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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 08/07/2025, n. 1325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1325 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Pietro Paolo Arena, all'udienza dell' 8/07/2025 , ha pronunciato, ex artt. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 584 /2024 R.G., promossa da: nata a [...] il [...] , cod. fisc.: Parte_1
, con l'avv. DI FRANCESCO ANTONIO MARIO;
C.F._1
- ricorrente -
contro
, in persona del pro tempore, rappresentato e difeso, giusta TE CP_2 procura in atti, dall'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI MESSINA .;
- resistente –
Avente ad oggetto: Riconoscimento dello status di vittima del dovere.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 28/02/2024 , premetteva di prestare servizio Parte_1 nell'Arma dei Carabinieri, oggi con il grado di Luogotenente Carica Speciale, e che era affetto dalle seguenti patologie, riconosciute dalle competenti sedi come dipendenti da causa di servizio: esiti di meniscopatia parziale ginocchio dx, e gonartrosi omolaterale a modica incidenza funzionale;
pregresso trauma distorsivo ginocchio dx;
artrosi lombosacrale con iniziale discopatia da l3 a s1 a modica incidenza funzionale (poi aggravata in artrosi lombosacrale con discopatie multiple ed ernia discale di l4-l5 con sofferenza neurogena rm accertata).
Riferiva che in data 03.10.1996, effettivo alla Stazione CC di Roma Tiburtino III°, con il grado di LL, libero dal servizio, ma in uniforme, interveniva unitamente ad altro militare per arrestare un pluripregiudicato evaso dagli arresti domiciliari il quale, vistosi braccato, lo aveva aggredito con una testata al volto e numerosi pugni, cagionandogli esiti che venivano refertati come“contusione escoriata del naso”, “contusione della spalla dx, mano sx, gamba dx” e che tali
1 lesioni erano state sicuramente concorrenti nell'insorgere o nell'aggravarsi della prima e della terza patologia sopra elencate;
che in data 29.01.1998, in servizio presso la Stazione CC di Roma Tiburtino III°, con il grado di LL, mentre era capo pattuglia ed espletava – in emergenza segnalata da dispositivi acustici e luminosi - unitamente ad altri due militari del reparto, un servizio di istituto, venivano impiegati nella traduzione di una persona arrestata in fragranza di reato, estremamente pericolosa per l'ordine e la sicurezza pubblica, utilizzando l'autovettura militare in dotazione alla
Stazione CC di Roma Tiburtino III°. Nella circostanza, nel corso del servizio di Ordine Pubblico eseguito per conto del Ministero dell'Interno, lungo la via Tiburtina, a causa delle particolari condizioni della sede stradale e di un improvviso cambio di corsia di altra autovettura che tagliava la strada all'auto di servizio, andando ad impattare contro di essa, l'auto di servizio con a bordo la persona arrestata veniva coinvolta in un incidente stradale. In esito ad suddetto sinistro, il
LL veniva trasportato a mezzo ambulanza presso il Pronto Parte_1 soccorso del locale Ospedale “Sandro Pertini “ di Roma e così refertato: “TRAUMA
CONTUSIVO REGIONE FRONTALE - DISTRAZIONE DEI MUSCOLI LUNGHI DEL
COLLO –CONTUSIONE GINOCCHIO ” e che tali lesioni erano state sicuramente CP_3 concorrenti nell'insorgere o nell'aggravarsi della prima e della terza patologia sopra elencate;
che in data 26.05.2005, in AC (Me), nel corso di un servizio di pattuglia automontata finalizzato alla prevenzione e repressione di reati, eseguito per conto del
[...]
, a bordo di autovettura militare, il LL CA , nell'incarico CP_1 Parte_1 di Comandante di Stazione Carabinieri, unitamente ad altri due militari del medesimo reparto, interveniva a seguito della commissione una rapina, perpetrata ai danni di un privato cittadino nel contermine comune di San LL (Me).
A seguito della commissione del grave delitto, il Comandante , Parte_1 unitamente ai due militari predisponeva un posto di controllo sulla principale via di fuga per intercettare il reo. Alle ore 09.20 circa gli operanti notavano sopraggiungere a forte velocità
l'autovettura Fiat Idea targata CN449JX, asportata in San LL (Me), sicché il , gli Parte_1
Parte intimava l' con la paletta d'ordinanza, mettendosi al centro strada per costringerlo ad accostare. Nella circostanza, il reo, alla guida dell'auto rubata, alla vista dei militari, non solo accelerava, ma ha tentato inequivocabilmente di investire il LL Parte_1
, che prontamente saltava nella cunetta laterale a ridosso di un muro, per non essere
[...] travolto, procurandosi la seguente lesione: “trauma contusivo ginocchio dx”, giudicato guaribile
2 in gg 7 (sette) di prognosi s.c. dal Servizio di Pronto Soccorso dell'Ospedale di Mistretta, e che tale infortunio subito, conseguenza diretta della suddetta attività di servizio di contrasto alla criminalità, aveva concorso in maniera preponderante a determinare gli esiti permanenti della seconda e terza delle sopra citate patologie invalidanti;
che in data 29.10.2011, (e non in data 29.11.2009, non come erroneamente indicato nell'istanza) in AC (Me) nel corso di un'operazione di servizio conclusasi con l'arresto in fragranza di reato di un sorvegliato speciale di P.S. per “Violazione delle prescrizioni imposte dalla Sorveglianza Speciale di P.S.; Resistenza a Pubblico Ufficiale;
Lesioni personali aggravate commesse nei confronti di un Pubblico Ufficiale”, il LL OP
, nella qualità di Comandante della Stazione CC di AC (Me), interveniva per
[...] evitare atti di autolesionismo della persona arrestata che, in preda ad un raptus di follia, avena iniziato a percuotersi fortemente la testa contro il muro degli uffici della caserma. Il LL
interveniva per evitare il peggio, ma veniva aggredito dal malfattore che lo Parte_1 spintonava fortemente facendolo rovinare a terra, procurandogli lesioni personali. Il sottufficiale veniva trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Sant'Agata di MI (Me) e con referto medico n. 2011/00019337 emesso in data 29.10.2011, veniva così refertato: ”emartro post- traumatico con escoriazioni gomito destro, trauma cranico regione fronto-parietale destra- trauma ossa nasali”, con gg. 10 (dieci) di prognosi s.c., e che tale infortunio subito, conseguenza diretta della suddetta attività di servizio di contrasto alla criminalità, aveva concorso in maniera preponderante a determinare gli esiti permanenti della terza patologia invalidante di cui sopra;
che le suddette infermità erano state riconosciute dagli Enti preposti come DIPENDENTI da causa di servizio;
che in data 8.5.2023 esso ricorrente presentava istanza al perché gli TE venissero concessi tutti i benefici previsti dalla normativa vigente per le vittime del dovere, ma tale istanza veniva riscontrata con provvedimenti prot. n° n° 31281, 31283, 31284 e 31288 del 10 novembre 2023, notificati all'interessato in data 13.11.2023 a mezzo pec, nel senso di ritenerla improcedibile per decorso del termine decennale di prescrizione.
Ciò premesso, ha chiesto accertarsi e dichiararsi il proprio diritto ad essere inserito nell'elenco delle vittime del dovere, alla liquidazione della speciale elargizione nonché dell'assegno spettantigli quale Vittima del Dovere per i postumi invalidanti dell'occorso infortunio, che quantificava con CTP nella misura dell' 80% di IP. Conseguentemente,
3 condannarsi l'amministrazione al pagamento dei relativi importi, oltre accessori, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al soddisfo nonché ulteriori benefici riconnessi.
Ritualmente costituitosi in giudizio, il ha resistito in giudizio TE contestando il fondamento della domanda di cui ha chiesto il rigetto.
La causa veniva istruita documentalmente e mediante ctu medica quindi, all'udienza odierna, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., veniva decisa con la presente sentenza.
Preliminarmente, sulla eccepita prescrizione va osservato che mentre le provvidenze attribuite dalla legge alle vittime del dovere (e ai soggetti ad esse per legge equiparati) sono soggette a prescrizione decennale, altrettanto non può dirsi per l'accertamento dello status di vittima del dovere (o equiparato).
Sul punto, ha fatto chiarezza Cass. civ., Sez. lavoro, Sent., 30/05/2022, n. 17440: <È alla stregua di tali coordinate che va dunque affrontata la questione se la categoria di "vittima del dovere" tipizzata dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, commi 563-564, costituisca uno status e sia come tale imprescrittibile, salva la prescrizione dei ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge. Va anzitutto ricordato, al riguardo, che, interpretando le disposizioni citate, le Sezioni
Unite di questa Corte hanno già chiarito che esse istituiscono "un diritto di natura prevalentemente assistenziale volto a prestare un ausilio a chi abbia subito un'infermità o la perdita di una persona cara a causa della prestazione di un servizio in favore di amministrazioni pubbliche da cui siano derivati particolari rischi", il quale "non rientra nello spettro di diritti e doveri che integrano il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche", ma "si colloca fuori e va al di là di tale rapporto, contrattualizzato o meno che esso sia, potendo riguardare anche soggetti che con l'amministrazione non abbiano un rapporto di lavoro subordinato ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio" (così Cass. S.U. n. 23300 del 2016, in motivazione, testualmente ripresa da Cass. S.U. n. 22753 del 2018). Si tratta quindi di provvidenze che trovano causa nella morte o nell'infermità permanente che abbia attinto quanti, anche indipendentemente da un rapporto d'impiego con una pubblica amministrazione, abbiano prestato un servizio a beneficio della collettività da cui siano derivati e concretizzati in loro danno particolari rischi: e dunque, come può senz'altro aggiungersi in relazione alle fattispecie espressamente tipizzate dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, commi 563 e 564, di un servizio che a sua volta costituisce adempimento di un dovere nell'interesse della collettività (art. 2 Cost.).
Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, inoltre, non può essere dubbio che le CP_1
4 provvidenze in esame rientrino nell'ambito della tutela di cui all'art. 38 Cost.: la disposizione costituzionale ult. cit., nel riferirsi all'idea di "sicurezza sociale" e nell'ipotizzare soltanto due modelli tipici della medesima, uno dei quali fondato unicamente sul principio di solidarietà
(comma 1) e l'altro suscettibile di essere realizzato mediante strumenti mutualistico-assicurativi
(comma 2), "non esclude tuttavia, e tantomeno impedisce, che il legislatore ordinario delinei figure speciali nel pieno rispetto dei principi costituzionalmente accolti" (così, testualmente, Corte
Cost. n. 31 del 1986). E se è vero che la disciplina delle provvidenze dettate per le vittime del dovere può legittimamente considerarsi come una delle possibili "figure speciali di sicurezza sociale", la cui ratio va individuata nell'apprestare peculiari ed ulteriori forme di assistenza per coloro che siano rimasti vittima dell'adempimento di un dovere svolto nell'interesse della collettività, che li abbia esposti ad uno speciale pericolo e all'assunzione di rischi qualificati rispetto a quelli in cui può incorrere la restante platea dei dipendenti pubblici o degli incaricati di un pubblico servizio (così Cass. n. 29204 del 2021), non si possono non ravvisare nella situazione giuridica istituita dal legislatore tutti i presupposti dello status, nello specifico senso di cui dianzi s'è detto: valendo la categoria di "vittima del dovere" a differenziare una particolare categoria di soggetti al fine di apprestare loro un insieme di benefici previsti dalla legge e riepilogati dal D.P.R. n. 243 del 2006, art.
4. Vale la pena di rimarcare che, nel sistema così delineato, la domanda dell'interessato deve considerarsi pur sempre condicio sine qua non per il riconoscimento della condizione di "vittima del dovere", non potendo attribuirsi alla disposizione regolamentare di cui al D.P.R. n. 243 del 2006, art. 3 (che statuisce che "in mancanza di domanda si può procedere d'ufficio") alcuna valenza derogatoria ad un principio che, per gli status activae processualis, ha valenza, come dianzi s'è visto, di diritto di libertà costituzionalmente garantito:
e sotto tale profilo, anzi, va senz'altro corretta la sentenza impugnata nella parte in cui ha tratto dalla previsione regolamentare testè cit. argomenti per suffragare la conclusione circa
l'imprescrittibilità della pretesa, che viceversa discende ex se dalla riconosciuta natura di status della condizione di vittima del dovere e non già da una inesistente facoltà dell'amministrazione di attribuirla d'ufficio”>>.
Le pur pregevoli argomentazioni svolte ex adverso dal resistente, in ordine alla CP_1 differenza fra i concetti di status e di situazione o qualifica giuridica, devono cedere il passo all'autorevolezza del precedente testé citato, proveniente dalla Cassazione, cui il Tribunale ritiene di doversi allineare ai principi ivi affermati.
5 Nel merito, l'art. 3 della L. n. 466 del 1980 (in materia di "Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche") ha previsto che "Ai magistrati ordinari, ai militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, al personale del Corpo forestale dello Stato, ai funzionari di pubblica sicurezza, al personale del
Corpo di polizia femminile, al personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, ai vigili del fuoco, agli appartenenti alle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso, i quali, in attività di servizio, per diretto effetto di ferite o lesioni subite nelle circostanze ed alle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, abbiano riportato una invalidità permanente non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa o che comporti, comunque, la cessazione del rapporto d'impiego, è concessa un'elargizione nella misura di ... omissis…".
L'art. 1, comma 563, della L. n. 266 del 2005 ha stabilito - al fine della progressiva estensione dei benefìci già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo (cfr. comma 562 della L. ult. cit.) - che "Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della L. 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità". Il successivo comma 564 della L. cit. ha inoltre disposto che "Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative".
Al riconoscimento dello status di "vittima del dovere" conseguono determinati benefici
("misure di sostegno") previsti dalla leggi vigenti in materia (cfr. L. n. 466/1980 e s.m.i., L. n.
302/1990 e s.m.i., L. n. 407/1998 e s.m.i., L. n. 206/2004 e s.m.i.), erogati secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 243 del 2006 (recante "Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della
6 progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell' articolo 1, comma 565, della L. 23 dicembre 2005, n. 266").
La giurisprudenza ha chiarito - a proposito della fattispecie di cui all'art. 1 co. 563 della L.
n. 266 del 2005 - che "Al dipendente della Polizia di Stato, divenuto invalido per un incidente stradale occorsogli durante l'inseguimento di un sospettato di reati, spettano i benefici di cui all'art. 1, comma 563, della L. n. 266 del 2005, in quanto, ai sensi delle lett. a) e b) dello stesso comma,
è sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato nel contrasto ad ogni tipo di criminalità, o nello svolgimento di un servizio di ordine pubblico, senza che occorra un rischio specifico ulteriore a quello insito nelle ordinarie attività istituzionali, necessario, invece, per le ipotesi previste dal successivo comma 564, ove è richiesta l'esistenza o il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari" (Cassazione civile, sez. un., 04/05/2017, n. 10791; nello stesso senso cfr. Cassazione civile, sez. lav., 17/10/2018, n. 26012).
Peraltro, va, altresì, osservato che la giurisprudenza più recente - in simmetria con l'interpretazione appena riferita - ha chiarito, in relazione alla (diversa) ipotesi di cui all'art. 1 co.
564 della L. n. 266 del 2005, che il termine "missione" ivi utilizzata va inteso in senso ampio, come "esplicazione di un dovere" gravante sui soggetti indicati dal medesimo comma (cioè come compito o funzione o incarico o incombenza o mandato o mansione), sia correlata ad un'attività di particolare importanza, connotata da caratteri di straordinarietà o di specialità, sia correlata ad un'attività che tale non sia e che risulti del tutto ordinaria e normale, ivi compreso l'ordinario servizio istituzionale (Cassazione civile, SS.UU., 13/01/2017, n. 759; in tal senso inoltre cfr.
Cassazione civile, SS.UU., 23390/2016).
Tanto premesso in termini generali, occorre precisare che, in favore del ricorrente, era già stata riconosciuta la presenza delle sopracitate infermità quali dipendenti da causa di servizio, mentre con la disposta CTU, le cui conclusioni in atti appaiono a questo Tribunale appieno condivisibili, viene riconosciuta l'idoneità delle stesse ad integrare, in favore del , lo Parte_1 status di "vittima del dovere" ai sensi dell'art. 1 co. 563 lett. a) della L. 266 del 2005, essendosi accertato che l'invalidità permanente subita è l'effetto delle lesioni dal medesimo riportate in occasione di vari interventi operativi volti al contrasto della criminalità e al ripristino dell'ordine pubblico (valga quanto già esposto in narrativa, siccome suffragato dall'ampia documentazione a corredo del ricorso introduttivo).
Ciò posto, con riguardo al riconoscimento dei correlati benefici assistenziali, giova evidenziare che il comma 565 del medesimo art. 1 L. n. 266 del 2005 ha demandato ad un
7 successivo regolamento la disciplina dei termini e delle modalità per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa stabilito al comma 562, ai soggetti di cui ai commi
563 e 564 ovvero ai familiari superstiti.
Il regolamento in questione è stato emanato con il D.P.R. n. 243 del 2006.
Ai sensi del citato regolamento, il ricorrente, in quanto vittima del dovere, ha in primo luogo diritto all'inserimento nella graduatoria ex art. 3 comma 3 D.P.R. n. 243 del 2006 tenuta dal
, ai fini della concessione dei benefici assistenziali ex D.P.R. 7 luglio 2006, TE
n. 243, ex art. 1 comma 563 e 564 L. n. 266 del 2005.
L'art. 1 del medesimo D.P.R. n. 243 del 2006, rubricato "definizioni", individua poi i benefici estesi alle vittime del dovere, stabilendo che "ai fini del presente regolamento, si intendono .... per benefici e provvidenze, le misure di sostegno e tutela previste dalle L. 13 agosto
1980, n. 466, L. 20 ottobre 1990, n. 302, L. 23 novembre 1998, n. 407 e loro successive modificazioni, e L. 3 agosto 2004, n. 206".
Sotto il profilo della quantificazione del danno, va chiarito che l'art. 5, comma 1 della L. 3 agosto 2004, n. 206, intitolata "Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice", prevede: "L'elargizione di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre
1990, n. 302, e successive modificazioni, è corrisposta nella misura massima di 200.000 euro in proporzione alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale".
La disposizione è stata estesa alle vittime del dovere, nell'ambito della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo sulla base del combinato disposto di cui all'art. 1, commi 562 e 565 della L. 23 dicembre 2005, n. 266 nonché delle disposizioni di cui al D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243.
È stato, poi, emanato il regolamento di cui al D.P.R. 30 ottobre 2009, n. 181, al fine di
"disciplinare i criteri medico legali con disposizioni di carattere generale cui debbono attenersi le commissioni mediche di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 510 del 1999" ed è corretto affermare che i criteri stabiliti dal regolamento n. 181/2009 riguardino anche l'accertamento dell'invalidità permanente e del danno biologico riportati dalle vittime del dovere.
Il D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, che regolamentava termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere e ai soggetti a esse equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, dopo aver
8 specificato, all'art. 3, comma 7, compatibili, le disposizioni di cui al D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510, all'art. 5 indicava i criteri del calcolo dell'invalidità complessiva.
Tale normativa è stata superata dal D.P.R. 30 ottobre 2009, n. 181 (parametro regolamentare impiegato dal CTU nella seconda quantificazione) che, come detto, ha correttamente riportato il testo delle disposizioni applicabili al caso di specie, ossia degli artt. 3 e
4 del D.P.R. 181/2009.
Invero, anche il D.P.R. n. 181 del 2009, nel dettare criteri medico legali uniformi per la determinazione dell'invalidità complessiva, si applica alle vittime del dovere, poiché tra le due normative - il D.P.R. n. 181 del 2009 e la L. n. 206 del 2004 - intercorre un rapporto di integrazione, cosicché l'applicazione alle vittime del dovere dell'art. 5, comma 1 della L. n. 206 del 2004, imposta dal citato D.P.R. n. 243 del 2006, rimarrebbe priva di effetti, se non si ritenesse operativo il regolamento integrativo.
Ne discende che, dopo l'entrata in vigore del regolamento di attuazione dell'art. 5, comma
1, della L. n. 206 del 2004, costituito dal D.P.R. n. 181 del 2009, si applicano i criteri di cui agli articoli 3 e 4 del D.P.R. n. 181 del 2009 medesimo, al fine sia di determinare le nuove invalidità, sia di rideterminare le invalidità già accertate, anche per le vittime del dovere e per gli equiparati.
In senso conforme, si sono di recente espresse le S.U. della Corte di Cassazione con le sentenze nn. 6214/2022, 6215/2022, 6216/2022, 6217/2022.
Anche la giurisprudenza di legittimità ha recentemente chiarito che, in materia di trattamenti previdenziali e assistenziali in favore delle vittime di atti terroristici, della criminalità organizzata, del dovere, e dei soggetti ad essi equiparati, la rivalutazione monetaria delle indennità, in conseguenza dell'eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale, prevista dall'art. 6 della L. n. 206 del 2004, svolge anche una funzione selettivo-regolativa, con la conseguenza che il criterio ivi previsto è applicabile anche alle liquidazioni successive all'entrata in vigore della citata legge, di talché i benefici dovuti alle vittime devono essere parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con i criteri medico-legali previsti dagli artt. 3 e 4 del D.P.R. n. 181 del 2009 (Cass. SS.UU. 4 febbraio 2022
n. 6214).
Ciò posto, in ordine alla quantificazione del grado di invalidità complessiva di cui è affetto il ricorrente a causa dell'espletamento del proprio dovere, è stata disposta consulenza medico legale mediante applicazione, ai fini della relativa quantificazione, ai criteri medico-legali previsti dagli articoli 3 e 4 del DPR 181/2009.
9 Il nominato CTU, preliminarmente ha accertato che l'eziologia delle infermità rilevate a carico del periziato sono certamente da ricondurre agli eventi lesivi patiti durante il servizio, elencati in ricorso e riscontrabili dalla documentazione in atti.
Ancora, il Consulente, all'esito dell'esame obiettivo del periziato, e valutata la documentazione clinica prodotta in atti, a conclusione dell'elaborato peritale definitivo, invero immune da vizi e censure perché ben motivato dal punto di vista logico scientifico, ha ravvisato che il ha riportato, a causa delle lesioni a seguito del quali va qualificato Vittima del Parte_1 dovere, postumi invalidanti quantificabili nel 70% di invalidità permanente a decorrere dal
15.4.2016, data in cui il complessivo stato invalidante del 70% risulta essere stato raggiunto ed essersi cristallizzato (cfr. ctu e relativo supplemento, in atti).
Sulla scorta di dette argomentazioni, va accertato il diritto del ricorrente alla determinazione della speciale elargizione ex art. 34, D.L. 159/2007 convertito in L.222/2007 in ragione della percentuale di invalidità complessiva del 70% e, per l'effetto, il resistente CP_1 va condannato alla riliquidazione delle somme spettanti a tale titolo, oltre agli interessi legali su dette somme via via rivalutate dal dovuto sino al soddisfo.
Quanto alla determinazione dell'importo dell'assegno vitalizio, l'articolo 4, comma 1 lettera b), d.P.R. 243/2006 ha esteso alle vittime del dovere, ai soggetti ad esse equiparati e ai loro familiari superstiti, il diritto alla erogazione dell'assegno vitalizio mensile previsto dall'art. 2 della
Legge 407/98, il cui importo - inizialmente stabilito dalla L. 407/98 in €.258,23 -, è stato innalzato nella misura di €.500,00 al mese dall'art. 4, comma 238, L. 350/2003.
Va pertanto dichiarato il diritto del ricorrente al riconoscimento dello speciale assegno vitalizio mensile quantificato nella misura di € 500,00 mensili nonché alla liquidazione degli arretrati maturati a tali titoli a decorrere dall'8.05.2013, oltre agli interessi legali su dette somme dal dovuto sino al soddisfo, al rispettivo pagamento dei quali il va TE complessivamente condannato.
Non vanno dichiarati i correlativi diritti all'esenzione dal pagamento del ticket sanitario, né alla gratuità dei farmaci e delle cure psicologiche, in quanto naturalmente riconnessi allo status di vittima del dovere già riconosciuto in via amministrativa, sui quali pertanto non è da ravvisarsi l'attualità e concretezza dell'interesse alla relativa pronunzia.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vanno poste definitivamente a carico del . TE
10
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l' ., con Parte_1 TE ricorso depositato il 28/02/2024 , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
Accerta e dichiara il diritto di alla speciale elargizione Parte_1 ex art. 34, D.L. 159/2007 convertito in L.222/2007 in ragione della percentuale di invalidità complessiva del 70% con decorrenza dal 15.4.2016 e, per l'effetto, condanna il CP_1 resistente alla riliquidazione delle somme spettanti a tale titolo, oltre agli interessi legali e rivalutazione dal dovuto al soddisfo;
Accerta e dichiara il diritto di all'ottenimento di tutti i Parte_1 benefici riconnessi allo status di Vittima del dovere;
Accerta e dichiara il diritto di all'erogazione Parte_1 dell'assegno vitalizio mensile ex art. 2, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407 di € 500,00, condannando il alla relativa erogazione a decorrere TE dall'8.05.2013, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo;
Condanna il al pagamento, in favore di TE Parte_1
delle spese del giudizio, che liquida in euro 3.500,00 oltre spese generali al
[...]
15%, iva e cpa come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore della stessa, dichiaratosi antistatario;
Pone le spese di CTU, liquidate separatamente, definitivamente a carico del
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. CP_1
Patti, 8/07/2025
Il Giudice
Pietro Paolo Arena
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