Art. 6.
Per la notificazione dei biglietti di cancelleria e degli altri atti del procedimento su richiesta del cancelliere sono dovuti all'ufficiale giudiziario il rimborso delle spese postali eventualmente sostenute ed il pagamento delle indennita' di trasferta.
Tali somme sono liquidate mensilmente dal dirigente la cancelleria con ordine di pagamento iscritto sul registro delle spese di giustizia anticipate dall'erario in materia civile e penale, sulla base di un doppio elenco, sottoscritto dall'ufficiale giudiziario, riportante gli atti compiuti o desunti dal registro cronologico, autenticato e firmato dal cancelliere.
Di tale elenco un esemplare deve essere allegato all'ordine di pagamento, l'altro custodito in cancelleria per gli eventuali controlli.
Per la notificazione dei biglietti di cancelleria e degli altri atti del procedimento su richiesta del cancelliere sono dovuti all'ufficiale giudiziario il rimborso delle spese postali eventualmente sostenute ed il pagamento delle indennita' di trasferta.
Tali somme sono liquidate mensilmente dal dirigente la cancelleria con ordine di pagamento iscritto sul registro delle spese di giustizia anticipate dall'erario in materia civile e penale, sulla base di un doppio elenco, sottoscritto dall'ufficiale giudiziario, riportante gli atti compiuti o desunti dal registro cronologico, autenticato e firmato dal cancelliere.
Di tale elenco un esemplare deve essere allegato all'ordine di pagamento, l'altro custodito in cancelleria per gli eventuali controlli.