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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 11/11/2025, n. 3046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3046 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 812/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Grazia Federici Presidente
Dott. Maura Caterina Barberis Consigliere
Dott. Silvia Maria Russo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 18 marzo 2025 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1433/2025, pubblicata il 19/02/2025,
[...]
(C.F. ) – già amministratrice della società Parte_1 C.F._1
cessata (P.IVA ) – Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avvocato Mattia Cantarelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Parma, Strada Repubblica n. 41, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
-APPELLANTE
CONTRO
GIÀ (P. IVA ), in Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_2
persona dei legali rappresentanti pro tempore dott. e dott. Controparte_4 Controparte_5 rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Majocchi ed elettivamente domiciliata presso lo studio
WE BRIDGE Tax Legal Compliance in Milano, Via Larga n. 9, come da procura generale alle liti conferita con atto del 6 maggio 2020 a rogito del Notaio di Milano, Rep. Persona_1
47.747 e Racc. 21.937, inserita nel fascicolo telematico;
-APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1433/2025, pubblicata il
19/02/2025, in materia di “Locazione di beni mobili”.
CONCLUSIONI: pagina 1 di 8 Per . DELLA SOC.CESSATA RIFLESSI DI Controparte_6
LUNA S.N.C. DI E ER . : CP_1 CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ogni più utile declaratoria di legge
e del caso, così giudicare:
— in via preliminare: autorizzare la chiamata in causa della Società (P.IVA CP_7
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano, P.IVA_3
via L. Bruni n. 25 e, a tal fine, fissare una nuova udienza per consentire la chiamata in causa della suddetta, al fine di accertare la sussistenza dei vizi del bene oggetto di leasing e, per Contr l'effetto, condannare la terza chiamata al risarcimento di tutti i danni patiti quantificati in € 15.000 o, in subordine, in via equitativa;
— in subordine, in via principale: accertare la sussistenza dei vizi del bene oggetto di leasing
e, per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni Controparte_3 patiti quantificati in € 15.000 o, in subordine, in via equitativa;
— in via principale: accertare e dichiarare la nullità, invalidità, inefficacia del titolo azionato da per l'intervenuta risoluzione contrattuale e per difetto dei requisiti di cui all'art. CP_2
633 c.p.c. e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 7260/2022 emesso dal Tribunale di
Milano in data 5.5.2022 (RG 8061/2022);
— in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda svolta in via principale, previo accertamento della manifesta iniquità della penale convenuta e della non debenza delle somme richieste a titolo di compensi legali per le spese stragiudiziali, disporre comunque la revoca del decreto ingiuntivo opposto contenendo la condanna della signora
[...] in € 3.908,04; Pt_1
— in ulteriore subordine: ridurre la penale richiesta ad equità perché manifestamente eccessiva;
— in ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge”.
Per Controparte_2
“1.NEL MERITO
• rigettare, per i motivi esposti in atti, i motivi di appello svolti dalla SI.ra Parte_1
in quanto infondati in fatto ed in diritto e, conseguentemente, confermare integralmente la sentenza n. 1433/2025 del Tribunale di Milano pubblicata il 19.2.2025 all'esito del giudizio
R.G. 33452/2022;
2.IN SUBORDINE NEL MERITO
pagina 2 di 8 • nella denegata e improbabile ipotesi di accoglimento anche solo parziale dei motivi di appello formulati dalla controparte, condannare quest'ultima al pagamento della diversa maggiore o minore somma ritenuta dovuta a ovvero equa o di giustizia;
CP_2
3.IN VIA ISTRUTTORIA
• si insiste per il rigetto delle istanze istruttorie formulate da controparte in quanto vertenti su circostanze pacifiche, irrilevanti ai fini del decidere o smentite dalla documentazione in atti
(cfr. terza memoria ex art. 171 ter c.p.c. depositata in primo grado nell'interesse di . CP_2
In ogni caso, tali istanze devono ritenersi rinunciate, non essendo state ritualmente e specificamente retierate in sede di precisazione delle conclusioni da parte della SI.ra
[...]
Pt_1
4. IN OGNI CASO
• condannare la SI.ra , ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c. 3 c.p.c., al Parte_1 pagamento, in favore di dell'importo pari ad Euro 1.000,00 o comunque Controparte_2
della maggior o minor somma che verrà ritenuta di giustizia;
• con il favore delle spese di lite e dei compensi professionali del presente giudizio, come da separata nota spese, e del giudizio di primo grado”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 7260/2022 con il Parte_1
quale il Tribunale di Milano, in data 5 maggio 2022, le ha ingiunto, in solido con la società
e in favore di il pagamento della somma di euro Controparte_1 CP_2 Controparte_3
8.883,53 oltre interessi di mora e spese e la restituzione del macchinario T-Shape, oggetto del contratto di leasing stipulato in data 13 giugno 2017.
Al riguardo, l'opponente ha evidenziato di avere ricevuto la consegna del macchinario T-Shape da parte della società fornitrice la quale, avendo mantenuto il controllo da remoto CP_7
del macchinario stesso, ne aveva impedito l'utilizzo continuativo, inibendone in più occasioni il funzionamento – e ha lamentato che la suddetta società fornitrice era venuta meno all'impegno di versare i canoni di locazione in sua vece, pattuito per l'ipotesi di mancato raggiungimento del rendimento atteso e garantito;
inoltre, ha dedotto la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta alla società di leasing a seguito della pandemia da OV
-19 e ha comunque contestato la sussistenza della prova del credito;
infine, ha fatto rilevare che la società , all'epoca della emissione del decreto ingiuntivo opposto, era già Controparte_1
stata cancellata dal Registro delle Imprese.
In forza di tali rilievi, ha chiesto al Tribunale di essere autorizzata a chiamare Parte_1
in causa e di revocare il decreto ingiuntivo opposto, nonché, in via subordinata, di CP_7
pagina 3 di 8 escludere o quantomeno di ridurre la penale applicata dalla società locatrice e di condannare la stessa al versamento della somma di euro 15.000,00 a titolo di risarcimento del danno. si è costituita nel giudizio di primo grado chiedendo di rigettare Controparte_3
le domande avversarie.
Il Tribunale ha disatteso la richiesta di chiamata in causa di , con la sentenza CP_7
n. 1433/2025 del 19 febbraio 2025, ha rigettato l'opposizione proposta da . Parte_1
In sintesi, i punti salienti della decisione di primo grado sono i seguenti:
- ha fondato la propria pretesa su un contratto di locazione operativa di Controparte_3
cui ha provato la regolare conclusione ed esecuzione;
- nel suddetto contratto, è stato pattuito l'esonero di dalla responsabilità Controparte_3
per gli eventuali vizi del bene oggetto della locazione operativa;
- non è meritevole di accoglimento la richiesta di autorizzazione a chiamare in causa la società fornitrice per ragioni di economia processuale;
- non può ravvisarsi, per le obbligazioni pecuniarie, l'impossibilità della prestazione, tanto più se si considera che le difficoltà finanziarie dell'opponente risalgono ad epoca antecedente rispetto alla pandemia da OV -19;
- il credito azionato da risulta determinato coerentemente con le Controparte_3
previsioni del contratto di locazione.
ha impugnato la sentenza del Tribunale, lamentandone l'erroneità Parte_1
nella parte in cui:
1. ha ritenuto provato il credito azionato da Controparte_3
2. ha riconosciuto dovute anche le spese stragiudiziali richieste con il ricorso monitorio;
3. ha escluso la ricorrenza di una ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione;
4. ha rigettato le richieste istruttorie formulate da essa appellante;
5. ha rigettato la richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa di
[...]
divenuta medio tempore si è costituita Controparte_8 Controparte_2 anche nel giudizio di secondo grado e ha chiesto il rigetto dell'impugnazione.
Preliminarmente, va dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione riferita al rigetto della richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa di A tale proposito, è CP_7 sufficiente richiamare il principio secondo il quale “il provvedimento con il quale il giudice autorizza o nega la chiamata in causa di un terzo ad istanza di parte, ove non si verta in ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c., coinvolge valutazioni assolutamente discrezionali che, come tali, non possono formare oggetto di appello né di ricorso per cassazione” (Cass. n.
21706/2019).
pagina 4 di 8 Nel merito, per ragioni di ordine logico, si reputa opportuno esaminare innanzitutto la doglianza inerente al rigetto della domanda di accertamento della ricorrenza di una ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione.
ha allegato di non avere potuto pagare i canoni della locazione operativa Parte_1
stipulata con a causa della crisi economico-finanziaria originata dalla Controparte_3
pandemia da OV-19, che avrebbe determinato, in ragione delle “restrizioni alla circolazione
e alle attività economiche” (pag. 13 dell'atto di citazione in appello), una contrazione della propria attività tale da precludere il reperimento dei proventi per fare fronte ai debiti contratti con la società di leasing. Al riguardo, ha richiamato la previsione di cui all'art. 91 del D.L. n.
18/2020, secondo la quale “il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”.
La Corte fa rilevare che l'art. 91 del D.L. n. 18/2020 non ha previsto una ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione in deroga alla normativa codicistica, né ha introdotto alcuna causa di giustificazione automatica relativamente all'adempimento delle obbligazioni precedentemente assunte, ma ha attribuito al giudice la possibilità di tenere conto delle misure di contenimento con riguardo al periodo ivi contemplato.
Inoltre, si è limitata ad allegare, ma non ha dimostrato la riconducibilità Parte_1
causale del proprio inadempimento al rispetto delle prescrizioni di contenimento della pandemia;
allo scopo, avrebbe quantomeno potuto produrre i dati relativi ai ricavi riferiti agli esercizi 2019, 2020, 2021 e 2022 (fino alla cancellazione della società) per consentire di apprezzare l'effettiva incidenza della pandemia sulla situazione economica e finanziaria della propria attività commerciale.
A ciò deve ancora aggiungersi che l'impossibilità che, ai sensi dell'art. 1256 c.c., estingue l'obbligazione è da intendersi in senso assoluto ed obiettivo e consiste nella sopravvenienza di una causa, non imputabile al debitore, che impedisce definitivamente l'adempimento; tale evenienza può verificarsi solo quando la prestazione abbia per oggetto un fatto o una cosa determinata o di genere limitato, e non già una somma di denaro. In particolare, in materia di obbligazioni pecuniarie, l'impossibilità della prestazione deve consistere, ai fini dell'esonero da responsabilità del debitore, non in una mera difficoltà, ma in un impedimento obiettivo e assoluto, tale da non poter essere rimosso, e non è ravvisabile nella mera impotenza economica
(v. Cass. n. 25777/2013). La difficoltà finanziaria del debitore, dunque, non può mai assurgere a causa di giustificazione o di estinzione dell'obbligazione pecuniaria.
pagina 5 di 8 Il motivo di appello in esame deve quindi essere rigettato.
Una volta esclusa la riconducibilità della fattispecie di causa all'ambito di applicazione dell'art. 1256 c.c., la pretesa creditoria avanzata dalla società di leasing deve ritenersi fondata. ha documentato la conclusione del contratto di locazione operativa con Controparte_2
e la consegna del bene oggetto di esso, con ciò assolvendo l'onere Controparte_1 probatorio del quale era gravata ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Fra le condizioni generali di contratto, è inserita, all'art. 7, una clausola di esonero della società di leasing dalla responsabilità per gli eventuali vizi del macchinario concesso in locazione;
pertanto, nei confronti di sono irrilevanti le vicende relative al Controparte_2 malfunzionamento e all'uso non continuativo di esso.
In ordine alla quantificazione del credito, nel ricorso monitorio, la locatrice ha richiamato le cinque fatture relative ai canoni di locazione scaduti e non pagati alla data della risoluzione
(risalente al 21 luglio 2020) e la pattuizione di cui all'art. 13 delle condizioni generali di contratto, avente ad oggetto la penale per l'inadempimento.
Sui canoni scaduti, pari a euro 3.908,65, non ha svolto considerazioni, se non Parte_1
con riguardo al tema della impossibilità sopravvenuta, che può ritenersi superato per le ragioni già chiarite.
L'appellante ha invece dedotto la eccessività della penale e ne ha chiesto la riduzione, richiamando ancora una volta le difficoltà finanziarie collegate alla pandemia.
La Corte, a questo proposito, osserva che la clausola in discussione è stata articolata in modo da dare rilievo al momento di verificazione della risoluzione anticipata del contratto e da evitare la corresponsione alla parte locatrice di somme eccessive. Infatti, è stato previsto il versamento, in via alternativa, della somma corrispondente a tre canoni di locazione o a un terzo dei canoni ancora da versare, al momento della risoluzione, sino al termine del contratto.
ha richiesto il pagamento della somma di euro 4.912,49 a titolo di penale, Controparte_2 pari a un terzo dei canoni mancanti alla scadenza del contratto, calcolati al netto dell'i.v.a.
Il suddetto importo risulta congruo, in quanto contenuto entro i limiti dell'interesse positivo
(cioè del guadagno che la società di leasing avrebbe tratto dalla regolare esecuzione del contratto) e coerente con la possibilità per di locare nuovamente il Controparte_2
macchinario T-Shape, sebbene sicuramente a condizioni molto meno favorevoli.
Anche la doglianza riferita alla fondatezza del credito azionato dalla locatrice va quindi disattesa.
Con riferimento alla contestazione relativa al rimborso delle spese legali stragiudiziali, occorre rammentare che, ai sensi dell'art. 6 del D.L.vo n. 231/2002, come modificato dal D.L.vo pagina 6 di 8 n. 192/2012, “al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno”.
Secondo l'interpretazione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, “l'importo forfetario minimo di euro 40, a titolo di risarcimento del creditore per i costi di recupero sostenuto a causa di un ritardo di pagamento del debitore, è dovuto per ogni operazione commerciale non pagata alla scadenza, attestata in una fattura, anche qualora tale fattura sia inclusa, insieme ad altre fatture, in un'unica domanda in via amministrativa o giudiziale” (v. Corte di Giustizia
UE, sentenza pronunciata il 20 ottobre 2022 nella causa C585/20).
Nel caso concreto ha agito per il pagamento di cinque fatture e per la penale Controparte_2
contrattuale, limitandosi a chiedere il rimborso, a titolo di spese stragiudiziali, della somma di euro 60,00, la quale risulta adeguata, con conseguente rigetto del corrispondente motivo di appello.
Da ultimo, deve essere respinto anche il motivo di appello correlato al mancato accoglimento delle istanze istruttore formulate da . Parte_1
Si tratta, per la maggior parte, di capitoli di prova inerenti ai difetti di funzionamento del macchinario, come tali irrilevanti rispetto alla posizione di Controparte_2
I restanti capitoli di prova sono stati formulati in termini generici e sono quindi stati correttamente ritenuti inammissibili. A questo proposito, va segnalato anche che Parte_1
non ha reiterato in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado la
[...]
richiesta di ammissione della prova testimoniale ritualmente dedotta nella memoria istruttoria e che nella comparsa conclusionale vi ha fatto cenno solo con riferimento al tema dei vizi del macchinario T-Shape. Pertanto, le suddette istanze devono intendersi rinunciate (v. Cass n.
33103/2021, secondo la quale “nel caso in cui il giudice di primo grado non accolga alcune richieste istruttorie, la parte che le ha formulate ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, in modo specifico, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, devono ritenersi abbandonate e non più riproponibili in sede di impugnazione;
tale presunzione può essere ritenuta, tuttavia, superata dal giudice di merito, qualora dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione della richiesta non riproposta con le conclusioni rassegnate e con la linea difensiva adottata nel processo, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta pretermessa, attraverso l'esame degli scritti difensivi”).
Per tutto quanto sin qui argomentato, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata deve essere confermata.
pagina 7 di 8 In ossequio al criterio della soccombenza, è tenuta a rifondere in favore di Parte_1
le spese del presente grado di appello, le quali sono liquidate facendo Controparte_2
riferimento ai parametri previsti per le cause di valore compreso fra euro 5.201,00 e euro
26.000,00 e applicando gli importi medi di cui al D.M. n. 147/2022 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e gli importi minimi per l'ulteriore fase di mera trattazione, atteso il mancato svolgimento di attività istruttoria nella fase di appello.
Va altresì dato atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1quater del DPR
n. 115/2002 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
. DELLA SOC.CESSATA RIFLESSI DI LUNA Controparte_6
S.N.C. DI E ER . avverso la sentenza del Tribunale di Milano CP_1 CP_1
n. 1433/2025, pubblicata il 19/02/2025, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna a rifondere in favore di le spese del Parte_1 Controparte_2
presente grado di appello, liquidate in euro 4.888,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario in misura pari al 15% dei compensi;
3) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR n.
115/2002 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso, in Milano nella camera di consiglio del 4 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Silvia Maria Russo Dott. Maria Grazia Federici
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Grazia Federici Presidente
Dott. Maura Caterina Barberis Consigliere
Dott. Silvia Maria Russo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 18 marzo 2025 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1433/2025, pubblicata il 19/02/2025,
[...]
(C.F. ) – già amministratrice della società Parte_1 C.F._1
cessata (P.IVA ) – Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avvocato Mattia Cantarelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Parma, Strada Repubblica n. 41, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
-APPELLANTE
CONTRO
GIÀ (P. IVA ), in Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_2
persona dei legali rappresentanti pro tempore dott. e dott. Controparte_4 Controparte_5 rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Majocchi ed elettivamente domiciliata presso lo studio
WE BRIDGE Tax Legal Compliance in Milano, Via Larga n. 9, come da procura generale alle liti conferita con atto del 6 maggio 2020 a rogito del Notaio di Milano, Rep. Persona_1
47.747 e Racc. 21.937, inserita nel fascicolo telematico;
-APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1433/2025, pubblicata il
19/02/2025, in materia di “Locazione di beni mobili”.
CONCLUSIONI: pagina 1 di 8 Per . DELLA SOC.CESSATA RIFLESSI DI Controparte_6
LUNA S.N.C. DI E ER . : CP_1 CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ogni più utile declaratoria di legge
e del caso, così giudicare:
— in via preliminare: autorizzare la chiamata in causa della Società (P.IVA CP_7
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano, P.IVA_3
via L. Bruni n. 25 e, a tal fine, fissare una nuova udienza per consentire la chiamata in causa della suddetta, al fine di accertare la sussistenza dei vizi del bene oggetto di leasing e, per Contr l'effetto, condannare la terza chiamata al risarcimento di tutti i danni patiti quantificati in € 15.000 o, in subordine, in via equitativa;
— in subordine, in via principale: accertare la sussistenza dei vizi del bene oggetto di leasing
e, per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni Controparte_3 patiti quantificati in € 15.000 o, in subordine, in via equitativa;
— in via principale: accertare e dichiarare la nullità, invalidità, inefficacia del titolo azionato da per l'intervenuta risoluzione contrattuale e per difetto dei requisiti di cui all'art. CP_2
633 c.p.c. e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 7260/2022 emesso dal Tribunale di
Milano in data 5.5.2022 (RG 8061/2022);
— in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda svolta in via principale, previo accertamento della manifesta iniquità della penale convenuta e della non debenza delle somme richieste a titolo di compensi legali per le spese stragiudiziali, disporre comunque la revoca del decreto ingiuntivo opposto contenendo la condanna della signora
[...] in € 3.908,04; Pt_1
— in ulteriore subordine: ridurre la penale richiesta ad equità perché manifestamente eccessiva;
— in ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge”.
Per Controparte_2
“1.NEL MERITO
• rigettare, per i motivi esposti in atti, i motivi di appello svolti dalla SI.ra Parte_1
in quanto infondati in fatto ed in diritto e, conseguentemente, confermare integralmente la sentenza n. 1433/2025 del Tribunale di Milano pubblicata il 19.2.2025 all'esito del giudizio
R.G. 33452/2022;
2.IN SUBORDINE NEL MERITO
pagina 2 di 8 • nella denegata e improbabile ipotesi di accoglimento anche solo parziale dei motivi di appello formulati dalla controparte, condannare quest'ultima al pagamento della diversa maggiore o minore somma ritenuta dovuta a ovvero equa o di giustizia;
CP_2
3.IN VIA ISTRUTTORIA
• si insiste per il rigetto delle istanze istruttorie formulate da controparte in quanto vertenti su circostanze pacifiche, irrilevanti ai fini del decidere o smentite dalla documentazione in atti
(cfr. terza memoria ex art. 171 ter c.p.c. depositata in primo grado nell'interesse di . CP_2
In ogni caso, tali istanze devono ritenersi rinunciate, non essendo state ritualmente e specificamente retierate in sede di precisazione delle conclusioni da parte della SI.ra
[...]
Pt_1
4. IN OGNI CASO
• condannare la SI.ra , ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c. 3 c.p.c., al Parte_1 pagamento, in favore di dell'importo pari ad Euro 1.000,00 o comunque Controparte_2
della maggior o minor somma che verrà ritenuta di giustizia;
• con il favore delle spese di lite e dei compensi professionali del presente giudizio, come da separata nota spese, e del giudizio di primo grado”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 7260/2022 con il Parte_1
quale il Tribunale di Milano, in data 5 maggio 2022, le ha ingiunto, in solido con la società
e in favore di il pagamento della somma di euro Controparte_1 CP_2 Controparte_3
8.883,53 oltre interessi di mora e spese e la restituzione del macchinario T-Shape, oggetto del contratto di leasing stipulato in data 13 giugno 2017.
Al riguardo, l'opponente ha evidenziato di avere ricevuto la consegna del macchinario T-Shape da parte della società fornitrice la quale, avendo mantenuto il controllo da remoto CP_7
del macchinario stesso, ne aveva impedito l'utilizzo continuativo, inibendone in più occasioni il funzionamento – e ha lamentato che la suddetta società fornitrice era venuta meno all'impegno di versare i canoni di locazione in sua vece, pattuito per l'ipotesi di mancato raggiungimento del rendimento atteso e garantito;
inoltre, ha dedotto la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta alla società di leasing a seguito della pandemia da OV
-19 e ha comunque contestato la sussistenza della prova del credito;
infine, ha fatto rilevare che la società , all'epoca della emissione del decreto ingiuntivo opposto, era già Controparte_1
stata cancellata dal Registro delle Imprese.
In forza di tali rilievi, ha chiesto al Tribunale di essere autorizzata a chiamare Parte_1
in causa e di revocare il decreto ingiuntivo opposto, nonché, in via subordinata, di CP_7
pagina 3 di 8 escludere o quantomeno di ridurre la penale applicata dalla società locatrice e di condannare la stessa al versamento della somma di euro 15.000,00 a titolo di risarcimento del danno. si è costituita nel giudizio di primo grado chiedendo di rigettare Controparte_3
le domande avversarie.
Il Tribunale ha disatteso la richiesta di chiamata in causa di , con la sentenza CP_7
n. 1433/2025 del 19 febbraio 2025, ha rigettato l'opposizione proposta da . Parte_1
In sintesi, i punti salienti della decisione di primo grado sono i seguenti:
- ha fondato la propria pretesa su un contratto di locazione operativa di Controparte_3
cui ha provato la regolare conclusione ed esecuzione;
- nel suddetto contratto, è stato pattuito l'esonero di dalla responsabilità Controparte_3
per gli eventuali vizi del bene oggetto della locazione operativa;
- non è meritevole di accoglimento la richiesta di autorizzazione a chiamare in causa la società fornitrice per ragioni di economia processuale;
- non può ravvisarsi, per le obbligazioni pecuniarie, l'impossibilità della prestazione, tanto più se si considera che le difficoltà finanziarie dell'opponente risalgono ad epoca antecedente rispetto alla pandemia da OV -19;
- il credito azionato da risulta determinato coerentemente con le Controparte_3
previsioni del contratto di locazione.
ha impugnato la sentenza del Tribunale, lamentandone l'erroneità Parte_1
nella parte in cui:
1. ha ritenuto provato il credito azionato da Controparte_3
2. ha riconosciuto dovute anche le spese stragiudiziali richieste con il ricorso monitorio;
3. ha escluso la ricorrenza di una ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione;
4. ha rigettato le richieste istruttorie formulate da essa appellante;
5. ha rigettato la richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa di
[...]
divenuta medio tempore si è costituita Controparte_8 Controparte_2 anche nel giudizio di secondo grado e ha chiesto il rigetto dell'impugnazione.
Preliminarmente, va dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione riferita al rigetto della richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa di A tale proposito, è CP_7 sufficiente richiamare il principio secondo il quale “il provvedimento con il quale il giudice autorizza o nega la chiamata in causa di un terzo ad istanza di parte, ove non si verta in ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c., coinvolge valutazioni assolutamente discrezionali che, come tali, non possono formare oggetto di appello né di ricorso per cassazione” (Cass. n.
21706/2019).
pagina 4 di 8 Nel merito, per ragioni di ordine logico, si reputa opportuno esaminare innanzitutto la doglianza inerente al rigetto della domanda di accertamento della ricorrenza di una ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione.
ha allegato di non avere potuto pagare i canoni della locazione operativa Parte_1
stipulata con a causa della crisi economico-finanziaria originata dalla Controparte_3
pandemia da OV-19, che avrebbe determinato, in ragione delle “restrizioni alla circolazione
e alle attività economiche” (pag. 13 dell'atto di citazione in appello), una contrazione della propria attività tale da precludere il reperimento dei proventi per fare fronte ai debiti contratti con la società di leasing. Al riguardo, ha richiamato la previsione di cui all'art. 91 del D.L. n.
18/2020, secondo la quale “il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”.
La Corte fa rilevare che l'art. 91 del D.L. n. 18/2020 non ha previsto una ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione in deroga alla normativa codicistica, né ha introdotto alcuna causa di giustificazione automatica relativamente all'adempimento delle obbligazioni precedentemente assunte, ma ha attribuito al giudice la possibilità di tenere conto delle misure di contenimento con riguardo al periodo ivi contemplato.
Inoltre, si è limitata ad allegare, ma non ha dimostrato la riconducibilità Parte_1
causale del proprio inadempimento al rispetto delle prescrizioni di contenimento della pandemia;
allo scopo, avrebbe quantomeno potuto produrre i dati relativi ai ricavi riferiti agli esercizi 2019, 2020, 2021 e 2022 (fino alla cancellazione della società) per consentire di apprezzare l'effettiva incidenza della pandemia sulla situazione economica e finanziaria della propria attività commerciale.
A ciò deve ancora aggiungersi che l'impossibilità che, ai sensi dell'art. 1256 c.c., estingue l'obbligazione è da intendersi in senso assoluto ed obiettivo e consiste nella sopravvenienza di una causa, non imputabile al debitore, che impedisce definitivamente l'adempimento; tale evenienza può verificarsi solo quando la prestazione abbia per oggetto un fatto o una cosa determinata o di genere limitato, e non già una somma di denaro. In particolare, in materia di obbligazioni pecuniarie, l'impossibilità della prestazione deve consistere, ai fini dell'esonero da responsabilità del debitore, non in una mera difficoltà, ma in un impedimento obiettivo e assoluto, tale da non poter essere rimosso, e non è ravvisabile nella mera impotenza economica
(v. Cass. n. 25777/2013). La difficoltà finanziaria del debitore, dunque, non può mai assurgere a causa di giustificazione o di estinzione dell'obbligazione pecuniaria.
pagina 5 di 8 Il motivo di appello in esame deve quindi essere rigettato.
Una volta esclusa la riconducibilità della fattispecie di causa all'ambito di applicazione dell'art. 1256 c.c., la pretesa creditoria avanzata dalla società di leasing deve ritenersi fondata. ha documentato la conclusione del contratto di locazione operativa con Controparte_2
e la consegna del bene oggetto di esso, con ciò assolvendo l'onere Controparte_1 probatorio del quale era gravata ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Fra le condizioni generali di contratto, è inserita, all'art. 7, una clausola di esonero della società di leasing dalla responsabilità per gli eventuali vizi del macchinario concesso in locazione;
pertanto, nei confronti di sono irrilevanti le vicende relative al Controparte_2 malfunzionamento e all'uso non continuativo di esso.
In ordine alla quantificazione del credito, nel ricorso monitorio, la locatrice ha richiamato le cinque fatture relative ai canoni di locazione scaduti e non pagati alla data della risoluzione
(risalente al 21 luglio 2020) e la pattuizione di cui all'art. 13 delle condizioni generali di contratto, avente ad oggetto la penale per l'inadempimento.
Sui canoni scaduti, pari a euro 3.908,65, non ha svolto considerazioni, se non Parte_1
con riguardo al tema della impossibilità sopravvenuta, che può ritenersi superato per le ragioni già chiarite.
L'appellante ha invece dedotto la eccessività della penale e ne ha chiesto la riduzione, richiamando ancora una volta le difficoltà finanziarie collegate alla pandemia.
La Corte, a questo proposito, osserva che la clausola in discussione è stata articolata in modo da dare rilievo al momento di verificazione della risoluzione anticipata del contratto e da evitare la corresponsione alla parte locatrice di somme eccessive. Infatti, è stato previsto il versamento, in via alternativa, della somma corrispondente a tre canoni di locazione o a un terzo dei canoni ancora da versare, al momento della risoluzione, sino al termine del contratto.
ha richiesto il pagamento della somma di euro 4.912,49 a titolo di penale, Controparte_2 pari a un terzo dei canoni mancanti alla scadenza del contratto, calcolati al netto dell'i.v.a.
Il suddetto importo risulta congruo, in quanto contenuto entro i limiti dell'interesse positivo
(cioè del guadagno che la società di leasing avrebbe tratto dalla regolare esecuzione del contratto) e coerente con la possibilità per di locare nuovamente il Controparte_2
macchinario T-Shape, sebbene sicuramente a condizioni molto meno favorevoli.
Anche la doglianza riferita alla fondatezza del credito azionato dalla locatrice va quindi disattesa.
Con riferimento alla contestazione relativa al rimborso delle spese legali stragiudiziali, occorre rammentare che, ai sensi dell'art. 6 del D.L.vo n. 231/2002, come modificato dal D.L.vo pagina 6 di 8 n. 192/2012, “al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno”.
Secondo l'interpretazione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, “l'importo forfetario minimo di euro 40, a titolo di risarcimento del creditore per i costi di recupero sostenuto a causa di un ritardo di pagamento del debitore, è dovuto per ogni operazione commerciale non pagata alla scadenza, attestata in una fattura, anche qualora tale fattura sia inclusa, insieme ad altre fatture, in un'unica domanda in via amministrativa o giudiziale” (v. Corte di Giustizia
UE, sentenza pronunciata il 20 ottobre 2022 nella causa C585/20).
Nel caso concreto ha agito per il pagamento di cinque fatture e per la penale Controparte_2
contrattuale, limitandosi a chiedere il rimborso, a titolo di spese stragiudiziali, della somma di euro 60,00, la quale risulta adeguata, con conseguente rigetto del corrispondente motivo di appello.
Da ultimo, deve essere respinto anche il motivo di appello correlato al mancato accoglimento delle istanze istruttore formulate da . Parte_1
Si tratta, per la maggior parte, di capitoli di prova inerenti ai difetti di funzionamento del macchinario, come tali irrilevanti rispetto alla posizione di Controparte_2
I restanti capitoli di prova sono stati formulati in termini generici e sono quindi stati correttamente ritenuti inammissibili. A questo proposito, va segnalato anche che Parte_1
non ha reiterato in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado la
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richiesta di ammissione della prova testimoniale ritualmente dedotta nella memoria istruttoria e che nella comparsa conclusionale vi ha fatto cenno solo con riferimento al tema dei vizi del macchinario T-Shape. Pertanto, le suddette istanze devono intendersi rinunciate (v. Cass n.
33103/2021, secondo la quale “nel caso in cui il giudice di primo grado non accolga alcune richieste istruttorie, la parte che le ha formulate ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, in modo specifico, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, devono ritenersi abbandonate e non più riproponibili in sede di impugnazione;
tale presunzione può essere ritenuta, tuttavia, superata dal giudice di merito, qualora dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione della richiesta non riproposta con le conclusioni rassegnate e con la linea difensiva adottata nel processo, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta pretermessa, attraverso l'esame degli scritti difensivi”).
Per tutto quanto sin qui argomentato, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata deve essere confermata.
pagina 7 di 8 In ossequio al criterio della soccombenza, è tenuta a rifondere in favore di Parte_1
le spese del presente grado di appello, le quali sono liquidate facendo Controparte_2
riferimento ai parametri previsti per le cause di valore compreso fra euro 5.201,00 e euro
26.000,00 e applicando gli importi medi di cui al D.M. n. 147/2022 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e gli importi minimi per l'ulteriore fase di mera trattazione, atteso il mancato svolgimento di attività istruttoria nella fase di appello.
Va altresì dato atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1quater del DPR
n. 115/2002 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
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. DELLA SOC.CESSATA RIFLESSI DI LUNA Controparte_6
S.N.C. DI E ER . avverso la sentenza del Tribunale di Milano CP_1 CP_1
n. 1433/2025, pubblicata il 19/02/2025, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna a rifondere in favore di le spese del Parte_1 Controparte_2
presente grado di appello, liquidate in euro 4.888,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario in misura pari al 15% dei compensi;
3) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR n.
115/2002 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso, in Milano nella camera di consiglio del 4 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Silvia Maria Russo Dott. Maria Grazia Federici
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