TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 22/12/2025, n. 3797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3797 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10926/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da nata a [...] l'[...] (c.f. ) Parte_1 C.F._1 assistita e difesa in giudizio dall'Avv. Cinzia VITACOLONNA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Bologna, via Monte Grappa n. 11 RICORRENTE contro nato a [...] il [...] (c.f. , Controparte_1 C.F._2 assistito e difeso in giudizio dall'Avv. Fabio CHIARINI, presso il cui studio, in Bologna, Largo Trombetti n. 6, è elettivamente domiciliato RESISTENTE con l'intervento del P.M.
***** OGGETTO regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su figli nati fuori da matrimonio.
***** CONCLUSIONI La ricorrente ha concluso come da memoria del 10 ottobre 2025:
“voglia il Tribunale di Bologna, respinta ogni contraria istanza ed eccezione:
- affidare la minore , nata a Bologna il [...], in [...] esclusiva rafforzata alla Persona_1 madre , disponendo che la madre potrà assumere autonomamente le decisioni di Parte_1 principale interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima, nonché potrà provvedere autonomamente al disbrigo delle pratiche burocratiche (ivi comprese quelle relative al rilascio o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio); pagina 1 di 9 - collocare la minore presso la madre;
- dato atto del totale disinteresse del padre signor nei confronti della figlia, Controparte_1 sospendere un'eventuale, e all'oggi inesistente, frequentazione padre / figlia ovvero in subordine conferire ai Servizi Sociali territorialmente competenti l'incarico che il Tribunale ritenga più adeguato ai fini del benessere della minore e, in tal caso, qualora il padre manifesti la volontà di incontrare la figlia, disporre che i Servizi Sociali organizzino le visite –previa valutazione delle capacità genitoriali di e della serietà dell'intenzione, oltre che dei desideri della bambina e della Controparte_1 rispondenza degli incontri ai suoi interessi– con le modalità più tutelanti per la minore, anche in forma protetta, con la facoltà di modificare le modalità, la frequenza e la durata dei colloqui a seconda del loro esito, o anche di sospenderli se disturbanti per la minore;
- porre in capo al padre signor con decorrenza dalla data della domanda l'obbligo Controparte_1 di versare alla signora , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile che sarà Parte_1 ritenuta di giustizia –che si ritiene essere non inferiore a € 500,00 o in subordine a € 350,00– con rivalutazione annuale ISTAT come per legge, oltre il 50% delle spese straordinarie indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie adottato dal Tribunale di Bologna;
- disporre in capo a ciascun genitore l'obbligo di comunicare all'altro l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
- emanare ogni ulteriore provvedimento che sarà ritenuto tutelante e garante dell'interesse della minore a vivere e crescere nel modo più equilibrato possibile” Persona_1
Il resistente ha concluso come da memoria del 9 ottobre 2025:
“Si chiede all'Ecc.mo Tribunale di voler
- disporre affidamento condiviso di ovvero, in ipotesi di affidamento esclusivo a favore della Per_1 ricorrente, permettere al padre di vedere e tenere , nei modi e nelle forme che statuira' il Per_1 Tribunale, dunque voler regolamentare gli incontri;
- accertare l'obbligo di contribuzione a carico del convenuto per il mantenimento di , Per_1 rimettendosi all'equa decisione del Tribunale
- Respingere ogni altra richiesta”
Il P.M. ha concluso “si riserva le conclusioni”
***** RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. e hanno intrattenuto a partire Parte_1 Controparte_1 dell'anno 2018 una relazione more uxorio dalla quale è nata, il 20 gennaio 2022,
, riconosciuta da entrambi i genitori. Per_1
La convivenza si è svolta dapprima in un appartamento di proprietà della madre del signor , sito nella via Elio Bernardi n. 5 a Bologna, e successivamente in un CP_1 immobile nel Largo Trombetti n. 6 a Bologna, assegnato gratuitamente dall'Alma Mater al resistente quale alloggio di servizio. Il 29 agosto 2022 le parti hanno interrotto definitivamente la convivenza.
2. Con ricorso depositato in data 24 luglio 2024 la signora ha chiesto Pt_1 che:
- la minore le sia affidata in via esclusiva e rafforzata o, in subordine, che sia affidata in via condivisa a entrambi i genitori;
pagina 2 di 9 - incontri il signor un pomeriggio alla settimana per un'ora in Per_1 CP_1 presenza di un operatore dei servizi sociali o, in subordine, in presenza della madre presso la residenza della stessa;
- sia posto a carico del resistente l'obbligo di versare un contributo mensile non inferiore a 500 euro per il mantenimento ordinario della bambina, oltre a quello di farsi carico del 50% delle spese straordinarie;
- sia stabilito che ella incassi integralmente l'assegno unico;
- sia ordinato al signor di presentare modello ISEE per gli anni 2022- CP_1
2023-2024;
- il resistente sia condannato a rimborsarle la differenza tra la somma dalla stessa pagata per l'iscrizione all'asilo nido della figlia e quella quantificata sulla base Per_1 dell'ISEE di entrambi i genitori, con riserva di determinazione della cifra all'esito della comunicazione dell'asilo nido della somma dovuta;
- sia emanato ogni ulteriore provvedimento ritenuto tutelante nell'interesse della minore. La ricorrente ha allegato in particolare che:
- da ottobre 2022 al settembre 2023 il signor ha visto la figlia in sua CP_1 presenza due pomeriggi a settimana;
successivamente, e fino al novembre 2023, lo stesso ha cominciato a incontrare ogni pomeriggio anche da solo;
Per_1
- fino a novembre 2023 il padre inoltre ha versato la somma di 300,00 euro per il mantenimento di senza contribuire alle spese straordinarie;
Per_1
- dal dicembre 2023 il resistente non ha più visto la bambina, né ha più pagato il contributo per il mantenimento della stessa.
, pur se regolarmente citato, non si è costituito in giudizio. Controparte_1
Nell'udienza del 3 dicembre 2024 il convenuto non si è presentato ed è stato dichiarato contumace. È, invece, comparsa la ricorrente, la quale ha dichiarato che:
- dalla fine di agosto 2022 abita con in un appartamento di sua proprietà sito Per_1 in Calderara di Reno, via Achille Grandi n. 10, sul quale non gravano oneri;
- dal dicembre 2023 il signor non vede la bambina e non versa alcunchè CP_1 per il suo mantenimento, mentre prima la incontrava un pomeriggio alla settimana dall'uscita dal nido alle 18,00 o alle 19,00 e la domenica dalle 10,30 alla sera prima di cena, nonché pagava 300,00 euro mensili per il suo mantenimento;
- è impiegata a tempo parziale e indeterminato come assistente alla poltrona nello studio odontoiatrico PACINI e percepisce uno stipendio di 1.100,00 euro mensili oltre alla tredicesima e alla quattordicesima;
- oltre che dell'appartamento in cui vive, è proprietaria della quota di un sesto dell'unità abitativa in cui sta sua madre, sita in Calderara, via Longarola n. 30/1;
- sta rifondendo un finanziamento contratto per l'acquisto di un'autovettura in rate di 174,00 euro mensili;
- percepisce 54,00 euro mensili di assegno unico perché il signor non ha CP_1 voluto fare l'ISEE con lei, mentre prima riceveva a questo titolo 220,00 euro mensili;
pagina 3 di 9 - deve restituire alla madre 48.000,00 euro per un prestito che le ha fatto, ma attualmente non le sta versando nulla perché non ne ha la possibilità. Con ordinanza del 5 dicembre 2024 la Giudice, provvedendo in via provvisoria e urgente ai sensi dell'art. 473 bis.22, c.p.c.:
- ha affidato alla madre in forma esclusiva rafforzata;
Per_1
- ha collocato la bambina presso la signora;
Pt_1
- ha disposto che, qualora il padre manifesti la volontà di incontrare la figlia, i servizi sociali organizzino le visite -previa valutazione delle capacità genitoriali del signor e della serietà dell'intenzione, oltre che dei desideri della bambina e della CP_1 rispondenza degli incontri ai suoi interessi- inizialmente in forma protetta e due volte al mese, con la facoltà di modificare le modalità, la frequenza e la durata dei colloqui a seconda del loro esito, o anche di sospenderli se disturbanti per il minore;
- ha posto a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente l'importo di 350,00 euro mensili per il mantenimento ordinario della figlia, oltre a quello di sostenere il 50% delle spese straordinarie affrontate nell'interesse della bambina;
- ha deciso in materia istruttoria. Con memoria del 14 marzo 2025 si è tardivamente costituito il signor , il CP_1 quale:
- ha allegato di avere interrotto il suo rapporto con la signora e Pt_1 Per_1 all'inizio del 2024, in quanto la sua ex convivente era maggiormente interessata a ottenere il suo ISEE che a organizzare gli incontri tra lui e la bambina;
- ha negato di assumere cocaina;
- ha dato atto che lavora per l'Università di Bologna;
- ha riferito di essere residente in un immobile di proprietà dell'ente suddetto, ma di abitare di fatto a casa dei suoi genitori;
- non ha formalizzato richieste. La causa è stata ritualmente istruita con l'acquisizione di documenti e con l'audizione di testimoni e all'udienza dell'11 dicembre 2025 è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero è intervenuto.
3. Tanto premesso, si può passare all'esame delle questioni sottoposte all'esame del Collegio. 3a. Preliminarmente deve essere evidenziato che la signora ha Pt_1 rinunciato alle seguenti domande:
“- ordinare a di presentare il modello Isee per gli anni 2022- Controparte_1
2023-2024 e futuri successivi;
- condannare a rimborsare a la Controparte_1 Parte_1 differenza tra la somma pagata per l'iscrizione all'asilo nido di e la Persona_1 somma quantificata sulla base dell'Isee di entrambi i genitori, pari all'oggi a € 247,62 (duecentoquarantasette/62), oltre alla differenza tra le rette future che verranno pagate nei mesi a venire e le somme che sarebbero dovute per il nido di in caso di Per_1
pagina 4 di 9 regolare presentazione dell'Isee, nonché a rimborsare a la Parte_1 differenza tra la somma percepita da a titolo di Assegno Unico e Parte_1
Universale e quella quantificata sulla base della regolare presentazione dell'Isee, pari all'oggi a € 1.304,90 (milletrecentoquattro/90), oltre alla differenza tra ciascuna somma mensile futura che dovrebbe essere erogata quale Assegno unico e Universale sulla base della regolare presentazione dell'Isee e ciascuna somma mensile che verrà erogata quale Assegno unico e Universale”. Ella, infatti, dopo averle proposte nella memoria depositata ai sensi dell'art. 473 bis.17, primo comma, c.p.c., non ha coltivato le suddette istanze nel corso del processo, non le ha ribadite in sede di precisazione delle conclusioni e non ha argomentato su di esse nella memoria conclusionale. 3b. In relazione all'affido di , i servizi sociali nella relazione datata 28 Per_1 novembre 2024 hanno evidenziato che:
- la bambina è “socievole, aperta e attenta a quello che diceva la madre, alla quale è apparsa molto legata”;
- le pedagogiste del nido d'infanzia frequentato dalla minore l'hanno descritta come competente e con capacità cognitive alte, capace di rapportarsi in maniera adeguata sia ai pari che agli adulti, dotata di una spiccata empatia;
hanno inoltre riportato che la madre “è molto presente e attenta ai bisogni della figlia”, nonché che dopo il dicembre 2023 il padre non è più andato a prendere la bambina;
- la madre è stata collaborativa, “adeguata, premurosa, attenta ai bisogni della figlia e presente nelle diverse sfere della sua vita”;
- hanno convocato due volte il padre con un telegramma, ma nella prima occasione non si è presentato e nella seconda il plico non è stato consegnato perché il destinatario risultava sconosciuto;
hanno altresì cercato numerose volte di convocarlo telefonicamente, ma non ha mai risposto alle chiamate e non ha ricontattato il servizio;
- hanno suggerito l'affido esclusivo della minore alla signora . Pt_1
Sebbene il modello che meglio garantisce al minore il diritto alla cosiddetta
“bigenitorialità” sia quello dell'affido condiviso, che, pertanto, costituisce, ai sensi dell'art. 337, secondo comma, c.c., la regola generale, nel caso in cui sussistano condizioni oggettive da cui emerga che tale assetto risulterebbe pregiudizievole per la prole, il Giudice può e deve derogare alla predetta regola, adottando un modello di affidamento differente, quale, in particolare, quello esclusivo. Orbene, nel caso di specie il padre si è dimostrato inadeguato a comprendere le responsabilità e l'impegno costante che il ruolo di genitore comporta. Egli, infatti, sulla base di quanto emerso (e dallo stesso confermato nella comparsa di costituzione), dal dicembre 2023 è assente dalla vita della figlia e non ha cercato nessun contatto con la ex compagna per chiedere informazioni su . Inoltre, non ha collaborato con i servizi Per_1 sociali, non presentandosi alla convocazione e non rispondendo alle telefonate, né ricontattando gli operatori. Dalla fine del 2023 non contribuisce in alcun modo al mantenimento della bambina, rifiutando di ottemperare anche agli adempimenti pagina 5 di 9 burocratici (quale la presentazione della dichiarazione ISEE) necessari per ottenere i contributi economici di sostegno alle famiglie nella giusta misura. Dal canto suo, come emerge dalla menzionata relazione dei servizi sociali, la signora si è dimostrata adeguata a svolgere le funzioni genitoriali con impegno, Pt_1 dedizione e responsabilità, accudendo la figlia e facendosi carico dei suoi bisogni affettivi e materiali. Conseguentemente deve ritenersi che il modello che meglio corrisponde all'interesse della minore sia quello dell'affido esclusivo alla madre, con la facoltà per quest'ultima di adottare tutte le decisioni in materia di salute, istruzione e cura e nello svolgimento delle pratiche burocratiche (ivi comprese quelle relative al rilascio o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio). 3c. deve essere collocata presso la madre, atteso che tale sistemazione, in Per_1 essere da tempo, è risultata adeguata alle esigenze della bambina. Data la lunga assenza del padre dalla vita della figlia, allo stato non vi è la possibilità di calendarizzare le visite dello stesso alla minore. Pertanto, qualora lo stesso manifesti il desiderio di incontrare la minore, i servizi sociali provvederanno a organizzare gli incontri, previa verifica dell'adeguatezza del signor e dell'assenza di CP_1 pregiudizi per la bambina.
3d. Per quanto riguarda il contributo da porre a carico del genitore non allocatario per il mantenimento ordinario e straordinario di si deve osservare che la signora Per_1
: Pt_1
- vive con la figlia in un appartamento in via Achille Grandi n. 10 a Calderara di Reno di sua proprietà e per il cui acquisto è debitrice nei confronti della madre, signora
, della somma di 48.000,00 euro;
Parte_2
- è comproprietaria, per la quota di 1/6, con la madre e con il fratello, di un immobile in Calderara di Reno, Via Longarola n.30, nel quale attualmente risiede la genitrice;
- dal 4 maggio 2020 è dipendente a tempo indeterminato e parziale dello studio odontoiatrico Pacini di Bologna con mansione di assistente alla poltrona;
- per gli esercizi 2022, 2023 e 2024 ha percepito redditi netti annui pari rispettivamente a 10.706,00 euro (892,00 mensili), a 13.003,00 euro (1.084,00 mensili) e a 15.159,00 euro (1.263,00 mensili);
- è intestataria del conto corrente BancoPosta-Poste Italiane n° 99314072, su cui risultavano al 31 dicembre 2023 una provvista di 1.829,11 euro e al 7 novembre 2024 un saldo attivo di 779,43 euro;
- è proprietaria da aprile 2023 dell'autovettura Renault Kaptur, per l'acquisto della quale ha acceso un finanziamento di 27.000,00 euro, che sta rifondendo in rate mensili di 174,43 euro ciascuna, oltre ad una maxi-rata finale di 17.800 euro;
- percepisce l'assegno unico che ammontava fino a febbraio 2024 a 220,00 o 250,00 euro mensili e che da marzo 2024 è calato a 50,00/68,00 euro mensili, a causa -secondo quanto allegato dalla ricorrente- della mandata presentazione dell'ISEE da parte del resistente. Dal canto suo il signor : CP_1
pagina 6 di 9 - dal 29 dicembre 2011 è dipendente dell'Università di Bologna con la mansione di custode;
- in forza di tale rapporto di lavoro, è assegnatario a titolo gratuito di un alloggio di servizio sito in Bologna, Largo Trombetti n. 6, dove risiede, sebbene nella memoria di costituzione abbia sostenuto di abitare nell'appartamento dei suoi genitori;
- per gli esercizi 2022, 2023 e 2024 ha denunciato redditi netti pari rispettivamente a 18.710,00 euro (1.559,00 mensili), a 19.741,00 euro (1.645,00 mensili) e a 20.711,00 euro (1.726,00 mensili);
- è inoltre titolare di due conti correnti, uno dei quali acceso presso la Cassa di Risparmio di Asti e l'altro presso , nonché di un conto deposito a risparmio CP_2 sempre presso;
CP_2
- risulta infine avere acceso nel 2016, nel 2017 e nel 2022 tra finanziamenti rispettivamente presso Findomestic i primi due e presso la Cassa di Risparmi il terzo, ma non ha prodotto documentazione attestante né se sono ancora in corso, né l'eventuale rata. Ai fini della determinazione del contributo da porre a carico del signor CP_1 per il mantenimento ordinario della figlia si deve tenere in considerazione, oltre che le sopra esposte circostanze, anche le seguenti:
- non contribuisce in maniera diretta al mantenimento della figlia, che non vede e nel prossimo futuro, se lo vorrà, incontrerà in forma protetta;
- è ancora in tenera età e dunque ha esigenze e bisogni limitati. Per_1
Alla luce delle sopra esposte considerazioni appare equo e congruo stabilire un contributo a carico del padre di 400,00 euro mensili per il mantenimento ordinario della figlia. Le spese straordinarie sostenute nell'interesse della minore debbono essere suddivise a metà tra i genitori. 3e. Alla signora , quale affidataria esclusiva di , spetta Pt_1 Per_1 integralmente l'assegno unico universale, come per legge.
4. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, debbono seguire la soccombenza.
In particolare, i compensi vanno determinati valutando il procedimento in esame di valore indeterminabile (Cass. 610/99) con riferimento allo scaglione da € 26.000 a € 52.000 ex art.5 co.6 D.M. cit. e quantificando il dovuto in un valore ricompreso tra i minimi e i medi delle tariffe per tutte e quattro le fasi, data la non eccessiva complessità della controversia.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, ogni altra istanza disattesa e respinta: 1) affida in forma esclusiva rafforzata a , la quale potrà Per_1 Parte_1 assumere autonomamente le decisioni di principale interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima, nonché
pagina 7 di 9 potrà provvedere autonomamente al disbrigo delle pratiche burocratiche (ivi comprese quelle relative al rilascio o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio);
2) colloca la minore presso la madre;
3) dispone che, qualora il padre manifesti la volontà di incontrare la figlia, i servizi sociali organizzino le visite-previa valutazione delle capacità genitoriali del signor e della serietà dell'intenzione, oltre che dei desideri della bambina e della CP_1 rispondenza degli incontri ai suoi interessi- inizialmente in forma protetta e due volte al mese, con la facoltà di modificare le modalità, la frequenza e la durata dei colloqui a seconda del loro esito, o anche di sospenderli se disturbanti per il minore;
4) con decorrenza dalla data di deposito del ricorso pone a carico del signor CP_1
l'obbligo di versare alla signora , entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di Pt_1 contributo al mantenimento ordinario del minore, la somma di 400,00 euro mensili;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita del figlio (vitto, alloggio, mensa scolastica, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona); 5) a decorrere dalla data del ricorso dispone che i genitori si facciano carico, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse della minore: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: pagina 8 di 9 tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
6) dispone che come per legge l'assegno unico sia integralmente versato a Parte_1
quale affidataria esclusiva della figlia;
[...]
7) fa obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma secondo, cod. civ., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore;
8) condanna il signor a rifondere alla signora le spese CP_1 Pt_1 processuali, che liquida in complessivi euro 5.000,00, oltre a rimborso forfettario, spese generali nella misura del 15% e a i.v.a. e c.p.a. come per legge. Bologna, così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, tenuta il 17 dicembre 2025
La Giudice
dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da nata a [...] l'[...] (c.f. ) Parte_1 C.F._1 assistita e difesa in giudizio dall'Avv. Cinzia VITACOLONNA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Bologna, via Monte Grappa n. 11 RICORRENTE contro nato a [...] il [...] (c.f. , Controparte_1 C.F._2 assistito e difeso in giudizio dall'Avv. Fabio CHIARINI, presso il cui studio, in Bologna, Largo Trombetti n. 6, è elettivamente domiciliato RESISTENTE con l'intervento del P.M.
***** OGGETTO regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su figli nati fuori da matrimonio.
***** CONCLUSIONI La ricorrente ha concluso come da memoria del 10 ottobre 2025:
“voglia il Tribunale di Bologna, respinta ogni contraria istanza ed eccezione:
- affidare la minore , nata a Bologna il [...], in [...] esclusiva rafforzata alla Persona_1 madre , disponendo che la madre potrà assumere autonomamente le decisioni di Parte_1 principale interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima, nonché potrà provvedere autonomamente al disbrigo delle pratiche burocratiche (ivi comprese quelle relative al rilascio o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio); pagina 1 di 9 - collocare la minore presso la madre;
- dato atto del totale disinteresse del padre signor nei confronti della figlia, Controparte_1 sospendere un'eventuale, e all'oggi inesistente, frequentazione padre / figlia ovvero in subordine conferire ai Servizi Sociali territorialmente competenti l'incarico che il Tribunale ritenga più adeguato ai fini del benessere della minore e, in tal caso, qualora il padre manifesti la volontà di incontrare la figlia, disporre che i Servizi Sociali organizzino le visite –previa valutazione delle capacità genitoriali di e della serietà dell'intenzione, oltre che dei desideri della bambina e della Controparte_1 rispondenza degli incontri ai suoi interessi– con le modalità più tutelanti per la minore, anche in forma protetta, con la facoltà di modificare le modalità, la frequenza e la durata dei colloqui a seconda del loro esito, o anche di sospenderli se disturbanti per la minore;
- porre in capo al padre signor con decorrenza dalla data della domanda l'obbligo Controparte_1 di versare alla signora , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile che sarà Parte_1 ritenuta di giustizia –che si ritiene essere non inferiore a € 500,00 o in subordine a € 350,00– con rivalutazione annuale ISTAT come per legge, oltre il 50% delle spese straordinarie indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie adottato dal Tribunale di Bologna;
- disporre in capo a ciascun genitore l'obbligo di comunicare all'altro l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
- emanare ogni ulteriore provvedimento che sarà ritenuto tutelante e garante dell'interesse della minore a vivere e crescere nel modo più equilibrato possibile” Persona_1
Il resistente ha concluso come da memoria del 9 ottobre 2025:
“Si chiede all'Ecc.mo Tribunale di voler
- disporre affidamento condiviso di ovvero, in ipotesi di affidamento esclusivo a favore della Per_1 ricorrente, permettere al padre di vedere e tenere , nei modi e nelle forme che statuira' il Per_1 Tribunale, dunque voler regolamentare gli incontri;
- accertare l'obbligo di contribuzione a carico del convenuto per il mantenimento di , Per_1 rimettendosi all'equa decisione del Tribunale
- Respingere ogni altra richiesta”
Il P.M. ha concluso “si riserva le conclusioni”
***** RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. e hanno intrattenuto a partire Parte_1 Controparte_1 dell'anno 2018 una relazione more uxorio dalla quale è nata, il 20 gennaio 2022,
, riconosciuta da entrambi i genitori. Per_1
La convivenza si è svolta dapprima in un appartamento di proprietà della madre del signor , sito nella via Elio Bernardi n. 5 a Bologna, e successivamente in un CP_1 immobile nel Largo Trombetti n. 6 a Bologna, assegnato gratuitamente dall'Alma Mater al resistente quale alloggio di servizio. Il 29 agosto 2022 le parti hanno interrotto definitivamente la convivenza.
2. Con ricorso depositato in data 24 luglio 2024 la signora ha chiesto Pt_1 che:
- la minore le sia affidata in via esclusiva e rafforzata o, in subordine, che sia affidata in via condivisa a entrambi i genitori;
pagina 2 di 9 - incontri il signor un pomeriggio alla settimana per un'ora in Per_1 CP_1 presenza di un operatore dei servizi sociali o, in subordine, in presenza della madre presso la residenza della stessa;
- sia posto a carico del resistente l'obbligo di versare un contributo mensile non inferiore a 500 euro per il mantenimento ordinario della bambina, oltre a quello di farsi carico del 50% delle spese straordinarie;
- sia stabilito che ella incassi integralmente l'assegno unico;
- sia ordinato al signor di presentare modello ISEE per gli anni 2022- CP_1
2023-2024;
- il resistente sia condannato a rimborsarle la differenza tra la somma dalla stessa pagata per l'iscrizione all'asilo nido della figlia e quella quantificata sulla base Per_1 dell'ISEE di entrambi i genitori, con riserva di determinazione della cifra all'esito della comunicazione dell'asilo nido della somma dovuta;
- sia emanato ogni ulteriore provvedimento ritenuto tutelante nell'interesse della minore. La ricorrente ha allegato in particolare che:
- da ottobre 2022 al settembre 2023 il signor ha visto la figlia in sua CP_1 presenza due pomeriggi a settimana;
successivamente, e fino al novembre 2023, lo stesso ha cominciato a incontrare ogni pomeriggio anche da solo;
Per_1
- fino a novembre 2023 il padre inoltre ha versato la somma di 300,00 euro per il mantenimento di senza contribuire alle spese straordinarie;
Per_1
- dal dicembre 2023 il resistente non ha più visto la bambina, né ha più pagato il contributo per il mantenimento della stessa.
, pur se regolarmente citato, non si è costituito in giudizio. Controparte_1
Nell'udienza del 3 dicembre 2024 il convenuto non si è presentato ed è stato dichiarato contumace. È, invece, comparsa la ricorrente, la quale ha dichiarato che:
- dalla fine di agosto 2022 abita con in un appartamento di sua proprietà sito Per_1 in Calderara di Reno, via Achille Grandi n. 10, sul quale non gravano oneri;
- dal dicembre 2023 il signor non vede la bambina e non versa alcunchè CP_1 per il suo mantenimento, mentre prima la incontrava un pomeriggio alla settimana dall'uscita dal nido alle 18,00 o alle 19,00 e la domenica dalle 10,30 alla sera prima di cena, nonché pagava 300,00 euro mensili per il suo mantenimento;
- è impiegata a tempo parziale e indeterminato come assistente alla poltrona nello studio odontoiatrico PACINI e percepisce uno stipendio di 1.100,00 euro mensili oltre alla tredicesima e alla quattordicesima;
- oltre che dell'appartamento in cui vive, è proprietaria della quota di un sesto dell'unità abitativa in cui sta sua madre, sita in Calderara, via Longarola n. 30/1;
- sta rifondendo un finanziamento contratto per l'acquisto di un'autovettura in rate di 174,00 euro mensili;
- percepisce 54,00 euro mensili di assegno unico perché il signor non ha CP_1 voluto fare l'ISEE con lei, mentre prima riceveva a questo titolo 220,00 euro mensili;
pagina 3 di 9 - deve restituire alla madre 48.000,00 euro per un prestito che le ha fatto, ma attualmente non le sta versando nulla perché non ne ha la possibilità. Con ordinanza del 5 dicembre 2024 la Giudice, provvedendo in via provvisoria e urgente ai sensi dell'art. 473 bis.22, c.p.c.:
- ha affidato alla madre in forma esclusiva rafforzata;
Per_1
- ha collocato la bambina presso la signora;
Pt_1
- ha disposto che, qualora il padre manifesti la volontà di incontrare la figlia, i servizi sociali organizzino le visite -previa valutazione delle capacità genitoriali del signor e della serietà dell'intenzione, oltre che dei desideri della bambina e della CP_1 rispondenza degli incontri ai suoi interessi- inizialmente in forma protetta e due volte al mese, con la facoltà di modificare le modalità, la frequenza e la durata dei colloqui a seconda del loro esito, o anche di sospenderli se disturbanti per il minore;
- ha posto a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente l'importo di 350,00 euro mensili per il mantenimento ordinario della figlia, oltre a quello di sostenere il 50% delle spese straordinarie affrontate nell'interesse della bambina;
- ha deciso in materia istruttoria. Con memoria del 14 marzo 2025 si è tardivamente costituito il signor , il CP_1 quale:
- ha allegato di avere interrotto il suo rapporto con la signora e Pt_1 Per_1 all'inizio del 2024, in quanto la sua ex convivente era maggiormente interessata a ottenere il suo ISEE che a organizzare gli incontri tra lui e la bambina;
- ha negato di assumere cocaina;
- ha dato atto che lavora per l'Università di Bologna;
- ha riferito di essere residente in un immobile di proprietà dell'ente suddetto, ma di abitare di fatto a casa dei suoi genitori;
- non ha formalizzato richieste. La causa è stata ritualmente istruita con l'acquisizione di documenti e con l'audizione di testimoni e all'udienza dell'11 dicembre 2025 è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero è intervenuto.
3. Tanto premesso, si può passare all'esame delle questioni sottoposte all'esame del Collegio. 3a. Preliminarmente deve essere evidenziato che la signora ha Pt_1 rinunciato alle seguenti domande:
“- ordinare a di presentare il modello Isee per gli anni 2022- Controparte_1
2023-2024 e futuri successivi;
- condannare a rimborsare a la Controparte_1 Parte_1 differenza tra la somma pagata per l'iscrizione all'asilo nido di e la Persona_1 somma quantificata sulla base dell'Isee di entrambi i genitori, pari all'oggi a € 247,62 (duecentoquarantasette/62), oltre alla differenza tra le rette future che verranno pagate nei mesi a venire e le somme che sarebbero dovute per il nido di in caso di Per_1
pagina 4 di 9 regolare presentazione dell'Isee, nonché a rimborsare a la Parte_1 differenza tra la somma percepita da a titolo di Assegno Unico e Parte_1
Universale e quella quantificata sulla base della regolare presentazione dell'Isee, pari all'oggi a € 1.304,90 (milletrecentoquattro/90), oltre alla differenza tra ciascuna somma mensile futura che dovrebbe essere erogata quale Assegno unico e Universale sulla base della regolare presentazione dell'Isee e ciascuna somma mensile che verrà erogata quale Assegno unico e Universale”. Ella, infatti, dopo averle proposte nella memoria depositata ai sensi dell'art. 473 bis.17, primo comma, c.p.c., non ha coltivato le suddette istanze nel corso del processo, non le ha ribadite in sede di precisazione delle conclusioni e non ha argomentato su di esse nella memoria conclusionale. 3b. In relazione all'affido di , i servizi sociali nella relazione datata 28 Per_1 novembre 2024 hanno evidenziato che:
- la bambina è “socievole, aperta e attenta a quello che diceva la madre, alla quale è apparsa molto legata”;
- le pedagogiste del nido d'infanzia frequentato dalla minore l'hanno descritta come competente e con capacità cognitive alte, capace di rapportarsi in maniera adeguata sia ai pari che agli adulti, dotata di una spiccata empatia;
hanno inoltre riportato che la madre “è molto presente e attenta ai bisogni della figlia”, nonché che dopo il dicembre 2023 il padre non è più andato a prendere la bambina;
- la madre è stata collaborativa, “adeguata, premurosa, attenta ai bisogni della figlia e presente nelle diverse sfere della sua vita”;
- hanno convocato due volte il padre con un telegramma, ma nella prima occasione non si è presentato e nella seconda il plico non è stato consegnato perché il destinatario risultava sconosciuto;
hanno altresì cercato numerose volte di convocarlo telefonicamente, ma non ha mai risposto alle chiamate e non ha ricontattato il servizio;
- hanno suggerito l'affido esclusivo della minore alla signora . Pt_1
Sebbene il modello che meglio garantisce al minore il diritto alla cosiddetta
“bigenitorialità” sia quello dell'affido condiviso, che, pertanto, costituisce, ai sensi dell'art. 337, secondo comma, c.c., la regola generale, nel caso in cui sussistano condizioni oggettive da cui emerga che tale assetto risulterebbe pregiudizievole per la prole, il Giudice può e deve derogare alla predetta regola, adottando un modello di affidamento differente, quale, in particolare, quello esclusivo. Orbene, nel caso di specie il padre si è dimostrato inadeguato a comprendere le responsabilità e l'impegno costante che il ruolo di genitore comporta. Egli, infatti, sulla base di quanto emerso (e dallo stesso confermato nella comparsa di costituzione), dal dicembre 2023 è assente dalla vita della figlia e non ha cercato nessun contatto con la ex compagna per chiedere informazioni su . Inoltre, non ha collaborato con i servizi Per_1 sociali, non presentandosi alla convocazione e non rispondendo alle telefonate, né ricontattando gli operatori. Dalla fine del 2023 non contribuisce in alcun modo al mantenimento della bambina, rifiutando di ottemperare anche agli adempimenti pagina 5 di 9 burocratici (quale la presentazione della dichiarazione ISEE) necessari per ottenere i contributi economici di sostegno alle famiglie nella giusta misura. Dal canto suo, come emerge dalla menzionata relazione dei servizi sociali, la signora si è dimostrata adeguata a svolgere le funzioni genitoriali con impegno, Pt_1 dedizione e responsabilità, accudendo la figlia e facendosi carico dei suoi bisogni affettivi e materiali. Conseguentemente deve ritenersi che il modello che meglio corrisponde all'interesse della minore sia quello dell'affido esclusivo alla madre, con la facoltà per quest'ultima di adottare tutte le decisioni in materia di salute, istruzione e cura e nello svolgimento delle pratiche burocratiche (ivi comprese quelle relative al rilascio o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio). 3c. deve essere collocata presso la madre, atteso che tale sistemazione, in Per_1 essere da tempo, è risultata adeguata alle esigenze della bambina. Data la lunga assenza del padre dalla vita della figlia, allo stato non vi è la possibilità di calendarizzare le visite dello stesso alla minore. Pertanto, qualora lo stesso manifesti il desiderio di incontrare la minore, i servizi sociali provvederanno a organizzare gli incontri, previa verifica dell'adeguatezza del signor e dell'assenza di CP_1 pregiudizi per la bambina.
3d. Per quanto riguarda il contributo da porre a carico del genitore non allocatario per il mantenimento ordinario e straordinario di si deve osservare che la signora Per_1
: Pt_1
- vive con la figlia in un appartamento in via Achille Grandi n. 10 a Calderara di Reno di sua proprietà e per il cui acquisto è debitrice nei confronti della madre, signora
, della somma di 48.000,00 euro;
Parte_2
- è comproprietaria, per la quota di 1/6, con la madre e con il fratello, di un immobile in Calderara di Reno, Via Longarola n.30, nel quale attualmente risiede la genitrice;
- dal 4 maggio 2020 è dipendente a tempo indeterminato e parziale dello studio odontoiatrico Pacini di Bologna con mansione di assistente alla poltrona;
- per gli esercizi 2022, 2023 e 2024 ha percepito redditi netti annui pari rispettivamente a 10.706,00 euro (892,00 mensili), a 13.003,00 euro (1.084,00 mensili) e a 15.159,00 euro (1.263,00 mensili);
- è intestataria del conto corrente BancoPosta-Poste Italiane n° 99314072, su cui risultavano al 31 dicembre 2023 una provvista di 1.829,11 euro e al 7 novembre 2024 un saldo attivo di 779,43 euro;
- è proprietaria da aprile 2023 dell'autovettura Renault Kaptur, per l'acquisto della quale ha acceso un finanziamento di 27.000,00 euro, che sta rifondendo in rate mensili di 174,43 euro ciascuna, oltre ad una maxi-rata finale di 17.800 euro;
- percepisce l'assegno unico che ammontava fino a febbraio 2024 a 220,00 o 250,00 euro mensili e che da marzo 2024 è calato a 50,00/68,00 euro mensili, a causa -secondo quanto allegato dalla ricorrente- della mandata presentazione dell'ISEE da parte del resistente. Dal canto suo il signor : CP_1
pagina 6 di 9 - dal 29 dicembre 2011 è dipendente dell'Università di Bologna con la mansione di custode;
- in forza di tale rapporto di lavoro, è assegnatario a titolo gratuito di un alloggio di servizio sito in Bologna, Largo Trombetti n. 6, dove risiede, sebbene nella memoria di costituzione abbia sostenuto di abitare nell'appartamento dei suoi genitori;
- per gli esercizi 2022, 2023 e 2024 ha denunciato redditi netti pari rispettivamente a 18.710,00 euro (1.559,00 mensili), a 19.741,00 euro (1.645,00 mensili) e a 20.711,00 euro (1.726,00 mensili);
- è inoltre titolare di due conti correnti, uno dei quali acceso presso la Cassa di Risparmio di Asti e l'altro presso , nonché di un conto deposito a risparmio CP_2 sempre presso;
CP_2
- risulta infine avere acceso nel 2016, nel 2017 e nel 2022 tra finanziamenti rispettivamente presso Findomestic i primi due e presso la Cassa di Risparmi il terzo, ma non ha prodotto documentazione attestante né se sono ancora in corso, né l'eventuale rata. Ai fini della determinazione del contributo da porre a carico del signor CP_1 per il mantenimento ordinario della figlia si deve tenere in considerazione, oltre che le sopra esposte circostanze, anche le seguenti:
- non contribuisce in maniera diretta al mantenimento della figlia, che non vede e nel prossimo futuro, se lo vorrà, incontrerà in forma protetta;
- è ancora in tenera età e dunque ha esigenze e bisogni limitati. Per_1
Alla luce delle sopra esposte considerazioni appare equo e congruo stabilire un contributo a carico del padre di 400,00 euro mensili per il mantenimento ordinario della figlia. Le spese straordinarie sostenute nell'interesse della minore debbono essere suddivise a metà tra i genitori. 3e. Alla signora , quale affidataria esclusiva di , spetta Pt_1 Per_1 integralmente l'assegno unico universale, come per legge.
4. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, debbono seguire la soccombenza.
In particolare, i compensi vanno determinati valutando il procedimento in esame di valore indeterminabile (Cass. 610/99) con riferimento allo scaglione da € 26.000 a € 52.000 ex art.5 co.6 D.M. cit. e quantificando il dovuto in un valore ricompreso tra i minimi e i medi delle tariffe per tutte e quattro le fasi, data la non eccessiva complessità della controversia.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, ogni altra istanza disattesa e respinta: 1) affida in forma esclusiva rafforzata a , la quale potrà Per_1 Parte_1 assumere autonomamente le decisioni di principale interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima, nonché
pagina 7 di 9 potrà provvedere autonomamente al disbrigo delle pratiche burocratiche (ivi comprese quelle relative al rilascio o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio);
2) colloca la minore presso la madre;
3) dispone che, qualora il padre manifesti la volontà di incontrare la figlia, i servizi sociali organizzino le visite-previa valutazione delle capacità genitoriali del signor e della serietà dell'intenzione, oltre che dei desideri della bambina e della CP_1 rispondenza degli incontri ai suoi interessi- inizialmente in forma protetta e due volte al mese, con la facoltà di modificare le modalità, la frequenza e la durata dei colloqui a seconda del loro esito, o anche di sospenderli se disturbanti per il minore;
4) con decorrenza dalla data di deposito del ricorso pone a carico del signor CP_1
l'obbligo di versare alla signora , entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di Pt_1 contributo al mantenimento ordinario del minore, la somma di 400,00 euro mensili;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita del figlio (vitto, alloggio, mensa scolastica, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona); 5) a decorrere dalla data del ricorso dispone che i genitori si facciano carico, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse della minore: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: pagina 8 di 9 tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
6) dispone che come per legge l'assegno unico sia integralmente versato a Parte_1
quale affidataria esclusiva della figlia;
[...]
7) fa obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma secondo, cod. civ., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore;
8) condanna il signor a rifondere alla signora le spese CP_1 Pt_1 processuali, che liquida in complessivi euro 5.000,00, oltre a rimborso forfettario, spese generali nella misura del 15% e a i.v.a. e c.p.a. come per legge. Bologna, così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, tenuta il 17 dicembre 2025
La Giudice
dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 9 di 9