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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/11/2025, n. 2502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2502 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N.790/2025 R.G.A.C. Sent. n. __________________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
TERZA SEZIONE CIVILE
IL GIUDICE dr. SC Abete ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 790/2025 del R.G.A.C.
TRA
, rappresentato e difeso, in virtù di procure rilasciata in calce all'atto Parte_1 di precetto notificato in data 17.2.2025, dall'avvocato TOluigi Iacomino, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Torre del Greco, Corso Avezzana n. 61
OPPONENTE
E
SC e eredi di Controparte_1 CP_2 Persona_1 elettivamente domiciliati in Napoli, alla Via Carlo Poerio n. 53, presso lo studio dell'avv.
Paolo SI, che li rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'avv.
CI TO SI e all'avv. SC Manzo, come da procura in atti
OPPOSTI
OGGETTO: opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c..
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti, all'udienza del 6.11.2025, celebratasi con la modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., si riportavano ai rispettivi scritti difensivi e alle conclusioni ivi rese, chiedendo la decisione della causa.
ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DI DIRITTO
Preliminarmente lo scrivente evidenzia che la redazione e motivazione della presente sentenza, avverrà secondo i criteri indicati dal combinato disposto degli artt. 118 dis. att.
c.p.c. e 132 c.p.c., che consentono, come noto, una succinta esposizione dei fatti di causa e delle ragioni di diritto poste alla base della decisione. 2
Con atto di citazione in opposizione a precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c., regolarmente notificato, a mezzo pec, in data 24.2.2025, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
, SC e , davanti al Tribunale di Torre Annunziata, terza CP_1 CP_2 sezione civile, proponendo opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data
17.2.2025, con il quale gli veniva intimato il rilascio dell'immobile sito in Torre del Greco
(NA), alla Via Sotto ai Camaldoli n.6/E, in forza della sentenza n. 3153/2024, preannunciando la forzosa esecuzione in caso di omesso suo rilascio. Parte opponente, premesso di aver frapposto gravame avverso la menzionata pronuncia di primo grado (RG
69/2025, prima udienza 26.11.2025), eccepiva la mancanza di esecutività della sentenza in questione, in quanto non ancora passata in cosa giudicata e, in quanto tale, inidonea a costituire titolo immediatamente esecutivo ai fini dell'invocato rilascio dell'immobile sopra indicato. In particolare, avendo la sentenza accertato l'occupazione sine titulo dell'immobile posto al primo piano del fabbricato sito in Torre del Greco, alla via da Sotto ai Camaldoli n. 6/E, condannava a rilasciare tale bene libero e sgombero Parte_1 da persone e cose”. A parere dell'opponente, era chiaro che detto capo della sentenza contenesse dapprima un accertamento (occupazione sine titulo) cui era “inscindibilmente
(sinallagmaticamente / corrispettivamente) legato l'ordine di rilascio dell'immobile”. Di qui la necessità, secondo “il granitico orientamento della giurisprudenza” che la sentenza divenisse cosa giudicata, non essendo consentita l'anticipazione, in via provvisoria ed a fini esecutivi, degli effetti discendenti da statuizioni condannatorie contenute in sentenze dichiarative o costitutive, quale quella in esame. Eccepiva, altresì, la carenza di legittimazione attiva dei germani essendo stato nominato un curatore della CP_1 massa ereditaria della dante causa , unico soggetto ad avere Persona_1 legittimazione processuale attiva e passiva. Concludeva, pertanto, per la declaratoria di illegittimità e/o illiceità e/o inefficacia e/o nullità e/o annullabilità del precetto opposto.
Si costituivano SC e , quali eredi di Controparte_1 CP_2 Per_1
, contestando nel merito l'opposizione, della quale chiedevano il rigetto.
[...]
Rilevavano che la sentenza in oggetto non aveva costituito, modificato o estinto alcun rapporto giuridico, essendo palese che tra le parti non sussistesse alcun vincolo giuridico,
e si era limitata ad accertare l'illegittimità dell'occupazione dell'immobile da parte dell'opponente, ordinando, di conseguenza, il rilascio dell'immobile di via Sotto ai
Camaldoli n.6/E, Torre del Greco, in danno In particolare, secondo i resistenti, le Pt_1
Proc. n. 790/2025 R.G.A.C. -SENTENZA- PAG. 2 3
sentenze di accertamento e quelle costitutive dovevano considerarsi idonee ad avere efficacia anticipata rispetto al momento del loro passaggio in giudicato, con esclusivo riferimento alle statuizioni di condanna nelle stesse contenute, sicché l'ordine di rilascio immediato dell'immobile doveva ritenersi immediatamente esecutivo. Richiamava, sul punto, ampia giurisprudenza, insistendo e concludendo per il rigetto della proposta opposizione.
Prodotta documentazione, depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c.; accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, con ordinanza fuori udienza del 7.5.2025; ritenuta matura per la decisione, la causa, sulle conclusioni di cui in epigrafe, veniva riservata in decisione all'udienza ex art. 281 quinquies c.p.c. del 6.11.2025, celebratasi con la modalità della trattazione scritta, avendo rinunciato le parti al deposito delle memorie di cui all'art. 189 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente lo scrivente evidenzia che, non essendosi acquisiti, nel corso del presente giudizio, ulteriori elementi di valutazione rispetto a quanto già motivato con l'ordinanza cautelare resa in data 7.5.2025 (divenuta definitiva per omessa sua impugnazione), la decisione della presenta controversia non può che avvenire mediante il richiamo alle ragioni tutte già ampiamente espresse nella menzionata ordinanza. In particolare, richiamati i fatti di causa per come sopra riassuntivamente riportati, ritiene lo scrivente che, sulla scorta della lettura e del complessivo esame del titolo esecutivo del quale veniva inizialmente preannunciata l'esecuzione con l'atto di precetto oggi gravato
(sentenza n. 3153/2024 del Tribunale di Torre Annunziata), deve ritenersi fondata l'eccepita carenza di titolo esecutivo idoneo a sorreggere l'esecuzione per rilascio da parte degli odierni resistenti, di fatto intrapresa per effetto della notifica dell'avviso di rilascio notificato in data 14.3.2025. E' noto, infatti che al di fuori delle statuizioni di condanna consequenziali, le sentenze di accertamento (così come quelle costitutive) non hanno l'idoneità, con riferimento all'art. 282 c.p.c., ad avere efficacia anticipata rispetto al momento del loro passaggio in giudicato, atteso che la citata norma, nel prevedere la provvisoria esecuzione delle sentenze di primo grado, intende necessariamente riferirsi soltanto alle pronunce di condanna suscettibili secondo i procedimenti di esecuzione disciplinati dal terzo libro del codice di rito civile, sicché, nel caso di specie, alla pronuncia principale sull'accertamento della proprietà, corrisponde, in modo diretto e
Proc. n. 790/2025 R.G.A.C. -SENTENZA- PAG. 3 4
consequenziale, il capo relativo al rilascio dell'immobile in questione, capo che sarebbe automaticamente travolto da un'eventuale modifica della statuizione principale. (cfr Cass. civ. 26.3.2009 n. 7369) In altri termini, la previsione di cui all'art. 282 c.p.c., nello statuire che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva fra le parti, va interpretata nel senso che l'esecutività provvisoria è limitata ai soli capi della decisione che sono compatibili con la produzione dell'effetto dichiarativo-costitutivo in un momento successivo e non si estende a quelli che si collocano in un rapporto di stretta sinallagmaticità con i capi costitutivi relativi alla modificazione giuridica sostanziale. (cfr.
Cass. civ. sez. un. 20.2.2010 n. 4059; Cass. civ. 3.5.2016, n. 8693) Si è così affermato in giurisprudenza che “la provvisoria esecutività non può riguardare quei capi condannatori che si collocano in un rapporto di stretta sinallagmaticità con i capi costitutivi, essendo necessario, a tal fine, il passaggio in giudicato della sentenza” (cfr. 26.3.2009 n. 7369).
Né va sottaciuta l'alterazione della “parità tra i contendenti” che deriverebbe dal riconoscimento dell'immediata efficacia esecutiva del titolo ai sensi dell'art. 282 c.p.c.
(cfr. Cass. civ.
8.10.2021 n. 27416), circostanza, quest'ultima, che rende vieppiù evidente la sussistenza di un nesso sinallagmatico tra i capi della sentenza, inidoneo a riconoscere l'immediata efficacia esecutiva invocata dagli opposti.
I principi giurisprudenziali testé enunciati, condivisibili e condivisi da questo Giudice, appaiono perfettamente sovrapponibili alla fattispecie de quo agitur, atteso che l'eventuale immediato rilascio degli immobili da parte dell'odierno opponente, non può che essere strettamente connesso con la modifica sostanziale derivante dal definitivo l'accertamento circa la proprietà dei beni stessi, espressamente “rivendicata” dai resistenti, restando indubbiamente travolto il capo relativo al rilascio del bene da un'eventuale modifica di quello afferente all'accertamento della proprietà del bene stesso. L'opposizione, pertanto, non può che essere accolta.
Le spese della presente lite, al pari di quanto statuito per la fase cautelare, possono essere interamente compensate tra le parti, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., in ragione dell'evoluzione giurisprudenziale avutasi in materia, nonché per la particolare complessità del caso in esame.
P. Q. M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, terza sezione civile, in persona del Giudice dr. SC
Abete, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta da , nei Parte_1
Proc. n. 790/2025 R.G.A.C. -SENTENZA- PAG. 4 5
confronti di , SC e , con atto di citazione regolarmente Controparte_1 CP_2 notificato in data 24.2.2025, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia dell'atto di precetto opposto, il tutto come meglio chiarito nella parte motiva della presente sentenza;
b) compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli, il 7.11.2025.
IL GIUDICE
dr. SC Abete
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
TERZA SEZIONE CIVILE
IL GIUDICE dr. SC Abete ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 790/2025 del R.G.A.C.
TRA
, rappresentato e difeso, in virtù di procure rilasciata in calce all'atto Parte_1 di precetto notificato in data 17.2.2025, dall'avvocato TOluigi Iacomino, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Torre del Greco, Corso Avezzana n. 61
OPPONENTE
E
SC e eredi di Controparte_1 CP_2 Persona_1 elettivamente domiciliati in Napoli, alla Via Carlo Poerio n. 53, presso lo studio dell'avv.
Paolo SI, che li rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'avv.
CI TO SI e all'avv. SC Manzo, come da procura in atti
OPPOSTI
OGGETTO: opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c..
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti, all'udienza del 6.11.2025, celebratasi con la modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., si riportavano ai rispettivi scritti difensivi e alle conclusioni ivi rese, chiedendo la decisione della causa.
ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DI DIRITTO
Preliminarmente lo scrivente evidenzia che la redazione e motivazione della presente sentenza, avverrà secondo i criteri indicati dal combinato disposto degli artt. 118 dis. att.
c.p.c. e 132 c.p.c., che consentono, come noto, una succinta esposizione dei fatti di causa e delle ragioni di diritto poste alla base della decisione. 2
Con atto di citazione in opposizione a precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c., regolarmente notificato, a mezzo pec, in data 24.2.2025, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
, SC e , davanti al Tribunale di Torre Annunziata, terza CP_1 CP_2 sezione civile, proponendo opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data
17.2.2025, con il quale gli veniva intimato il rilascio dell'immobile sito in Torre del Greco
(NA), alla Via Sotto ai Camaldoli n.6/E, in forza della sentenza n. 3153/2024, preannunciando la forzosa esecuzione in caso di omesso suo rilascio. Parte opponente, premesso di aver frapposto gravame avverso la menzionata pronuncia di primo grado (RG
69/2025, prima udienza 26.11.2025), eccepiva la mancanza di esecutività della sentenza in questione, in quanto non ancora passata in cosa giudicata e, in quanto tale, inidonea a costituire titolo immediatamente esecutivo ai fini dell'invocato rilascio dell'immobile sopra indicato. In particolare, avendo la sentenza accertato l'occupazione sine titulo dell'immobile posto al primo piano del fabbricato sito in Torre del Greco, alla via da Sotto ai Camaldoli n. 6/E, condannava a rilasciare tale bene libero e sgombero Parte_1 da persone e cose”. A parere dell'opponente, era chiaro che detto capo della sentenza contenesse dapprima un accertamento (occupazione sine titulo) cui era “inscindibilmente
(sinallagmaticamente / corrispettivamente) legato l'ordine di rilascio dell'immobile”. Di qui la necessità, secondo “il granitico orientamento della giurisprudenza” che la sentenza divenisse cosa giudicata, non essendo consentita l'anticipazione, in via provvisoria ed a fini esecutivi, degli effetti discendenti da statuizioni condannatorie contenute in sentenze dichiarative o costitutive, quale quella in esame. Eccepiva, altresì, la carenza di legittimazione attiva dei germani essendo stato nominato un curatore della CP_1 massa ereditaria della dante causa , unico soggetto ad avere Persona_1 legittimazione processuale attiva e passiva. Concludeva, pertanto, per la declaratoria di illegittimità e/o illiceità e/o inefficacia e/o nullità e/o annullabilità del precetto opposto.
Si costituivano SC e , quali eredi di Controparte_1 CP_2 Per_1
, contestando nel merito l'opposizione, della quale chiedevano il rigetto.
[...]
Rilevavano che la sentenza in oggetto non aveva costituito, modificato o estinto alcun rapporto giuridico, essendo palese che tra le parti non sussistesse alcun vincolo giuridico,
e si era limitata ad accertare l'illegittimità dell'occupazione dell'immobile da parte dell'opponente, ordinando, di conseguenza, il rilascio dell'immobile di via Sotto ai
Camaldoli n.6/E, Torre del Greco, in danno In particolare, secondo i resistenti, le Pt_1
Proc. n. 790/2025 R.G.A.C. -SENTENZA- PAG. 2 3
sentenze di accertamento e quelle costitutive dovevano considerarsi idonee ad avere efficacia anticipata rispetto al momento del loro passaggio in giudicato, con esclusivo riferimento alle statuizioni di condanna nelle stesse contenute, sicché l'ordine di rilascio immediato dell'immobile doveva ritenersi immediatamente esecutivo. Richiamava, sul punto, ampia giurisprudenza, insistendo e concludendo per il rigetto della proposta opposizione.
Prodotta documentazione, depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c.; accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, con ordinanza fuori udienza del 7.5.2025; ritenuta matura per la decisione, la causa, sulle conclusioni di cui in epigrafe, veniva riservata in decisione all'udienza ex art. 281 quinquies c.p.c. del 6.11.2025, celebratasi con la modalità della trattazione scritta, avendo rinunciato le parti al deposito delle memorie di cui all'art. 189 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente lo scrivente evidenzia che, non essendosi acquisiti, nel corso del presente giudizio, ulteriori elementi di valutazione rispetto a quanto già motivato con l'ordinanza cautelare resa in data 7.5.2025 (divenuta definitiva per omessa sua impugnazione), la decisione della presenta controversia non può che avvenire mediante il richiamo alle ragioni tutte già ampiamente espresse nella menzionata ordinanza. In particolare, richiamati i fatti di causa per come sopra riassuntivamente riportati, ritiene lo scrivente che, sulla scorta della lettura e del complessivo esame del titolo esecutivo del quale veniva inizialmente preannunciata l'esecuzione con l'atto di precetto oggi gravato
(sentenza n. 3153/2024 del Tribunale di Torre Annunziata), deve ritenersi fondata l'eccepita carenza di titolo esecutivo idoneo a sorreggere l'esecuzione per rilascio da parte degli odierni resistenti, di fatto intrapresa per effetto della notifica dell'avviso di rilascio notificato in data 14.3.2025. E' noto, infatti che al di fuori delle statuizioni di condanna consequenziali, le sentenze di accertamento (così come quelle costitutive) non hanno l'idoneità, con riferimento all'art. 282 c.p.c., ad avere efficacia anticipata rispetto al momento del loro passaggio in giudicato, atteso che la citata norma, nel prevedere la provvisoria esecuzione delle sentenze di primo grado, intende necessariamente riferirsi soltanto alle pronunce di condanna suscettibili secondo i procedimenti di esecuzione disciplinati dal terzo libro del codice di rito civile, sicché, nel caso di specie, alla pronuncia principale sull'accertamento della proprietà, corrisponde, in modo diretto e
Proc. n. 790/2025 R.G.A.C. -SENTENZA- PAG. 3 4
consequenziale, il capo relativo al rilascio dell'immobile in questione, capo che sarebbe automaticamente travolto da un'eventuale modifica della statuizione principale. (cfr Cass. civ. 26.3.2009 n. 7369) In altri termini, la previsione di cui all'art. 282 c.p.c., nello statuire che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva fra le parti, va interpretata nel senso che l'esecutività provvisoria è limitata ai soli capi della decisione che sono compatibili con la produzione dell'effetto dichiarativo-costitutivo in un momento successivo e non si estende a quelli che si collocano in un rapporto di stretta sinallagmaticità con i capi costitutivi relativi alla modificazione giuridica sostanziale. (cfr.
Cass. civ. sez. un. 20.2.2010 n. 4059; Cass. civ. 3.5.2016, n. 8693) Si è così affermato in giurisprudenza che “la provvisoria esecutività non può riguardare quei capi condannatori che si collocano in un rapporto di stretta sinallagmaticità con i capi costitutivi, essendo necessario, a tal fine, il passaggio in giudicato della sentenza” (cfr. 26.3.2009 n. 7369).
Né va sottaciuta l'alterazione della “parità tra i contendenti” che deriverebbe dal riconoscimento dell'immediata efficacia esecutiva del titolo ai sensi dell'art. 282 c.p.c.
(cfr. Cass. civ.
8.10.2021 n. 27416), circostanza, quest'ultima, che rende vieppiù evidente la sussistenza di un nesso sinallagmatico tra i capi della sentenza, inidoneo a riconoscere l'immediata efficacia esecutiva invocata dagli opposti.
I principi giurisprudenziali testé enunciati, condivisibili e condivisi da questo Giudice, appaiono perfettamente sovrapponibili alla fattispecie de quo agitur, atteso che l'eventuale immediato rilascio degli immobili da parte dell'odierno opponente, non può che essere strettamente connesso con la modifica sostanziale derivante dal definitivo l'accertamento circa la proprietà dei beni stessi, espressamente “rivendicata” dai resistenti, restando indubbiamente travolto il capo relativo al rilascio del bene da un'eventuale modifica di quello afferente all'accertamento della proprietà del bene stesso. L'opposizione, pertanto, non può che essere accolta.
Le spese della presente lite, al pari di quanto statuito per la fase cautelare, possono essere interamente compensate tra le parti, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., in ragione dell'evoluzione giurisprudenziale avutasi in materia, nonché per la particolare complessità del caso in esame.
P. Q. M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, terza sezione civile, in persona del Giudice dr. SC
Abete, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta da , nei Parte_1
Proc. n. 790/2025 R.G.A.C. -SENTENZA- PAG. 4 5
confronti di , SC e , con atto di citazione regolarmente Controparte_1 CP_2 notificato in data 24.2.2025, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia dell'atto di precetto opposto, il tutto come meglio chiarito nella parte motiva della presente sentenza;
b) compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli, il 7.11.2025.
IL GIUDICE
dr. SC Abete
Proc. n. 790/2025 R.G.A.C. -SENTENZA- PAG. 5