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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 31/01/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3109/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. dott. Pierpaolo Galante Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3109/2024 V.G. promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Ravenna, via Rotta n. 101/C, con il patrocinio dell'avv. VALENTINA BARTOLINI ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Ravenna, via Salvatore Valitutti n. 78 e (C.F.: ), nato a [...] il [...] e residente a Parte_2 C.F._2
Messina, Strada Panoramica dello Stretto n. 1020, con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRA CURRÒ ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Messina, Strada Panoramica dello Stretto n. 30/A
- ATTORI -
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: MODIFICA CONDIZIONI DI DIVORZIO
CONCLUSIONI Nelle note di trattazione scritta depositate telematicamente in data 12.12.2024, le parti confermavano di voler modificare le condizioni di divorzio come da ricorso. In data 08.08.2024 il CO Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso ex artt. 473-bis.29 e 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 13.07.2024, e Parte_1 [...] adivano l'intestato Tribunale, deducendo di aver contratto matrimonio concordatario in data Pt_2
24.05.2024, che, dall'unione coniugale, era nata in data [...] la figlia che, con sentenza di Per_1 separazione n. 967/2011, il Tribunale di Ravenna aveva disposto l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con sua collocazione prevalente presso la madre, disciplinato il diritto di visita paterno, assegnato la casa coniugale alla sig.ra e posto in capo al padre l'obbligo di contribuire al Pt_1 mantenimento della figlia corrispondendo alla madre la somma mensile di euro 400,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie, e che, con sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 6576/2020 del 30.03.2020, il Tribunale di Roma parimenti statuiva in relazione alle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore. Le parti davano quindi atto che era volontà della figlia prossima alla maggiore età, di trasferirsi a Per_1
Messina presso il padre per proseguire gli studi e chiedevano pertanto al Tribunale di Ravenna, previa parziale modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di così disporre:
“1) fermo restando l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori (i quali continueranno ad esercitare Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale), disporre che la stessa sia collocata in via prevalente presso l'abitazione paterna sita in Messina, Strada Panoramica dello Stretto n. 1020, interno 2 isolato Pal B 3, ove trasferirà la propria residenza entro giorni 30 dalla sottoscrizione del presente atto;
2) disporre che la madre possa vedere e tenere con sé la figlia quando vorrà, previo accordo con il padre e Per_1 compatibilmente con le esigenze della minore;
3) disporre l'obbligo in capo alla madre di corrispondere, in favore del Sig. a titolo di contributo al mantenimento Pt_2 ordinario della figlia, in via anticipata entro il giorno 20 di ogni mese, la somma mensile di euro 100,00 (euro cento/00);
4) dichiarare i Sigg.ri e tenuti a contribuire alle spese straordinarie che dovessero Parte_1 Parte_2 rendersi necessarie nella misura, rispettivamente, del 30% e del 70%;
5) i Sigg.ri e continueranno a pagare ciascuno in ragione del 50% la rata mensile per Parte_1 Parte_2 il rimborso del mutuo gravante sulla ex abitazione familiare nella quale oggi vive la Sig.ra unitamente alla Parte_1 figlia;
Per_1
6) disporre che l'assegno unico venga percepito dalle parti in misura del 50% ciascuno;
7) le parti dichiarano che i presenti accordi avranno efficacia a partire dalla sottoscrizione del presente atto;
8) le spese relative al presente procedimento si devono intendere compensate tra le parti, ognuno delle quali verserà pertanto quanto dovuto al difensore;
9) il presente accordo viene sottoscritto dai procuratori delle parti anche per rinunzia al vincolo di solidarietà”. Con decreto emesso in data 22.07.2024, il Giudice relatore delegato fissava udienza in data 19.12.2024, ne disponeva lo svolgimento mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e ordinava la trasmissione degli atti al CO Ministero presso la Procura di Ravenna per il parere previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c..
In data 08.08.2024 il CO Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso. Nelle note di trattazione scritta depositate telematicamente in data 12.12.2024 e sottoscritte personalmente dal sig. e dalla sig.ra le parti confermavano di voler modificare le condizioni di Pt_2 Pt_1 divorzio come da ricorso. Con ordinanza del 21.01.2025, il Giudice relatore delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. pagina 2 di 3 Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, in primo luogo osserva il Collegio come
[...] sia divenuta maggiorenne in data 26.09.2024 e che, pertanto, alcuna statuizione possa essere Pt_3 assunta in relazione al regime di affidamento, collocazione e esercizio del diritto-dovere di visita. Ciò precisato, il Collegio, preso atto della volontà della figlia di trasferirsi a Messina presso il padre e tenuto conto delle condizioni economiche delle parti come emergenti dalla documentazione agli atti, non ravvisa alcun motivo ostativo all'omologa delle condizioni modificative che pongono a carico della madre un contributo al mantenimento pari ad euro 100,00 mensili e l'obbligo di contribuire al 30 % delle spese straordinarie nonché di quelle relative alla percezione dell'assegno unico e alla decorrenza delle statuizioni concordate. Il Tribunale prende inoltre atto dell'impegno delle parti relativo al pagamento delle rate del mutuo gravante sulla casa familiare di cui alla condizione n.
5. Stante la richiesta sul punto, le spese di lite vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del CO , visti gli artt. 473-bis.29 e 473-bis.51 c.p.c., dato atto che la figlia ha raggiunto la Parte_4 Per_1 maggiore età e dell'impossibilità di statuire in ordine all'omologa delle condizioni relative a regime di affidamento, collocazione e esercizio del diritto-dovere di visita, a parziale modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 6576/2020 del 27.04.2020, così decide:
- OMOLOGA le condizioni nn. 3,4, 6 e 7 contenute nel ricorso congiunto, come riportate in parte motiva e da intendersi qui trascritte;
- PRENDE ATTO dell'impegno delle parti di cui alla condizione n. 5;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti. Così deciso in Ravenna, nella Camera di Consiglio del 24 gennaio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Elena Orlandi dott.ssa Mariapia Parisi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. dott. Pierpaolo Galante Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3109/2024 V.G. promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Ravenna, via Rotta n. 101/C, con il patrocinio dell'avv. VALENTINA BARTOLINI ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Ravenna, via Salvatore Valitutti n. 78 e (C.F.: ), nato a [...] il [...] e residente a Parte_2 C.F._2
Messina, Strada Panoramica dello Stretto n. 1020, con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRA CURRÒ ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Messina, Strada Panoramica dello Stretto n. 30/A
- ATTORI -
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: MODIFICA CONDIZIONI DI DIVORZIO
CONCLUSIONI Nelle note di trattazione scritta depositate telematicamente in data 12.12.2024, le parti confermavano di voler modificare le condizioni di divorzio come da ricorso. In data 08.08.2024 il CO Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso ex artt. 473-bis.29 e 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 13.07.2024, e Parte_1 [...] adivano l'intestato Tribunale, deducendo di aver contratto matrimonio concordatario in data Pt_2
24.05.2024, che, dall'unione coniugale, era nata in data [...] la figlia che, con sentenza di Per_1 separazione n. 967/2011, il Tribunale di Ravenna aveva disposto l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con sua collocazione prevalente presso la madre, disciplinato il diritto di visita paterno, assegnato la casa coniugale alla sig.ra e posto in capo al padre l'obbligo di contribuire al Pt_1 mantenimento della figlia corrispondendo alla madre la somma mensile di euro 400,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie, e che, con sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 6576/2020 del 30.03.2020, il Tribunale di Roma parimenti statuiva in relazione alle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore. Le parti davano quindi atto che era volontà della figlia prossima alla maggiore età, di trasferirsi a Per_1
Messina presso il padre per proseguire gli studi e chiedevano pertanto al Tribunale di Ravenna, previa parziale modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di così disporre:
“1) fermo restando l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori (i quali continueranno ad esercitare Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale), disporre che la stessa sia collocata in via prevalente presso l'abitazione paterna sita in Messina, Strada Panoramica dello Stretto n. 1020, interno 2 isolato Pal B 3, ove trasferirà la propria residenza entro giorni 30 dalla sottoscrizione del presente atto;
2) disporre che la madre possa vedere e tenere con sé la figlia quando vorrà, previo accordo con il padre e Per_1 compatibilmente con le esigenze della minore;
3) disporre l'obbligo in capo alla madre di corrispondere, in favore del Sig. a titolo di contributo al mantenimento Pt_2 ordinario della figlia, in via anticipata entro il giorno 20 di ogni mese, la somma mensile di euro 100,00 (euro cento/00);
4) dichiarare i Sigg.ri e tenuti a contribuire alle spese straordinarie che dovessero Parte_1 Parte_2 rendersi necessarie nella misura, rispettivamente, del 30% e del 70%;
5) i Sigg.ri e continueranno a pagare ciascuno in ragione del 50% la rata mensile per Parte_1 Parte_2 il rimborso del mutuo gravante sulla ex abitazione familiare nella quale oggi vive la Sig.ra unitamente alla Parte_1 figlia;
Per_1
6) disporre che l'assegno unico venga percepito dalle parti in misura del 50% ciascuno;
7) le parti dichiarano che i presenti accordi avranno efficacia a partire dalla sottoscrizione del presente atto;
8) le spese relative al presente procedimento si devono intendere compensate tra le parti, ognuno delle quali verserà pertanto quanto dovuto al difensore;
9) il presente accordo viene sottoscritto dai procuratori delle parti anche per rinunzia al vincolo di solidarietà”. Con decreto emesso in data 22.07.2024, il Giudice relatore delegato fissava udienza in data 19.12.2024, ne disponeva lo svolgimento mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e ordinava la trasmissione degli atti al CO Ministero presso la Procura di Ravenna per il parere previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c..
In data 08.08.2024 il CO Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso. Nelle note di trattazione scritta depositate telematicamente in data 12.12.2024 e sottoscritte personalmente dal sig. e dalla sig.ra le parti confermavano di voler modificare le condizioni di Pt_2 Pt_1 divorzio come da ricorso. Con ordinanza del 21.01.2025, il Giudice relatore delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. pagina 2 di 3 Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, in primo luogo osserva il Collegio come
[...] sia divenuta maggiorenne in data 26.09.2024 e che, pertanto, alcuna statuizione possa essere Pt_3 assunta in relazione al regime di affidamento, collocazione e esercizio del diritto-dovere di visita. Ciò precisato, il Collegio, preso atto della volontà della figlia di trasferirsi a Messina presso il padre e tenuto conto delle condizioni economiche delle parti come emergenti dalla documentazione agli atti, non ravvisa alcun motivo ostativo all'omologa delle condizioni modificative che pongono a carico della madre un contributo al mantenimento pari ad euro 100,00 mensili e l'obbligo di contribuire al 30 % delle spese straordinarie nonché di quelle relative alla percezione dell'assegno unico e alla decorrenza delle statuizioni concordate. Il Tribunale prende inoltre atto dell'impegno delle parti relativo al pagamento delle rate del mutuo gravante sulla casa familiare di cui alla condizione n.
5. Stante la richiesta sul punto, le spese di lite vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del CO , visti gli artt. 473-bis.29 e 473-bis.51 c.p.c., dato atto che la figlia ha raggiunto la Parte_4 Per_1 maggiore età e dell'impossibilità di statuire in ordine all'omologa delle condizioni relative a regime di affidamento, collocazione e esercizio del diritto-dovere di visita, a parziale modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 6576/2020 del 27.04.2020, così decide:
- OMOLOGA le condizioni nn. 3,4, 6 e 7 contenute nel ricorso congiunto, come riportate in parte motiva e da intendersi qui trascritte;
- PRENDE ATTO dell'impegno delle parti di cui alla condizione n. 5;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti. Così deciso in Ravenna, nella Camera di Consiglio del 24 gennaio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Elena Orlandi dott.ssa Mariapia Parisi
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