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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 03/11/2025, n. 1653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1653 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI AVELLINO
- PRIMA SEZIONE CIVILE - nelle persone dei magistrati
Raffaele Califano Presidente relatore
Michela Palladino Giudice
Valentina Pierri Giudice in nome del Popolo italiano ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1902 dell'anno 2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto:
SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO vertente tra i coniugi:
Parte_1
- , nata ad [...], il [...], C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Quirino Iorio,
RICORRENTE
E
Controparte_1
- -, nato ad [...], il [...], C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Viviana Rita Iacobellis,
RESISTENTE con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
E RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
È documentalmente provato in atti e comunque pacifico tra le parti:
- che i coniugi - sono sposati;
Pt_1 CP_1
- che il matrimonio fu celebrato con rito civile in Atripalda il 27 12 2012 e in tale comune trascritto;
- che hanno le figlie Rita, nata il [...], ed nata il [...]; Per_1
- che sono separati consensualmente giusta decreto del 24/05/2017, con il quale
Tribunale di Avellino omologava la loro separazione e recepiva le condizioni da essi coniugi concordate;
Con ricorso depositato lo 01/07/2024, chiedeva lo Parte_1 scioglimento del matrimonio.
Con la costituzione del nuovo difensore, allegando fraintesi, rinunciava alla domanda di divorzio. Deduceva in aggiunta che «il nucleo familiare composto dalla e Persona_2 dalle figlie minori, dopo un breve periodo di qualche mese susseguente alla separazione consensuale … s'era poi ricomposto nel 2018 quando tutti, anche il UD, erano tornati a vivere insieme proprio nello stesso immobile, ove sono rimasti fino al 2022-2023 poco prima della nuova rottura delal relazione coniugale. I coniugi sono cioè ritornati avivere insieme dopo la separazione sotto tutti i profili ed hanno convissuto così per latri 4-5 anni in cui quindi si è realizzata una vera e propria riconciliazione tra di loro» (così nell'atto di costituzione del nuovo difensore).
All'udienza del 29 10 2025 il resistente sentito da questo giudice ha confermato sostanzialmente quanto sostenuto dalla moglie e appena innanzi riportato.
Egli concludeva per il rigetto della domanda di divorzio, mentre la moglie, cambiando nuovamente posizione, benché non chiaramente, concludeva riportandosi genericamente agli atti.
La domanda di divorzio va rigettata poiché infondata.
È rimasto accertato, poiché sostanzialmente ammesso da entrambi i coniugi, che dopo l'omologa della separazione non si è avuta una protrazione ininterrotta della stessa, per cui manca il presupposto di cui all'art. 3, n. 2, lett. b della legge sul divorzio posto a base della domanda di scioglimento del matrimonio.
Compensa tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
il TRIBUNALE definitivamente pronunziando così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
- PRIMA SEZIONE CIVILE - nelle persone dei magistrati
Raffaele Califano Presidente relatore
Michela Palladino Giudice
Valentina Pierri Giudice in nome del Popolo italiano ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1902 dell'anno 2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto:
SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO vertente tra i coniugi:
Parte_1
- , nata ad [...], il [...], C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Quirino Iorio,
RICORRENTE
E
Controparte_1
- -, nato ad [...], il [...], C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Viviana Rita Iacobellis,
RESISTENTE con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
E RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
È documentalmente provato in atti e comunque pacifico tra le parti:
- che i coniugi - sono sposati;
Pt_1 CP_1
- che il matrimonio fu celebrato con rito civile in Atripalda il 27 12 2012 e in tale comune trascritto;
- che hanno le figlie Rita, nata il [...], ed nata il [...]; Per_1
- che sono separati consensualmente giusta decreto del 24/05/2017, con il quale
Tribunale di Avellino omologava la loro separazione e recepiva le condizioni da essi coniugi concordate;
Con ricorso depositato lo 01/07/2024, chiedeva lo Parte_1 scioglimento del matrimonio.
Con la costituzione del nuovo difensore, allegando fraintesi, rinunciava alla domanda di divorzio. Deduceva in aggiunta che «il nucleo familiare composto dalla e Persona_2 dalle figlie minori, dopo un breve periodo di qualche mese susseguente alla separazione consensuale … s'era poi ricomposto nel 2018 quando tutti, anche il UD, erano tornati a vivere insieme proprio nello stesso immobile, ove sono rimasti fino al 2022-2023 poco prima della nuova rottura delal relazione coniugale. I coniugi sono cioè ritornati avivere insieme dopo la separazione sotto tutti i profili ed hanno convissuto così per latri 4-5 anni in cui quindi si è realizzata una vera e propria riconciliazione tra di loro» (così nell'atto di costituzione del nuovo difensore).
All'udienza del 29 10 2025 il resistente sentito da questo giudice ha confermato sostanzialmente quanto sostenuto dalla moglie e appena innanzi riportato.
Egli concludeva per il rigetto della domanda di divorzio, mentre la moglie, cambiando nuovamente posizione, benché non chiaramente, concludeva riportandosi genericamente agli atti.
La domanda di divorzio va rigettata poiché infondata.
È rimasto accertato, poiché sostanzialmente ammesso da entrambi i coniugi, che dopo l'omologa della separazione non si è avuta una protrazione ininterrotta della stessa, per cui manca il presupposto di cui all'art. 3, n. 2, lett. b della legge sul divorzio posto a base della domanda di scioglimento del matrimonio.
Compensa tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
il TRIBUNALE definitivamente pronunziando così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge.