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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 05/12/2024, n. 2232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2232 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione II Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
- dott. Mariacolomba Giuliano Presidente
- dott. Maria Laura Benini Consigliere
- avv. Eugenia Capano Giudice Ausiliario Relatore
Esaminati gli atti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 1513/2022 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Achille Macrelli, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Via Sante Vincenzi n. 46
Bologna
- Appellante - contro
( P.Iva in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Ruggero Piazzolla, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Via Saragozza n.135 Bologna
- Appellata –
(C.F. ) - Appellata contumace- CP_2 C.F._2
In punto di: appello avverso la Sentenza del TR di Forlì n.622 del 27/6/2022
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, da intendersi richiamate, come da note depositate telematicamente ai sensi dell'art.127 ter cpc
LA CORTE udita la relazione della causa riferita dal relatore G.A. avv. Eugenia Capano;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 9 Con la Sentenza impugnata il TR di Forlì, in parziale accoglimento della domanda proposta da nei confronti e Parte_1 Controparte_3 CP_2
, volta a sentirsi risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in seguito al sinistro
[...]
stradale avvenuto in data 22/7/2017 in Cesenatico, dichiarava la concorrente responsabilità di e nella causazione del sinistro, nella misura rispettivamente la prima dell'85% e il CP_2 Pt_1 secondo del 15%, e, tenuto conto degli acconti ricevuti dall'attore ante causam, condannava i convenuti in solido al pagamento in suo favore della complessiva somma di €17.890,63 oltre accessori.
Avverso la Sentenza ha proposto appello e ha censurato la decisione sulla base Parte_1
dei seguenti motivi.
-Con il primo motivo l'appellante censura l'accertamento del concorso di colpa posto a suo carico nella misura del 15% per violazione degli artt. 2054 e 2697 cc, sostenendo che non è supportato da elementi di prova e disattende le emergenze processuali ed i principi di riparto degli oneri probatori.
-Con il secondo motivo censura la valutazione e quantificazione dei danni.
Per quanto riguarda il danno biologico l'appellante critica la valutazione compiuta dal TR che, in adesione alle conclusioni del CTU, ha stimato il danno nella misura del 22%, contestandone l'erroneità per non avere tenuto conto della formazione di un'ernia addominale quale conseguenza del sinistro stradale e per non avere considerato altresì il periodo di inabilità temporanea di 20 gg per il ricovero ospedaliero e l'intervento chirurgico collegati alla predetta ernia.
In ordine al danno patrimoniale per diminuzione della capacità lavorativa specifica, essendo egli un istruttore di tennis, censura la pronuncia lamentando che il TR ha recepito acriticamente la valutazione del ctu ed ha stimato il danno nella misura del 20% , omettendo di considerare i rilievi critici del consulente medico di parte, che ha invece valutato la diminuzione della capacità lavorativa nella maggiore misura del 40/45% ; critica inoltre la quantificazione del danno sostenendo che per la liquidazione avrebbe dovuto farsi riferimento al criterio del triplo della pensione sociale in quanto il reddito risultante dalle dichiarazioni dei redditi dell'attore non rappresentava idoneo riferimento, essendo al di sotto dei minimi reddituali e rilevato che era prevedibile nel corso degli anni un aumento per i nuovi contratti che l'attore avrebbe dovuto concludere come era stato emerso dalle prove testimoniali espletate.
Censura la quantificazione del danno patrimoniale relativo al motociclo esponendo che la somma di € 1.600,00 corrisposta dalla Compagnia assicuratrice era da ritenere incongrua e che l'attore aveva fornito prova del valore del mezzo ( pari a € 2.500,00) e della non riparabilità in seguito al sinistro stradale;
che le circostanze non erano state contestate dalla controparte e pertanto dovevano pagina 2 di 9 ritenersi pacifiche;
che doveva altresì riconoscersi la spesa di €350,00 per effettuare la immatricolazione del nuovo motociclo.
Censura, inoltre, la decisione per avere omesso di pronunciarsi sul danno patrimoniale conseguente al periodo di convalescenza protrattosi per circa 9 mesi, durante i quali l'appellante non aveva svolto la propria attività lavorativa.
Lamenta altresì omessa pronuncia del TR sulla personalizzazione del danno, che chiede applicarsi nella misura massima consentita del 37% del punto di danno biologico, come previsto nelle Tabelle di Milano 2021, e la mancata ammissione delle richieste istruttorie articolate.
Evidenzia in merito il mutamento dello stile di vita subito dall'attore, esponendo che non ha potuto più svolgere sia le attività fisiche che sociali svolte prima del sinistro stradale a causa del maggiore affaticamento e del fatto che non può rimanere in piedi per lungo tempo;
i riflessi negativi sulla vita di coppia che hanno determinato l'interruzione del rapporto sentimentale;
la sofferenza morale patita sia per l'iter clinico che per le lesioni permanenti riportate, evidenziate nella consulenza merita del CTP.
Rileva, infine, che gli acconti ricevuti dall'attore ante causam ammontavano a € 1.600,00 per danni alla motocicletta e € 58.600,00 per gli ulteriori danni subiti, di cui € 4.000,00 a titolo di compenso per l'assistenza stragiudiziale, somma quest'ultima che non doveva pertanto essere considerata quale acconto sulla somma risarcitoria.
Si è costituita in giudizio la Compagnia assicuratrice e ha resistito all'appello chiedendone il rigetto.
L'appellata , ritualmente citata, non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata CP_2
contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-Le censure di cui al primo motivo di gravame non sono fondate.
La dinamica del sinistro stradale è stata ricostruita dal TR sulla scorta del rapporto della
Polizia Municipale di Cesenatico, ricostruzione non contestata da entrambe le parti.
Come emerge dal rapporto della PM in data 22/7/2017 verso le ore 8.00 circa , CP_2 proprietaria e conducente l'autovettura LA Y tg EC002DA, percorreva il Viale Mazzini di
Cesenatico con direzione Ravenna – Rimini quando giunta all'altezza del civico 134/B, nell'intento di parcheggiare nell'area esterna alla carreggiata situata alla sua sinistra, intraprendeva una manovra di svolta a sx senza concedere la precedenza al motociclo Honda tg DD80235 condotto da il Pt_1 quale proveniva nell'opposto senso di marcia. Nonostante la manovra di frenata attuata da Pt_1
questi perdeva il controllo del mezzo e finiva a terra insieme al motociclo e ,dopo una scivolata, il motociclo collideva contro l'autovettura condotta da CP_2
pagina 3 di 9 Entrambi i conducenti sono stati sanzionati dagli operanti intervenuti: per la CP_2 violazione dell'art 145 commi 2 e 10 CDS per non aver concesso la precedenza al veicolo proveniente dal senso di marcia opposto, mentre per la violazione dell'art. 141 Parte_1
commi 2 e 11 CDS per non aver conservato il controllo del proprio veicolo, accertamento che, come evidenzia l'appellante, è stato annullato in seguito a ricorso con sentenza del Giudice di Pace.
La valutazione compiuta dal TR sull'accertamento della corresponsabilità dei conducenti non si presta alle censure che vengono sollevate.
Come è stato condivisibilmente rilevato dal TR, la responsabilità della condotta di guida tenuta dalla in violazione delle norme del codice della strada e di comune prudenza, che CP_2 impongono ad una intersezione tra strade pubbliche l'obbligo di concedere la precedenza ai veicoli provenienti in senso opposto, ha certamente avuto carattere prevalente, avendo con tale manovra la creato un ostacolo improvviso alla continuità della circolazione stradale. CP_2
Tuttavia non può ritenersi esente da responsabilità il quale, pur avendo attuato una frenata Pt_1
di emergenza, non è riuscito a mantenere il controllo del mezzo e ad arrestarsi tempestivamente.
In particolare, come emerge dal rapporto della PM intervenuta sui luoghi, sono state rilevate sul manto stradale tracce di frenata del motociclo della lunghezza di mt 4,5, al termine delle quali ulteriori tracce di scarrocciamento gommoso della lunghezza di mt 4 e poi tre differenti tracce di incisione, a fianco e in parte in continuazione, rispettivamente della lunghezza di 1,50 metri, 1,25 metri e 1,40 metri prodotte dal motociclo.
La lunghezza delle tracce di frenata e scarrocciamento manifestano che la manovra della CP_2
sia pure in violazione delle norme della circolazione stradale, non è stata del tutto improvvisa per lo come è stato condivisibilmente rilevato dal TR, ma al contrario lo ha avuto il Pt_1 Pt_1
tempo di avvistare la manovra di svolta e di attuare quindi la frenata , senza però riuscire a controllare il mezzo.
Non solo lo tenuto a vincere la presunzione ex art. 2054 c2 cc, non ha provato di avere Pt_1
positivamente tenuto una condotta di guida del tutto corretta, ma anzi la lunghezza delle tracce impresse dal motociclo sul manto stradale evidenzia positivamente che la velocità tenuta dall'appellante non era adeguata alla situazione dei luoghi, tenuto conto della lunghezza complessiva di circa 9 mt delle tracce frenata e di scarrocciamento rilevate e della perdita di controllo del mezzo causata dalla frenata.
È da aggiungere che il sinistro è avvenuto in un tratto rettilineo, che quindi consentiva piena visibilità, e che anche le condizioni dei luoghi e del tempo erano ottimali come è dato rilevare dal rapporto della Polizia Municipale.
pagina 4 di 9 Priva di rilievo deve ritenersi, inoltre, la circostanza che l'accertamento della violazione stradale contestata a carico dell'appellante sia stato annullato con sentenza del Giudice di Pace, sia perché quella decisione non fa stato tra le parti che non hanno partecipato a quel giudizio, sia perché non incide sull'accertamento della dinamica e delle responsabilità del sinistro stradale, che si fonda sui rilievi svolti dagli agenti, obiettivi e non contestati in alcuna parte.
Il motivo di gravame deve essere pertanto rigettato apparendo più che congrua la quantificazione della colpa dello nel 15%. Pt_1
-Non sono fondate le censure che vengono svolte con il secondo motivo di gravame sull'accertamento del danno biologico e della invalidità temporanea, con cui l'appellante, sulla base delle critiche svolte dal consulente medico di parte, lamenta che erroneamente è stato escluso il nesso di causalità tra il sinistro stradale e la formazione di un'ernia muscolare al fianco sinistro di
4x5 cm diagnosticata nel mese di agosto del 2018.
Come emerge dalla relazione, il CTU ha replicato in modo esaustivo e motivato alle critiche formulate dal ctp in merito alla formazione della ernia. In particolare il ctu ha osservato (si riporta testualmente) “ 1) la “ferita lacero-contusa a livello della spina iliaca superiore sinistra” è segnalata nella cartella del P.S. senza essere descritta né nella forma né nella profondità e, soprattutto, non viene segnalato il coinvolgimento di fasce muscolari ed organi interni;
2) viene suturata con tre punti di superficie per cui è presumibile fosse di entità modesta e coinvolgesse solo cute e sottocute;
3) l'ecografia addome effettuata in P.S. non evidenziò la presenza di lesioni di tipo traumatico della parete addominale;
4) l'ernia addominale di cui si discute è localizzata sul terzo medio dell'addome sinistro in posizione non correlabile né con le fratture dell'arco posteriore delle costole di sinistra (7, 8, 9, 10 e 11) perché la lesione in discussione è posta sull'addome al di sopra della spina iliaca anteriore sinistra, né con il pneumotorace, né con l'enfisema sotto-cutaneo della parete toracica laterale sinistra che coinvolge strutture per tipo e sede estranee alla parete addominale anteriore;
5) l'ematoma del muscolo obliquo di sinistra evidenziato dalla TAC fatta al momento del ricovero in ospedale non viene segnalato nei successivi esami che avrebbero dovuto rilevarne comunque la presenza in fase di organizzazione mentre sono descritte accuratamente la patologia del rene e dell'uretere sinistro, della vescica e del bacino;
6) nessun accenno alla patologia nella diagnosi di dimissione dall'ospedale di Cesena e nemmeno nella prima relazione medico-legale del 19.06.2018 fatta dal dott. che afferma la comparsa del primo segno Per_1 dell'ernia nell'agosto del 2018 ad un anno dal trauma quando il Periziando aveva già ripreso la propria attività sportiva, solo nell'ottobre del 2018 l'ecografia e la visita chirurgica specialistica indicano la presenza di “massa molle” del fianco sinistro descritto come voluminoso lipoma poi
pagina 5 di 9 risultato essere, nell' infruttuoso tentativo chirurgico di riduzione del 19 ottobre 2018, ernia transmuscolare. Queste motivazioni mi portano ad escludere che l'ernia del fianco sinistro si sia prodotta a causa dei traumi riportati nell'incidente stradale del 22 luglio 2017 ,ma possa essere derivata da successivi traumi o sforzi ripetuti legati all'attività lavorativa del Periziando”.
Devono pertanto essere disattese le censure dell'appellante che si limitano a riproporre le critiche del consulente medico di parte, sulle quali il perito ha ampiamente e condivisibilmente argomentato, escludendo la riconducibilità della patologia al sinistro stradale.
-Per quanto concerne le censure sulla riduzione della capacità lavorativa specifica l'accertamento del ctu -che ha valutato la riduzione nella misura del 20% - non si presta alle censure e viene integralmente condiviso.
In particolare, come è stato rilevato dal ctu in replica ai rilievi svolti dal consulente di parte,
l'incidenza degli esiti lesivi, che è apprezzabile in termini di maggiore affaticamento e impossibilità di rimanere in piedi lungamente, “non è tale da incidere così pesantemente su una attività didattica e non agonistica” tenuto conto che nell'attività lavorativa dell'attore (istruttore di tennis) è prevalente la gestualità tecnica sulla fisicità dell'impegno e che la riduzione delle capacità di performance/resistenza risulta anche gestibile, trattandosi di attività svolta in regime autonomo e non dipendente.
Il TR ha liquidato a tale titolo l'importo di euro 7.107,25 sulla base della incidenza dell'IP sulla capacità di guadagno del 20%, tenendo conto della dichiarazione dei redditi dell'anno di imposta 2016 (anno precedente il sinistro), dalla quale risultavano compensi da lavoro autonomo di euro € 3.817,00 e del coefficiente di capitalizzazione di 9,31.
In mancanza di impugnazione da parte dei danneggiati, non può ostare alla liquidazione della voce di danno la circostanza che lo non abbia provato i redditi successivi al sinistro. Pt_1
E' fondato il rilievo per il quale il TR avrebbe dovuto liquidare il danno sulla base del triplo della pensione sociale e non sull'inferiore reddito risultante dalle dichiarazioni dei redditi.
Come si è detto, dalle dichiarazioni dei redditi prodotte dall'appellante emerge che l'importo lordo dei redditi era pari a €3.817,00 (dichiarazione fiscale anno di imposta 2016 ), per cui non può ritenersi che esprimesse la reale capacità lavorativa;
inoltre , come è emerso dalle prove testimoniali,
l'attore era in procinto di concludere nuovi contratti di collaborazione che gli avrebbero assicurato maggiori entrate (v. deposizioni citate dal TR dei testi Presidente del Circolo Testimone_1
Tennis Godio, Presidente dell'Associazione New Sports;
Testimone_2 Testimone_3
Presidente del Circolo del tennis di Cesenatico , vicepresidente del Circolo Testimone_4
del tennis di Cesenatico) .
pagina 6 di 9 In merito la Suprema Corte ha statuito che il danno alla capacità di lavoro si liquida col triplo della pensione sociale quando la vittima al momento dell'infortunio godeva sì un reddito, ma, come nel caso di specie, questo era talmente modesto da rendere la vittima sostanzialmente equiparabile ad un disoccupato(Cass. n. 8896/2016; Cass 2463/ 2020)
Utilizzando gli altri parametri e criteri di liquidazione di cui alla sentenza di primo grado, sul punto non impugnata, la quota del 20% del reddito calcolato sulla base del triplo della pensione sociale (
€448,07 pensione sociale anno 2017 x 39 mensilità : 100 x 20) è pari a €3.495,00 e, moltiplicato per il coefficiente di 9.31 come determinato dal TR, si ottengono €32.538,45, importo calcolato alla data del sinistro per cui non deve essere devalutato .
- E' fondata inoltre la censura riguardante il danno patrimoniale relativo al periodo di inabilità temporanea, sul quale il TR non si pronunciato.
La gravità delle lesioni e l'iter della convalescenza hanno impedito all'attore lo svolgimento della propria attività lavorativa nel periodo di inabilità temporanea.
Sul punto il ctu ha accertato un periodo di 60 gg di ITT e 170 di ITP suddivisi in 40gg al 75% , 70 gg al 50% e 60 gg al 25%. Sulla base del triplo della pensione sociale risultano dovuti a titolo risarcitorio( €448,07 pensione sociale anno 2017 x 39 mensilità : 365 giorni = euro 47,87 giornalieri) €2.872,20 per il periodo ITT e € 3.829,55 per il periodo di itp e così la somma di complessivi €6.701,75.
-Per quanto riguarda il danno del motociclo, non sono fondate le censure con cui l'appellante lamenta l'insufficienza del ristoro ricevuto ( pari a €1.600,00) a fronte del maggiore valore del motociclo non più riparabile di €2.500,00, in quanto l'attore non ha dimostrato l'assunto valore commerciale , avendo prodotto soltanto una pagina web del sito moto.it che riporta le quotazioni delle moto Honda senza documentare le caratteristiche del motociclo necessarie per l'individuazione della valutazione .
Merita accoglimento, invece, la richiesta di rimborso delle spese di nuova immatricolazione di
€350,00, trattandosi di una spesa conseguente alla perdita del mezzo, che va quindi indennizzata per l'effettiva reintegrazione del danno per equivalente.
-Vanno rigettate le censure sul mancato riconoscimento della maggiorazione per personalizzazione del danno non patrimoniale non essendo stati allegati né emersi pregiudizi specifici ulteriori diversi dall'id quod plerumque accidit patiti dal danneggiato.
Le conseguenze pregiudizievoli che vengono lamentate ( il pregiudizio nello svolgimento delle attività sportive svolte precedentemente al sinistro a causa dell'affaticamento veloce;
l'incidenza negativa nelle relazioni sociali determinata dalla fatica a rimanere lungamente in piedi) rientrano in pagina 7 di 9 quelle generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione e sono già comprese nella liquidazione tabellare.
Per quanto riguarda inoltre la sofferenza soggettiva, il TR ne ha adeguatamente tenuto conto applicando l'incremento del 38% del punto previsto a titolo di danno morale Tabelle di Milano del
2021.
-Per quanto concerne infine i rilievi riguardanti l'ammontare degli acconti, l'appellante ha esposto di avere ricevuto ante causam, oltre all'importo di € 1.600,00 per danni al motociclo, la somma di complessive € 58.600,00 in cui era compreso l'importo di € 4.000,00 per compenso del legale per l'assistenza stragiudiziale.
La Compagnia assicuratrice appellata non ha mai contestato la circostanza che nella somma suddetta fosse compreso anche il pagamento del compenso del difensore, apparendo essa peraltro del tutto verosimile stante l'attività prestata dal legale nella fase stragiudiziale e il risultato utile conseguito;
indiretta conferma è anche il fatto che in giudizio non sia stato richiesto il danno per le spese legali stragiudiziali.
L'importo di €4.000,00 va, pertanto, detratto e l'ammontare degli acconti risulta così pari a complessive €56.200,00 ( anziché €60.200,00).
-Il danno complessivo, escluso quello di euro 1.600 per il motociclo già risarcito ante causam, espresso ai valori del tempo dell'illecito, è dunque di euro 121.936,90 - di cui euro 350,00 per il danno costituto dalle spese di nuova immatricolazione del motociclo;
euro 32.538,45 per il danno da riduzione della capacità lavorativa;
euro 6.701,75 per il danno patrimoniale relativo al periodo di inabilita temporea;
euro 80.757,08 per il danno alla persona, euro 1.366,62 per spese mediche ed euro 223,00 per recupero del mezzo - in luogo di euro 89.453,95 indicati a pag 13 della sentenza impugnata.
Ridotto per il concorso di colpa si ottengono euro 103.646,45 .
Detratto l'acconto di euro 55.976,10 (importo di €56.200,00 devalutato alla data del sinistro, secondo il criterio utilizzato dal primo giudice) il totale è pari a euro 47.670,35 .
Come stabilito dalla sentenza del TR, la somma dovrà essere maggiorata di rivalutazione monetaria dalla data del sinistro ad oggi e, a titolo di risarcimento del danno da ritardo nell'adempimento dell'obbligazione risarcitoria, degli interessi legali maturati nello stesso periodo sulla somma annualmente rivalutata;
si ottiene l'importo complessivo di euro 53.712,63 in luogo della somma indicata dal TR in euro 17.890,63.
Sull'importo vanno aggiunti gli interessi moratori ex art 1284 c1 cc dalla data della decisione impugnata al saldo.
pagina 8 di 9 Seguono la soccombenza le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo tenuto conto, per il primo grado, della somma riconosciuta al danneggiato e, per l'appello, della parte della maggior somma a lui riconosciuta.
In merito alla regolamentazione delle spese del primo grado, deve rilevarsi che la compensazione totale era stata disposta in ragione della mancata accettazione da parte dello della proposta Pt_1 conciliativa del giudice;
poiché l'importo risarcitorio come accertato in questa sede è invece superiore a quello determinato con l'offerta ex art. 185 bis cpc (di euro 33.000 comprese le spese legali), non vi è ragione di derogare al principio della soccombenza.
La Corte
--Accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto in riforma parziale della sentenza impugnata, condanna gli appellati in solido a corrispondere in favore di la maggiore Parte_1
somma di euro 53.712,63, in luogo della somma di euro 17.890,63 statuita dal TR , oltre interessi moratori ex art 1284 c1 cc dalla data della decisione impugnata al saldo;
-Condanna gli appellati in solido al pagamento in favore di delle spese di Parte_1 entrambi i gradi del giudizio che liquida ai sensi del DM 147/2022 per il primo grado in €786,00 per anticipazioni e € 13.000,00 per compenso e per il presente grado in €1.165,00 per anticipazioni e
€6.000,00 per compensi, oltre oltre 15% spese gen., iva e cpa. Pone le spese di CTU a carico degli appellati.
Così deciso in Bologna dalla seconda sezione civile della Corte di Appello nella camera di consiglio del 30/10/2024
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
avv. Eugenia Capano dott. Mariacolomba Giuliano
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