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Sentenza 30 ottobre 2019
Accoglimento
Sentenza 10 dicembre 2021
Ordinanza collegiale 23 marzo 2022
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Ordinanza collegiale 30 settembre 2024
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Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 29/01/2025, n. 684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 684 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00684/2025REG.PROV.COLL.
N. 04240/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4240 del 2024, proposto da
Az.Ag.Aurora di Fusar Poli Felice, Fusar Poli Artemio e Fusar Poli Alvaro Florenzi, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Catia Salvalaggio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
EA - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Ministero dell'Economia e delle Finanze, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza:
1) del giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 7431/19 del 24/09/2019, pubblicata in data 30/10/2019;
2) del giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 7033/2022 del 6/7/2022, pubblicata in data 09/08/2022;
3) del giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 6499/2022 del 6/7/2022, pubblicata in data 24/07/2022;
4) del giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 3580/2022 del 30/03/2022, pubblicata in data 9/5/2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di EA Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2025 il Cons. Giordano Lamberti e dato atto che nessuno è presente per le parti costituite;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Rilevato che:
- la ricorrente impugnava, per ottenerne l’annullamento, le comunicazioni inviate in applicazione dell'art. 1 della legge n. 118/1999 con cui MA (ora GE) comunicava il calcolo derivante dalla compensazione delle quote latte rispettivamente per il periodo 1995/1996 e 1996/1997 il primo, 1997/1998 e 1998/1999 il secondo, 2000/2001 il terzo e 2001/2002 il quarto e, di conseguenza, l’entità del prelievo supplementare dovuto dal produttore per quelle annate;
- il TAR per il Lazio, con le sentenze depositate rispettivamente il 24/10/2012 n. 8777/2012, il 4/6/2013 n. 5596, il 26/2/2014 n. 2212, il 13/08/2014 n. 8977 respingeva i ricorsi;
- avverso dette sentenze la ricorrente proponeva appello al Consiglio di Stato, che, con le sentenze n. 7431/19 del 24/09/2019, n. 7033/2022 del 6/7/2022, n. 6499/2022 del 6/7/2022 e n. 3580/2022 del 30/03/2022 accoglieva gli appelli e per l’effetto, in riforma delle sentenze del TAR del Lazio, accoglieva i ricorsi di primo grado e annullava i provvedimenti impugnati;
- con il ricorso in esame, parte ricorrente lamenta che, nonostante le sentenze siano divenute definitive e con le stesse il Consiglio di Stato abbia annullato il prelievo supplementare comunicato con gli atti impugnati con i ricorsi introduttivi, GE non avrebbe ancora provveduto ad eseguirle.
Per tale ragione, ha chiesto:
1) di annullare i prelievi supplementari oggetto delle sentenze del Consiglio di Stato;
2) di restituire la somma di € 263.417,94 alla ricorrente “ che aveva versato o attraverso pagamenti diretti dalla stessa eseguiti o attraverso trattenute dai contributi PAC eseguiti da GE per le annate 95/96 – 96/97 – 00/01 a pagamento anche parziale di prelievo supplementare annullato con le sentenze di cui si chiede l’ottemperanza ”;
3) di dare comunicazione alla Regione Lombardia dell’avvenuto annullamento del prelievo affinché sia autorizzata la liberazione delle fideiussioni prestate a garanzia del pagamento del prelievo per le annate oggetto delle sentenze di cui trattasi e affinché sia autorizzato il trasferimento dei titoli PAC, che sia impedito dalla sussistenza di un debito per prelievo supplementare relativo a dette annate lattiero – casearie;
Ritenuto che il ricorso debba trovare accoglimento nei limiti di seguito precisati:
- come riconosciuto dalla stessa parte ricorrente i giudicati dei quali si chiede l’esecuzione hanno riconosciuto l’illegittimità dell’operato di EA avvenuto in applicazione della legge italiana, poi ritenuta non conforme alla regolamentazione comunitaria della materia. Invero, le sentenze della Corte di Giustizia della Unione Europea: del 17 giugno 2019 resa nella causa C-348/2018, dell’11 settembre 2019 resa nella causa C-46/2018 e del 13 gennaio 2022 resa nella causa C-377/2019, hanno dichiarato la contrarietà della previgente disciplina giuridica interna rispetto a quella dell’Unione Europea in materia di compensazione nazionale e determinazione del prelievo supplementare nell’ambito del cessato regime delle quote latte;
- va dato atto che il legislatore, a seguito di tali pronunce, ed in data successiva rispetto ad esse è intervenuto con l’art. 10-bis del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023, n. 103, che ha disciplinato le modalità per il compimento delle operazioni nazionali di compensazione e la conseguente rideterminazione del prelievo supplementare nei confronti dei produttori destinatari di una sentenza definitiva che abbia annullato l’imputazione di prelievo supplementare e ne abbia disposto il ricalcolo;
- va altresì riconosciuta la particolare complessità dell’attività che l’Agenzia è chiamata a porre in essere sia con riferimento alla ri-esecuzione della compensazione nazionale (che per quanto riferito nella relazione deposita da EA ha necessariamente dovuto tenere in considerazione le posizioni amministrative di circa 40.000 aziende che hanno prodotto un esubero), sia con riferimento alla quantificazione del prelievo dovuto dai produttori che hanno diritto al ricalcolo;
- ciò precisato, quanto agli effetti conformativi dei giudicati di cui si chiede l’esecuzione, nella relazione depositata in giudizio, emerge come l’Agenzia stia ponendo in essere le attività necessarie alla rideterminazione del prelievo, tuttavia, la completa attuazione del giudicato favorevole alla ricorrente dipende dall’applicazione dello ius superveniens che non era né poteva essere oggetto del giudicato e non potrà che avvenire solo ad ultimazione delle complesse operazioni di ricalcolo in corso, non potendosi in tale fase che ribadire il dovere di EA di procedere con sollecitudine a tutte le operazioni necessarie avendo la sentenza solo statuito sull’obbligo di ricalcolo;
- in tale contesto, quanto agli ulteriori effetti del giudicato di tipo restitutorio, va precisato che ciò che la Corte di Giustizia Europea ha censurato non è l’obbligo degli allevatori di pagare la sanzione derivante dalla produzione in eccesso, ma le regole fissate dal legislatore italiano per ripartire “lo sconto” in base a predeterminate categorie, di conseguenza anche le azionate sentenze di questo Consiglio hanno disposto “ l’annullamento dei provvedimenti censurati in prime cure per l’illegittimità del criterio posto a fondamento dei calcoli sottostanti all’operazione di compensazione/riassegnazione determina la necessità dell’Amministrazione di procedere ad una complessiva rideterminazione, in sede di emanazione degli atti ulteriori ” (Cons. St. 7431/19, in senso analogo Cons. St. 7033/2022, Cons. St. 6499/2022 e Cons. St. 3580/2022), non escludendo affatto la sussistenza di una posizione debitoria, ma imponendone la rideterminazione, rispetto alla quale viene anche a dipendere la commisurazione degli interessi; per tale ragione, resta indimostrato che all’azienda ricorrente debbano essere restituite le somme come dalla stessa determinate, dovendosi dunque disattendere la relativa domanda, salvo ogni eventuale diversa conclusione all’esito del complessivo ricalcolo che EA è chiamata a compiere;
- gli effetti annullatori dei giudicati implicano invece che sin da ora di essi debba essere data comunicazione alle Regioni, con quanto ne consegue anche ai fini della liberazione delle fideiussioni rilasciate a garanzia del pagamento del prelievo, in attesa della sua rideterminazione, dovendosi pertanto accogliere sotto tale profilo il ricorso (e ciò anche perché ai sensi del citato 10 bis : “tutte le comunicazioni di ricalcolo gia' notificate dall'GE prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prive di effetto e sono sostituite da quelle effettuate ai sensi dei commi precedenti”);
Ritenuto che le spese di lite, stante l’assoluta peculiarità della controversia, possano essere compensate;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e negli stessi limiti, riservato ogni ulteriore provvedimento, ordina ad EA l’esecuzione dei giudicati di cui alle sentenze di questo Consiglio n. 7431/19, n. 7033/2022, n. 6499/2022 e n. 3580/2022 entro il termine di sei mesi a partire dalla comunicazione della presente sentenza, avvisando che a seguito della mancata adozione del ricalcolo potranno valutarsi gli ulteriori effetti restitutori e le conseguenti determinazioni sull’eventuale sussistenza di un danno erariale.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere, Estensore
Stefano Toschei, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giordano Lamberti | Giancarlo Montedoro |
IL SEGRETARIO