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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 15/12/2025, n. 1422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1422 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3565/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa AR ON EL RI Presidente dr.ssa IB AR NO Giudice relatore dr.ssa Valeria Gaburro Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di separazione congiunto depositato in data 30/05/2025, da:
nata a [...] il [...], con il Parte_1 proc. dom. avv. VALTULINA RAFFAELLA e LOSAPIO ROBERTA, giusta procura in atti, e nato a [...] il [...], con il Parte_2 proc. dom. avv. ROTA ROBERTA, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto
Per il P.M.: “parere favorevole”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio
1 concordatario in data 18/04/2008 a , in regime di separazione CP_1 dei beni, dalla cui unione sono nati i figli , nata ad [...] il Per_1
20.02.2017, , nato ad [...] il [...] e , nata ad [...] Per_2 Per_3
AR il 18.04.2011, minori.
Per l'udienza del 17.11.2025, svoltasi ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno depositato le note di trattazione scritta in cui hanno dichiarato per iscritto di non volersi riconciliare, confermando l'intenzione di separarsi alle condizioni di cui al ricorso congiunto (v. note depositate in data 11.11.2025).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto né con l'interesse superiore della prole, né con norme di legge imperative, il Tribunale ritiene che sussistono le condizioni per dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni enunciate in ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
L'ascolto della prole minorenne deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme all'interesse attuale dei figli minori.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, omologa gli accordi di separazione intervenuti tra i coniugi
[...]
e alle condizioni enunciate in ricorso, Parte_1 Parte_2
e ciò a tutti gli effetti di legge.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CP_1
, affinché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di
[...] legge (dati trascrizione: anno 2008, atto n.1, Parte II, Serie A).
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 20.11.2025.
Il Presidente
AR ON EL RI
Il Giudice relatore est.
IB AR NO
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa AR ON EL RI Presidente dr.ssa IB AR NO Giudice relatore dr.ssa Valeria Gaburro Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di separazione congiunto depositato in data 30/05/2025, da:
nata a [...] il [...], con il Parte_1 proc. dom. avv. VALTULINA RAFFAELLA e LOSAPIO ROBERTA, giusta procura in atti, e nato a [...] il [...], con il Parte_2 proc. dom. avv. ROTA ROBERTA, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto
Per il P.M.: “parere favorevole”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio
1 concordatario in data 18/04/2008 a , in regime di separazione CP_1 dei beni, dalla cui unione sono nati i figli , nata ad [...] il Per_1
20.02.2017, , nato ad [...] il [...] e , nata ad [...] Per_2 Per_3
AR il 18.04.2011, minori.
Per l'udienza del 17.11.2025, svoltasi ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno depositato le note di trattazione scritta in cui hanno dichiarato per iscritto di non volersi riconciliare, confermando l'intenzione di separarsi alle condizioni di cui al ricorso congiunto (v. note depositate in data 11.11.2025).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto né con l'interesse superiore della prole, né con norme di legge imperative, il Tribunale ritiene che sussistono le condizioni per dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni enunciate in ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
L'ascolto della prole minorenne deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme all'interesse attuale dei figli minori.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, omologa gli accordi di separazione intervenuti tra i coniugi
[...]
e alle condizioni enunciate in ricorso, Parte_1 Parte_2
e ciò a tutti gli effetti di legge.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CP_1
, affinché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di
[...] legge (dati trascrizione: anno 2008, atto n.1, Parte II, Serie A).
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 20.11.2025.
Il Presidente
AR ON EL RI
Il Giudice relatore est.
IB AR NO
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