TRIB
Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/08/2025, n. 2590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2590 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6276/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Bernardel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 6276/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
SANTUCCI ELIGIA, elettivamente domiciliato presso elettivamente domiciliati presso – Filiale di Caserta Viale Lamberti 29, Caserta Parte_1
APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1 CP
(C.F. rappresentati e difesi dall'avv.
[...] C.F._2
IZZO MICHELA, elettivamente domiciliato in VIA NAPOLI, 720, SAN FELICE A CANCELLO presso il difensore avv. IZZO MICHELA APPELLATI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Controparte_1
assumendo di essere titolari del buono fruttifero postale di Controparte_2 lire 1.000.000 della serie Q emesso in data 12/11/1987 presso l'ufficio Postale di NG (AV) e di aver ricevuto al momento della scadenza una somma inferiore a quella asseritamente dovuta, convenivano in giudizio innanzi Parte_1 al Giudice di Pace di Maddaloni, chiedendo il pagamento della somma di € 4.067,87 quale differenza tra la somma liquidata e quella dovuta, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese. Con comparsa di risposta si costituiva eccependo Parte_1 preliminarmente l'incompetenza per territorio del Giudice adito, in favore del Giudice di Pace di Ariano Irpino o di Roma, nonché l'assoluta infondatezza delle pretese di controparte e la correttezza del proprio operato avendo applicato le disposizioni normative vigenti previste dall'art. 173 del D.P.R. 29/3/1973 n. 156 (modificato con D.L. n.460/1974, convertito con L. n.588/1974), al buono in oggetto. Con sentenza n. 175/2020, depositata in data 13.01.2020, il Giudice di Pace di Maddaloni accoglieva la domanda attorea, condannando al Parte_1
Pag. 1 di 5 pagamento in favore di della somma Parte_2 di € 4067,87 ed alla refusione delle spese processuali. Con atto di citazione notificato il 27.8.2020, Parte_1 proponeva appello avverso la cennata sentenza chiedendone l'integrale riforma ed eccependo, in via pregiudiziale ed assorbente, l'omessa pronuncia sull'eccezione di incompetenza per territorio e sulla intervenuta accettazione con quietanza liberatoria delle somme corrisposte. Eccepiva poi la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato nonché la violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui all'art.173 del D.P.R. 29/03/1973 n. 156 e del D.M. del 13/06/1986 n. 148. Chiedeva, pertanto, l'accoglimento dell'appello e la condanna degli appellati al pagamento delle spese di lite. Con comparsa di risposta si costituivano e Controparte_1 CP
, eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello per
[...] violazione dell'art. 342 e l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza per territorio per genericità della stessa. Chiedevano, nel merito, di rigettare i motivi di appello proposti da , in quanto inammissibili e infondati, con Parte_1 vittoria di spese da attribuirsi ai difensori dichiaratisi anticipatari. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata all'udienza dell'01.04.2025 per la precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. Occorre osservare che, secondo l'ormai costante orientamento della Suprema Corte, non può considerarsi aspecifico il motivo di appello che esponga il punto sottoposto al riesame d'appello, in fatto ed in diritto, in maniera tale che il giudice d'appello sia posto in condizione (senza la necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, la congerie delle vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno riporti, dettagliatamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per la impugnazione a critica vincolata (cfr. Cass.19-03.2019 n. 7675 nonché Cass. SS.UU. del 16.11.2017 n.27199, Cass.27.06.2018 n. 16914, Cass. 23.11.2018 30450, Corte di Appello Firenze 18.09.2018 n. 2093, Corte di Appello Milano 22.10.2018 4556, Corte di Appello Roma 16.11.2018 n. 7225, Corte di Appello Bari 05.02.2019 n. 125, Corte di Appello Catanzaro 20.02.2019 n.355). Per quanto attiene al caso di specie, è indubbio che l'atto di gravame de quo superi la soglia della specificità, avendo l'appellante individuato il punto della decisione reputato ingiusto, precisandone il presupposto fattuale e la sussunzione giuridica, non potendosi onerare l'impugnante della trascrizione di tutte le emergenze di causa, trattandosi di risultanze già poste nella piena disponibilità del giudice di appello, in base al principio devolutivo. Difatti l'appellante ha
Pag. 2 di 5 censurato la sentenza impugnata lamentando l'omessa pronuncia in ordine all'eccepita incompetenza territoriale, la quietanza liberatoria e l'erronea applicazione dei principi espressi dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 13979/2007, garantendo peraltro l'esercizio di un compiuto diritto di difesa. Passando al merito l'appello oltre che tempestivo, operando la sospensione prevista dal D.L. 28/2020, è fondato e va accolto per quanto di ragione. Appare infatti assorbente la reiterata eccezione di incompetenza territoriale. L'appellante, sin dal primo grado, ha infatti eccepito l'incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Maddaloni adito, in favore, ex art. 19 c.p.c., del luogo ove ha sede la persona giuridica convenuta ( e, quindi, del Parte_1
Giudice di Pace di Roma, ovvero, ex art. 20 c.p.c., del luogo ove è sorta l'obbligazione dedotta in giudizio, NG (AV), dunque del Giudice di Pace di Ariano Irpino, quale foro speciale facoltativo. A fronte di tali specifiche eccezioni, gli appellati non hanno indicato alcun criterio di collegamento con il foro da essi scelto (Giudice di Pace di Maddaloni), né tantomeno hanno invocato l'operatività del foro del consumatore, limitandosi ad affermare che l'eccezione di incompetenza doveva essere considerata tamquam non esset per essere stata formulata in maniera incompleta non avendo, l'odierna appellante, indicato i fori alternativi (cfr. comparsa di costituzione e risposta). Fatta tale premessa, preme rilevare che la causa in oggetto attiene a diritti di obbligazione, per le quali, ai sensi degli artt. 18 e 19 c.p.c., la competenza per territorio si determina in base alla residenza o al domicilio della persona fisica ovvero alla sede della persona giuridica convenuta;
a tali fori generali si aggiunge il foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione, in base al quale, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., è competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve essere eseguita l'obbligazione dedotta in giudizio. Con particolare riferimento al cd. forum contractus, esso va individuato nel luogo ove il contratto risulta concluso ai sensi dell'art. 1326 c.c. con l'accettazione, da parte degli appellati, dell'offerta di sottoscrizione del buono postale formulata da presso l'ufficio Pt_1 di NG (AV), ed in ragione del valore nel circondario del Giudice di Pace di Ariano Irpino. Anche a voler considerare applicabile il foro del consumatore, sarebbe stato comunque competente il Giudice di Pace di Ariano Irpino, tenuto conto che i risparmiatori al momento della domanda hanno dichiarato di essere residenti a [...], anch'essa nel circondario del Giudice di Pace di Ariano Irpino (cfr. Atto di citazione innanzi al Giudice di Pace). Sul punto, la Cassazione ha stabilito che: “In tema di controversie tra consumatore e professionista, l'art. 33, comma 2, lett. u), del d.lgs. 6 settembre 2005 n. 206, (cd Codice del consumo) va interpretato nel senso che la residenza del consumatore, cui la norma ha riguardo, è quella che lo stesso ha al momento della domanda e non quella che egli aveva al momento della conclusione del contratto” (cfr Cass. ord. n. 11389/2018).
Pag. 3 di 5 Ciò posto, l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata tempestivamente dall'appellante nel giudizio di primo grado e ritualmente riproposta in appello quale motivo di impugnazione ex art. 343 c.p.c. deve essere accolta. La sentenza impugnata, dunque, deve essere riformata nella parte in cui il Giudice di Pace di Maddaloni non ha dichiarato la propria incompetenza. Ciò comporta la necessità che il Giudice d'appello dichiari oggi l'incompetenza del giudice di primo grado, così come stabilito dalla S.C. con sentenza del 2010, n. 22958 nella quale si legge che “ove il giudice adito in primo grado abbia erroneamente dichiarato la propria competenza e deciso la causa nel merito, il giudice dell'appello, nel ravvisare l'incompetenza del primo giudice, deve dichiararla ed indicare il giudice competente in primo grado davanti al quale il processo continuerà, se riassunto ai sensi dell'art. 50 c.p.c., non rilevando, in riferimento alla fattispecie di erroneo radicamento della competenza, il divieto di remissione al primo giudice previsto dagli artt. 353 e 354 c.p.c.”. Da ciò discende che il giudice di appello non può emettere provvedimenti che il primo giudice non potesse assumere (cfr. da ultimo Cass. nr. 22810/2018). Restano assorbiti gli altri motivi d'appello e va dunque dichiarata la nullità dell'impugnata sentenza del Giudice Di Pace di Maddaloni n. 175/2020 depositata in data 13.10.20, nonché affermata la competenza del Giudice di Pace di Ariano Irpino, quale foro del consumatore prevalente, dinanzi al quale le parti dovranno riassumere il presente giudizio nel termine di cui all'art. 50 c.p.c. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico degli appellati nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto dei parametri previsti per lo scaglione di riferimento (da € 1.101 a € 5.200) dal D.M. 55/2014 aggiornati al DM 147/2022, considerata l'effettiva attività svolta e la mera pronuncia in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara la nullità della sentenza n. 175/2020 emessa dal Giudice di Pace di Maddaloni il 13.1.2020, in quanto incompetente, poiché competente il Giudice di Pace di Ariano Irpino, innanzi al quale la causa andrà riassunta nel termine di legge ex art. 50 c.p.c.; 2. per l'effetto condanna e alla Controparte_1 Controparte_2 restituzione di tutto quanto eventualmente loro corrisposto da Parte_1 in esecuzione della sentenza n. 175/2020 del Giudice di Pace di
[...]
Maddaloni;
3. condanna gli e in solido tra loro, Controparte_1 Controparte_2 alla refusione delle spese processuali in favore di che si Parte_1 liquidano per il primo grado di giudizio in € 632,50 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge;
e per il presente grado di giudizio in € 1.276,00, per onorari, € 174,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Pag. 4 di 5 Santa Maria Capua Vetere, 4 agosto 2025
Il Giudice dott. Elisabetta Bernardel
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Bernardel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 6276/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
SANTUCCI ELIGIA, elettivamente domiciliato presso elettivamente domiciliati presso – Filiale di Caserta Viale Lamberti 29, Caserta Parte_1
APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1 CP
(C.F. rappresentati e difesi dall'avv.
[...] C.F._2
IZZO MICHELA, elettivamente domiciliato in VIA NAPOLI, 720, SAN FELICE A CANCELLO presso il difensore avv. IZZO MICHELA APPELLATI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Controparte_1
assumendo di essere titolari del buono fruttifero postale di Controparte_2 lire 1.000.000 della serie Q emesso in data 12/11/1987 presso l'ufficio Postale di NG (AV) e di aver ricevuto al momento della scadenza una somma inferiore a quella asseritamente dovuta, convenivano in giudizio innanzi Parte_1 al Giudice di Pace di Maddaloni, chiedendo il pagamento della somma di € 4.067,87 quale differenza tra la somma liquidata e quella dovuta, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese. Con comparsa di risposta si costituiva eccependo Parte_1 preliminarmente l'incompetenza per territorio del Giudice adito, in favore del Giudice di Pace di Ariano Irpino o di Roma, nonché l'assoluta infondatezza delle pretese di controparte e la correttezza del proprio operato avendo applicato le disposizioni normative vigenti previste dall'art. 173 del D.P.R. 29/3/1973 n. 156 (modificato con D.L. n.460/1974, convertito con L. n.588/1974), al buono in oggetto. Con sentenza n. 175/2020, depositata in data 13.01.2020, il Giudice di Pace di Maddaloni accoglieva la domanda attorea, condannando al Parte_1
Pag. 1 di 5 pagamento in favore di della somma Parte_2 di € 4067,87 ed alla refusione delle spese processuali. Con atto di citazione notificato il 27.8.2020, Parte_1 proponeva appello avverso la cennata sentenza chiedendone l'integrale riforma ed eccependo, in via pregiudiziale ed assorbente, l'omessa pronuncia sull'eccezione di incompetenza per territorio e sulla intervenuta accettazione con quietanza liberatoria delle somme corrisposte. Eccepiva poi la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato nonché la violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui all'art.173 del D.P.R. 29/03/1973 n. 156 e del D.M. del 13/06/1986 n. 148. Chiedeva, pertanto, l'accoglimento dell'appello e la condanna degli appellati al pagamento delle spese di lite. Con comparsa di risposta si costituivano e Controparte_1 CP
, eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello per
[...] violazione dell'art. 342 e l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza per territorio per genericità della stessa. Chiedevano, nel merito, di rigettare i motivi di appello proposti da , in quanto inammissibili e infondati, con Parte_1 vittoria di spese da attribuirsi ai difensori dichiaratisi anticipatari. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata all'udienza dell'01.04.2025 per la precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. Occorre osservare che, secondo l'ormai costante orientamento della Suprema Corte, non può considerarsi aspecifico il motivo di appello che esponga il punto sottoposto al riesame d'appello, in fatto ed in diritto, in maniera tale che il giudice d'appello sia posto in condizione (senza la necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, la congerie delle vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno riporti, dettagliatamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per la impugnazione a critica vincolata (cfr. Cass.19-03.2019 n. 7675 nonché Cass. SS.UU. del 16.11.2017 n.27199, Cass.27.06.2018 n. 16914, Cass. 23.11.2018 30450, Corte di Appello Firenze 18.09.2018 n. 2093, Corte di Appello Milano 22.10.2018 4556, Corte di Appello Roma 16.11.2018 n. 7225, Corte di Appello Bari 05.02.2019 n. 125, Corte di Appello Catanzaro 20.02.2019 n.355). Per quanto attiene al caso di specie, è indubbio che l'atto di gravame de quo superi la soglia della specificità, avendo l'appellante individuato il punto della decisione reputato ingiusto, precisandone il presupposto fattuale e la sussunzione giuridica, non potendosi onerare l'impugnante della trascrizione di tutte le emergenze di causa, trattandosi di risultanze già poste nella piena disponibilità del giudice di appello, in base al principio devolutivo. Difatti l'appellante ha
Pag. 2 di 5 censurato la sentenza impugnata lamentando l'omessa pronuncia in ordine all'eccepita incompetenza territoriale, la quietanza liberatoria e l'erronea applicazione dei principi espressi dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 13979/2007, garantendo peraltro l'esercizio di un compiuto diritto di difesa. Passando al merito l'appello oltre che tempestivo, operando la sospensione prevista dal D.L. 28/2020, è fondato e va accolto per quanto di ragione. Appare infatti assorbente la reiterata eccezione di incompetenza territoriale. L'appellante, sin dal primo grado, ha infatti eccepito l'incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Maddaloni adito, in favore, ex art. 19 c.p.c., del luogo ove ha sede la persona giuridica convenuta ( e, quindi, del Parte_1
Giudice di Pace di Roma, ovvero, ex art. 20 c.p.c., del luogo ove è sorta l'obbligazione dedotta in giudizio, NG (AV), dunque del Giudice di Pace di Ariano Irpino, quale foro speciale facoltativo. A fronte di tali specifiche eccezioni, gli appellati non hanno indicato alcun criterio di collegamento con il foro da essi scelto (Giudice di Pace di Maddaloni), né tantomeno hanno invocato l'operatività del foro del consumatore, limitandosi ad affermare che l'eccezione di incompetenza doveva essere considerata tamquam non esset per essere stata formulata in maniera incompleta non avendo, l'odierna appellante, indicato i fori alternativi (cfr. comparsa di costituzione e risposta). Fatta tale premessa, preme rilevare che la causa in oggetto attiene a diritti di obbligazione, per le quali, ai sensi degli artt. 18 e 19 c.p.c., la competenza per territorio si determina in base alla residenza o al domicilio della persona fisica ovvero alla sede della persona giuridica convenuta;
a tali fori generali si aggiunge il foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione, in base al quale, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., è competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve essere eseguita l'obbligazione dedotta in giudizio. Con particolare riferimento al cd. forum contractus, esso va individuato nel luogo ove il contratto risulta concluso ai sensi dell'art. 1326 c.c. con l'accettazione, da parte degli appellati, dell'offerta di sottoscrizione del buono postale formulata da presso l'ufficio Pt_1 di NG (AV), ed in ragione del valore nel circondario del Giudice di Pace di Ariano Irpino. Anche a voler considerare applicabile il foro del consumatore, sarebbe stato comunque competente il Giudice di Pace di Ariano Irpino, tenuto conto che i risparmiatori al momento della domanda hanno dichiarato di essere residenti a [...], anch'essa nel circondario del Giudice di Pace di Ariano Irpino (cfr. Atto di citazione innanzi al Giudice di Pace). Sul punto, la Cassazione ha stabilito che: “In tema di controversie tra consumatore e professionista, l'art. 33, comma 2, lett. u), del d.lgs. 6 settembre 2005 n. 206, (cd Codice del consumo) va interpretato nel senso che la residenza del consumatore, cui la norma ha riguardo, è quella che lo stesso ha al momento della domanda e non quella che egli aveva al momento della conclusione del contratto” (cfr Cass. ord. n. 11389/2018).
Pag. 3 di 5 Ciò posto, l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata tempestivamente dall'appellante nel giudizio di primo grado e ritualmente riproposta in appello quale motivo di impugnazione ex art. 343 c.p.c. deve essere accolta. La sentenza impugnata, dunque, deve essere riformata nella parte in cui il Giudice di Pace di Maddaloni non ha dichiarato la propria incompetenza. Ciò comporta la necessità che il Giudice d'appello dichiari oggi l'incompetenza del giudice di primo grado, così come stabilito dalla S.C. con sentenza del 2010, n. 22958 nella quale si legge che “ove il giudice adito in primo grado abbia erroneamente dichiarato la propria competenza e deciso la causa nel merito, il giudice dell'appello, nel ravvisare l'incompetenza del primo giudice, deve dichiararla ed indicare il giudice competente in primo grado davanti al quale il processo continuerà, se riassunto ai sensi dell'art. 50 c.p.c., non rilevando, in riferimento alla fattispecie di erroneo radicamento della competenza, il divieto di remissione al primo giudice previsto dagli artt. 353 e 354 c.p.c.”. Da ciò discende che il giudice di appello non può emettere provvedimenti che il primo giudice non potesse assumere (cfr. da ultimo Cass. nr. 22810/2018). Restano assorbiti gli altri motivi d'appello e va dunque dichiarata la nullità dell'impugnata sentenza del Giudice Di Pace di Maddaloni n. 175/2020 depositata in data 13.10.20, nonché affermata la competenza del Giudice di Pace di Ariano Irpino, quale foro del consumatore prevalente, dinanzi al quale le parti dovranno riassumere il presente giudizio nel termine di cui all'art. 50 c.p.c. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico degli appellati nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto dei parametri previsti per lo scaglione di riferimento (da € 1.101 a € 5.200) dal D.M. 55/2014 aggiornati al DM 147/2022, considerata l'effettiva attività svolta e la mera pronuncia in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara la nullità della sentenza n. 175/2020 emessa dal Giudice di Pace di Maddaloni il 13.1.2020, in quanto incompetente, poiché competente il Giudice di Pace di Ariano Irpino, innanzi al quale la causa andrà riassunta nel termine di legge ex art. 50 c.p.c.; 2. per l'effetto condanna e alla Controparte_1 Controparte_2 restituzione di tutto quanto eventualmente loro corrisposto da Parte_1 in esecuzione della sentenza n. 175/2020 del Giudice di Pace di
[...]
Maddaloni;
3. condanna gli e in solido tra loro, Controparte_1 Controparte_2 alla refusione delle spese processuali in favore di che si Parte_1 liquidano per il primo grado di giudizio in € 632,50 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge;
e per il presente grado di giudizio in € 1.276,00, per onorari, € 174,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Pag. 4 di 5 Santa Maria Capua Vetere, 4 agosto 2025
Il Giudice dott. Elisabetta Bernardel
Pag. 5 di 5