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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 140/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 3, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
EL MARIA TERESA, Giudice monocratico in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18616/2024 depositato il 16/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00186 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490057230 TARI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490057230 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.18616/2024 R.G.R., Ricorrente_1, impugnava l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio n.112490057230, notificato in data 18.10.2024, emesso da ROMA Capitale – Dipartimento Risorse
Economiche - Direzione Gestione dei Procedimenti connessi alle Entrate Fiscali U.O. presso Società_1 spa, per omessa dichiarazione della tassa rifiuti (Ta.Ri.) e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA), per le annualità d'imposta dal 2018 al 2023, per l'importo complessivo di €.5.795,00, chiedendone l'annullamento, previa sospensione degli effetti esecutivi dell'atto, con vittoria delle spese di giudizio, da distrarsi al procuratore antistatario.
Premesso :
a. che i tributi pretesi si riferivano a due immobili, entrambi ubicati in Roma in Indirizzo_1,
Documento 1
b. che il primo immobile (sub.5) era di metratura di gran lunga inferiore a quanto considerato dall'accertatore
_ mq.23,46 invece che mq.102,00 _ come indicato nel provvedimento, che peraltro non distingueva le due unità;
c. che il secondo immobile (sub.7) per tutte le annualità contestate era rimasto allo stato grezzo, totalmente inutilizzato e privo di qualsiasi allaccio e/o servizio, come di qualsiasi titolo per l'esercizio di attività;
d. che, comunque, l'annualità 2018 era pacificamente prescritta;
deduceva a sostegno del ricorso :
1. nullità/invalidità e/o inefficacia dell'avviso di accertamento in riferimento alla particella sub.7 perché inutilizzabile ed in generale per la indeterminatezza dei conteggi;
2. necessità di rideterminazione dei conteggi in riferimento agli effettivi metri quadrati della particella sub.5;
3. intervenuta prescrizione in riferimento all'annualità 2018;
4. nullità dell'atto impugnato per genericità ed illegittimità degli interessi applicati.
Si costituiva Roma Capitale e ribadiva la legittimità del suo operato;
rilevava che l'Amministrazione, a seguito di attività istruttoria, aveva accertato a carico del ricorrente l'omessa iscrizione al servizio per gli anni
2018/2023 degli immobili suddetti, per i quali, infatti, non risultava pervenuta all'Ufficio alcuna dichiarazione ai fini Ta.Ri., trattandosi, quindi, di accertamento per evasione totale, veniva contestata la mancata iscrizione in tariffa, cui conseguiva anche il mancato pagamento del tributo, maggiorato di sanzioni ed interessi, precisando che per normativa e giurisprudenza conforme ai fini dell'esclusione del pagamento della Ta.Ri era onere del contribuente provarne i presupposti e quindi anche la non occupazione doveva risultare da comunicazione presentata presso i competenti uffici.
Contrastava le ulteriori doglianze e concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite. All'udienza fissata per la trattazione, la Corte, in composizione monocratica, riservava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è meritevole di accoglimento e va disattesa anche l'istanza di sospensione degli effetti esecutivi dell'atto, peraltro non specificamente motivata.
Nella specie in esame pacifica è l'evasione totale del tributo per omessa dichiarazione.
Dato notorio è che la Ta.Ri è una tassa territoriale che colpisce la produzione di rifiuti, gravante i cittadini in relazione alla detenzione di un diritto reale, o di utilizzo, su beni immobili, avente la finalità di sostenere economicamente il servizio territoriale che garantisce il servizio di smaltimento dei rifiuti, e che essendo collegata direttamente alla produzione dei rifiuti, l'Amministrazione deve essere messa nelle condizioni di conoscere la reale consistenza degli immobili del contribuente per poterne determinare l'importo, nonché anche di quei fattori che incidono sul calcolo.
La dichiarazione TaRi, quindi, è una denuncia che va presentata al Comune e con la quale il contribuente comunica all'Ente : l'inizio, la cessazione o la variazione relativa ad immobili sui quali goda un diritto reale;
il non assolvimento dell'obbligo di presentare la dichiarazione ai fini Ta.Ri, normativamente previsto _art.1 co.664 l.n.147/2013_ comporta conseguenze di cui il contribuente non può dolersi, attesa la natura giuridica costitutiva della suddetta dichiarazione, per cui la pretesa dell'Ufficio è legittima e corretta.
Nell'ordinanza n.25435/2023 il Giudice di legittimità ha affermato che :
Se la parte non assolve all'onere di preventiva informazione, la relativa circostanza non può essere fatta valere nel giudizio di impugnazione dell'atto impositivo. La denuncia (o variazione) assolve infatti alla finalità di portare a conoscenza dell'ente impositore quali sono i locali occupati o detenuti e quelli per i quali sussistono- secondo il contribuente- i requisiti della esenzione, così da consentire all'ente di avere un quadro completo della produzione di rifiuti sul territorio, del soggetto responsabile, e di avviare gli opportuni controlli nonchè di organizzare la gestione del servizio;
al tempo stesso essa integra la dichiarazione della volontà di avvalersi del beneficio per i locali indicati come superficie non tassabile. Per queste ragioni, la sua carenza non è emendabile se non per il futuro, e cioè con riferimento agli anni di imposta non ancora scaduti, tramite la presentazione, nei termini previsti dal D.Lgs. 507 del 1993, art. 70 della denuncia o della variazione. Solo se il contribuente ha presentato la denuncia o la variazione, potrà integrare, in caso di contestazione, in via stragiudiziale ovvero anche in giudizio, la prova della effettiva destinazione dei locali." (Cass. 7647/2018, Cass. del 23.05.2019, n. 14037; Cass. del 23.0.2019, n. 31460; Cass. dell'8.07.2019, n. 19329; Cass. del 21.10.2020, n. 2900; Cass. Cass. del 23.05.22, n. 16641; Cass. del 16.12.2022, n. 16022; Cass. del 76.01.2023, n. 2623)" (così Cass., Sez. T., 13 aprile 2023, n. 9887 e nello stesso senso, tra le tante, Cass.
9913/2023, Cass. 9832/2023, Cass. 8574/2023, Cass. 16641/2022) .[cfr. parte motiva]
Anche di recente la Corte ha confermato questo approdo, soffermandosi sul valore della dichiarazione Ta.
Ri nel ribadire il principio della ultrattività della dichiarazione Ta.Ri, prevedendo la legge che la dichiarazione presentata abbia effetto anche negli anni successivi a meno che non intervengano modificazioni che comportino un diverso ammontare del tributo ed in tal caso è onere del contribuente presentare una dichiarazione di variazione entro un termine stabilito. Qualora non venga presentata alcuna dichiarazione, tale difetto non può essere sanato retroattivamente e la prova dell'esistenza dei presupposti per l'esenzione o una riduzione d'imposta deve essere fornita dal contribuente tramite l'apposito strumento dichiarativo, mentre la semplice conoscenza di una situazione di fatto da parte del Comune non è sufficiente a sostituire l'obbligo formale della dichiarazione. [cfr. Cass. ord. n.12898/2025].
È evidente che questa pronuncia declama un principio fondamentale del diritto tributario : la collaborazione tra fisco e contribuente si basa su obblighi formali precisi, pertanto, per i soggetti passivi della Ta.Ri, la situazione originaria o qualsiasi variazione nelle condizioni dei locali o nella gestione dei rifiuti deve essere tempestivamente comunicata al Comune tramite una dichiarazione e in assenza di tale adempimento, il contribuente non potrà far valere le proprie ragioni in un'eventuale contenzioso, poiché l'onere dichiarativo grava interamente su di lui.
Nel caso di specie atteso quanto sopra detto e considerata la violazione dell'obbligo dichiarativo da parte del contribuente, i primi due motivi di gravame si rilevano infondati.
Quanto all'intervenuta prescrizione per l'annualità 2018, si osserva che per la tassa sui rifiuti nel caso di omessa presentazione della dichiarazione si rende applicabile la regola generale che prevede la presentazione della dichiarazione entro il 20 gennaio dell'anno successivo per adempiere tale obbligo, pertanto è dall'anno successivo a quello a cui il tributo si riferisce che decorre il termine quinquennale di decadenza di cui all'art.1 co.161 l.n.296/2006 [cfr. Cass.n.22900/2020].
L'avviso in questione è stato notificato il 18 ottobre 2024 ed è quindi intervenuto nei termini normativi previsti.
Da ultimo, riguardo alla genericità ed illegittimità degli interessi applicati si osserva che nel provvedimento impugnato gli interessi sono ben specificati e sono riferibili per nozione comune agli interessi al tasso legale sull'omesso versamento, secondo la tabella con i tassi di interessi legali vigenti alla data interessata.
La presente decisione è assunta tenendo conto del principio della ragione più liquida, corollario del principio di economia processuale e la questione esaminata esaurisce la vicenda sottoposta al Giudice perché assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, nel rispetto del criterio generale di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, senza che sia necessario esaminare gli altri argomenti di doglianza ritenuti comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
La soccombenza radica le spese di lite liquidate come al dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'atto impugnato e specificato come in epigrafe.
Condanna il ricorrente alla refusione in favore di Roma Capitale delle spese di lite liquidate in €.950,00 oltre accessori come per legge. Roma, 14 novembre 2025
Il Presidente Est.
MA SA LI
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 3, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
EL MARIA TERESA, Giudice monocratico in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18616/2024 depositato il 16/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00186 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490057230 TARI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490057230 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.18616/2024 R.G.R., Ricorrente_1, impugnava l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio n.112490057230, notificato in data 18.10.2024, emesso da ROMA Capitale – Dipartimento Risorse
Economiche - Direzione Gestione dei Procedimenti connessi alle Entrate Fiscali U.O. presso Società_1 spa, per omessa dichiarazione della tassa rifiuti (Ta.Ri.) e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA), per le annualità d'imposta dal 2018 al 2023, per l'importo complessivo di €.5.795,00, chiedendone l'annullamento, previa sospensione degli effetti esecutivi dell'atto, con vittoria delle spese di giudizio, da distrarsi al procuratore antistatario.
Premesso :
a. che i tributi pretesi si riferivano a due immobili, entrambi ubicati in Roma in Indirizzo_1,
Documento 1
b. che il primo immobile (sub.5) era di metratura di gran lunga inferiore a quanto considerato dall'accertatore
_ mq.23,46 invece che mq.102,00 _ come indicato nel provvedimento, che peraltro non distingueva le due unità;
c. che il secondo immobile (sub.7) per tutte le annualità contestate era rimasto allo stato grezzo, totalmente inutilizzato e privo di qualsiasi allaccio e/o servizio, come di qualsiasi titolo per l'esercizio di attività;
d. che, comunque, l'annualità 2018 era pacificamente prescritta;
deduceva a sostegno del ricorso :
1. nullità/invalidità e/o inefficacia dell'avviso di accertamento in riferimento alla particella sub.7 perché inutilizzabile ed in generale per la indeterminatezza dei conteggi;
2. necessità di rideterminazione dei conteggi in riferimento agli effettivi metri quadrati della particella sub.5;
3. intervenuta prescrizione in riferimento all'annualità 2018;
4. nullità dell'atto impugnato per genericità ed illegittimità degli interessi applicati.
Si costituiva Roma Capitale e ribadiva la legittimità del suo operato;
rilevava che l'Amministrazione, a seguito di attività istruttoria, aveva accertato a carico del ricorrente l'omessa iscrizione al servizio per gli anni
2018/2023 degli immobili suddetti, per i quali, infatti, non risultava pervenuta all'Ufficio alcuna dichiarazione ai fini Ta.Ri., trattandosi, quindi, di accertamento per evasione totale, veniva contestata la mancata iscrizione in tariffa, cui conseguiva anche il mancato pagamento del tributo, maggiorato di sanzioni ed interessi, precisando che per normativa e giurisprudenza conforme ai fini dell'esclusione del pagamento della Ta.Ri era onere del contribuente provarne i presupposti e quindi anche la non occupazione doveva risultare da comunicazione presentata presso i competenti uffici.
Contrastava le ulteriori doglianze e concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite. All'udienza fissata per la trattazione, la Corte, in composizione monocratica, riservava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è meritevole di accoglimento e va disattesa anche l'istanza di sospensione degli effetti esecutivi dell'atto, peraltro non specificamente motivata.
Nella specie in esame pacifica è l'evasione totale del tributo per omessa dichiarazione.
Dato notorio è che la Ta.Ri è una tassa territoriale che colpisce la produzione di rifiuti, gravante i cittadini in relazione alla detenzione di un diritto reale, o di utilizzo, su beni immobili, avente la finalità di sostenere economicamente il servizio territoriale che garantisce il servizio di smaltimento dei rifiuti, e che essendo collegata direttamente alla produzione dei rifiuti, l'Amministrazione deve essere messa nelle condizioni di conoscere la reale consistenza degli immobili del contribuente per poterne determinare l'importo, nonché anche di quei fattori che incidono sul calcolo.
La dichiarazione TaRi, quindi, è una denuncia che va presentata al Comune e con la quale il contribuente comunica all'Ente : l'inizio, la cessazione o la variazione relativa ad immobili sui quali goda un diritto reale;
il non assolvimento dell'obbligo di presentare la dichiarazione ai fini Ta.Ri, normativamente previsto _art.1 co.664 l.n.147/2013_ comporta conseguenze di cui il contribuente non può dolersi, attesa la natura giuridica costitutiva della suddetta dichiarazione, per cui la pretesa dell'Ufficio è legittima e corretta.
Nell'ordinanza n.25435/2023 il Giudice di legittimità ha affermato che :
Se la parte non assolve all'onere di preventiva informazione, la relativa circostanza non può essere fatta valere nel giudizio di impugnazione dell'atto impositivo. La denuncia (o variazione) assolve infatti alla finalità di portare a conoscenza dell'ente impositore quali sono i locali occupati o detenuti e quelli per i quali sussistono- secondo il contribuente- i requisiti della esenzione, così da consentire all'ente di avere un quadro completo della produzione di rifiuti sul territorio, del soggetto responsabile, e di avviare gli opportuni controlli nonchè di organizzare la gestione del servizio;
al tempo stesso essa integra la dichiarazione della volontà di avvalersi del beneficio per i locali indicati come superficie non tassabile. Per queste ragioni, la sua carenza non è emendabile se non per il futuro, e cioè con riferimento agli anni di imposta non ancora scaduti, tramite la presentazione, nei termini previsti dal D.Lgs. 507 del 1993, art. 70 della denuncia o della variazione. Solo se il contribuente ha presentato la denuncia o la variazione, potrà integrare, in caso di contestazione, in via stragiudiziale ovvero anche in giudizio, la prova della effettiva destinazione dei locali." (Cass. 7647/2018, Cass. del 23.05.2019, n. 14037; Cass. del 23.0.2019, n. 31460; Cass. dell'8.07.2019, n. 19329; Cass. del 21.10.2020, n. 2900; Cass. Cass. del 23.05.22, n. 16641; Cass. del 16.12.2022, n. 16022; Cass. del 76.01.2023, n. 2623)" (così Cass., Sez. T., 13 aprile 2023, n. 9887 e nello stesso senso, tra le tante, Cass.
9913/2023, Cass. 9832/2023, Cass. 8574/2023, Cass. 16641/2022) .[cfr. parte motiva]
Anche di recente la Corte ha confermato questo approdo, soffermandosi sul valore della dichiarazione Ta.
Ri nel ribadire il principio della ultrattività della dichiarazione Ta.Ri, prevedendo la legge che la dichiarazione presentata abbia effetto anche negli anni successivi a meno che non intervengano modificazioni che comportino un diverso ammontare del tributo ed in tal caso è onere del contribuente presentare una dichiarazione di variazione entro un termine stabilito. Qualora non venga presentata alcuna dichiarazione, tale difetto non può essere sanato retroattivamente e la prova dell'esistenza dei presupposti per l'esenzione o una riduzione d'imposta deve essere fornita dal contribuente tramite l'apposito strumento dichiarativo, mentre la semplice conoscenza di una situazione di fatto da parte del Comune non è sufficiente a sostituire l'obbligo formale della dichiarazione. [cfr. Cass. ord. n.12898/2025].
È evidente che questa pronuncia declama un principio fondamentale del diritto tributario : la collaborazione tra fisco e contribuente si basa su obblighi formali precisi, pertanto, per i soggetti passivi della Ta.Ri, la situazione originaria o qualsiasi variazione nelle condizioni dei locali o nella gestione dei rifiuti deve essere tempestivamente comunicata al Comune tramite una dichiarazione e in assenza di tale adempimento, il contribuente non potrà far valere le proprie ragioni in un'eventuale contenzioso, poiché l'onere dichiarativo grava interamente su di lui.
Nel caso di specie atteso quanto sopra detto e considerata la violazione dell'obbligo dichiarativo da parte del contribuente, i primi due motivi di gravame si rilevano infondati.
Quanto all'intervenuta prescrizione per l'annualità 2018, si osserva che per la tassa sui rifiuti nel caso di omessa presentazione della dichiarazione si rende applicabile la regola generale che prevede la presentazione della dichiarazione entro il 20 gennaio dell'anno successivo per adempiere tale obbligo, pertanto è dall'anno successivo a quello a cui il tributo si riferisce che decorre il termine quinquennale di decadenza di cui all'art.1 co.161 l.n.296/2006 [cfr. Cass.n.22900/2020].
L'avviso in questione è stato notificato il 18 ottobre 2024 ed è quindi intervenuto nei termini normativi previsti.
Da ultimo, riguardo alla genericità ed illegittimità degli interessi applicati si osserva che nel provvedimento impugnato gli interessi sono ben specificati e sono riferibili per nozione comune agli interessi al tasso legale sull'omesso versamento, secondo la tabella con i tassi di interessi legali vigenti alla data interessata.
La presente decisione è assunta tenendo conto del principio della ragione più liquida, corollario del principio di economia processuale e la questione esaminata esaurisce la vicenda sottoposta al Giudice perché assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, nel rispetto del criterio generale di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, senza che sia necessario esaminare gli altri argomenti di doglianza ritenuti comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
La soccombenza radica le spese di lite liquidate come al dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'atto impugnato e specificato come in epigrafe.
Condanna il ricorrente alla refusione in favore di Roma Capitale delle spese di lite liquidate in €.950,00 oltre accessori come per legge. Roma, 14 novembre 2025
Il Presidente Est.
MA SA LI