 CP_1 Pt_3 Per_2 CP_1 nella doccia proprio lo stesso giorno dei fatti, nonostante ciò, hanno dichiarato che non solo tra loro non ne avevano mai più parlato, pur essendo colleghi e lavorando nello stesso ufficio, ma che non ne avevano mai riferito nulla a nessuno per oltre nove anni, ricordandosene solo in sede di indagini difensive. Non è escluso, invece, che essendo passati tanti anni, i fatti narrati, di cui, per loro stessa ammissione, non ne avevano mai fatto memoria parlandone tra loro o con terzi, non siano in realtà ricollegabili a quanto accaduto il 22.8.2007. Come sottolineato anche nella sentenza della Corte di Appello di Milano, n. 894/25 (vedi allegato comparsa conclusionale , emessa nel contenzioso CP_1 pendente tra la società di consulenza del la società Immobiliare CP_1
Europea SPA, collegata all' , e nel quale sono state depositate le Parte_1 testimonianze rilasciate n udizio dai testi e , “In Per_2 Pt_3 proposito può osservarsi che i nuovi testimoni sono soggetti che avrebbero
6 raccolto la confidenza del signor -di essere dolorante perché caduto CP_1 nella doccia di casa- il giorno del sinistro, risalente al 2007, quindi a parecchi anni prima della testimonianza, col rischio che la collocazione del fatto nel tempo possa non essere precisa, per cui la confidenza potrebbe riguardare altro evento. Viceversa le due testimonianze su cui si fonda la sentenza del Tribunale di UOo sono di due colleghi di lavoro che hanno personalmente assistito alla caduta in ufficio del ne hanno fornito descrizione”.CP_1
Del resto, secondo la nuova a dei fatti prospettata dalla parte ricorrente in riassunzione, il residente a [...]e, quindi, a circa CP_1 un'ora di auto da UOo, do caduto nella doccia, si sarebbe comunque recato al lavoro a UOo, da dove, solo verso le ore 11.00, si sarebbe recato al pronto soccorso dell'ospedale di UOo, dove risulta essere arrivato alle ore 11.18 e dove gli veniva diagnosticata “la frattura composta del quarto metamero sacrale” (come da documentazione in atti). che appare Pt_7 alquanto irragionevole. Per tali motivi, va, pertanto, rigettato anche il secondo motivo di appello, oggetto della seconda censura proposta in cassazione e ritenuta assorbita, con cui l' ha eccepito che il non provò adeguatamente i fatti Parte_1 CP_1 costitutivi della domanda e cioè che l'evento dannoso era dipeso da una caduta dalla sedia dell'ufficio dovuta ad una rottura della rotella e, quindi, i presupposti della responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. (vedi in particolare pag. 20 dell'atto di riassunzione: “con il II motivo di gravame L'US aveva dedotto che il quadro probatorio offerto dal anche a prescindere CP_1 dalle prove nuove offerte dall'appellante, non era in grado di soddisfare lo standard minimo del processo civile. Tale motivo, che qui si conferma, spiega che, sulla scorta della regola di accertamento probatorio propria del processo civile (giudizio del più probabile che non), risulta, da un lato, l'improbabilità della prospettazione fattuale del dall'altro, l'estrema debolezza del CP_1 portato testimoniale di e sti dell'appellato, a fondare il fatto e Tes_1 Tes_2 la dinamica, e perciò l'incapacità della prova fornita dall'attore di ribaltare l'improbabilità genetica della sua narrazione: nessun teste, pure dichiaratosi presente in loco, ha visto la caduta o scivolamento nel momento in cui sarebbe avvenuta;
nessun teste ha visto rotelle staccarsi dalla poltrona né ha rilevato ex post la mancanza di rotelle da essa, in un contesto del tutto confuso ed imbarazzato della narrazione. Ciò che esclude la corretta applicazione, da parte del Tribunale di UOo, della norma di cui all'art 2051 c.c. Si riporta, per migliore agio di esame, estratto di tale motivo: «Come già segnalato, la dinamica dell'infortunio descritta in citazione non rispecchia la realtà (..) nessuno dei testimoni ha dichiarato di aver materialmente visto la rotella staccarsi dalla poltrona girevole;
il teste ha infatti riferito di «non aver Tes_2 visto materialmente la rotella staccarsi», mentre il teste ha dichiarato, Tes_1 ancora più blandamente, e in definitiva con neutra ausili a qualsivoglia ricostruzione attorea, di trovarsi a «20 metri (..) dalla stanza del e di CP_1 non ricordare «se mancasse qualche rotella dalla poltrona». così vanificato ogni avverso assunto fondato sull'asserito distacco improvviso di una
7 delle rotelle della poltrona girevole su cui sarebbe stato seduto l'attore e sul conseguente scivolamento delle restanti sul linoleum bagnato (circostanza Cont quest'ultima dimostrata impossibile come riferito dalla ). Parte_5
La mancanza della prova del fatto per come descritto in citazione fa perciò venire meno la possibilità di attribuire alla convenuta la responsabilità per i danni lamentati dall'attore”). In buona sostanza, secondo l'appellante, anche a prescindere dalle nuove prove dedotte ed ammesse in questo giudizio, il non dimostrò nel CP_1 giudizio di primo grado che la caduta accidentale era stata causata dalla sedia ed in particolare dalla rottura di una rotella, con conseguente impossibilità di applicare i principi di cui all'art. 2051 c.c. L'assunto non è condivisibile. La fattispecie in esame era ricondotta dal primo giudice a quella astratta di cui all'art. 2051 c.c., il quale prevede una responsabilità di tipo oggettivo gravante sul proprietario custode di un determinato bene, quando quest'ultimo abbia procurato un danno a terzi. Sul punto, le parti non hanno avanzato alcuna censura, richiamando espressamente nelle loro reciproche deduzioni difensive proprio tale norma. In materia, la Suprema Corte ha ribadito (vedi Cass. n. 12960/2023) i principi di diritto espressi in materia anche dalle Sezioni Unite (vedi Cass. n. 20943/2022) e secondo cui: a) "l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima"; b) "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso"; c) "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere"; d) "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere
8 valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.; e) quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale". Orbene, alla luce di tali principi di diritto deve confermarsi la responsabilità della attrice in riassunzione ex art. 2051 c.c. Entrambi i testi escussi in primo grado, presenti in ufficio al momento del fatto, confermarono che la caduta era avvenuta dalla sedia nel momento in cui era avvenuto il distacco della rotella. In particolare, il teste , collega del e presente in ufficio, dichiarò Tes_2 CP_1 che, pur non avendo materialme tella staccarsi, aveva potuto constatare che il “era seduto sulla sedia quando avvenne il distacco” – CP_1 evidentemente della rotella non essendoci altra spiegazione plausibile alla locuzione “distacco” - e che lo stesso “era caduto dritto con i glutei per terra”. L'altro teste, , riferì che, pur non essendo nella stanza dove si trovava il Tes_1
era ggiunto avendo sentito un rumore “molto forte” ed aveva CP_1 trovato il per terra, precisando, inoltre, che nella stanza era presente il CP_1 collega e “nell'occasione” aveva “sentito dire da e che la Tes_2 Tes_2 CP_1 caduta era dipesa dal distacco della rotella della poltrona”. Si tratta, quindi, di dichiarazioni univoche e concordi, e unitamente al contenuto del certificato del pronto soccorso - in cui si dà atto che il era CP_1 sopraggiunto alle ore 11.18, dichiarando nell'immediatezza che e uto dalla sedia mentre lavorava”, con diagnosi di “frattura composta del quarto metamero sacrale”, quindi, compatibile con il fatto denunciato, come certificato anche nella c.t.u. espletata in primo grado, nella quale si accertò che erano
“soddisfatti i criteri definitori del nesso di causalità materiale per quanto precipuamente attiene al trauma contusivo del rachide lombare produttivo di frattura composta del quarto metamero sacrale, patiti in occasione del trauma de quo e le menomazioni obbiettivare in sede di visita medico legale eseguita il 19 luglio 2012” – deve ritenersi adeguatamente dimostrato il nesso causale tra l'evento e la “cosa”, nel caso di specie la sedia, di per sé sufficiente a fondare la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. in difetto di prova del caso fortuito sia in termini di fatto naturale o di terzi che di fatto del danneggiato. Né può assumere rilievo nella valutazione di idoneità delle suddette risultanze istruttorie la dichiarazione rilasciata dal il 29.8.2007 per la denuncia CP_1 dell'infortunio e nella quale aveva dichiarato di essere “scivolato dalla sedia posta di fronte la scrivania”, posto che tale affermazione è solo generica e non
9 in contrasto con quanto dedotto ed allegato, e financo provato, nel presente giudizio, in ordine alle ragioni di tale caduta. Per tali motivi, l'appello proposto dalla va rigettato e va Parte_1 confermata integralmente la sentenza di primo grado. Le spese di giudizio della presente fase, di quella di appello e del procedimento di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente e liquidate come da dispositivo ex dm 147/22 secondo lo scaglione di valore della causa.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:
1) rigetta l'appello proposto dalla e, per l'effetto Parte_1 conferma la sentenza n. 478/2016 o;
2) condanna l' alla rifusione delle spese processuali che Parte_1 liquida in c 236,00, di cui euro 5.077,00 per la fase di appello, euro 5.077,00 per la fase di rinvio ed euro 3.082,00 per la fase di legittimità, oltre 15% spese generali e accessori di legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002. Così deciso in Sassari, 11/7/2025
Il Presidente est. Dott. Cinzia Caleffi
10
SANNA PAOLO e MANCA GIOVANNI come da procura in atti attore in riassunzione contro ( rappresentato e difeso dagli CP_1 C.F._1 avv.ti PILIA FRANCO e MASTINU ENRICO come da procura in atti convenuto in riassunzione e
in persona del legale rappresentante ( ) CP_2 P.IVA_2 convenuto in riass ace All'udienza dell'11.4.2025 sono state precisate le seguenti CONCLUSIONI Nell'interesse dell'attore in riassunzione: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari adita, nel rispetto dell'enunciato reso dalla Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 2123/2023, assunta ogni altra declaratoria necessaria e/o presupposta e previo ogni altro incombente di rito, respinta e disattesa ogni diversa e avversa domanda, eccezione e istanza, secondo quanto specificamente censurato e proposto in totale riforma dell'impugnata sentenza di primo grado n. 478/2016 del Tribunale civile di UOo, così giudicare: IN VIA PRINCIPALE, rigettare la domanda attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto, condannando il sig. CP_1 alla restituzione di quanto versato in suo favore in esecuzione della sentenza di primo grado impugnata, nonché al risarcimento del danno da responsabilità processuale aggravata per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.; IN VIA SUBORDINATA, dichiarare la sussistenza in capo a del Parte_1 diritto di rivalersi contro la Società nella denegata ipotesi in Controparte_3 cui fosse essa stessa condannata a me tanto per sorte che per accessori;
IN VIA ISTRUTTORIA, disporre la riapertura dell'istruttoria ai sensi dell'art 345 co 3 3 356 co 1 c.p.c. ammettendo le produzioni documentali allegate all'atto di appello 10.1.2017 e le altre istanze.
1 Nell'interesse del convenuto in riassunzione: voglia la Corte, dichiarare l'inammissibilità e comunque l'irrilevanza delle avverse istanze istruttorie e per conseguenza dell'intero atto di appello in riassunzione - in ogni caso, rigettare l'avverso appello in quanto infondato, confermando le statuizioni di condanna della sentenza di primo grado e della prima sentenza di appello;
- vinte le spese e gli onorari del presente grado di giudizio e di quello precedente di Cassazione, da distrarsi in favore degli scriventi avvocati che le hanno anticipate e non riscossi. Svolgimento del processo Con sentenza n. 478/2016, emessa in data 12.7.2016, il Tribunale di UOo, in accoglimento della domanda proposta da nei confronti della CP_1
e con la chiamata della compagnia assicuratrice , Parte_1 CP_2 condannò la convenuta al pagamento in favore del della Parte_1 CP_1 somma di euro 6.447,8 sarcimento dei danni subiti i o ad una caduta sul lavoro intervenuta a causa di una sedia difettosa, da cui, improvvisamente, si era staccata una rotella. In particolare, il tribunale ritenne che all'esito dell'istruttoria esperita il CP_1 dimostrò che il 22.8.2007 mentre si trovava presso la sede di UO
, società per la quale lavorava come giornalista professionista, Parte_1 era rimasto vittima di un infortunio cadendo a terra da una poltrona girevole a causa del distacco di una rotella. Il giudice nuorese affermò, pertanto, la responsabilità della ex art. 2051 c.c., in difetto di prova di una Parte_1 diversa causa rico aso fortuito, e, infine, liquidò il quantum secondo postumi permanenti del 4%, come valutati nella c.t.u. espletata secondo i criteri di cui alle Tabelle di Milano, rigettando, invece, la domanda di garanzia svolta dalla nei confronti della , per inoperatività Parte_1 CP_2 della relativa polizza i li infortuni dei dipe Con sentenza n. 10/2019, emessa in data 10.1.2019, la Corte di Appello di Cagliari sezione distaccata di Sassari rigettava il gravame proposto dall' _1
, confermando integralmente la sentenza impugnata. In particolare, la
[...] riteneva inammissibili le nuove istanze istruttorie dedotte dall'appellante
- e con cui era richiesta la produzione dei verbali di sommarie informazioni testimoniali raccolte in sede di indagini difensive e la prova testi sulle medesime circostanze afferenti ad un diversa dinamica dei fatti - sul presupposto che ai sensi dell'art. 345 comma 3 cpc i nuovi mezzi di prova erano ammissibili solo se indispensabili ai fini della decisione mentre, nel caso di specie, ad avviso della Corte, i testi escussi davanti al tribunale descrissero la dinamica dell'incidente in modo chiaro e lineare e l'Unione mai prospettò in tale giudizio una diversa ricostruzione dei fatti. Inoltre, la Corte riteneva irrilevante l'atto di transazione stipulato tra le parti in data 12.9.2016, relativo unicamente alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro pregresso tra le parti e non all'oggetto del presente giudizio ovverosia il risarcimento dei danni derivati dalla caduta dalla sedia. Infine, il giudice d'appello confermava la sentenza anche in relazione alla liquidazione del quantum ed al rigetto della domanda di manleva, data la inoperatività della polizza assicurativa negli
2 infortuni subiti dai dipendenti, ponendo le spese di lite a carico dell' _1
.
[...] prema Corte, su ricorso dell' fondato su due motivi, in Parte_1 accoglimento del primo e ritenuto assorbito il secondo motivo con cui è stata eccepita l'apparenza e illogicità della motivazione in punto di onere probatorio del custode nell'ambito della responsabilità aquiliana ex art. 2051 c.c., ha cassato la sentenza della Corte di appello, sul presupposto che, considerato l'art. 345 cpc nel testo novellato, secondo cui “Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”, era ravvisabile “un sicuro error in procedendo della Corte di merito, come dedotto dalla ricorrente”, consistente “nell'aver fatto applicazione di una norma non più vigente all'atto della sua decisione nella versione che è stata presa in considerazione”, rimettendo al giudice del rinvio per “verificare, in base al testo dell'art. 345, comma terzo, c.p.c., applicabile ratione temporis, se la parte interessata all'ammissione delle nuove prove abbia anzitutto dimostrato di non aver potuto proporle o produrle in primo grado per impossibilità ad essa non imputabile (cfr., tra le altre, a riguardo Cass. civ., sez. III, 20.5.2020, n. 9241; id., sez. H, 11.3.2022, n. 7977)”. L' ha riassunto il giudizio davanti a questa Corte e - ribadito che Parte_1 la nuova dinamica dei fatti, secondo cui il era caduto nella doccia di CP_1 casa e non sul lavoro, era stata conosciuta rte attrice in riassunzione solo dopo la sentenza di primo grado per fatto non imputabile - ha insistito sull'ammissione dei verbali di sommarie informazioni e sulla prova testi già dedotta in appello, concludendo come in epigrafe e riproponendo tutti i motivi di appello.
si costituito in giudizio e, contestato che l' avesse CP_4 Parte_1 on avere potuto produrre prima le nuov iesto il rigetto del gravame. La è rimasta contumace. CP_2
La causa, istruita documentalmente e mediante prova per testi, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti riportate in epigrafe. Motivi della decisione Preliminarmente giova evidenziare come la sentenza della Corte di Appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari sia stata impugnata solo in relazione all'accoglimento nell'an della domanda di risarcimento dei danni ex art. 2051 c.c. proposta dal avverso l' e non in relazione al rigetto CP_1 Parte_1 della domanda di manleva formulata da quest'ultima nei confronti della CP_2 ovvero ai criteri di liquidazione dei danni. Pertanto, in difetto di s gravame su tali statuizioni, la pronuncia sul punto è ormai definitiva e questa Corte in sede di rinvio non può pronunciarsi di nuovo sulle medesime questioni non oggetto di censura davanti alla corte di legittimità. Tanto premesso, - in applicazione di quanto statuito dalla Suprema Corte nell'ordinanza n. 2123/23, secondo cui è preliminarmente necessario
3 “verificare, in base al testo dell'art. 345, comma terzo, c.p.c., applicabile ratione temporis, se la parte interessata all'ammissione delle nuove prove abbia anzitutto dimostrato di non aver potuto proporle o produrle in primo grado per impossibilità ad essa non imputabile” – questa Corte ha ritenuto che sussistesse il relativo presupposto, laddove, in sede di appello, l' Parte_1 allegava che solo dopo il deposito della sentenza di primo grad 2016, aveva appreso, da una conversazione via sms tra il Presidente dell' , dott. , ed il legale che aveva assistito l'azienda Parte_1 Per_1 nel processo a UOo, Avv. ON, del fatto che in realtà il era caduto a CP_1 casa nella doccia e non in ufficio e che la circostanza er iuta da tale e, comunque, da molte persone mentre l'avv. ON lo aveva Persona_2 appena appreso da tale (vedi atto di appello: “III. Nel merito, Persona_3 va in primo luogo esattamente individuato, al fine di rendere piena contezza della novità, (..) il momento in cui l'appellante ha ricevuto la prima comunicazione di elementi contrastanti con le tesi dedotte in giudizio dal sig. e confermate dai due testimoni escussi, i sig.ri CP_1 Tes_1
(collaboratore occasionale della redazione) e (collega di lavoro Tes_2 dell'attore). Ebbene, nel corso di una con lematica per sms intercorsa tra il 18 ed il 19 ottobre 2016, il Pres. Del C.d.A. ed Amm. Del.
[...]
dott. , é stato informato da parte Controparte_5 Persona_4
ON he aveva assistito la società convenuta nel corso del primo grado del presente procedimento, – ed al quale nell'occasione si chiedeva conto della causa, del modo in cui era stata condotta la difesa della società e dell'esito negativo, della seguente circostanza di fatto: non è caduto dalla sedia in redazione, ma nella doccia a casa sua. Ha CP_1 quindi truffato l'azienda e commesso un reato. La persona che con certezza può confermare che è caduto nella doccia è ma lo sanno in Persona_2 molti, perché lo raccontò a diverse persone. [A me lo ha detto] Per_2 Per_3
(lui st UOo) e potrebbe averlo appreso da Tatti. [N
[...] conoscenza anche] […] e di sicuro tutti i Per_5 Per_6 Persona_7 giornalisti». La con é s t io cellulare Apple iPhone modello A1586 rispondente all'utenza telefonica mobile, nella disponibilità del dott. , dal tecnico Ing. il Persona_4 Persona_8
01.12.2016 (doc. 1). In particolare, nel corso della conversazione – dalla quale emerge con chiarezza che l'avv. ON stava rivelando all'azienda qualcosa di mai detto prima, e che perciò non avrebbe consentito a Parte_1 di orientare correttamente la difesa di primo grado (..) - lo stesso avv.
[...] specifica di aver appreso lui medesimo immediatamente prima, nello stesso frangente di tempo, la circostanza che riferiva e che egli stesso prima non conosceva: «sta venendo fuori solo adesso: solo adesso tutti ne parlano. Io ne ho avuto certezza tra ieri e oggi”; e pochi messaggi dopo: “ciò che ho scoperto io in questi giorni e cioè che era caduto nella doccia». (..) In ragione dell'affermazione di cui sopra, con mandato difensivo del 24.10.2016, ha tempestivamente incaricato l'avv. prof. Giovanni Parte_1
Manca dell'esecuzione di indagini difensive preventive ex artt. 327-bis e 391-
4 nonies c.p.p. onde verificare l'eventuale emergenza di elementi di carattere penale a carico dell'attore e dei possibili concorrenti o autori di reati connessi o collegati (doc. 2), per fatti che vedessero l'odierna appellante nella veste penalistica di persona offesa. Pertanto, intendendo assumere informazioni da coloro i quali sarebbero stati in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività investigativa, l'Avv. Giovanni Manca ha quindi convocato, in una prima tornata di indagini difensive, sia il soggetto (sig. che Persona_2
l'avv. ON aveva indicato come depositario di conosce ealtà dei fatti, sia (..) le figure professionali più significative (..) che operavano nella sede di UOo nel 2007, ovvero i sig.ri (Capo Servizio) Parte_2 [...]
(giornalista professionista), Parte_3 Parte_4
(responsabile della logistica e manutenzioni), (responsabile Parte_5 delle pulizie) e (giornalista professionista), (..) come noto le Parte_6
S.U. della Supr no ritenuto che il difensore che proceda alla formazione del verbale nel quale sono inserite le informazioni ricevute da persone informate sui fatti ai sensi dell'art. 391-bis c.p.p. rediga un atto pubblico (come l'omologo atto redatto dal P.M.), sicché limitatamente a detta attività lo stesso non possa che essere qualificato come pubblico ufficiale (Cass. Pen. S.U., 27 giungo 2006 n. 32009) (..) Tanto che se l'esaminato mente all'avvocato in sede di indagini difensive risponde penalmente ex art. 371 ter c.p. per il delitto di false informazioni al PM”). In particolare, la Corte, a fronte del contenuto della conversazione telefonica suddetta tra lo ed il ON (doc. 1 riproduzione riportata dal tecnico Per_4 ing. ), ha ritenuto dimostrata l'impossibilità di formulare prima i mezzi Per_8 istru edotti solo in atto di appello – ed in specie produzioni relative ai verbali di sommarie informazione rilasciate in sede di indagini difensive e la prova testi sulle nuove circostanze – e, quindi, l'ammissibilità degli stessi, dando introduzione anche alla prova testi nei limiti dei capi nn. 1 e 2, gli unici relativi alle nuove circostanze dedotte, e cioè la caduta nella doccia anziché in ufficio a causa della rottura della sedia, con i testi indicati dalla società,
[...]
e . Pt_2 Parte_3
All'esito della nuova istruttoria, peraltro, la Corte ritiene non dimostrata la diversa dinamica rappresentata dall' solo in atto di appello, a Parte_1 fronte di generiche dichiarazioni dei due testi sentiti in questo giudizio e della molteplicità di incongruenze poste a fondamento della stessa. Innanzi tutto, secondo la tesi dell' , il suo legale, avv. ON, era Parte_1 venuto a conoscenza della diversa dinamica dei fatti solo nel 2016, all'esito del giudizio di primo grado e dopo nove anni dall'incidente, avendolo appreso da tale e comunque dando atto che ormai tutti lo sapevano (“sta Persona_3 ven adesso: solo adesso tutti ne parlano. Io ne ho avuto certezza tra ieri e oggi….[A me lo ha detto] ”). Persona_9
Inoltre, secondo sempre tale tesi, la person to con certezza era tale , il quale, però, sentito in sede di indagini difensive, non ha Persona_2 affa tale versione, negando anzi di sapere alcunchè su di una
5 caduta del sia a casa nella doccia sia in ufficio (vedi doc. 7 relativo alle CP_1 dichiarazioni del rilasciate in sede di indagini difensive). Per_2
Inoltre, di tutt ersone indicate come possibili informatori dal legale dell'Unione Sarda (Ledda, peraltro quello che lo avrebbe detto all'avv. ON,
), sono stati indicati come testi e sentiti in giudizio solo Per_5 Per_6 Per_7
neppure specificatamente indicati dal Parte_2 Parte_3
ON tra le persone a conoscenza dell'accaduto (“La persona che con certezza può confermare che è caduto nella doccia è ma lo sanno in Persona_2 molti, perché lo raccontò a diverse persone. [A me lo ha detto] Per_2 Per_3
(lui st UOo) e potrebbe averlo appreso da Tatti. [N
[...] conoscenza anche] […] e di sicuro tutti i Per_5 Per_6 Persona_7 giornalisti”). Neanche l'avv. ON è stato indicato tra i testi ovvero sentito a sommarie informazioni. Non risulta che sia stata formulata alcuna denuncia penale dell'accaduto. Inoltre, è altamente inverosimile che, nonostante il ON abbia riferito che lo sapevano “in molti” e “di sicuro tutti i giornalisti”, tra l'altro in un ambiente ristretto come quello della sede nuorese del giornale, nessuno abbia mai riferito alcunchè durante tutta la pendenza del giudizio di primo grado, iniziato nel 2009 e finito nel 2016. Ancora, a parte - il quale, come detto, pur indicato come colui Persona_2 che “con certezza” era al corrente di tutto, nelle indagini difensive non ha confermato alcunchè, riferendo di non sapere nulla di quanto richiestogli - nessuna delle persone indicate dall'avv. ON sono state sentite come sommari informatori nelle indagini difensive o sono state indicate come testimoni nel presente giudizio, compreso l'avv. ON. Sono stati indicati e sentiti solo due persone estranee a tale elenco fornito dall'avv. ON, e i soli che hanno Parte_2 Parte_3 confermato la cad ia, p mari informatori non sono stati in grado di riferire alcunchè di preciso ( , e . Parte_4 Pt_6 Pt_5
Inoltre, incomprensibilmente, i due testi, pur av er so (il per telefono dal e la dal che il era caduto Per_2 CP_1 Pt_3 Per_2 CP_1 nella doccia proprio lo stesso giorno dei fatti, nonostante ciò, hanno dichiarato che non solo tra loro non ne avevano mai più parlato, pur essendo colleghi e lavorando nello stesso ufficio, ma che non ne avevano mai riferito nulla a nessuno per oltre nove anni, ricordandosene solo in sede di indagini difensive. Non è escluso, invece, che essendo passati tanti anni, i fatti narrati, di cui, per loro stessa ammissione, non ne avevano mai fatto memoria parlandone tra loro o con terzi, non siano in realtà ricollegabili a quanto accaduto il 22.8.2007. Come sottolineato anche nella sentenza della Corte di Appello di Milano, n. 894/25 (vedi allegato comparsa conclusionale , emessa nel contenzioso CP_1 pendente tra la società di consulenza del la società Immobiliare CP_1
Europea SPA, collegata all' , e nel quale sono state depositate le Parte_1 testimonianze rilasciate n udizio dai testi e , “In Per_2 Pt_3 proposito può osservarsi che i nuovi testimoni sono soggetti che avrebbero
6 raccolto la confidenza del signor -di essere dolorante perché caduto CP_1 nella doccia di casa- il giorno del sinistro, risalente al 2007, quindi a parecchi anni prima della testimonianza, col rischio che la collocazione del fatto nel tempo possa non essere precisa, per cui la confidenza potrebbe riguardare altro evento. Viceversa le due testimonianze su cui si fonda la sentenza del Tribunale di UOo sono di due colleghi di lavoro che hanno personalmente assistito alla caduta in ufficio del ne hanno fornito descrizione”.CP_1
Del resto, secondo la nuova a dei fatti prospettata dalla parte ricorrente in riassunzione, il residente a [...]e, quindi, a circa CP_1 un'ora di auto da UOo, do caduto nella doccia, si sarebbe comunque recato al lavoro a UOo, da dove, solo verso le ore 11.00, si sarebbe recato al pronto soccorso dell'ospedale di UOo, dove risulta essere arrivato alle ore 11.18 e dove gli veniva diagnosticata “la frattura composta del quarto metamero sacrale” (come da documentazione in atti). che appare Pt_7 alquanto irragionevole. Per tali motivi, va, pertanto, rigettato anche il secondo motivo di appello, oggetto della seconda censura proposta in cassazione e ritenuta assorbita, con cui l' ha eccepito che il non provò adeguatamente i fatti Parte_1 CP_1 costitutivi della domanda e cioè che l'evento dannoso era dipeso da una caduta dalla sedia dell'ufficio dovuta ad una rottura della rotella e, quindi, i presupposti della responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. (vedi in particolare pag. 20 dell'atto di riassunzione: “con il II motivo di gravame L'US aveva dedotto che il quadro probatorio offerto dal anche a prescindere CP_1 dalle prove nuove offerte dall'appellante, non era in grado di soddisfare lo standard minimo del processo civile. Tale motivo, che qui si conferma, spiega che, sulla scorta della regola di accertamento probatorio propria del processo civile (giudizio del più probabile che non), risulta, da un lato, l'improbabilità della prospettazione fattuale del dall'altro, l'estrema debolezza del CP_1 portato testimoniale di e sti dell'appellato, a fondare il fatto e Tes_1 Tes_2 la dinamica, e perciò l'incapacità della prova fornita dall'attore di ribaltare l'improbabilità genetica della sua narrazione: nessun teste, pure dichiaratosi presente in loco, ha visto la caduta o scivolamento nel momento in cui sarebbe avvenuta;
nessun teste ha visto rotelle staccarsi dalla poltrona né ha rilevato ex post la mancanza di rotelle da essa, in un contesto del tutto confuso ed imbarazzato della narrazione. Ciò che esclude la corretta applicazione, da parte del Tribunale di UOo, della norma di cui all'art 2051 c.c. Si riporta, per migliore agio di esame, estratto di tale motivo: «Come già segnalato, la dinamica dell'infortunio descritta in citazione non rispecchia la realtà (..) nessuno dei testimoni ha dichiarato di aver materialmente visto la rotella staccarsi dalla poltrona girevole;
il teste ha infatti riferito di «non aver Tes_2 visto materialmente la rotella staccarsi», mentre il teste ha dichiarato, Tes_1 ancora più blandamente, e in definitiva con neutra ausili a qualsivoglia ricostruzione attorea, di trovarsi a «20 metri (..) dalla stanza del e di CP_1 non ricordare «se mancasse qualche rotella dalla poltrona». così vanificato ogni avverso assunto fondato sull'asserito distacco improvviso di una
7 delle rotelle della poltrona girevole su cui sarebbe stato seduto l'attore e sul conseguente scivolamento delle restanti sul linoleum bagnato (circostanza Cont quest'ultima dimostrata impossibile come riferito dalla ). Parte_5
La mancanza della prova del fatto per come descritto in citazione fa perciò venire meno la possibilità di attribuire alla convenuta la responsabilità per i danni lamentati dall'attore”). In buona sostanza, secondo l'appellante, anche a prescindere dalle nuove prove dedotte ed ammesse in questo giudizio, il non dimostrò nel CP_1 giudizio di primo grado che la caduta accidentale era stata causata dalla sedia ed in particolare dalla rottura di una rotella, con conseguente impossibilità di applicare i principi di cui all'art. 2051 c.c. L'assunto non è condivisibile. La fattispecie in esame era ricondotta dal primo giudice a quella astratta di cui all'art. 2051 c.c., il quale prevede una responsabilità di tipo oggettivo gravante sul proprietario custode di un determinato bene, quando quest'ultimo abbia procurato un danno a terzi. Sul punto, le parti non hanno avanzato alcuna censura, richiamando espressamente nelle loro reciproche deduzioni difensive proprio tale norma. In materia, la Suprema Corte ha ribadito (vedi Cass. n. 12960/2023) i principi di diritto espressi in materia anche dalle Sezioni Unite (vedi Cass. n. 20943/2022) e secondo cui: a) "l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima"; b) "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso"; c) "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere"; d) "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere
8 valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.; e) quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale". Orbene, alla luce di tali principi di diritto deve confermarsi la responsabilità della attrice in riassunzione ex art. 2051 c.c. Entrambi i testi escussi in primo grado, presenti in ufficio al momento del fatto, confermarono che la caduta era avvenuta dalla sedia nel momento in cui era avvenuto il distacco della rotella. In particolare, il teste , collega del e presente in ufficio, dichiarò Tes_2 CP_1 che, pur non avendo materialme tella staccarsi, aveva potuto constatare che il “era seduto sulla sedia quando avvenne il distacco” – CP_1 evidentemente della rotella non essendoci altra spiegazione plausibile alla locuzione “distacco” - e che lo stesso “era caduto dritto con i glutei per terra”. L'altro teste, , riferì che, pur non essendo nella stanza dove si trovava il Tes_1
era ggiunto avendo sentito un rumore “molto forte” ed aveva CP_1 trovato il per terra, precisando, inoltre, che nella stanza era presente il CP_1 collega e “nell'occasione” aveva “sentito dire da e che la Tes_2 Tes_2 CP_1 caduta era dipesa dal distacco della rotella della poltrona”. Si tratta, quindi, di dichiarazioni univoche e concordi, e unitamente al contenuto del certificato del pronto soccorso - in cui si dà atto che il era CP_1 sopraggiunto alle ore 11.18, dichiarando nell'immediatezza che e uto dalla sedia mentre lavorava”, con diagnosi di “frattura composta del quarto metamero sacrale”, quindi, compatibile con il fatto denunciato, come certificato anche nella c.t.u. espletata in primo grado, nella quale si accertò che erano
“soddisfatti i criteri definitori del nesso di causalità materiale per quanto precipuamente attiene al trauma contusivo del rachide lombare produttivo di frattura composta del quarto metamero sacrale, patiti in occasione del trauma de quo e le menomazioni obbiettivare in sede di visita medico legale eseguita il 19 luglio 2012” – deve ritenersi adeguatamente dimostrato il nesso causale tra l'evento e la “cosa”, nel caso di specie la sedia, di per sé sufficiente a fondare la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. in difetto di prova del caso fortuito sia in termini di fatto naturale o di terzi che di fatto del danneggiato. Né può assumere rilievo nella valutazione di idoneità delle suddette risultanze istruttorie la dichiarazione rilasciata dal il 29.8.2007 per la denuncia CP_1 dell'infortunio e nella quale aveva dichiarato di essere “scivolato dalla sedia posta di fronte la scrivania”, posto che tale affermazione è solo generica e non
9 in contrasto con quanto dedotto ed allegato, e financo provato, nel presente giudizio, in ordine alle ragioni di tale caduta. Per tali motivi, l'appello proposto dalla va rigettato e va Parte_1 confermata integralmente la sentenza di primo grado. Le spese di giudizio della presente fase, di quella di appello e del procedimento di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente e liquidate come da dispositivo ex dm 147/22 secondo lo scaglione di valore della causa.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:
1) rigetta l'appello proposto dalla e, per l'effetto Parte_1 conferma la sentenza n. 478/2016 o;
2) condanna l' alla rifusione delle spese processuali che Parte_1 liquida in c 236,00, di cui euro 5.077,00 per la fase di appello, euro 5.077,00 per la fase di rinvio ed euro 3.082,00 per la fase di legittimità, oltre 15% spese generali e accessori di legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002. Così deciso in Sassari, 11/7/2025
Il Presidente est. Dott. Cinzia Caleffi
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