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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 25/03/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2203/2024 R.G.
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
1) Dr. Angela Di Girolamo Presidente rel.
2) Dr. Mariangela Mastro Giudice
3) Dr. Luca Bordin Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2203/2024, promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Flavia Mariani, giusta Parte_1
procura allegata al ricorso introduttivo.
Ricorrente
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giulio Ciarelli, Controparte_1
giusta procura allegata alla comparsa di costituzione.
Resistente CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI: all'udienza del 05/02/2025 i Procuratori delle parti hanno concordemente chiesto dichiararsi la separazione dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10/10/2024 - premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario in data 24/06/2000 a Morro d'Oro con e che dal matrimonio erano nati i figli (il Controparte_1 Per_1
16/10/2002) e (il 05/07/2004), entrambi maggiorenni ed Per_2
economicamente non autosufficienti - ha chiesto: dichiarare la separazione personale dei coniugi;
porre a carico del marito l'assegno mensile di € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli, in ragione di € 250,00 per ogni figlio, somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT;
porre le spese relative al percorso universitario dei figli e quelle straordinarie necessarie per il loro corretto mantenimento a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, come da Protocollo del Tribunale con il Coa di Teramo in data 05/12/2018.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto che:
- era separata di fatto dal marito da qualche anno, essendosi progressivamente deteriorato il rapporto tra i coniugi;
- il marito era impiegato presso il Comune di Cermignano con retribuzione mensile di circa euro 1.600,00 mentre lei svolgeva la professione di insegnante di inglese con uno stipendio di € 1.800,00;
- i figli erano entrambi studenti universitari;
- il marito da tempo non provvedeva alle spese necessarie per il mantenimento dei figli. Con comparsa in data 03/12/2024 si è costituito in giudizio il resistente il quale, pur contestando la ricostruzione della vicenda coniugale proposta dalla ricorrente- sostenendo, in particolare, di aver sempre provveduto ai bisogni della famiglia-, ha aderito alla domanda di separazione personale alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
Alla prima udienza in data 05/02/2025, il Presidente, sentiti i coniugi, i quali hanno ribadito la volontà di non volersi riconciliare, dato atto dell'accordo in ordine alle condizioni della separazione, ha rimesso la causa all'immediata decisione del Collegio.
La domanda di separazione è fondata e pertanto deve essere accolta.
Invero, dalle stesse posizioni difensive assunte dalle parti e dalla mancata riuscita del tentativo di conciliazione può evincersi il verificarsi di fatti tali da determinare irreversibilmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale (art. 151 c.p.c.).
Va dunque resa pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge.
Quanto alle condizioni di separazione, possono essere recepite nella presente sede quelle concordate tra le parti e trascritte nelle conclusioni del ricorso introduttivo
(in base alle quali, per quanto di interesse, il resistente corrisponderà l'assegno mensile di € 500,00 a titolo di mantenimento dei figli, in ragione di € 250, 00 ciascuno, oltre rivalutazione monetaria ISTAT;
la casa coniugale di Teramo rimarrà nella disponibilità della ricorrente, proprietaria;
le spese universitarie nonché tutte le spese straordinarie necessarie per la prole saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, come da Protocollo con il COA di Teramo in data 05/12/2018), apparendo tali condizioni conformi all'interesse morale e materiale della prole e non in contrasto con i principi dell'ordinamento. Infine, avuto riguardo alla natura della controversia ed all'accordo raggiunto tra le parti, sussistono i presupposti per dichiarare integralmente compensate le spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo in data 10/10/2024,
[...]
riportate in parte motiva;
2) dichiara integralmente compensate le spese processuali;
3) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Teramo, 19 febbraio 2025
Il Presidente est.
(dott.ssa Angela Di Girolamo)
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
1) Dr. Angela Di Girolamo Presidente rel.
2) Dr. Mariangela Mastro Giudice
3) Dr. Luca Bordin Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2203/2024, promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Flavia Mariani, giusta Parte_1
procura allegata al ricorso introduttivo.
Ricorrente
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giulio Ciarelli, Controparte_1
giusta procura allegata alla comparsa di costituzione.
Resistente CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI: all'udienza del 05/02/2025 i Procuratori delle parti hanno concordemente chiesto dichiararsi la separazione dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10/10/2024 - premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario in data 24/06/2000 a Morro d'Oro con e che dal matrimonio erano nati i figli (il Controparte_1 Per_1
16/10/2002) e (il 05/07/2004), entrambi maggiorenni ed Per_2
economicamente non autosufficienti - ha chiesto: dichiarare la separazione personale dei coniugi;
porre a carico del marito l'assegno mensile di € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli, in ragione di € 250,00 per ogni figlio, somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT;
porre le spese relative al percorso universitario dei figli e quelle straordinarie necessarie per il loro corretto mantenimento a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, come da Protocollo del Tribunale con il Coa di Teramo in data 05/12/2018.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto che:
- era separata di fatto dal marito da qualche anno, essendosi progressivamente deteriorato il rapporto tra i coniugi;
- il marito era impiegato presso il Comune di Cermignano con retribuzione mensile di circa euro 1.600,00 mentre lei svolgeva la professione di insegnante di inglese con uno stipendio di € 1.800,00;
- i figli erano entrambi studenti universitari;
- il marito da tempo non provvedeva alle spese necessarie per il mantenimento dei figli. Con comparsa in data 03/12/2024 si è costituito in giudizio il resistente il quale, pur contestando la ricostruzione della vicenda coniugale proposta dalla ricorrente- sostenendo, in particolare, di aver sempre provveduto ai bisogni della famiglia-, ha aderito alla domanda di separazione personale alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
Alla prima udienza in data 05/02/2025, il Presidente, sentiti i coniugi, i quali hanno ribadito la volontà di non volersi riconciliare, dato atto dell'accordo in ordine alle condizioni della separazione, ha rimesso la causa all'immediata decisione del Collegio.
La domanda di separazione è fondata e pertanto deve essere accolta.
Invero, dalle stesse posizioni difensive assunte dalle parti e dalla mancata riuscita del tentativo di conciliazione può evincersi il verificarsi di fatti tali da determinare irreversibilmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale (art. 151 c.p.c.).
Va dunque resa pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge.
Quanto alle condizioni di separazione, possono essere recepite nella presente sede quelle concordate tra le parti e trascritte nelle conclusioni del ricorso introduttivo
(in base alle quali, per quanto di interesse, il resistente corrisponderà l'assegno mensile di € 500,00 a titolo di mantenimento dei figli, in ragione di € 250, 00 ciascuno, oltre rivalutazione monetaria ISTAT;
la casa coniugale di Teramo rimarrà nella disponibilità della ricorrente, proprietaria;
le spese universitarie nonché tutte le spese straordinarie necessarie per la prole saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, come da Protocollo con il COA di Teramo in data 05/12/2018), apparendo tali condizioni conformi all'interesse morale e materiale della prole e non in contrasto con i principi dell'ordinamento. Infine, avuto riguardo alla natura della controversia ed all'accordo raggiunto tra le parti, sussistono i presupposti per dichiarare integralmente compensate le spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo in data 10/10/2024,
[...]
riportate in parte motiva;
2) dichiara integralmente compensate le spese processuali;
3) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Teramo, 19 febbraio 2025
Il Presidente est.
(dott.ssa Angela Di Girolamo)