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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 24/09/2025, n. 1836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1836 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. 3868/2021 R.G
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Velletri Prima Sezione Civile
All'udienza del 24/09/2025 davanti al Giudice dott. Riccardo Massera sono comparsi: per l'avv. PETRICONE DOMENICO;
Parte_1 per l'avv. GUALTIERI FRANCESCO;
Controparte_1
I procuratori delle parti si riportano alle dichiarazioni di rinuncia agli atti e all'azione e di accettazione già scambiate via posta elettronica certificata e depositate, e chiedono che venga dichiarata l'estinzione del processo con compensazione delle spese. il Giudice al termine dell'udienza si ritira in camera di consiglio e all'esito pronuncia, dandone lettura ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3868 R.G.A.C. dell'anno 2021 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
DOMENICO PETRICONE;
- Parte attrice - contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_2 dall'avv. FRANCESCO GUALTIERI;
- Parte convenuta - MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice ha notificato dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio e all'azione, depositata il 25.7.2025; parte convenuta ha a sua volta notificato dichiarazione di accettazione della rinuncia, anch'essa depositata il 25.7.2025.
Le rinunce e le accettazioni sono regolari e provengono dai rispettivi legali rappresentanti, muniti dei poteri in tal senso.
Ai sensi dell'art. 306 c.p.c. deve quindi essere dichiarata (con sentenza: v. Cass. Sez. 2,
30/06/2021, n. 18499, Rv. 661623 – 01) l'estinzione del processo.
Pag. 1 di 2 Deve altresì prendersi atto dell'accordo delle parti circa la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 306 e 307 c.p.c. dichiara estinto il processo e compensa le spese del giudizio.
Il Giudice
Riccardo Massera
Pag. 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Velletri Prima Sezione Civile
All'udienza del 24/09/2025 davanti al Giudice dott. Riccardo Massera sono comparsi: per l'avv. PETRICONE DOMENICO;
Parte_1 per l'avv. GUALTIERI FRANCESCO;
Controparte_1
I procuratori delle parti si riportano alle dichiarazioni di rinuncia agli atti e all'azione e di accettazione già scambiate via posta elettronica certificata e depositate, e chiedono che venga dichiarata l'estinzione del processo con compensazione delle spese. il Giudice al termine dell'udienza si ritira in camera di consiglio e all'esito pronuncia, dandone lettura ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3868 R.G.A.C. dell'anno 2021 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
DOMENICO PETRICONE;
- Parte attrice - contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_2 dall'avv. FRANCESCO GUALTIERI;
- Parte convenuta - MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice ha notificato dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio e all'azione, depositata il 25.7.2025; parte convenuta ha a sua volta notificato dichiarazione di accettazione della rinuncia, anch'essa depositata il 25.7.2025.
Le rinunce e le accettazioni sono regolari e provengono dai rispettivi legali rappresentanti, muniti dei poteri in tal senso.
Ai sensi dell'art. 306 c.p.c. deve quindi essere dichiarata (con sentenza: v. Cass. Sez. 2,
30/06/2021, n. 18499, Rv. 661623 – 01) l'estinzione del processo.
Pag. 1 di 2 Deve altresì prendersi atto dell'accordo delle parti circa la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 306 e 307 c.p.c. dichiara estinto il processo e compensa le spese del giudizio.
Il Giudice
Riccardo Massera
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