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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 18/03/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott. Deli Luca – Presidente dott.ssa Marina Righi – Giudice dott.ssa Giulia Civiero – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per lo scioglimento del matrimonio R.G. n. 4301/2022, promosso con ricorso depositato in data 11.7.2022 da:
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele Marin giusta mandato allegato telematicamente al ricorso ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Lorenzo Lorenzon sito in Treviso, viale Verdi n. 23;
c.f.: CodiceFiscale_1
- ricorrente - contro
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Paola Pisani giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Treviso, piazza Matteotti n.
9;
c.f.: CodiceFiscale_2 - resistente - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio dell'11.3.2025 sulle seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente:
Voglia il Tribunale di Treviso adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,
NEL MERITO:
➢ Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai NOi e Parte_1
in Carbonera (TV) in data 01/07/1989, mandando all'Ufficiale di Stato Controparte_1
Civile di quel Comune di provvedere alle necessarie annotazioni. -
➢ Rigettarsi la domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente, in quanto infondata in fatto ed in diritto, per mancanza dei presupposti di legge ab origine e per insussistenza del diritto, nonché revocare i provvedimenti temporanei ed urgenti emessi in data 10/11/2022, con i quali venivano confermate le condizioni stabilite in sede di separazione consensuale omologata con decreto del 28/04/2021, condannando la resistente sig.ra
alla restituzione integrale delle somme ricevute a titolo di assegno dal primo pagamento non Controparte_1
dovuto, oltre agli interessi maturati.-
➢ Dichiarare che nessuno dei due coniugi corrisponderà all'altro alcun assegno di mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti. -
➢ Spese ed onorari di lite interamente rifusi. -
IN VIA ISTRUTTORIA:
➢ Si chiede di essere ammessi alla prova per testi e per interpello della sig.ra sui capitoli di prova Controparte_1
dal n. 1 al n. 40, da pag. 2 a pag. 6 della seconda memoria autorizzata ex art. 183, comma 6, c.p.c. del
21/04/2023, nonché dal n. 41 al 43, da pag. 8 a pag. 9 della terza memoria autorizzata ex art. 183, comma 6, c.p.c. del 12/05/2023. -
➢ Si indicano a testi, a prova diretta sui suddetti capitoli di prova, nonché a prova contraria sui capitoli avversari, i
seguenti sig.ri, oltre a quelli nominati dalla controparte:
2 a) Direttore all'epoca dei fatti della , ora Monte dei Paschi di Siena, Filiale di Portogruaro;
Controparte_2
b) Direttore all'epoca dei fatti della , Filiale di Portogruaro;
Parte_2
c) Direttore all'epoca dei fatti della Banca RasBanK S.p.a., Filiale di Portogruaro. –
➢ Ordinarsi ex art. 210 c.p.c. alla resistente sig.ra l'esibizione dell'estratto conto degli ultimi 10 Controparte_1
anni del conto corrente postale personale n. [...] intestato alla medesima. -
Per parte resistente:
1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 01.07.1989 in Carbonera
(TV) tra i NOi e e trascritto nei registri degli atti del matrimonio anno 1989 n. Controparte_1 Parte_1
49, Parte 1 serie 1, numero 3 ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile l'annotazione di legge a margine dell'atto di matrimonio;
2) disporsi a carico del NO il versamento della somma mensile di € 300,00 o diversa ed anche Parte_1
maggiore, a titolo di contributo al mantenimento in favore della SI , per le ragioni tutte di cui in Controparte_1
premessa.
Con onorari, diritti e spese a carico della controparte.
IN VIA ISTRUTTORIA: si insiste per l'ammissione delle proprie istanze istruttorie tutte formulate con memoria ex art. 183 n VI comma c.p.c. II° termine, nonché per il rigetto delle prove e richieste istruttorie tutte dedotte dalla parte convenuta, ivi incluso l'interrogatorio formale della SI . La resistente, inoltre, nella denegata ipotesi di CP_1
ammissione delle prove per testi richieste da parte avversa, chiede di essere ammessa a prova contraria sulle circostanze ex adverso dedotte a mezzo di propri testi, indicati a prova diretta.
Per il Pubblico Ministero
Visto.
3 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.7.2022, il NO esponeva di aver contratto matrimonio Parte_1
civile con la SI in data 1.7.1989 a Carbonera (TV) e che dalla loro unione erano nati i CP_1
figli il 28.6.1996 e il 29.8.1997, ad oggi entrambi maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2
autosufficienti.
L'affectio maritalis veniva meno e ciò portava alla proposizione di un ricorso per separazione consensuale.
Con decreto del 28.4.2021 il Tribunale di Pordenone omologava le condizioni di separazione concordate tra i coniugi. In particolare, l'accordo prevedeva un assegno di mantenimento a favore della SI di importo pari a € 300,00 mensili e, in relazione alla casa familiare, di esclusiva CP_1
proprietà del ricorrente, che quest'ultimo continuasse ad abitarvi.
Decorsi i termini di legge, il NO si determinava a presentare ricorso per divorzio dal Parte_1
momento che, dalla separazione, non era intervenuta alcuna riconciliazione tra i coniugi, essendo venuta meno definitivamente la comunione materiale e spirituale tra loro.
Il ricorrente chiedeva solamente la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, rappresentando sia la propria autosufficienza economica che quella della moglie, tale da escludere i presupposti per un assegno divorzile in suo favore.
Si costituiva per la fase presidenziale la SI aderendo alla domanda di scioglimento del CP_1
matrimonio ma contestando in fatto e in diritto le prospettazioni attoree sull'assegno divorzile, che chiedeva quantificarsi in € 300,00 mensili.
All'udienza presidenziale dell'8.11.2022 il Presidente, dopo aver sentito le parti ed esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, confermava in via provvisoria le condizioni di separazione.
Nella successiva fase contenziosa interveniva il Pubblico Ministero, si costituivano entrambe le parti e il ricorrente formulava istanza di modifica dei provvedimenti presidenziali.
4 All'esito dell'udienza del 23.2.2023, trattata ai sensi dell'art. 221, quarto comma, D.L. 34/2020 convertito in L. 77/2020, il Giudice Istruttore rigettava la richiesta di modifica dei provvedimenti presidenziali (stante la mancata allegazione di fatti nuovi rispetto al ricorso introduttivo) e assegnava i termini ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ.
Dopo un rinvio volto a verificare la possibilità di raggiungere una soluzione concordata della vertenza, rivelatosi infruttuoso, le parti precisavano le rispettive conclusioni all'udienza del 7.11.2024 (sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cod. proc. civ.).
Il Giudice tratteneva la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio, assegnando termine per il deposito di memorie ex art. 190 cod. proc. civ.
* * *
1. Sulla scioglimento del matrimonio
Con riferimento alla domanda di scioglimento del matrimonio, essa va accolta.
Dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio (doc. 3 parte ricorrente) risulta che le parti hanno contratto matrimonio civile in Carbonera (TV) in data 1.7.1989, atto trascritto al n. 3, parte I, ufficio 1, anno 1989 del relativo registro.
Emerge dagli atti, infatti, che a seguito della comparizione davanti al Presidente nel procedimento di separazione, non è stata più ripristinata la comunione morale e materiale tra i coniugi, atteso che, dal momento della separazione, non vi è stata alcuna riconciliazione.
Ricorrono, pertanto i presupposti di cui all'art. 3, comma terzo, legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modifiche e, ai sensi dell'art. 5 della predetta legge, l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Carbonera è tenuto a procedere all'annotazione della presente sentenza nei relativi registri.
2. Sull'assegno divorzile in favore della resistente
La resistente ha richiesto il riconoscimento di un assegno divorzile in proprio favore. Alla stessa, in sede di separazione consensuale, era stato riconosciuto dal marito un assegno di mantenimento pari ad
€ 300,00.
5 È necessario premettere che la recente pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione (n. 18287/18) ha individuato una duplice funzione dell'assegno divorzile: quella perequativo-compensativa e quella assistenziale.
Ciò significa che l'assegno divorzile, di norma, può essere riconosciuto solo a fronte di un rilevante divario della posizione economica delle parti, e sempre che tale squilibrio sia la conseguenza anche dei sacrifici effettuati dal richiedente nell'interesse della famiglia e per consentire all'altro di sviluppare il patrimonio familiare, sacrifici la cui entità incide proporzionalmente sul quantum dell'assegno medesimo.
In mancanza di prova di un divario economico o della riconducibilità dello stesso ai richiamati sacrifici,
l'assegno nondimeno potrà essere riconosciuto in considerazione della residuale funzione assistenziale, sempre che il richiedente non abbia i mezzi adeguati per vivere e non sia in grado di procurarseli.
Applicando tali principi al caso in esame, deve giungersi al riconoscimento del diritto in capo alla SI di godere di un assegno divorzile a carico del marito, sotto il profilo perequativo- CP_1
compensativo.
La resistente, infatti, ha fornito la prova dell'esistenza di un divario apprezzabile tra la propria capacità economica e quella del ricorrente, dipendente dalle scelte fatte dai coniugi in costanza di matrimonio.
In particolare, la documentazione acquisita in giudizio ha permesso di appurare la sussistenza di un divario patrimoniale tra le parti, essendo invece sostanzialmente minimo quello reddituale.
La SI è, allo stato, operaia e, come si evince dalle dichiarazioni dei redditi e buste paga CP_1
prodotte, percepisce un reddito netto mensile di circa € 1.500,00.
Il suo reddito è tuttavia decurtato dal canone mensile di locazione, pari a € 450,00 che sostiene da quando ha lasciato la casa familiare (doc. 2 parte resistente).
Il NO riveste la qualifica di perito tecnico e le sue dichiarazioni dei redditi confermano, Parte_1
nella sostanza, entrate mensili dichiarate, al netto della tassazione, pari a circa € 1.800,00.
6 Entrambe le parti hanno rappresentato di farsi carico di alcuni finanziamenti: per quanto riguarda il ricorrente per un totale di circa € 200,00 mensili, di cui uno per le spese odontoiatriche della resistente
(doc. 16 parte ricorrente).
Dal punto di vista reddituale, dunque, gli introiti del NO risultano di poco superiori Parte_1
rispetto agli emolumenti percepiti dalla SI CP_1
Tuttavia, è nella prospettiva patrimoniale che maggiormente si palesa la differenza tra le capacità economiche delle parti: la resistente non è intestataria di beni immobili né gode di un patrimonio immobiliare, ragione per cui corrisponde mensilmente il canone di locazione.
D'altra parte, il NO risulta esclusivo intestatario della casa familiare che è tuttavia gravata Parte_1
da mutuo bancario a suo carico pari a un costo mensile di € 618,00 mensili, con durata fino al 2037
(doc. 14 parte ricorrente).
Secondo le prospettazioni di parte resistente, la casa familiare sarebbe stata acquistata in parte anche con i suoi proventi e la stessa avrebbe altresì pagato la propria parte di mutuo fino alla separazione.
Nonostante infatti formalmente la casa familiare risulti di esclusiva proprietà del NO Parte_1
(così come lo stesso sia l'esclusivo intestatario del mutuo), dalla documentazione in atti prodotta dalla SI (in particolare doc. 5) si evincono versamenti di denaro cospicui e frequenti al marito, CP_1
da cui si desume il contributo economico da quest'ultima apprestato negli anni ai fini dell'acquisto della dimora adibita a casa familiare.
Dunque, tenuto altresì conto della durata del vincolo matrimoniale, si ritiene che sussistano i presupposti per riconoscere, nell' an, il diritto della ricorrente ad ottenere un assegno divorzile di natura perequativo-compensativa.
Tuttavia, con riguardo al quantum, questo Collegio ritiene che le pretese della SI non CP_1
possano trovare integrale accoglimento.
7 Ciò in ragione dell'assenza di un apprezzabile divario reddituale tra i coniugi e della consistenza delle uscite a vario titolo documentate dal ricorrente, in particolare della data di scadenza del mutuo ancora lontana negli anni.
Per tali ragioni, questo Collegio stima equo porre a carico del NO l'obbligo di Parte_1
corrispondere alla ricorrente un assegno divorzile pari ad € 150,00 mensili, con decorrenza dalla data della presente decisione.
Sul punto occorre precisare che la domanda del ricorrente di revocare i provvedimenti presidenziali e condannare la resistente alla restituzione delle somme percepite non può trovare accoglimento, dal momento che i presupposti per il riconoscimento e la conseguente quantificazione dell'assegno divorzile sono stati compiutamente chiariti e accertati solo all'esito del presente giudizio.
Ad ogni modo, l'art. 4 comma 13 della legge n. 898/1970 prevede la possibilità per il Tribunale di disporre la decorrenza degli effetti dell'obbligo di somministrazione dell'assegno fin dalla domanda nel caso in cui vi sia stata la sentenza non definitiva sul vincolo.
Orbene, nel caso di specie, la domanda di sentenza non definitiva sullo status non è stata avanzata dal ricorrente e pertanto la propria pretesa di condanna alla restituzione delle somme nei confronti della resistente, non può, a maggior ragione, trovare accoglimento.
3. Sulle spese di lite
In ragione del riconoscimento della pretesa della resistente di ottenere un assegno divorzile, ma ridimensionato nel quantum, questo Collegio ritiene sussistenti fondati motivi per compensare tra le parti 2/3 delle spese di lite, che per la restante parte dovranno essere poste a carico del ricorrente in virtù della prevalente soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa e contraria istanza, così provvede:
8 1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e in data Parte_1 Controparte_1
1.7.1989 nel Comune di Carbonera (TV), iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune al n. 3, parte 1, anno 1989;
2) pone a carico di – con decorrenza dalla data della presente decisione – l'obbligo Parte_1
di corrispondere a a titolo di assegno divorzile, la somma mensile di € 150,00 Controparte_1
rivalutabili annualmente in base all'indice Istat per l'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, somma da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese al domicilio del creditore;
3) condanna alla rifusione, in favore di di 1/3 delle spese Parte_1 Controparte_1
processuali che – in questa proporzione – liquida in complessivi € 1.500,00, oltre rimborso forfetario,
IVA e CPA se dovuti per legge;
compensa tra le parti, per la restante parte, le spese di lite.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Carbonera di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 11.3.2025.
Il Presidente dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est.
dott.ssa Giulia Civiero
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott. Deli Luca – Presidente dott.ssa Marina Righi – Giudice dott.ssa Giulia Civiero – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per lo scioglimento del matrimonio R.G. n. 4301/2022, promosso con ricorso depositato in data 11.7.2022 da:
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele Marin giusta mandato allegato telematicamente al ricorso ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Lorenzo Lorenzon sito in Treviso, viale Verdi n. 23;
c.f.: CodiceFiscale_1
- ricorrente - contro
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Paola Pisani giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Treviso, piazza Matteotti n.
9;
c.f.: CodiceFiscale_2 - resistente - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio dell'11.3.2025 sulle seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente:
Voglia il Tribunale di Treviso adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,
NEL MERITO:
➢ Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai NOi e Parte_1
in Carbonera (TV) in data 01/07/1989, mandando all'Ufficiale di Stato Controparte_1
Civile di quel Comune di provvedere alle necessarie annotazioni. -
➢ Rigettarsi la domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente, in quanto infondata in fatto ed in diritto, per mancanza dei presupposti di legge ab origine e per insussistenza del diritto, nonché revocare i provvedimenti temporanei ed urgenti emessi in data 10/11/2022, con i quali venivano confermate le condizioni stabilite in sede di separazione consensuale omologata con decreto del 28/04/2021, condannando la resistente sig.ra
alla restituzione integrale delle somme ricevute a titolo di assegno dal primo pagamento non Controparte_1
dovuto, oltre agli interessi maturati.-
➢ Dichiarare che nessuno dei due coniugi corrisponderà all'altro alcun assegno di mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti. -
➢ Spese ed onorari di lite interamente rifusi. -
IN VIA ISTRUTTORIA:
➢ Si chiede di essere ammessi alla prova per testi e per interpello della sig.ra sui capitoli di prova Controparte_1
dal n. 1 al n. 40, da pag. 2 a pag. 6 della seconda memoria autorizzata ex art. 183, comma 6, c.p.c. del
21/04/2023, nonché dal n. 41 al 43, da pag. 8 a pag. 9 della terza memoria autorizzata ex art. 183, comma 6, c.p.c. del 12/05/2023. -
➢ Si indicano a testi, a prova diretta sui suddetti capitoli di prova, nonché a prova contraria sui capitoli avversari, i
seguenti sig.ri, oltre a quelli nominati dalla controparte:
2 a) Direttore all'epoca dei fatti della , ora Monte dei Paschi di Siena, Filiale di Portogruaro;
Controparte_2
b) Direttore all'epoca dei fatti della , Filiale di Portogruaro;
Parte_2
c) Direttore all'epoca dei fatti della Banca RasBanK S.p.a., Filiale di Portogruaro. –
➢ Ordinarsi ex art. 210 c.p.c. alla resistente sig.ra l'esibizione dell'estratto conto degli ultimi 10 Controparte_1
anni del conto corrente postale personale n. [...] intestato alla medesima. -
Per parte resistente:
1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 01.07.1989 in Carbonera
(TV) tra i NOi e e trascritto nei registri degli atti del matrimonio anno 1989 n. Controparte_1 Parte_1
49, Parte 1 serie 1, numero 3 ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile l'annotazione di legge a margine dell'atto di matrimonio;
2) disporsi a carico del NO il versamento della somma mensile di € 300,00 o diversa ed anche Parte_1
maggiore, a titolo di contributo al mantenimento in favore della SI , per le ragioni tutte di cui in Controparte_1
premessa.
Con onorari, diritti e spese a carico della controparte.
IN VIA ISTRUTTORIA: si insiste per l'ammissione delle proprie istanze istruttorie tutte formulate con memoria ex art. 183 n VI comma c.p.c. II° termine, nonché per il rigetto delle prove e richieste istruttorie tutte dedotte dalla parte convenuta, ivi incluso l'interrogatorio formale della SI . La resistente, inoltre, nella denegata ipotesi di CP_1
ammissione delle prove per testi richieste da parte avversa, chiede di essere ammessa a prova contraria sulle circostanze ex adverso dedotte a mezzo di propri testi, indicati a prova diretta.
Per il Pubblico Ministero
Visto.
3 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.7.2022, il NO esponeva di aver contratto matrimonio Parte_1
civile con la SI in data 1.7.1989 a Carbonera (TV) e che dalla loro unione erano nati i CP_1
figli il 28.6.1996 e il 29.8.1997, ad oggi entrambi maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2
autosufficienti.
L'affectio maritalis veniva meno e ciò portava alla proposizione di un ricorso per separazione consensuale.
Con decreto del 28.4.2021 il Tribunale di Pordenone omologava le condizioni di separazione concordate tra i coniugi. In particolare, l'accordo prevedeva un assegno di mantenimento a favore della SI di importo pari a € 300,00 mensili e, in relazione alla casa familiare, di esclusiva CP_1
proprietà del ricorrente, che quest'ultimo continuasse ad abitarvi.
Decorsi i termini di legge, il NO si determinava a presentare ricorso per divorzio dal Parte_1
momento che, dalla separazione, non era intervenuta alcuna riconciliazione tra i coniugi, essendo venuta meno definitivamente la comunione materiale e spirituale tra loro.
Il ricorrente chiedeva solamente la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, rappresentando sia la propria autosufficienza economica che quella della moglie, tale da escludere i presupposti per un assegno divorzile in suo favore.
Si costituiva per la fase presidenziale la SI aderendo alla domanda di scioglimento del CP_1
matrimonio ma contestando in fatto e in diritto le prospettazioni attoree sull'assegno divorzile, che chiedeva quantificarsi in € 300,00 mensili.
All'udienza presidenziale dell'8.11.2022 il Presidente, dopo aver sentito le parti ed esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, confermava in via provvisoria le condizioni di separazione.
Nella successiva fase contenziosa interveniva il Pubblico Ministero, si costituivano entrambe le parti e il ricorrente formulava istanza di modifica dei provvedimenti presidenziali.
4 All'esito dell'udienza del 23.2.2023, trattata ai sensi dell'art. 221, quarto comma, D.L. 34/2020 convertito in L. 77/2020, il Giudice Istruttore rigettava la richiesta di modifica dei provvedimenti presidenziali (stante la mancata allegazione di fatti nuovi rispetto al ricorso introduttivo) e assegnava i termini ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ.
Dopo un rinvio volto a verificare la possibilità di raggiungere una soluzione concordata della vertenza, rivelatosi infruttuoso, le parti precisavano le rispettive conclusioni all'udienza del 7.11.2024 (sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cod. proc. civ.).
Il Giudice tratteneva la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio, assegnando termine per il deposito di memorie ex art. 190 cod. proc. civ.
* * *
1. Sulla scioglimento del matrimonio
Con riferimento alla domanda di scioglimento del matrimonio, essa va accolta.
Dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio (doc. 3 parte ricorrente) risulta che le parti hanno contratto matrimonio civile in Carbonera (TV) in data 1.7.1989, atto trascritto al n. 3, parte I, ufficio 1, anno 1989 del relativo registro.
Emerge dagli atti, infatti, che a seguito della comparizione davanti al Presidente nel procedimento di separazione, non è stata più ripristinata la comunione morale e materiale tra i coniugi, atteso che, dal momento della separazione, non vi è stata alcuna riconciliazione.
Ricorrono, pertanto i presupposti di cui all'art. 3, comma terzo, legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modifiche e, ai sensi dell'art. 5 della predetta legge, l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Carbonera è tenuto a procedere all'annotazione della presente sentenza nei relativi registri.
2. Sull'assegno divorzile in favore della resistente
La resistente ha richiesto il riconoscimento di un assegno divorzile in proprio favore. Alla stessa, in sede di separazione consensuale, era stato riconosciuto dal marito un assegno di mantenimento pari ad
€ 300,00.
5 È necessario premettere che la recente pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione (n. 18287/18) ha individuato una duplice funzione dell'assegno divorzile: quella perequativo-compensativa e quella assistenziale.
Ciò significa che l'assegno divorzile, di norma, può essere riconosciuto solo a fronte di un rilevante divario della posizione economica delle parti, e sempre che tale squilibrio sia la conseguenza anche dei sacrifici effettuati dal richiedente nell'interesse della famiglia e per consentire all'altro di sviluppare il patrimonio familiare, sacrifici la cui entità incide proporzionalmente sul quantum dell'assegno medesimo.
In mancanza di prova di un divario economico o della riconducibilità dello stesso ai richiamati sacrifici,
l'assegno nondimeno potrà essere riconosciuto in considerazione della residuale funzione assistenziale, sempre che il richiedente non abbia i mezzi adeguati per vivere e non sia in grado di procurarseli.
Applicando tali principi al caso in esame, deve giungersi al riconoscimento del diritto in capo alla SI di godere di un assegno divorzile a carico del marito, sotto il profilo perequativo- CP_1
compensativo.
La resistente, infatti, ha fornito la prova dell'esistenza di un divario apprezzabile tra la propria capacità economica e quella del ricorrente, dipendente dalle scelte fatte dai coniugi in costanza di matrimonio.
In particolare, la documentazione acquisita in giudizio ha permesso di appurare la sussistenza di un divario patrimoniale tra le parti, essendo invece sostanzialmente minimo quello reddituale.
La SI è, allo stato, operaia e, come si evince dalle dichiarazioni dei redditi e buste paga CP_1
prodotte, percepisce un reddito netto mensile di circa € 1.500,00.
Il suo reddito è tuttavia decurtato dal canone mensile di locazione, pari a € 450,00 che sostiene da quando ha lasciato la casa familiare (doc. 2 parte resistente).
Il NO riveste la qualifica di perito tecnico e le sue dichiarazioni dei redditi confermano, Parte_1
nella sostanza, entrate mensili dichiarate, al netto della tassazione, pari a circa € 1.800,00.
6 Entrambe le parti hanno rappresentato di farsi carico di alcuni finanziamenti: per quanto riguarda il ricorrente per un totale di circa € 200,00 mensili, di cui uno per le spese odontoiatriche della resistente
(doc. 16 parte ricorrente).
Dal punto di vista reddituale, dunque, gli introiti del NO risultano di poco superiori Parte_1
rispetto agli emolumenti percepiti dalla SI CP_1
Tuttavia, è nella prospettiva patrimoniale che maggiormente si palesa la differenza tra le capacità economiche delle parti: la resistente non è intestataria di beni immobili né gode di un patrimonio immobiliare, ragione per cui corrisponde mensilmente il canone di locazione.
D'altra parte, il NO risulta esclusivo intestatario della casa familiare che è tuttavia gravata Parte_1
da mutuo bancario a suo carico pari a un costo mensile di € 618,00 mensili, con durata fino al 2037
(doc. 14 parte ricorrente).
Secondo le prospettazioni di parte resistente, la casa familiare sarebbe stata acquistata in parte anche con i suoi proventi e la stessa avrebbe altresì pagato la propria parte di mutuo fino alla separazione.
Nonostante infatti formalmente la casa familiare risulti di esclusiva proprietà del NO Parte_1
(così come lo stesso sia l'esclusivo intestatario del mutuo), dalla documentazione in atti prodotta dalla SI (in particolare doc. 5) si evincono versamenti di denaro cospicui e frequenti al marito, CP_1
da cui si desume il contributo economico da quest'ultima apprestato negli anni ai fini dell'acquisto della dimora adibita a casa familiare.
Dunque, tenuto altresì conto della durata del vincolo matrimoniale, si ritiene che sussistano i presupposti per riconoscere, nell' an, il diritto della ricorrente ad ottenere un assegno divorzile di natura perequativo-compensativa.
Tuttavia, con riguardo al quantum, questo Collegio ritiene che le pretese della SI non CP_1
possano trovare integrale accoglimento.
7 Ciò in ragione dell'assenza di un apprezzabile divario reddituale tra i coniugi e della consistenza delle uscite a vario titolo documentate dal ricorrente, in particolare della data di scadenza del mutuo ancora lontana negli anni.
Per tali ragioni, questo Collegio stima equo porre a carico del NO l'obbligo di Parte_1
corrispondere alla ricorrente un assegno divorzile pari ad € 150,00 mensili, con decorrenza dalla data della presente decisione.
Sul punto occorre precisare che la domanda del ricorrente di revocare i provvedimenti presidenziali e condannare la resistente alla restituzione delle somme percepite non può trovare accoglimento, dal momento che i presupposti per il riconoscimento e la conseguente quantificazione dell'assegno divorzile sono stati compiutamente chiariti e accertati solo all'esito del presente giudizio.
Ad ogni modo, l'art. 4 comma 13 della legge n. 898/1970 prevede la possibilità per il Tribunale di disporre la decorrenza degli effetti dell'obbligo di somministrazione dell'assegno fin dalla domanda nel caso in cui vi sia stata la sentenza non definitiva sul vincolo.
Orbene, nel caso di specie, la domanda di sentenza non definitiva sullo status non è stata avanzata dal ricorrente e pertanto la propria pretesa di condanna alla restituzione delle somme nei confronti della resistente, non può, a maggior ragione, trovare accoglimento.
3. Sulle spese di lite
In ragione del riconoscimento della pretesa della resistente di ottenere un assegno divorzile, ma ridimensionato nel quantum, questo Collegio ritiene sussistenti fondati motivi per compensare tra le parti 2/3 delle spese di lite, che per la restante parte dovranno essere poste a carico del ricorrente in virtù della prevalente soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa e contraria istanza, così provvede:
8 1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e in data Parte_1 Controparte_1
1.7.1989 nel Comune di Carbonera (TV), iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune al n. 3, parte 1, anno 1989;
2) pone a carico di – con decorrenza dalla data della presente decisione – l'obbligo Parte_1
di corrispondere a a titolo di assegno divorzile, la somma mensile di € 150,00 Controparte_1
rivalutabili annualmente in base all'indice Istat per l'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, somma da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese al domicilio del creditore;
3) condanna alla rifusione, in favore di di 1/3 delle spese Parte_1 Controparte_1
processuali che – in questa proporzione – liquida in complessivi € 1.500,00, oltre rimborso forfetario,
IVA e CPA se dovuti per legge;
compensa tra le parti, per la restante parte, le spese di lite.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Carbonera di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 11.3.2025.
Il Presidente dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est.
dott.ssa Giulia Civiero
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