Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 10/06/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. V.G. 660/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento congiunto iscritto al n. v.g. 660/2025 promosso da:
nato a [...] il [...] e Parte_1 Parte_2
nata a [...] il [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv. TOGNI ETTORE;
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO.
CONCLUSIONI [dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni]:
“A) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con facoltà di ciascuno di fissare la propria residenza ove riterrà più opportuno, prestandosi sin da ora reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo per sé del passaporto e della carta d'identità validi per l'espatrio.
B) Il contratto di locazione della casa familiare, già assegnata alla , che Parte_2
vi vivrà con i figli, nonché le relative utenze (luce, acqua, gas, telefono e connessione internet), sono stati tutti intestati alla SI.ra , la quale esonera da ogni e qualsivoglia Parte_2
obbligo ed impegno economico il coniuge.
C) I figli minori vengono affidati, con la forma dell'affidamento condiviso, ad entrambi i genitori, dai quali avranno diritto di ricevere cura, educazione ed istruzione.
D) Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo tra i coniugi tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
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F) I coniugi, d'accordo tra loro, stabiliscono che la dimora prevalente e la residenza dei figli minori siano presso l'abitazione della madre;
il cambio di residenza, o Parte_2 domicilio dei figli minori (fermo restando l'obbligo di comunicazione), potrà avvenire senza il preventivo accordo dei genitori, solo ed esclusivamente nel caso in cui le distanze (dal luogo della nuova residenza o domicilio), siano tali da non impedire al coniuge non collocatario l'esercizio del diritto di visita, o da non alterare il diritto del medesimo di partecipare alla vita dei figli.
G) I figli minorenni trascorreranno con il padre tutti i pomeriggi feriali della settimana dalle 16:00 alle 18:30 ed i fine settimana, a settimane alternate, con la madre o con il padre, dalle ore 16:00 del sabato alle ore 22:30 della domenica. Fuori di tali giorni e di tali orari, i figli rimarranno con la madre.
H) I tempi di cui sopra, che potranno essere derogati col preventivo accordo dei genitori, saranno gestiti dai genitori avuto riguardo alle esigenze preminenti dei minori, alle loro inclinazioni, alle loro necessità di crescita, di istruzione e di educazione serena ed armoniosa.
I) I figli minorenni trascorreranno con il padre le feste natalizie, alternando con la madre il giorno di Natale e quello di Santo Stefano e con il padre le feste pasquali, alternando con la madre il giorno di Pasqua e quello del Lunedì dell'Angelo.
J) I genitori stabiliscono che, se i figli trascorreranno il periodo comprendente il giorno di Natale con la madre, il periodo comprendente il giorno di Pasqua sarà trascorso con il padre e viceversa.
K) Il padre e la madre avranno inoltre il diritto-dovere di tenere con ognuno di loro i propri figli minori, compatibilmente con gli impegni scolastici e lavorativi degli stessi, sette giorni consecutivi nel periodo estivo, che va dal 15 giugno al 1 settembre, nonché per un altro periodo di massimo 7 giorni, anche non consecutivi, nel resto dell'anno; tali periodi dovranno essere concordati preventivamente tra i genitori almeno un mese prima e potranno essere derogati sempre con l'accordo dei genitori.
L) Ai fini di mantenere un rapporto significativo e continuativo con gli ascendenti e con i parenti di ciascun genitore, nel tempo che i figli trascorreranno con il padre avranno il diritto di frequentare gli ascendenti ed i parenti paterni, mentre nel tempo che trascorreranno con la madre avranno diritto di frequentare gli ascendenti ed i parenti materni.
M) Tenuto conto delle attuali esigenze dei figli minori, del tenore di vita goduto dai medesimi in costanza di convivenza con entrambi i coniugi, e dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore, i coniugi d'accordo stabiliscono che il signor verserà alla Parte_1
2 GN , quale genitore che con i figli avrà la dimora prevalente e quindi Parte_2
quale contributo al mantenimento ordinario dei figli medesimi, entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese in via anticipata, a mezzo di bonifico bancario, la somma mensile di € 150,00 (centocinquanta/00) mensile per ciascun figlio, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
N) Le parti si obbligano altresì a sostenere nella misura del 50% cadauno, previa esibizione delle ricevute di pagamento, le spese straordinarie mediche, scolastiche, di acquisto libri, trasporto e corredo scolastico, nonché tutte quelle spese straordinarie necessarie allo sviluppo socio–culturale e sportivo dei figli (spese sportive, di turismo, di vacanza studio, ripetizioni ecc.), purché previamente concordate tra i genitori. Sul punto le parti concordano che troverà applicazione il protocollo redatto dal Tribunale di Ancona per i procedimenti in materia di famiglia in vigore dal 10/07/2024 che i coniugi dichiarano di conoscere ed accettare.
O) I coniugi essendo economicamente autosufficienti ed indipendenti, perdurando siffatta situazione, nulla richiedono per sé reciprocamente a titolo di mantenimento.
P) Le spese bollo e contributo unificato di cui al presente atto saranno a carico dei coniugi in parti uguali tra loro.
Q) L'assegno unico verrà suddivisi fra i coniugi in parti uguali mentre l'indennità di accompagnamento per il figlio sarà corrisposta alla madre, la quale si impegna ad Persona_1
utilizzare le somme esclusivamente in favore del beneficiario.
R) i ricorrenti rilasciano, sin da ora, ogni autorizzazione per l'ottenimento di documentazione necessaria per il trasferimento all'estero”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente e hanno chiesto Parte_1 Parte_2
lo scioglimento del matrimonio contratto a HI (AN) il 15.10.2012.
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con sentenza del 24.04.2024 il Tribunale di Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano in precedenza davanti al giudice relatore nell'apposita udienza, sostituita dal deposito di note scritte. Risulta quindi trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione richiesto
3 dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge. Inoltre, non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto in HI (AN) il 15.10.2012 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di HI (AN) al n. 7, parte I, serie // dell'anno 2012.
Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei figli.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto dei minori, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione dei minori.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
Nulla sulle spese di lite, in ragione della proposizione congiunta della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2
a HI (AN) il 15/10/2012 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di
HI (AN) al n. 7, parte I, serie // dell'anno 2012; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di HI (AN) di procedere alle annotazioni di legge.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 04.06.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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