Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 04/05/2026, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00517/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01029/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1029 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Consorzio Zona C2 - Lato Ovest, Vito IL, NI IL, Costruire Bene S.r.l., NI LA, RI LA, ER LA, TT LA, SC NE nonché IN Costruzioni S.r.l., Andresini Costruzioni S.a.s. e Gruppo RT S.a.s. di RT AN e C., in persona dei legali rappresentanti pro temporis , tutti rappresentati e difesi dall’avvocato RE Derobertis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Polignano A Mare, Regione Puglia, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l’accertamento del silenzio illegittimo serbato dal Comune sulle osservazioni del Consorzio dei lottizzanti in data 11.6.2024, in violazione dell’art. 14 bis. V comma, legge n. 241/90;
nonché in caso di persistente inerzia del Comune di Polignano a Mare, -previa conversione del rito- per l’’annullamento, previa sospensiva:
- della Determinazione DSG, Area IV, n. 420 del 30.5.2024, comunicata a mezzo pec con prot. 20295 del 3.6.2024, di “conclusione negativa della Conferenza dei Servizi decisoria ex art. 14, comma 2, legge n. 241/90” riferita al “progetto definitivo delle opere di urbanizzazione primaria in zona C2 Lato ovest”, con relativa nota dirigenziale di accompagno, recante lo stesso numero di protocollo del 3.6.2024;
- della Delibera di Giunta Comunale n. 97 del 3.6.2024, ad oggetto “atto di indirizzo per la predisposizione della documentazione finalizzata all’aggiornamento del piano particolareggiato della zona C/2- lato ovest del P.R.G. del Comune di Polignano a Mare e all’acquisizione del relativo parere di compatibilità paesaggistica ai sensi del PPTR, nonché di ulteriori pareri o nulla osta”, assunta in conseguenza della conclusione negativa della C.d.S. prefata, ove ritenuta lesiva dell’interesse dei ricorrenti a veder adempiuta la Convenzione di Lottizzazione rep. 1945 del 9.11.2018 ed eseguita la previsione esecutiva urbanistica nei termini di efficacia stabiliti per legge;
- di ogni atto/provvedimento presupposto, connesso e/o conseguenziale, ove lesivo, e in particolare la nota del Dirigente Area IV del Comune di Polignano prot. 17679 del 22.5.2023 ed il riscontro del Servizio Paesaggio della Regione Puglia prot. 5056 del 13.6.2023, comunicati ai ricorrenti tra gli allegati alla ridetta Determinazione.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 30.6.2025:
per l’annullamento
- della Determinazione del Dirigente Area IV del Comune di Polignano a Mare n. 314 del 2.5.2025, comunicata in pari data con nota pec prot. n. 0014/18, avente ad oggetto: “ progetto definitivo delle opere di urbanizzazione primaria in zona C2 lato ovest ” – Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell’art. 14, C.2, legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., in applicazione del disposto del comma 5, dell’art. 14 bis della l.n. 241/90 e s.m.i. ed in ottemperanza a quanto stabilito nella sentenza del Tar Puglia Bari – sez. III n. 255 del 20/02/2025 – Determinazione di conclusione negativa della conferenza dei servizi decisoria ex art. 14, C.2, legge n. 241/1990;
- della nota pec dello stesso Dirigente comunale, prot. n. 0014/46 in data 2.5.2025, inviata ai ricorrenti, al loro difensore ed al gruppo di progettazione, di riscontro all’apporto progettuale e partecipativo da questi ultimi reso nell’ambito della Conferenza dei Servizi in data 18.4.2025 (prot. comunale di arrivo n. 13254 del 18.4.2025);
- ove ritenuto ostativo del chiesto titolo edilizio, dell’apporto referente reso in esito ad interlocuzione epistolare col Comune dal Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia, prot. n. 02051407/2025 del 17.4.2025, confermativo di precedente parere reso sullo stesso oggetto, ed impugnato in sede di ricorso introduttivo;
- di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente, ancorché non conosciuto dai ricorrenti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 marzo 2026 il dott. RE NN e udito il difensore, avv.to Francesca Pizzutilo, su delega orale di RE Derobertis, per la parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e RI
1. Con atto notificato il 29.08.2024 e depositato il 04.09.2024 la parte ricorrente ha chiesto l’accertamento della illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Polignano sulle istanze formulate in data 11.6.2014.
1.1. Ha esposto che il Comune avesse approvato un piano attuativo con delibera consiliare numero 47 del 2008, previo conseguimento del parere paesaggistico favorevole rilasciato nel 2005 ai sensi del previgente Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (PUTT).
A seguito della riprogettazione delle prime opere di urbanizzazione resasi necessaria per includere interventi di mitigazione idraulica, il Comune ha indetto nel 2022 un’apposita Conferenza dei Servizi, la quale si è conclusa con una prima determinazione negativa a fronte dei pareri contrari espressi dall’Autorità di Bacino, dalla Soprintendenza e dalla Regione.
Sono seguite alcune diffide rimaste inevase, tra cui l’ultima datata 11.6.2024.
1.2. Con un primo gruppo di censure la parte ricorrente ha dedotto l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune e, nel merito, ha rilevato che il Piano Particolareggiato del 2008 avrebbe dovuto essere qualificato come pienamente valido ed efficace, avendo errato il Comune nel considerarlo decaduto, in violazione del legittimo affidamento maturato dai lottizzanti.
Con ulteriori motivi di ricorso, la parte ha contestato analiticamente il merito dei pareri di dissenso resi dalle Autorità preposte alla tutela dei vincoli, ritenendoli non qualificati e comunque superabili mediante le varianti proposte. In particolare, la ricorrente ha lamentato la sproporzione e l’irragionevolezza delle prescrizioni imposte in materia idraulica, contestando la pretesa necessità di una riprogettazione integrale del canale in calcestruzzo secondo criteri naturalistici, l’applicazione delle fasce di rispetto previste dal regio decreto numero 523 del 1904 e le richieste di adeguamento degli attraversamenti ferroviari.
Da ultimo, ha dedotto la violazione degli obblighi procedimentali imposti dall’articolo 14- bis della legge 241 del 1990 ed il difetto di istruttoria, lamentando che la riapertura della Conferenza si sarebbe tradotta in un adempimento meramente formale, caratterizzato da un approccio pregiudiziale e da una motivazione solo apparente, che non ha tenuto in alcun conto le controdeduzioni tecniche offerte dai privati.
2. Con sentenza numero 255 del 2025 è stata accolta la domanda sul silenzio ed è stata disposta la conversione del rito.
3. Con motivi aggiunti del 30.6.2025, depositati a seguito della determina del 2.5.2025 intervenuta delle more, la parte ha chiesto l’annullamento dell’atto che ha concluso negativamente la Conferenza dei Servizi relativa al progetto definitivo delle opere di urbanizzazione primaria del Piano Particolareggiato “Zona C2 Lato Ovest”.
4. Il Comune non si è costituito in giudizio.
5. All’udienza pubblica del 4 marzo 2026 la causa è passata in decisione.
6. Il ricorso per motivi aggiunti è fondato.
7. Il primo motivo, relativo alla perdurante validità ed efficacia del Piano Particolareggiato e alla conseguente applicabilità della disciplina transitoria di cui all’art. 106, comma 1, delle NTA del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, va accolto.
7.1. Anzitutto, va risolta la questione della decorrenza del termine decennale del Piano, se dalla data della delibera dell’organo comunale (06.10.2008) ovvero da quella in cui la delibera è divenuta esecutiva, a seguito della sua pubblicazione sull’Albo pretorio (29.11.2008).
Il Collegio osserva che il completamento del “ complesso procedimento di formazione del piano attuativo ”, richiamato dall’Amministrazione per sostenerne la decadenza, non può che coincidere con l’acquisto di efficacia dello stesso verso l’esterno.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del D.lgs. n. 267 del 2000, le deliberazioni degli Enti locali divengono esecutive dopo il decimo giorno dalla conclusione della pubblicazione all’Albo pretorio, che deve protrarsi per quindici giorni consecutivi.
Il termine decennale deve decorrere da questa data per ragioni logico-sistematiche.
Se l’atto diviene lesivo, e quindi impugnabile solo alla scadenza del periodo di pubblicazione (Cons Stato, Sez. I, parere Numero 00528/2026, Data 16/03/2026), si può allo stesso modo ritenere che esso, prima di quel momento, non produca ancora effetti giuridici.
In altri termini, a seguito della delibera dell’organo, sebbene si sia completata la fase di perfezionamento dell’atto, non può dirsi ugualmente per l’idoneità dell’atto a produrre effetti giuridici verso l’esterno e, conseguentemente, è soltanto da quest’ultima data che si può ricollegare una qualsiasi modifica della realtà giuridica e materiale.
La convenzione stipulata in data 09.11.2018 risulta quindi tempestiva, essendo intervenuta prima dello spirare del decennio, calcolato dall’esecutività della delibera di approvazione avvenuta il 29.11.2008.
8. Una volta accertata la validità in astratto del piano particolareggiato, va rilevato che le proroghe straordinarie introdotte dal legislatore statale rendono il piano medesimo comunque efficace sino a metà del 2034.
L’art. 10, comma 4- bis , del D.L. n. 76 del 2020, convertito con Legge n. 120 del 2020, ha prorogato di tre anni i termini di validità delle convenzioni di lottizzazione e dei relativi piani attuativi efficaci alla data di entrata in vigore del decreto.
L’art. 10- septies del D.L. n. 21 del 2022, nel testo modificato dalla Legge n. 11 del 2024 di conversione del D.L. n. 181 del 2023, ha introdotto una ulteriore proroga straordinaria di trenta mesi, applicabile ai termini di validità delle convenzioni di lottizzazione nonché ai termini concernenti i relativi piani attuativi e qualunque atto ad essi propedeutico formatisi fino al 30 giugno 2024, con espressa estensione ai piani che abbiano già usufruito delle proroghe precedenti.
Tale ultrattività trova conferma nell’articolo 17, comma 2, della Legge Regionale n. 20 del 2001, che fa espressamente salve le specifiche disposizioni di leggi statali in merito alla durata dei piani urbanistici esecutivi.
Pertanto, deve ritenersi che si siano verificati i presupposti per la piena vigenza del piano al momento dell’indizione della Conferenza dei Servizi.
9. Va a questo punto risolta la questione – effettivamente posto a base dell’atto impugnato del 2.5.2025 – se il convenzionamento stipulato entro il decennio ma dopo l’entrata in vigore del PPTR sia sottoposto alla disciplina dettata da quest’ultima normativa oppure da quella precedente.
Secondo il Comune, infatti, l’inefficacia del piano dipenderebbe dalla lettura che la giurisprudenza ha dato all’art. 106, comma 1 (Cons. Stato, Sez. IV, n. 708 del 2018), secondo cui lo strumento paesaggistico è operativo anche quando un piano attuativo, pur approvato, non abbia ancora acquisito efficacia vera e propria (nel senso di trovare concreta esecuzione mediante convenzione e successiva attuazione materiale degli interventi).
Il Comune ha quindi ritenuto che, poiché alla data del provvedimento non risultava realizzato alcun intervento edilizio sulle aree in questione, si potesse affermare con certezza che detto Piano non ha mai acquisito efficacia.
10. L’argomento non può essere condiviso.
Il comma 1 dell’art. 106 stabilisce un criterio semplice e binario: i piani approvati o dotati del parere obbligatorio e vincolante di cui all’art. 5.03 delle NTA del PUTT rimangono disciplinati dalle norme del PUTT finché sono efficaci; decorso il termine di efficacia, scatta l’obbligo del parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 96 del PPTR.
La norma non contiene alcuna clausola che richieda l’efficacia del piano alla data di entrata in vigore del PPTR, non introduce alcun termine fisso diverso da quello di efficacia del piano stesso, non esclude dalla protezione del PUTT le convenzioni attuative che abbiano acquisito efficacia successivamente al 2015.
Il solo criterio rilevante è se il piano sia efficace o meno al momento in cui i provvedimenti attuativi vengono adottati.
10.1. La ratio della disposizione conferma questa lettura.
La norma transitoria è volta a tutelare l’affidamento dei soggetti che hanno programmato i propri investimenti e modificato la propria situazione patrimoniale sulla base di una disciplina paesaggistica fissa, quella del PUTT, che non può mutare in corso d’opera.
Questo affidamento non nasce nel momento della convenzione, ma nel momento in cui il piano è approvato e i privati programmano, sulla base di quella disciplina, la cessione di suoli e la progettazione delle opere.
10.2. Va osservato, altresì, che il bilanciamento tra tutela dell’affidamento dei privati e tutela paesaggistica è già stato compiuto dal legislatore regionale nell’art. 106, comma 1, delle NTA del PPTR.
Quella disposizione ha infatti consapevolmente scelto di mantenere il regime del PUTT per i piani efficaci, accettando che una disciplina paesaggistica più risalente continui ad applicarsi in favore della certezza dei rapporti giuridici.
La tutela ambientale non viene sottratta al controllo, ma ricondotta alla disciplina applicabile: il parere paesaggistico – che dagli atti risulta scaduto nelle more - dovrà essere rinnovato ma secondo la disciplina del PUTT, garantendo la coerenza con le regole che i privati avevano legittimamente fatto proprie nel momento in cui hanno assunto i loro impegni.
10.3. Da ultimo, va considerato che la sentenza citata dal Comune non è idonea a incidere sulla soluzione del caso di specie.
In quella pronuncia, infatti, il piano era stato approvato nel 1981 e non era mai stato convenzionato per trentasette anni; nel caso odierno, invece, sussiste un assetto giuridico-patrimoniale consolidato, derivante dalla cessione gratuita al Comune del 69,07% dei suoli operata dai privati in esecuzione della convenzione del 2018.
11. Passando all’esame dei restanti motivi, da esaminare congiuntamente, valgono le seguenti considerazioni, anche ai fini del corretto riesercizio del potere amministrativo.
Il provvedimento di conclusione negativa del 02.05.2025 risulta viziato da difetto di istruttoria.
L’Amministrazione ha infatti omesso di valutare nel merito la seconda revisione progettuale depositata dal Consorzio in data 18.04.2025, volta proprio al superamento dei rilievi tecnici dell’Autorità di Bacino.
11.1 Con riferimento al dissenso della Soprintendenza, infine, esso ha sollevato due distinte questioni. La prima, relativa all’applicabilità dell’articolo 96 delle NTA del PPTR, è già risolta dalla presente sentenza: il piano è efficace e si applica il regime del PUTT.
La seconda riguarda la perdurante validità del parere paesaggistico rilasciato dalla Giunta Regionale con delibera n. 1567 del 09.11.2005.
Ove il Comune ritenga necessario procedere al suo rinnovo, a seguito della scadenza temporale prevista dall’articolo 146 del Codice dei beni culturali, tale rinnovo dovrà avvenire obbligatoriamente secondo la disciplina dell’articolo 5.03 del PUTT e non del PPTR, stante la perdurante vigenza del Piano Particolareggiato.
12. In definitiva, il ricorso va accolto e, per l’effetto, vanno annullati tutti gli atti impugnati con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti depositati il 30.06.2025, con obbligo per il Comune di Polignano a Mare di rideterminarsi sulla Conferenza dei Servizi nei sensi indicati in motivazione.
13. Le spese di lite possono compensarsi, stante il tipo e contenuto delle rispettive difese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto ed integrato dai motivi aggiunti, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
CE DA, Presidente
RE Ieva, Primo Referendario
RE NN, Referendario, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| RE NN | CE DA |
IL SEGRETARIO