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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/11/2025, n. 3932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3932 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 999/2025, avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio” e riservata per la decisione all'udienza del 22/10/2025
TRA
), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa da Avv. SPERTI FRANCESCO,
– PARTE RICORRENTE –
CONTRO
( ) CP_1 C.F._2
– PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
presso questo Tribunale Controparte_2
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata la parte ricorrente ha concluso come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – Parte ricorrente allega d'avere contratto matrimonio concordatario con la parte resistente in Conversano CP_1
(BA) in data 09/12/1999, unione dalla quale sono nati i figli Per_1
(9/05/2003) e (12/05/2006). Per_2
Con sentenza n. 900/2024, passata in cosa giudicata, è stata dichiarata la separazione dei coniugi con la quale sono stati regolati i rapporti personali ed economici tra i coniugi e tra questi ed i loro figli. Lamenta che dopo la separazione suo marito si era disinteressando moralmente ed economicamente della sua famiglia, rendendosi irreperibile.
Rappresenta di essere economicamente indipendente mentre suo marito lavori stagionalmente come cameriere.
Chiede che il Tribunale, previa comparizione delle parti, dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio sopra citato, e confermi le condizioni regolanti lo stato separativo.
“LA MANCATA COSTITUZIONE DELLA PARTE RESISTENTE” – Quest'ultima non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata la sua contumacia.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Alla prima udienza, sentito il coniuge ricorrente e dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti reputati opportuni nell'interesse dei coniugi e dei figli, e, non necessitando d'istruttoria, alla medesima udienza, fatte precisare le conclusioni, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
“SULLA DOMANDA DI SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO MATRIMONIALE” – La domanda di cessazione degli effetti civili è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 2 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso regolarmente trascritto allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n. 898/1970 (e successive modificazioni): infatti i coniugi comparvero nella procedura di separazione personale, poi dichiarata con la sentenza sopra citata passata in cosa giudicata dalla prima comparizione dei coniugi nella citata procedura e fino alla proposizione del ricorso divorzile la convivenza, pacificamente, non è ripresa. Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni della parte ricorrente, l'inutilità del tentativo di conciliazione dei coniugi esperito nel presente giudizio e le risultanze anagrafiche rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato per cui, in ragione dell'ammissibilità ex lege della pronuncia solo sullo stato personale, prevista dall'articolo 4 della citata legge n. 898/1970, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi de quibus.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 898/1970 e successive modificazioni, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio, mentre ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge, copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
Il collegio ritiene di decidere ogni altra domanda avanzata dalle parti.
In particolare, in assenza di elementi sopravvenuti, dev'essere confermato il contenuto dei provvedimenti temporanei ed urgenti adottati nel corso della prima udienza di comparizione dei coniugi.
In applicazione del principio della soccombenza, e non ricorrendo giusti motivi per disporne la compensazione, anche in base al principio di causalità, avendo la parte resistente costretto l'altra parte ad agire in giudizio per ottenere la declaratoria invocata anziché utilizzare strumenti alternativi di definizione della controversia, va disposta la condanna della parte resistente, soccombente, al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla controparte, spese che sono indicate in dispositivo nella misura del dovuto, calcolato sulla base delle prescrizioni di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm. ed avendo riguardo ai parametri stabiliti per le cause ordinarie innanzi al Tribunale del valore da € 26.000,01 ad € 52.000,00 (così individuato trattandosi di causa dal valore indeterminato ma a bassa complessità) con le variazioni che si rendono necessarie in ragione della esiguità delle questioni di fatto e di diritto trattate nonché dell'attività effettivamente svolta (studio
€ 1.190,70, introduttiva € 842,80, già ridotte del 30% per la semplicità del giudizio, e decisoria € 726, 25, ridotta del 75% anche in ragione della natura contumaciale del giudizio). La sentenza è provvisoriamente esecutiva, a norma dell'articolo 282 c.p.c., così come riformato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 21/01/2025 da nei confronti di Parte_1 [...]
con l'intervento del P.M., così provvede: CP_1
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Conversano (BA) in data 09/12/1999 tra
[...]
, nata in [...] in Parte_1
data 17/08/1970, e nato in CP_1
CONVERSANO (BA) in data 20/01/1970, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di Conversano al n. 109, parte II, serie A, anno 1999;
2. DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4. CONFERMA i provvedimenti temporanei ed urgenti resi all'udienza del 22/10/2022;
5. AN il resistente contumace al pagamento integrale delle spese processuali, che liquida in complessivi € 2.759,75, oltre Cna, Iva ed accessori come per legge;
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 04/11/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 999/2025, avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio” e riservata per la decisione all'udienza del 22/10/2025
TRA
), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa da Avv. SPERTI FRANCESCO,
– PARTE RICORRENTE –
CONTRO
( ) CP_1 C.F._2
– PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
presso questo Tribunale Controparte_2
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata la parte ricorrente ha concluso come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – Parte ricorrente allega d'avere contratto matrimonio concordatario con la parte resistente in Conversano CP_1
(BA) in data 09/12/1999, unione dalla quale sono nati i figli Per_1
(9/05/2003) e (12/05/2006). Per_2
Con sentenza n. 900/2024, passata in cosa giudicata, è stata dichiarata la separazione dei coniugi con la quale sono stati regolati i rapporti personali ed economici tra i coniugi e tra questi ed i loro figli. Lamenta che dopo la separazione suo marito si era disinteressando moralmente ed economicamente della sua famiglia, rendendosi irreperibile.
Rappresenta di essere economicamente indipendente mentre suo marito lavori stagionalmente come cameriere.
Chiede che il Tribunale, previa comparizione delle parti, dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio sopra citato, e confermi le condizioni regolanti lo stato separativo.
“LA MANCATA COSTITUZIONE DELLA PARTE RESISTENTE” – Quest'ultima non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata la sua contumacia.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Alla prima udienza, sentito il coniuge ricorrente e dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti reputati opportuni nell'interesse dei coniugi e dei figli, e, non necessitando d'istruttoria, alla medesima udienza, fatte precisare le conclusioni, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
“SULLA DOMANDA DI SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO MATRIMONIALE” – La domanda di cessazione degli effetti civili è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 2 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso regolarmente trascritto allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n. 898/1970 (e successive modificazioni): infatti i coniugi comparvero nella procedura di separazione personale, poi dichiarata con la sentenza sopra citata passata in cosa giudicata dalla prima comparizione dei coniugi nella citata procedura e fino alla proposizione del ricorso divorzile la convivenza, pacificamente, non è ripresa. Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni della parte ricorrente, l'inutilità del tentativo di conciliazione dei coniugi esperito nel presente giudizio e le risultanze anagrafiche rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato per cui, in ragione dell'ammissibilità ex lege della pronuncia solo sullo stato personale, prevista dall'articolo 4 della citata legge n. 898/1970, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi de quibus.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 898/1970 e successive modificazioni, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio, mentre ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge, copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
Il collegio ritiene di decidere ogni altra domanda avanzata dalle parti.
In particolare, in assenza di elementi sopravvenuti, dev'essere confermato il contenuto dei provvedimenti temporanei ed urgenti adottati nel corso della prima udienza di comparizione dei coniugi.
In applicazione del principio della soccombenza, e non ricorrendo giusti motivi per disporne la compensazione, anche in base al principio di causalità, avendo la parte resistente costretto l'altra parte ad agire in giudizio per ottenere la declaratoria invocata anziché utilizzare strumenti alternativi di definizione della controversia, va disposta la condanna della parte resistente, soccombente, al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla controparte, spese che sono indicate in dispositivo nella misura del dovuto, calcolato sulla base delle prescrizioni di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm. ed avendo riguardo ai parametri stabiliti per le cause ordinarie innanzi al Tribunale del valore da € 26.000,01 ad € 52.000,00 (così individuato trattandosi di causa dal valore indeterminato ma a bassa complessità) con le variazioni che si rendono necessarie in ragione della esiguità delle questioni di fatto e di diritto trattate nonché dell'attività effettivamente svolta (studio
€ 1.190,70, introduttiva € 842,80, già ridotte del 30% per la semplicità del giudizio, e decisoria € 726, 25, ridotta del 75% anche in ragione della natura contumaciale del giudizio). La sentenza è provvisoriamente esecutiva, a norma dell'articolo 282 c.p.c., così come riformato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 21/01/2025 da nei confronti di Parte_1 [...]
con l'intervento del P.M., così provvede: CP_1
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Conversano (BA) in data 09/12/1999 tra
[...]
, nata in [...] in Parte_1
data 17/08/1970, e nato in CP_1
CONVERSANO (BA) in data 20/01/1970, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di Conversano al n. 109, parte II, serie A, anno 1999;
2. DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4. CONFERMA i provvedimenti temporanei ed urgenti resi all'udienza del 22/10/2022;
5. AN il resistente contumace al pagamento integrale delle spese processuali, che liquida in complessivi € 2.759,75, oltre Cna, Iva ed accessori come per legge;
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 04/11/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato