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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/09/2025, n. 12243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12243 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 27597/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SECONDA SEZIONE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 27597/2021
Oggi 5 settembre 2025, innanzi alla dott.ssa Lucia Faraglia, sono comparsi: per la ricorrente l'avv. Carmine Alessandro De Pietro il quale si riporta ai motivi addotti nel proprio ricorso insistendo per l'annullamento della sanzione in quanto il reato di invasione di edifici, peraltro archiviato, concreta un fatto perfettamente sovrapponibile a quello che ha originato la condotta contestata in via amministrativa e pertanto il procedimento amministrativo che ha portato alla sanzione impugnata costituisce una duplicazione dell'iter penale. Inoltre, precisa che l'ente era a conoscenza della presenza della CP_1 all'interno dell'abitazione quantomeno dal 2013 (all.9) e la sig.ra aveva fatto affidamento sulla mancata risposta dell'ente per la sua legittima permanenza nell'immobile, concretandosi un silenzio assenso da parte dell'amministrazione, fino al 2016. Nessuno è comparso per CP_2
Il Giudice Dato atto di quanto sopra, trattiene la causa in decisione. Alle ore 20,10, dando atto che nessuna delle parti è presente, dà lettura del dispositivo e della motivazione.
N. R.G. 27597/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SECONDA SEZIONE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Faraglia, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 27597/2021 promossa da:
, n. a ROMA (RM) in data 13/09/1971, rappresentata e Parte_1 difesa nel presente giudizio in virtù di procura in atti dall'avv. Carmine Alessandro De Pietro ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in CP_2 alla Via di Villa Pepoli n. 4; RICORRENTE contro , in persona del Sindaco elettivamente CP_2 Controparte_3 domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale di via del Tempio CP_2 di Giove n. 21, rappresentata e difesa dal Funzionario Delegato Ilaria Rocchi in virtù di delega alle liti in atti;
RESISTENTE OGGETTO: opposizione a determinazione dirigenziale ingiuntiva CONCLUSIONI: come in atti
Ragioni di fatto e diritto della decisione Con ricorso depositato in data 15 aprile 2021 ha proposto Parte_1 opposizione dinanzi al Tribunale di Roma avverso la determinazione dirigenziale ingiuntiva di n. 1694/2021/8/1/1 del 06/02/2021, notificata in data CP_2 17 marzo 2021, con la quale si intimava alla predetta il pagamento a titolo di sanzione dell'importo di €. 25.999,20 oltre ad €. 28,50 per spese, per aver occupato abusivamente l'immobile sito in via Carlo Maratta n. 3 sc. B int. CP_2 2, come da verbale di accertamento di violazione n° 73120000933 del 14/09/2016 della polizia municipale di notificato in pari data. CP_2 A fondamento dell'opposizione deduceva che dal 2004 l' aveva autorizzato CP_4 l'ingresso temporaneo della madre della ricorrente, , per assistere la Persona_1 zia, assegnataria dell'immobile ed invalida al 100%; che nel Persona_2 2013 la sig.ra in risposta alla diffida con la quale l' le intimava Per_2 CP_4 l'allontanamento dall'immobile della ricorrente, aveva chiarito che
[...] si era stabilita nella sua casa per assisterla in sostituzione della madre, Parte_1 che non poteva più prendersi cura dell'assegnataria per sopraggiunti problemi familiari;
che l'Ater non aveva dato alcuna risposta ai suoi chiarimenti, in violazione dell'art 18 d.p.r. n. 1035/1972 e degli artt. 2 e 3 Legge 241/90; che la sanzione era stata erroneamente quantificata in violazione dell'art. 15 comma 3 bis nonché 10 e 11 della Legge Regionale Lazio n. 12/1999; che , CP_2 non dando seguito alla diffida sopra indicata inviata nel 2013, aveva ingenerato nella ricorrente la convinzione che la sua permanenza nell'immobile fosse consentita, tanto è vero che la stessa, nel 2014, aveva contribuito economicamente ai lavori di ristrutturazione dell'appartamento; che in ogni caso non si era tenuto conto, nel quantificare la misura della sanzione, che il reato contestato alla ricorrente di invasione di edificio era stato archiviato e che la stessa non aveva potuto lasciare l'immobile alla morte dell'assegnataria per motivi economici e per le sue precarie condizioni di salute. Per queste ragioni chiedeva al tribunale di sospendere l'efficacia esecutiva della determinazione dirigenziale impugnata e, nel merito, di "Statuire l'illegittimità della determinazione dirigenziale di ingiunzione n. 1694/2021/8/1/1 del 6.02.2021; - Per l'effetto, dichiarare la nullità e/o disporre l'annullamento e/o dell'atto impugnato;
- Conseguentemente, dichiarare inapplicabile e/o comunque inesigibile la sanzione in esso contenuta ed ogni altra dalla stessa dipendente o conseguente, poiché illegittima con pronuncia connessa;
- In subordine, riconosciuto lo stato di necessità in cui ha versato e versa la sig.ra
[...]
escludere l'antigiuridicità del fatto lesivo e conseguentemente Parte_1 disporre l'annullamento della relativa sanzione amministrativa. - In via di ulteriore subordine ridurre la sanzione nella misura che dovesse ritenersi effettivamente dovuta o comunque nella misura minima e/o rateizzarla, ai sensi degli artt. 11 e 26 L. 689/1981”. si costituiva, contestando la fondatezza dell'opposizione e CP_2 chiedendone il rigetto. La causa - istruita mediante produzione documentale - era decisa all'odierna udienza del 05.09.2025. Il ricorso va respinto per le ragioni di seguito esposte. Risulta agli atti che all'esito della richiesta dell'assegnataria del 3. 12. 2004 inviata all' , nella quale rappresentava di ospitare a fini CP_4 Persona_1 assistenziali, l' , con comunicazione del 16.12.2004., prendeva atto CP_4 dell'ingresso della sig.ra e non si opponeva, ma sottolineava come la Per_1 permanenza nell'alloggio di cui è causa non avrebbe dato vita ad alcun diritto sullo stesso in capo al soggetto ospitato (all. 4 parte ricorr.). Risulta altresì dalla documentazione prodotta dall'opponente che con diffida del 30.01.2013 l' , dopo aver riscontrato la permanenza non autorizzata della CP_4 ricorrente nell'immobile in oggetto, invitava l'assegnataria ad allontanarla e che solo in risposta a tale diffida la sig.ra comunicava con Persona_2 raccomandata dell'8 marzo 2013 che la sig.ra si era trasferita Parte_1 nell'alloggio per assisterla in sostituzione della sig.ra Per_1 A seguito del decesso nel 2015 della sig.ra la polizia municipale Persona_2 di con verbale di accertamento del 14/09/2016, presupposto della CP_2 determinazione impugnata, contestava alla ricorrente la violazione amministrativa di cui all'art. 15 della Legge Regionale Lazio n. 12/1999. L'erogazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è regolata da una speciale disciplina normativa che subordina l'operatività del beneficio alla ricorrenza di specifici presupposti e requisiti previsti tassativamente dalla legge. In particolare, ai sensi dell'art.11 D.P.R. n. 1035 del 1972, la detenzione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica è considerata legittima solo in presenza di un provvedimento formale di assegnazione emesso nel rispetto dei requisiti elencati nell'art. 11 della L.R. del Lazio n. 12 del 1999, ovvero in virtù di subentro ad un soggetto già assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 12 del 1999. L'art. 12 stabilisce al comma 1 che “ fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, in caso di decesso o negli altri casi in cui l'assegnatario non faccia più parte del nucleo familiare, subentrano nell'assegnazione i componenti del nucleo familiare di cui all'articolo 11, comma 5 originariamente assegnatario o ampliato ai sensi del comma 4, secondo l'ordine stabilito nel citato articolo 11, comma 5”. Il comma 4 dell'art. 12 recita "Per i fini di cui al comma 1, l'ampliamento del nucleo familiare si determina nei seguenti casi: a) matrimonio dell'assegnatario; b) convivenza more uxorio dell'assegnatario da almeno due anni, da dimostrare nelle forme di legge;
c) accrescimento della prole dell'assegnatario dovuta a nascita naturale, riconoscimento o adozione;
d) affidamento di minori;
e) rientro dei figli, purché in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia di edilizia residenziale pubblica per non incorrere nella decadenza". Ebbene, alla luce del dato normativo, la detenzione dell'immobile da parte della ricorrente non può ritenersi legittima atteso che la stessa non era parte del nucleo familiare originario dell'assegnatario, né può dirsi verificata una delle ipotesi di ampliamento del nucleo familiare, ex art.12, 4 co. L.R. n. 12 del 1999, in quanto i nipoti non sono contemplati tra i soggetti che possono beneficiare dell'istituto dell'ampliamento del nucleo familiare assegnatario dell'alloggio, previsto dall'art. 12, 4 co. L.R. n. 12 del 1999. Tanto ciò premesso, in assenza di un valido titolo costituito da un provvedimento amministrativo di assegnazione o delle situazioni previste dalla legge quale presupposto del subentro in un rapporto già in essere, ai fini dell'accoglimento della domanda attorea alcuna rilevanza possono assumere le altre circostanze fattuali allegate (immissione nel possesso del bene, trasferimento della residenza anagrafica, corresponsione di somme a titolo di corrispettivo). Neppure il motivo relativo al difetto di motivazione merita accoglimento dal momento che i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa, così come i vizi dell'iter procedimentale che porta alla irrogazione della sanzione, non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto (in questi termini Cass. Sez. Un. n. 1786/2010) Né può ritenersi che l'Azienda Territoriale per L'Edilizia Residenziale del Comune di Roma, non dando seguito alla diffida inviata alla sig.ra
[...] nel 2013 ed agendo solo dopo il decesso di quest'ultima, abbia Per_2 ingenerato nella ricorrente la convinzione che la sua permanenza nell'immobile fosse consentita, in quanto " in materia di contratti stipulati dalla p.a., costituisce principio fondamentale quello della necessaria stipulazione in forma scritta a pena di nullità, forma non surrogabile sulla base di comportamenti concludenti"; (Cass. n.13886.2011); "la volontà della p.a. di obbligarsi non può desumersi per implicito da fatti o atti, dovendo essere manifestata nelle forme richieste dalla legge, tra le quali l'atto scritto "ad substantiam"; pertanto, nei confronti della stessa p.a., non è configurabile alcun rinnovo tacito del contratto di locazione, né rileva, per la formazione del contratto, un mero comportamento concludente, anche protrattosi per anni"; (in tal senso Cass. n.18563.2011; conf. Cass. n.1223.2006; Cass. n.11649.2002); Anche il motivo relativo ai rapporti tra la sanzione amministrativa ed il reato di cui all'art. 633 c.p. contestato alla ricorrente, per il quale è stata chiesta dal Pubblico Ministero l'archiviazione, è infondato. L'art.9, comma 2 della L. 1981 n. 689, ai sensi del quale quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione regionale che preveda una sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la disposizione penale, presuppone un rapporto di specialità fra le due norme, che deve essere escluso nel caso di specie in quanto diversi sono gli interessi protetti dalle due norme: la norma penale è posta a tutela del patrimonio immobiliare, sia pubblico che privato, da atti arbitrari diretti a violare il rapporto tra il bene ed il suo titolare mentre la disposizione della legge regionale tutela l'assistenza abitativa per i nuclei familiari in condizioni disagiate con l'agevolazione del mercato delle locazioni e garantisce trasparenza nelle assegnazioni. Quanto alle domande subordinate, si osserva che in più occasioni la Corte di Cassazione ha rilevato come " lo stato di necessità, nella specifica e limitata ipotesi dell'occupazione di beni altrui, può essere invocato solo per un pericolo attuale e transitorio non certo per sopperire alla necessità di trovare un alloggio al fine di risolvere, in via definitiva, la propria esigenza abitativa, tanto più che gli alloggi popolari sono proprio destinati a risolvere esigenze abitative di non abbienti, attraverso procedure pubbliche e regolamentate.” (Cass.pen, II, 16 gennaio 2015 n.9655 e Cass.pen., II, 30 ottobre 2019 n.10694). Infine, la sanzione irrogata è risultata correttamente quantificata ai sensi dell'art. 15 della L.R. Lazio n°12/1999, che prevede, per chi occupi abusivamente un alloggio di edilizia residenziale pubblica, una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €.45.000,00 ad un massimo di €.65.000,00, con applicazione del pagamento ridotto previsto dall'art.16 della legge 689/1981 (pari a un terzo della sanzione massima) e dell'aumento del 20% previsto ai sensi dell'art.18, co.2, lett.C, del regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ex L.689/1981, approvato dall'Assemblea Comunale con la delibera n°4/2020. È appena il caso di rilevare l'errore materiale contenuto nel dispositivo della deliberazione impugnata, laddove, diversamente da quanto indicato nelle premesse e nella motivazione, si fa riferimento alla lett. b anziché alla lett. c dell'art.18, co.2 del citato regolamento. Infatti, premesso che per entrambe le fattispecie è prevista l'identica maggiorazione della sanzione, si tratta di un mero errore materiale, che non impedisce di pienamente comprendere l'oggetto del provvedimento stesso. Tanto dedotto, l'opposizione della ricorrente deve essere respinta. Al rigetto dell'opposizione non segue la condanna al pagamento degli onorari di avvocato a favore di considerato che parte resistente si è costituita CP_2 in giudizio attraverso un proprio funzionario, e non ha depositato alcuna nota spese relativa alle spese vive sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: 1) Rigetta l'opposizione proposta da avverso la determinazione Parte_1 dirigenziale ingiuntiva di n. 1694/2021/8/1/1 del 06/02/2021; CP_2
2) Nulla dispone sulle spese di lite.
Così deciso in Roma, in data 05/09/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Lucia Faraglia
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SECONDA SEZIONE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 27597/2021
Oggi 5 settembre 2025, innanzi alla dott.ssa Lucia Faraglia, sono comparsi: per la ricorrente l'avv. Carmine Alessandro De Pietro il quale si riporta ai motivi addotti nel proprio ricorso insistendo per l'annullamento della sanzione in quanto il reato di invasione di edifici, peraltro archiviato, concreta un fatto perfettamente sovrapponibile a quello che ha originato la condotta contestata in via amministrativa e pertanto il procedimento amministrativo che ha portato alla sanzione impugnata costituisce una duplicazione dell'iter penale. Inoltre, precisa che l'ente era a conoscenza della presenza della CP_1 all'interno dell'abitazione quantomeno dal 2013 (all.9) e la sig.ra aveva fatto affidamento sulla mancata risposta dell'ente per la sua legittima permanenza nell'immobile, concretandosi un silenzio assenso da parte dell'amministrazione, fino al 2016. Nessuno è comparso per CP_2
Il Giudice Dato atto di quanto sopra, trattiene la causa in decisione. Alle ore 20,10, dando atto che nessuna delle parti è presente, dà lettura del dispositivo e della motivazione.
N. R.G. 27597/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SECONDA SEZIONE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Faraglia, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 27597/2021 promossa da:
, n. a ROMA (RM) in data 13/09/1971, rappresentata e Parte_1 difesa nel presente giudizio in virtù di procura in atti dall'avv. Carmine Alessandro De Pietro ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in CP_2 alla Via di Villa Pepoli n. 4; RICORRENTE contro , in persona del Sindaco elettivamente CP_2 Controparte_3 domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale di via del Tempio CP_2 di Giove n. 21, rappresentata e difesa dal Funzionario Delegato Ilaria Rocchi in virtù di delega alle liti in atti;
RESISTENTE OGGETTO: opposizione a determinazione dirigenziale ingiuntiva CONCLUSIONI: come in atti
Ragioni di fatto e diritto della decisione Con ricorso depositato in data 15 aprile 2021 ha proposto Parte_1 opposizione dinanzi al Tribunale di Roma avverso la determinazione dirigenziale ingiuntiva di n. 1694/2021/8/1/1 del 06/02/2021, notificata in data CP_2 17 marzo 2021, con la quale si intimava alla predetta il pagamento a titolo di sanzione dell'importo di €. 25.999,20 oltre ad €. 28,50 per spese, per aver occupato abusivamente l'immobile sito in via Carlo Maratta n. 3 sc. B int. CP_2 2, come da verbale di accertamento di violazione n° 73120000933 del 14/09/2016 della polizia municipale di notificato in pari data. CP_2 A fondamento dell'opposizione deduceva che dal 2004 l' aveva autorizzato CP_4 l'ingresso temporaneo della madre della ricorrente, , per assistere la Persona_1 zia, assegnataria dell'immobile ed invalida al 100%; che nel Persona_2 2013 la sig.ra in risposta alla diffida con la quale l' le intimava Per_2 CP_4 l'allontanamento dall'immobile della ricorrente, aveva chiarito che
[...] si era stabilita nella sua casa per assisterla in sostituzione della madre, Parte_1 che non poteva più prendersi cura dell'assegnataria per sopraggiunti problemi familiari;
che l'Ater non aveva dato alcuna risposta ai suoi chiarimenti, in violazione dell'art 18 d.p.r. n. 1035/1972 e degli artt. 2 e 3 Legge 241/90; che la sanzione era stata erroneamente quantificata in violazione dell'art. 15 comma 3 bis nonché 10 e 11 della Legge Regionale Lazio n. 12/1999; che , CP_2 non dando seguito alla diffida sopra indicata inviata nel 2013, aveva ingenerato nella ricorrente la convinzione che la sua permanenza nell'immobile fosse consentita, tanto è vero che la stessa, nel 2014, aveva contribuito economicamente ai lavori di ristrutturazione dell'appartamento; che in ogni caso non si era tenuto conto, nel quantificare la misura della sanzione, che il reato contestato alla ricorrente di invasione di edificio era stato archiviato e che la stessa non aveva potuto lasciare l'immobile alla morte dell'assegnataria per motivi economici e per le sue precarie condizioni di salute. Per queste ragioni chiedeva al tribunale di sospendere l'efficacia esecutiva della determinazione dirigenziale impugnata e, nel merito, di "Statuire l'illegittimità della determinazione dirigenziale di ingiunzione n. 1694/2021/8/1/1 del 6.02.2021; - Per l'effetto, dichiarare la nullità e/o disporre l'annullamento e/o dell'atto impugnato;
- Conseguentemente, dichiarare inapplicabile e/o comunque inesigibile la sanzione in esso contenuta ed ogni altra dalla stessa dipendente o conseguente, poiché illegittima con pronuncia connessa;
- In subordine, riconosciuto lo stato di necessità in cui ha versato e versa la sig.ra
[...]
escludere l'antigiuridicità del fatto lesivo e conseguentemente Parte_1 disporre l'annullamento della relativa sanzione amministrativa. - In via di ulteriore subordine ridurre la sanzione nella misura che dovesse ritenersi effettivamente dovuta o comunque nella misura minima e/o rateizzarla, ai sensi degli artt. 11 e 26 L. 689/1981”. si costituiva, contestando la fondatezza dell'opposizione e CP_2 chiedendone il rigetto. La causa - istruita mediante produzione documentale - era decisa all'odierna udienza del 05.09.2025. Il ricorso va respinto per le ragioni di seguito esposte. Risulta agli atti che all'esito della richiesta dell'assegnataria del 3. 12. 2004 inviata all' , nella quale rappresentava di ospitare a fini CP_4 Persona_1 assistenziali, l' , con comunicazione del 16.12.2004., prendeva atto CP_4 dell'ingresso della sig.ra e non si opponeva, ma sottolineava come la Per_1 permanenza nell'alloggio di cui è causa non avrebbe dato vita ad alcun diritto sullo stesso in capo al soggetto ospitato (all. 4 parte ricorr.). Risulta altresì dalla documentazione prodotta dall'opponente che con diffida del 30.01.2013 l' , dopo aver riscontrato la permanenza non autorizzata della CP_4 ricorrente nell'immobile in oggetto, invitava l'assegnataria ad allontanarla e che solo in risposta a tale diffida la sig.ra comunicava con Persona_2 raccomandata dell'8 marzo 2013 che la sig.ra si era trasferita Parte_1 nell'alloggio per assisterla in sostituzione della sig.ra Per_1 A seguito del decesso nel 2015 della sig.ra la polizia municipale Persona_2 di con verbale di accertamento del 14/09/2016, presupposto della CP_2 determinazione impugnata, contestava alla ricorrente la violazione amministrativa di cui all'art. 15 della Legge Regionale Lazio n. 12/1999. L'erogazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è regolata da una speciale disciplina normativa che subordina l'operatività del beneficio alla ricorrenza di specifici presupposti e requisiti previsti tassativamente dalla legge. In particolare, ai sensi dell'art.11 D.P.R. n. 1035 del 1972, la detenzione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica è considerata legittima solo in presenza di un provvedimento formale di assegnazione emesso nel rispetto dei requisiti elencati nell'art. 11 della L.R. del Lazio n. 12 del 1999, ovvero in virtù di subentro ad un soggetto già assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 12 del 1999. L'art. 12 stabilisce al comma 1 che “ fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, in caso di decesso o negli altri casi in cui l'assegnatario non faccia più parte del nucleo familiare, subentrano nell'assegnazione i componenti del nucleo familiare di cui all'articolo 11, comma 5 originariamente assegnatario o ampliato ai sensi del comma 4, secondo l'ordine stabilito nel citato articolo 11, comma 5”. Il comma 4 dell'art. 12 recita "Per i fini di cui al comma 1, l'ampliamento del nucleo familiare si determina nei seguenti casi: a) matrimonio dell'assegnatario; b) convivenza more uxorio dell'assegnatario da almeno due anni, da dimostrare nelle forme di legge;
c) accrescimento della prole dell'assegnatario dovuta a nascita naturale, riconoscimento o adozione;
d) affidamento di minori;
e) rientro dei figli, purché in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia di edilizia residenziale pubblica per non incorrere nella decadenza". Ebbene, alla luce del dato normativo, la detenzione dell'immobile da parte della ricorrente non può ritenersi legittima atteso che la stessa non era parte del nucleo familiare originario dell'assegnatario, né può dirsi verificata una delle ipotesi di ampliamento del nucleo familiare, ex art.12, 4 co. L.R. n. 12 del 1999, in quanto i nipoti non sono contemplati tra i soggetti che possono beneficiare dell'istituto dell'ampliamento del nucleo familiare assegnatario dell'alloggio, previsto dall'art. 12, 4 co. L.R. n. 12 del 1999. Tanto ciò premesso, in assenza di un valido titolo costituito da un provvedimento amministrativo di assegnazione o delle situazioni previste dalla legge quale presupposto del subentro in un rapporto già in essere, ai fini dell'accoglimento della domanda attorea alcuna rilevanza possono assumere le altre circostanze fattuali allegate (immissione nel possesso del bene, trasferimento della residenza anagrafica, corresponsione di somme a titolo di corrispettivo). Neppure il motivo relativo al difetto di motivazione merita accoglimento dal momento che i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa, così come i vizi dell'iter procedimentale che porta alla irrogazione della sanzione, non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto (in questi termini Cass. Sez. Un. n. 1786/2010) Né può ritenersi che l'Azienda Territoriale per L'Edilizia Residenziale del Comune di Roma, non dando seguito alla diffida inviata alla sig.ra
[...] nel 2013 ed agendo solo dopo il decesso di quest'ultima, abbia Per_2 ingenerato nella ricorrente la convinzione che la sua permanenza nell'immobile fosse consentita, in quanto " in materia di contratti stipulati dalla p.a., costituisce principio fondamentale quello della necessaria stipulazione in forma scritta a pena di nullità, forma non surrogabile sulla base di comportamenti concludenti"; (Cass. n.13886.2011); "la volontà della p.a. di obbligarsi non può desumersi per implicito da fatti o atti, dovendo essere manifestata nelle forme richieste dalla legge, tra le quali l'atto scritto "ad substantiam"; pertanto, nei confronti della stessa p.a., non è configurabile alcun rinnovo tacito del contratto di locazione, né rileva, per la formazione del contratto, un mero comportamento concludente, anche protrattosi per anni"; (in tal senso Cass. n.18563.2011; conf. Cass. n.1223.2006; Cass. n.11649.2002); Anche il motivo relativo ai rapporti tra la sanzione amministrativa ed il reato di cui all'art. 633 c.p. contestato alla ricorrente, per il quale è stata chiesta dal Pubblico Ministero l'archiviazione, è infondato. L'art.9, comma 2 della L. 1981 n. 689, ai sensi del quale quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione regionale che preveda una sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la disposizione penale, presuppone un rapporto di specialità fra le due norme, che deve essere escluso nel caso di specie in quanto diversi sono gli interessi protetti dalle due norme: la norma penale è posta a tutela del patrimonio immobiliare, sia pubblico che privato, da atti arbitrari diretti a violare il rapporto tra il bene ed il suo titolare mentre la disposizione della legge regionale tutela l'assistenza abitativa per i nuclei familiari in condizioni disagiate con l'agevolazione del mercato delle locazioni e garantisce trasparenza nelle assegnazioni. Quanto alle domande subordinate, si osserva che in più occasioni la Corte di Cassazione ha rilevato come " lo stato di necessità, nella specifica e limitata ipotesi dell'occupazione di beni altrui, può essere invocato solo per un pericolo attuale e transitorio non certo per sopperire alla necessità di trovare un alloggio al fine di risolvere, in via definitiva, la propria esigenza abitativa, tanto più che gli alloggi popolari sono proprio destinati a risolvere esigenze abitative di non abbienti, attraverso procedure pubbliche e regolamentate.” (Cass.pen, II, 16 gennaio 2015 n.9655 e Cass.pen., II, 30 ottobre 2019 n.10694). Infine, la sanzione irrogata è risultata correttamente quantificata ai sensi dell'art. 15 della L.R. Lazio n°12/1999, che prevede, per chi occupi abusivamente un alloggio di edilizia residenziale pubblica, una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €.45.000,00 ad un massimo di €.65.000,00, con applicazione del pagamento ridotto previsto dall'art.16 della legge 689/1981 (pari a un terzo della sanzione massima) e dell'aumento del 20% previsto ai sensi dell'art.18, co.2, lett.C, del regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ex L.689/1981, approvato dall'Assemblea Comunale con la delibera n°4/2020. È appena il caso di rilevare l'errore materiale contenuto nel dispositivo della deliberazione impugnata, laddove, diversamente da quanto indicato nelle premesse e nella motivazione, si fa riferimento alla lett. b anziché alla lett. c dell'art.18, co.2 del citato regolamento. Infatti, premesso che per entrambe le fattispecie è prevista l'identica maggiorazione della sanzione, si tratta di un mero errore materiale, che non impedisce di pienamente comprendere l'oggetto del provvedimento stesso. Tanto dedotto, l'opposizione della ricorrente deve essere respinta. Al rigetto dell'opposizione non segue la condanna al pagamento degli onorari di avvocato a favore di considerato che parte resistente si è costituita CP_2 in giudizio attraverso un proprio funzionario, e non ha depositato alcuna nota spese relativa alle spese vive sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: 1) Rigetta l'opposizione proposta da avverso la determinazione Parte_1 dirigenziale ingiuntiva di n. 1694/2021/8/1/1 del 06/02/2021; CP_2
2) Nulla dispone sulle spese di lite.
Così deciso in Roma, in data 05/09/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Lucia Faraglia