Sentenza 17 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 17/02/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 1941/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da:
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
ed ivi residente in Salita Campasso di San Nicola n. 11/14, elettivamente domiciliata in
Genova (GE), Via G. Macaggi n. 17/11, presso e nello studio dell'Avv. Stefano Bagatta, che la rappresenta e la difende come da procura in atti
- Ricorrente - nei confronti di
, C.F. , nato a [...], il [...], CP_1 C.F._2
residente in [...] B/23, ed elettivamente domiciliato in Genova
(GE), Via Domenico Fiasella n. 4/7, presso e nello studio dell'Avv. Domenico Pedron, che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti
- Convenuto-
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
I. In via principale ed in ogni caso, accertato e dichiarato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sigg.ri e non può essere mantenuta Parte_1 CP_1
e/o ricostruita, pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in GENOVA, atto nr. 110 P. I S. Vol. Anno 2008, Uff. 1, come da estratto per riassunto dell'atto di matrimonio fornito dall'Ufficio di Stato Civile del Comune di GENOVA (cfr. doc. 1);
II. per i motivi esposti in atti, disporre a carico del resistente, sig. l'obbligo CP_1
di corrispondere in favore della sig.ra un assegno divorzile nella misura di, Parte_1
almeno, € 700,00# mensili, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, e da versarsi entro e non oltre il giorno 5 del mese in favore della ricorrente, o, comunque, in subordine, quella diversa somma che dovesse essere ritenuta di giustizia, comunque non inferiore alla somma di€476,94# (€ 450,00#aggiornato ISTAT)attualmente corrisposta dal sig. in favore della moglie a titolo di contributo al mantenimento;
CP_1
IV. in ogni caso, con vittoria delle spese di giudizio.”
Conclusioni per il resistente: “il Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza e previa ogni declaratoria del caso, voglia:
- dichiarare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto in data 28 febbraio
2008 da e;
CP_1 Parte_1
- in via principale, respingere la richiesta di riconoscimento di assegno divorzile in quanto infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario 15% ed oltre CPA ed IVA;
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice dovesse ritenere esistenti i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile, ridurre il relativo importo rispetto all'attuale assegno di mantenimento nella misura meglio vista, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario 15% ed oltre CPA ed
IVA;
- respingere la richiesta di riconoscimento di una quota dell'eventuale TFR di CP_1
in quanto infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e compensi professionali,
[...]
oltre rimborso forfettario 15% ed oltre CPA ed IVA. Salvis juribus.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/02/2023 e ritualmente notificato, la SI.ra Parte_1
ha chiesto che venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile celebrato a Genova
(GE) in data 28/02/2008 con il SI. dalla cui unione non erano nati figli e da CP_1
cui si era separata consensualmente come da verbale del 09/06/2022 omologato dal Tribunale di Genova in data 23/06/2022, chiedendo che le venisse riconosciuto un assegno divorzile pari ad € 700,00 mensili o nella misura meglio vista in considerazione del peggioramento delle proprie condizioni economiche.
Oltre a ciò, la ricorrente ha chiesto che venisse accertato il suo diritto a percepire il 40% del trattamento di fine rapporto maturato dal marito durante il matrimonio nell'ipotesi in cui, nel corso del presente giudizio, si verificassero le condizioni in ordine alla cessazione del rapporto di lavoro.
All'esito dell'udienza presidenziale del 29/05/2023, svoltasi nella contumacia del convenuto nonostante la regolarità della notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. presso la residenza risultante dal certificato anagrafico in atti, con ordinanza non reclamata emessa in data
01/06/2023, il Presidente F.F., in persona del dott. Danilo Corvacchiola, ha confermato le condizioni di separazione in essere, rimettendo le parti dinanzi a sé come G.I.
Con comparsa di costituzione e risposta del 06/10/2023, si è costituito in giudizio il SI. il quale, pur aderendo alla domanda in punto status, si è opposto alle richieste in CP_1
punto economico avanzate dalla ricorrente chiedendone il rigetto e in via subordinata ha chiesto la riduzione dell'attuale importo dell'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione.
Concessi i termini ex art. 183, co. VI c.p.c., la causa, ritenuta la causa matura sulla base delle produzioni documentali, è stata rinviata all'udienza cartolare del 06/06/2024 in cui le parti hanno precisato le proprie conclusioni come in epigrafe ed è stata rimessa al Collegio per la decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le difese conclusionali.
* * * * * *
Ciò premesso, la domanda di divorzio, a cui il convenuto non si è opposto ma anzi ha espressamente aderito, deve certamente essere accolta sussistendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2) lett. b della Legge 01/12/1970, n. 898.
I coniugi, infatti, si sono separati come da verbale del 09/06/2022 omologato dal Tribunale di
Genova in data 23/06/2022 e da allora hanno vissuto separati senza che vi sia stata alcuna possibilità di ricostruzione della comunione morale e materiale fra le parti, come confermato dalle dichiarazioni rese dalle stesse.
Quanto alle ulteriori condizioni di divorzio, l'unico motivo di dissidio attiene al riconoscimento in punto an e alla determinazione in punto quantum di un assegno divorzile richiesto dalla ricorrente.
Sul punto, giova brevemente ricordare che la valutazione dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile è del tutto autonoma rispetto a quella svolta in sede di separazione, potendo essere la previsione di un contributo di mantenimento ex art. 156 c.c. solo un indice da tenere in considerazione nella valutazione sulle rispettive condizioni patrimoniali delle parti in sede di divorzio.
Invero, ai sensi dell'art. 5, co. VI della Legge n. 898/1970, tale emolumento può essere riconosciuto in favore del coniuge che non abbia mezzi adeguati al proprio sostentamento o che non possa procurarseli per ragioni oggettive, tenuto conto della durata del matrimonio e del contributo fornito alla conduzione della vita famigliare e alla formazione del patrimonio comune e dell'altro coniuge.
Quindi, a differenza dell'assegno di mantenimento previsto in sede di separazione che ha la funzione di mitigare le conseguenze negative del coniuge economicamente più “debole” consentendogli di mantenere (quasi come un “ammortizzatore coniugale”) un tenore di vita
“tendenzialmente analogo” a quello goduto in costanza di matrimonio in virtù dell'obbligo di assistenza materiale che non viene meno con la separazione, l'assegno divorzile ha una funzione composita di tipo sia assistenziale (fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”) sia compensativo-perequativa (considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner), come affermato dalla Suprema Corte di
Cassazione nella nota sentenza resa a Sezioni Unite n. 18287/2018, secondo cui “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”. Ciò in quanto permane, ad avviso della Suprema Corte, la necessità di mantenere rilevanza, anche nella fase dello scioglimento del matrimonio al principio di pari dignità dei coniugi
“dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future.
La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endo-familiari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c. Tali decisioni costituiscono
l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'auto-responsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio”.
Tale scelta interpretativa, consente dunque al giudice di merito di verificare la domanda di assegno divorzile a fronte delle scelte operate dalle parti in costanza di matrimonio, non annullando la pregressa vita coniugale.
Gli ormai ex coniugi non devono infatti essere considerati come “monadi senza passato” (così
Trib. Roma il 26/09/2018 rel. Velletti) ma come persone con una precisa storia pregressa, presente e futura che è la risultante di scelte di vita condivise che hanno inevitabilmente contribuito a dar vita alla situazione personale, reddituale e patrimoniale di ciascuno, anche dopo lo scioglimento del vincolo. E ciò nel pieno rispetto del “modello costituzionale del matrimonio, fondato sui principi di uguaglianza, pari dignità dei coniugi”. Non dare rilevanza al passato coniugale, finirebbe per svilire il lavoro domestico vanificandone il ruolo, con conseguente negazione della pari dignità dell'ex coniuge che per scelta comune si sia dedicato in via esclusiva o prevalente all'accudimento dell'altro, della casa, dell'eventuale prole.
Per applicare tali principi alla fattispecie concreta occorre pertanto prendere le mosse dall'analisi dell'attuale situazione economico-reddituale delle parti (comprensiva delle potenzialità dell'ex coniuge richiedente l'assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capaci di procurarli), ricostruendo il patrimonio degli stessi sulla base delle allegazioni delle parti ovvero con l'utilizzo dei poteri officiosi attribuiti al giudice, per poi verificare se la disparità economico reddituale sia frutto delle scelte condivise assunte in costanza di matrimonio, non potendo limitarsi al mero raffronto oggettivo delle condizioni economico patrimoniali delle parti ma dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e all'evolversi del profilo economico-patrimoniale dell'altro anche in relazione alle potenzialità future, considerando la durata del vincolo coniugale che assume una rilevanza pregnante quale chiave di lettura di tutti gli altri criteri di valutazione.
È infatti di immediata evidenza che maggiore sarà stata la durata del matrimonio, più sarà stato rilevante l'apporto di ciascuno alla formazione delle sostanze comuni e allo sviluppo delle capacità reddituali dell'altro coniuge, in una valutazione che impone la piena equi- ordinazione tra il lavoro domestico, di cura e di accudimento dell'altro e della casa familiare, allo stato privo di concreto riconoscimento reddituale, e il lavoro prestato all'esterno del nucleo familiare.
Sul punto il Collegio ritiene ancora di dover richiamare e condividere quanto precisato nella richiamata decisione delle Sezioni Unite nella parte in cui si legge: “I ruoli all'interno della relazione matrimoniale costituiscono un fattore, molto di frequente, decisivo nella definizione dei singoli profili economico-patrimoniali e post matrimoniali e sono frutto di scelte comuni fondate sull'autodeterminazione e sull'auto-responsabilità di entrambi i coniugi all'inizio e nella continuazione della relazione matrimoniale”.
Fatta tale dovuta premessa, nel caso di specie, ai fini della decisione in punto an del diritto della SI.ra alla corresponsione di un assegno divorzile, occorre svolgere le seguenti Pt_1
gradate considerazioni.
Dalla documentazione versata in atti è emersa una sensibile disparità economica fra gli ormai ex coniugi a sfavore della SI.ra la quale può contare su un reddito medio annuo Pt_1
netto derivante dal proprio lavoro come segretaria presso uno studio medico pari a circa €
9.691,661, corrispondente ad una liquidità mensile media pari ad € 807,63 per dodici mensilità, con cui tuttavia ella non deve far fronte ad oneri alloggiativi in quanto vive in un immobile di sua proprietà che non è gravato da un mutuo. Di contro, il SI. ha percepito nel medesimo periodo un reddito medio annuo come CP_2
dipendente della Polizia di Stato pari a circa € 33.918,662 netti, corrispondente ad una liquidità mensile media pari ad € 2.826,55 su dodici mensilità con cui anch'egli non deve far fronte ad oneri alloggiativi.
Tale oggettivo dato di partenza va però ora integrato e rapportato con gli altri parametri di valutazione richiesti dalla giurisprudenza di legittimità per stabilire se tale squilibrio economico sia conseguenza delle scelte adottate dai coniugi nel corso nel matrimonio.
Poco significativo in questo senso è il fatto che, in base agli accordi raggiunti in sede di separazione consensuale, la SI.ra è rimasta a vivere in un primo momento presso la Pt_1
casa coniugale sita in Genova (GE), Salita Olivaro n. 12/4 scala A, che per scelta condivisa era intestata per il 95% alla SI.ra figlia della ricorrente avuta da una Persona_1
precedente relazione, e per il 5% al SI. il quale ha continuato a farsi carico esclusivo CP_1
di tutte le spese (rate di mutuo e oneri condominiali ordinari e straordinari) fino alla vendita dell'immobile, allorquando il convenuto ha iniziato a corrispondere alla moglie un contributo al suo mantenimento pari ad € 450,00 mensili.
Tali previsioni trovavano infatti fondamento e vanno quindi interpretate alla luce della diversa finalità di cui all'art. 156 c.c. che è quella di mitigare le conseguenze negative della disgregazione del nucleo in virtù di quell'obbligo di assistenza materiale che non viene meno con la separazione, attenuando il divario economico esistente tra i coniugi e consentendo alla
SI.ra quale coniuge economicamente più debole, di mantenere un tenore di vita Pt_1
tendenzialmente analogo a quello goduto in costanza di convivenza, ciò anche in ragione del fatto che la stessa ha dovuto fare rientro nell'immobile di sua proprietà rinunciando alla rendita derivantele dalla sua locazione.
Con lo scioglimento del vincolo coniugale, residua invece unicamente un obbligo di solidarietà post matrimoniale che, come detto, ha natura mista di tipo assistenziale, laddove l'ex coniuge richiedente non abbia mezzi sufficienti per far fronte al proprio sostentamento, 2 730 2021: Reddito imponibile € 48.393,00 00 – Imposta Netta € 14.179,00 – Addizionale Regionale €
891,00 – Addizionale Comunale € 387,00 = € 32.936,00;
730 2022: Reddito Imponibile € 49.232,00 – Imposta Netta € 14.515,00 – Addizionale Regionale € 910,00 – Addizionale Comunale € 394,00 = € 33.413,00; 730 2023: Reddito Imponibile € 51.997,00 – Imposta Netta € 15.069,00 – Addizionale Regionale € 975,00 – Addizionale Comunale € 546,00 = € 35.407,00; e/o compensativo-perequativa, per ripagare il contributo fornito dal coniuge alla conduzione della vita familiare e alla formazione comune o dell'altro coniuge.
Orbene, nel caso in esame, la SI.ra non ha fornito nel presente giudizio sufficienti Pt_1
elementi probatori idonei a dimostrare che le scelte attuate di comune accordo dai coniugi in costanza di matrimonio abbiano inciso in maniera significativa sulla propria condizione economica in termini di rinuncia ad eventuali occasioni lavorative, di perdita di chance di crescita professionale e di sacrificio delle proprie aspirazioni in favore della famiglia.
Si evidenzia infatti che la SI.ra come dalla stessa dichiarato, ha sempre lavorato sin Pt_1
dal 1987 come impiegata/segretaria, ad eccezione di un breve periodo di interruzione dal 2014 al 2017, senza che sia stata provata una quale incidenza sulle sue scelte lavorative imputabile al matrimonio con il SI. da cui non sono nati figli e durato ufficialmente dal 2008 CP_1
al 2022 quando è stata formalizzata la separazione pacificamente già in atto dal 2016, seppur caratterizzato da una precedente lunga convivenza.
A ciò si aggiunga che, nel corso della convivenza matrimoniale, la stessa ha vissuto nella casa ex coniugale i cui costi sono stati sempre pacificamente sostenuti dal SI. potendo CP_1
ella mettere a reddito l'immobile di sua esclusiva proprietà sito a Genova, Salita Campasso di San Nicola n. 11/14, di cui peraltro il marito ha sostenuto le spese di ristrutturazione pari a circa € 20.000,00, con indubbio vantaggio economico a favore della stessa.
In questo quadro, non sussistono a parere del Collegio i presupposti per il riconoscimento in favore della SI.ra di un assegno divorzile né sotto un profilo assistenziale, avendo Pt_1
ella sufficienti sostanze per far fronte al proprio mantenimento, né sotto il profilo perequativo- compensativo, con la conseguenza che la domanda va rigettata e l'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione va revocato con decorrenza dalla presente pronuncia di scioglimento del vincolo.
In conseguenza del mancato riconoscimento dell'assegno divorzile, va altresì rigettata la domanda formulata dalla SI.ra ai sensi dell'art. 12 bis della Legge n. 898/1970 di Pt_1
riconoscimento della quota del 40% del TFR maturato dal SI. CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della ricorrente nella misura liquidata come in dispositivo secondo i parametri minimi, stante l'esiguità dell'istruttoria solo documentale, di cui alle tabelle allegate al D.M. 55/2014 per le cause dal valore indeterminato di complessità bassa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Genova (GE) in data
28/02/2008 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Genova al N. 110 Parte I
Serie Anno 2008 Uff. 1, tra e Parte_1 Parte_2
per il resto le ulteriori domande formulate dalla ricorrente e per l'effetto;
[...]
REVOCA ogni precedente statuizione stabilita in sede di separazione con effetto dalla domanda;
CONDANNA la SI.ra al pagamento delle spese di lite in favore del SI. Parte_1 che liquida in € 3.809,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al CP_1
15%, CPA ed IVA se dovuta.
Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Genova (GE) di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata Legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, lì 08/11/2024
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Domenico Pellegrini 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 730 2020: Reddito Imponibile € 10.744,00 – Imposta Netta € 860,00 – Addizionale Regionale € 132,00 –
Addizionale Comunale € 86,00 = € 9.666,00; 730 2021: Reddito Imponibile € 10.684,00 – Imposta Netta € 869,00 – Addizionale Regionale € 131,00 – Addizionale Comunale € 85,00 = € 9.599,00; 730 2022: Reddito Imponibile € 10.900,00 – Imposta Netta € 865,00 – Addizionale Regionale € 134,00 – Addizionale Comunale € 87,00 = € 9.810,00;