TRIB
Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 18/06/2025, n. 2143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2143 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
Seconda sezione civile
Il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, in funzione monocratica, nella persona del giudice on. dott.ssa Micaela Picone, ha pronunziato
SENTENZA nella causa civile n.ro 10864/2023 di R.G. del Ruolo generale degli affari civili contenziosi promossa da,
e con gli avvocati Sauro Erci e Costanza Cirilli Parte_1 Parte_2 attori contro
in persona Controparte_1 dell'Amministratore pro tempore, con l'avv. Antonio Ossi convenuto
Oggetto: impugnativa delibera assembleare
Conclusioni: attori: “Voglia il Tribunale di Firenze, disattesa e respinta ogni contraria domanda, eccezione e/o istanza, …- Nel merito accertata e dichiarata l'illegittimità della delibera della Assemblea del a CP_1 Parte_3
del 14.4.2023, limitatamente al punto 2) dell'ordine del giorno, dichiarare CP_1 nulla, inefficace e/o comunque annullare la stessa con ogni conseguenziale pronuncia.
In ogni caso con vittoria di rimborsi, compensi e spese, CAP e IVA come per legge.” convenuto: “…affinché l'Ecc.mo Tribunale adito voglia: nel merito: rigettare in ogni caso la domanda attorea perché non fondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese.”
IN FATTO ED IN DIRITTO
I sigg.ri sig. e quali proprietari di un'unità Parte_1 Parte_2
immobiliare in , , hanno convenuto in giudizio il CP_1 Controparte_1
( ) per impugnare il Controparte_2 CP_1
punto 2 della delibera assunta dall'assemblea dei condomini in data 14.4.2023 (cfr. 2.
Esame richiesta allegata alla precedente convocazione da parte di alcuni condomini, delibere in merito;
) con la maggioranza dei condòmini presenti (quattro su cinque), ma con soli 420 millesimi e, comunque, con il voto contrario di oltre il 50% della proprietà del condominio (522,89 millesimi), di rivedere i criteri di ripartizione delle spese condominiali che erano stati approvati alla precedente assemblea del 2.12.2021 e di applicare come criterio di ripartizione delle spese il precedente criterio consuetudinario che era stato utilizzato in assenza di tabelle millesimali.
I sigg.ri e hanno dedotto l'illegittimità della delibera de qua per Pt_1 Parte_2
'Genericità dell'ordine del giorno al punto 2)' e per 'Violazione di legge – Violazione dell'art. 1136 c.c. e dell'art. 69 disp. att. c.c. – Mancanza delle maggioranze previste dalla legge”.
Il Condominio, nel costituirsi tardivamente ha contestato in fatto ed in diritto le prospettazioni attoree ed ha istato per il rigetto della domanda.
Sospesa la delibera de qua quanto al puto 2), la causa non ha necessitato di istruzione avendo natura documentale e viene decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti sopra trascritte.
In diritto
Si premette che difese, eccezioni ed argomentazioni delle parti saranno esaminate per quanto strettamente necessario nella prospettiva della motivazione di questa sentenza, facendo applicazione del principio “della ragione più liquida” (cfr. Cass., Sez. 5,
Sentenza n. 11458 dell'11.5.2018).
Pag. 2 di 5 Nella vicenda in esame, avente ad oggetto l'impugnazione della delibera assunta dall'assemblea del condominio di dell' , del Parte_3 CP_1
14.4.2023 - limitatamente al punto 2) - per vizi di annullabilità e/o nullità, il profilo dell'evidenza (assorbente rispetto a tutti gli altri) è rappresentato dalla dedotta genericità dell'ordine del giorno rispetto all'argomento trattato dai condomini che, prestandosi ai rilievi formali operati dalla difesa attorea, conducono alla caducazione della decisione impugnata.
E' noto che per giurisprudenza consolidata “In tema di deliberazioni dell'assemblea condominiale, ai fini della validità dell'ordine del giorno occorre che esso elenchi specificamente, sia pure in modo non analitico e minuzioso, tutti gli argomenti da trattare, sì da consentire a ciascun condomino di comprenderne esattamente il tenore e
l'importanza, e di poter ponderatamente valutare l'atteggiamento da tenere, in relazione sia alla opportunità o meno di partecipare, sia alle eventuali obiezioni o suggerimenti da sottoporre ai partecipanti.” (cfr. Cass. 21449/2010).
Nella fattispecie in esame è stato impugnato il punto 2) all'ordine del giorno che prevedeva 'Esame richiesta allegata alla precedente convocazione da parte di alcuni condomini, delibere in merito;
': nessuna altra specificazione né indicazione alla data della precedente convocazione né alla cd. richiesta a questa allegata né al nominativo dei relativi condomini.
Non può infatti ritenersi rispettosa dei principi, regolanti il diritto a contraddire in assemblea condominiale, una formulazione “omnibus”, che, senza specificare in concreto le tematiche oggetto della discussione, indichi la sola finalità di deliberare 'in merito' (a cosa?).
Tanto meno tali dati si comprendono appieno dalla verbalizzazione operata in seno all'assemblea:
Pag. 3 di 5 Il generico richiamo ad una precedente convocazione non fornisce, a parere di chi scrive, sufficiente garanzia di corretto contraddittorio né si consente agli interessati di manifestare in modo consapevole il proprio convincimento, in assenza di una riproposizione, punto per punto, delle questioni, che avevano formato oggetto di richieste di alcuni condomini, sulle quali avrebbe dovuto procedersi ad interlocuzione.
Il fatto che lo stesso tema fosse stato già attenzionato da alcuni condomini per una precedente convocazione assembleare non fa certo venir meno il diritto dei restanti di essere adeguatamente informati circa la reale intenzione dei primi di modificare i criteri legali di ripartizione delle spese stante l'evidente interesse della diversa compagine a contraddire sul tema alla cui tutela è preordinato l'obbligo di preventiva informazione
(vedi giur. citata).
Per quanto esposto deve essere dichiarata l'invalidità del punto 2) della delibera assunta dall'assemblea del , , , CP_1 Controparte_1 Controparte_1 CP_1
in data 14.04.2023.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
Le spese di lite
In applicazione del principio di soccombenza, le spese processuali del presente grado di giudizio della parte attrice devono essere poste a carico del convenuto e CP_1
vanno liquidate, sulla base del compenso per gli avvocati in ambito civile come stabilito dal D.M. 55/2014, e s.m., come in dispositivo avuto riguardo al valore della
Pag. 4 di 5 controversia (indeterminabile - complessità bassa, ai sensi e agli effetti dell'art. 14 TU –
DPR n. 115/02), all'impegno difensivo prestato e all'assenza di attività istruttoria specifica.
P.Q.M
. il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando assorbita ogni altra eccezione deduzione e domanda così provvede:
- Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'invalidità del punto 2) della delibera assunta dall'assemblea del Controparte_1
, , in data 14.04.2023.
[...] CP_1
- Condanna il , a Controparte_1 CP_1 CP_1
rifondere in favore degli attori le spese di lite che si liquidano in € 3.800,00 oltre spese generali, iva, cpc e spese vive documentate.
Così deciso in Firenze, lì 18 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Micaela Picone
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
Seconda sezione civile
Il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, in funzione monocratica, nella persona del giudice on. dott.ssa Micaela Picone, ha pronunziato
SENTENZA nella causa civile n.ro 10864/2023 di R.G. del Ruolo generale degli affari civili contenziosi promossa da,
e con gli avvocati Sauro Erci e Costanza Cirilli Parte_1 Parte_2 attori contro
in persona Controparte_1 dell'Amministratore pro tempore, con l'avv. Antonio Ossi convenuto
Oggetto: impugnativa delibera assembleare
Conclusioni: attori: “Voglia il Tribunale di Firenze, disattesa e respinta ogni contraria domanda, eccezione e/o istanza, …- Nel merito accertata e dichiarata l'illegittimità della delibera della Assemblea del a CP_1 Parte_3
del 14.4.2023, limitatamente al punto 2) dell'ordine del giorno, dichiarare CP_1 nulla, inefficace e/o comunque annullare la stessa con ogni conseguenziale pronuncia.
In ogni caso con vittoria di rimborsi, compensi e spese, CAP e IVA come per legge.” convenuto: “…affinché l'Ecc.mo Tribunale adito voglia: nel merito: rigettare in ogni caso la domanda attorea perché non fondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese.”
IN FATTO ED IN DIRITTO
I sigg.ri sig. e quali proprietari di un'unità Parte_1 Parte_2
immobiliare in , , hanno convenuto in giudizio il CP_1 Controparte_1
( ) per impugnare il Controparte_2 CP_1
punto 2 della delibera assunta dall'assemblea dei condomini in data 14.4.2023 (cfr. 2.
Esame richiesta allegata alla precedente convocazione da parte di alcuni condomini, delibere in merito;
) con la maggioranza dei condòmini presenti (quattro su cinque), ma con soli 420 millesimi e, comunque, con il voto contrario di oltre il 50% della proprietà del condominio (522,89 millesimi), di rivedere i criteri di ripartizione delle spese condominiali che erano stati approvati alla precedente assemblea del 2.12.2021 e di applicare come criterio di ripartizione delle spese il precedente criterio consuetudinario che era stato utilizzato in assenza di tabelle millesimali.
I sigg.ri e hanno dedotto l'illegittimità della delibera de qua per Pt_1 Parte_2
'Genericità dell'ordine del giorno al punto 2)' e per 'Violazione di legge – Violazione dell'art. 1136 c.c. e dell'art. 69 disp. att. c.c. – Mancanza delle maggioranze previste dalla legge”.
Il Condominio, nel costituirsi tardivamente ha contestato in fatto ed in diritto le prospettazioni attoree ed ha istato per il rigetto della domanda.
Sospesa la delibera de qua quanto al puto 2), la causa non ha necessitato di istruzione avendo natura documentale e viene decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti sopra trascritte.
In diritto
Si premette che difese, eccezioni ed argomentazioni delle parti saranno esaminate per quanto strettamente necessario nella prospettiva della motivazione di questa sentenza, facendo applicazione del principio “della ragione più liquida” (cfr. Cass., Sez. 5,
Sentenza n. 11458 dell'11.5.2018).
Pag. 2 di 5 Nella vicenda in esame, avente ad oggetto l'impugnazione della delibera assunta dall'assemblea del condominio di dell' , del Parte_3 CP_1
14.4.2023 - limitatamente al punto 2) - per vizi di annullabilità e/o nullità, il profilo dell'evidenza (assorbente rispetto a tutti gli altri) è rappresentato dalla dedotta genericità dell'ordine del giorno rispetto all'argomento trattato dai condomini che, prestandosi ai rilievi formali operati dalla difesa attorea, conducono alla caducazione della decisione impugnata.
E' noto che per giurisprudenza consolidata “In tema di deliberazioni dell'assemblea condominiale, ai fini della validità dell'ordine del giorno occorre che esso elenchi specificamente, sia pure in modo non analitico e minuzioso, tutti gli argomenti da trattare, sì da consentire a ciascun condomino di comprenderne esattamente il tenore e
l'importanza, e di poter ponderatamente valutare l'atteggiamento da tenere, in relazione sia alla opportunità o meno di partecipare, sia alle eventuali obiezioni o suggerimenti da sottoporre ai partecipanti.” (cfr. Cass. 21449/2010).
Nella fattispecie in esame è stato impugnato il punto 2) all'ordine del giorno che prevedeva 'Esame richiesta allegata alla precedente convocazione da parte di alcuni condomini, delibere in merito;
': nessuna altra specificazione né indicazione alla data della precedente convocazione né alla cd. richiesta a questa allegata né al nominativo dei relativi condomini.
Non può infatti ritenersi rispettosa dei principi, regolanti il diritto a contraddire in assemblea condominiale, una formulazione “omnibus”, che, senza specificare in concreto le tematiche oggetto della discussione, indichi la sola finalità di deliberare 'in merito' (a cosa?).
Tanto meno tali dati si comprendono appieno dalla verbalizzazione operata in seno all'assemblea:
Pag. 3 di 5 Il generico richiamo ad una precedente convocazione non fornisce, a parere di chi scrive, sufficiente garanzia di corretto contraddittorio né si consente agli interessati di manifestare in modo consapevole il proprio convincimento, in assenza di una riproposizione, punto per punto, delle questioni, che avevano formato oggetto di richieste di alcuni condomini, sulle quali avrebbe dovuto procedersi ad interlocuzione.
Il fatto che lo stesso tema fosse stato già attenzionato da alcuni condomini per una precedente convocazione assembleare non fa certo venir meno il diritto dei restanti di essere adeguatamente informati circa la reale intenzione dei primi di modificare i criteri legali di ripartizione delle spese stante l'evidente interesse della diversa compagine a contraddire sul tema alla cui tutela è preordinato l'obbligo di preventiva informazione
(vedi giur. citata).
Per quanto esposto deve essere dichiarata l'invalidità del punto 2) della delibera assunta dall'assemblea del , , , CP_1 Controparte_1 Controparte_1 CP_1
in data 14.04.2023.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
Le spese di lite
In applicazione del principio di soccombenza, le spese processuali del presente grado di giudizio della parte attrice devono essere poste a carico del convenuto e CP_1
vanno liquidate, sulla base del compenso per gli avvocati in ambito civile come stabilito dal D.M. 55/2014, e s.m., come in dispositivo avuto riguardo al valore della
Pag. 4 di 5 controversia (indeterminabile - complessità bassa, ai sensi e agli effetti dell'art. 14 TU –
DPR n. 115/02), all'impegno difensivo prestato e all'assenza di attività istruttoria specifica.
P.Q.M
. il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando assorbita ogni altra eccezione deduzione e domanda così provvede:
- Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'invalidità del punto 2) della delibera assunta dall'assemblea del Controparte_1
, , in data 14.04.2023.
[...] CP_1
- Condanna il , a Controparte_1 CP_1 CP_1
rifondere in favore degli attori le spese di lite che si liquidano in € 3.800,00 oltre spese generali, iva, cpc e spese vive documentate.
Così deciso in Firenze, lì 18 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Micaela Picone
Pag. 5 di 5