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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/11/2025, n. 11641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11641 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 11.11.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 19254 /2025 R.G. promossa da:
Parte_1
con il patrocinio degli Avv.ti PATTUMELLI DAMASO e DI BELLA DANIELE
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
con il patrocinio dell'Avv. IANDOLO GUSTAVO
RESISTENTE
OGGETTO: Pagamento ratei – assegno ordinario ex art. 1 L. 222/84
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26.5.2025 la ricorrente, premesso che con decreto di omologa del 3.6.2024 il Tribunale di Roma riconosceva la sussistenza dei requisiti medico- legali di cui all'art. 1 L. 222/94, sin dalla domanda del 12.4.2018 e che tuttavia l'ente non provvedeva alla liquidazione della provvidenza;
ha chiesto la condanna dell' al CP_1 pagamento dei ratei maturati, oltre accessori e spese di lite.
Costituitosi l' ha dedotto che l aveva disposto la liquidazione della CP_2 CP_1
prestazione con provvedimento del 21.7.2025, corrispondendo gli arretrati dovuti. Ha pertanto chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
1 All'udienza odierna la ricorrente ha dato atto della liquidazione dei ratei ed ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna dell' alle spese di lite. CP_1
Su concorde richiesta delle parti deve pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere stante l'avvenuto pagamento dei ratei maturati.
In assenza di accordo sulle spese di lite, considerato che il ricorso è stato notificato anteriormente al pagamento e che questo è materialmente avvenuto solo nelle more del presente giudizio ed oltre il termine di 120 giorni che l' si è imposto ai sensi dell'art. CP_2
20 DL 78/09 (come modificato in sede di conversione), le spese di lite si pongono a carico dell' e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia CP_2
(scaglione fino a 26.000,00), e delle tariffe in vigore, ridotte del 50% attesa la semplicità della causa e la serialità del contenzioso ed esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere;
condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente liquidate in € CP_2
1.864,00 oltre rimborso spese al 15% cap ed iva da distrarsi in favore dei procuratori costituiti ex art. 93 c.p.c.
Si comunichi
Roma 16.11.2025
Il Giudice
F. R. Pucci
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 11.11.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 19254 /2025 R.G. promossa da:
Parte_1
con il patrocinio degli Avv.ti PATTUMELLI DAMASO e DI BELLA DANIELE
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
con il patrocinio dell'Avv. IANDOLO GUSTAVO
RESISTENTE
OGGETTO: Pagamento ratei – assegno ordinario ex art. 1 L. 222/84
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26.5.2025 la ricorrente, premesso che con decreto di omologa del 3.6.2024 il Tribunale di Roma riconosceva la sussistenza dei requisiti medico- legali di cui all'art. 1 L. 222/94, sin dalla domanda del 12.4.2018 e che tuttavia l'ente non provvedeva alla liquidazione della provvidenza;
ha chiesto la condanna dell' al CP_1 pagamento dei ratei maturati, oltre accessori e spese di lite.
Costituitosi l' ha dedotto che l aveva disposto la liquidazione della CP_2 CP_1
prestazione con provvedimento del 21.7.2025, corrispondendo gli arretrati dovuti. Ha pertanto chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
1 All'udienza odierna la ricorrente ha dato atto della liquidazione dei ratei ed ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna dell' alle spese di lite. CP_1
Su concorde richiesta delle parti deve pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere stante l'avvenuto pagamento dei ratei maturati.
In assenza di accordo sulle spese di lite, considerato che il ricorso è stato notificato anteriormente al pagamento e che questo è materialmente avvenuto solo nelle more del presente giudizio ed oltre il termine di 120 giorni che l' si è imposto ai sensi dell'art. CP_2
20 DL 78/09 (come modificato in sede di conversione), le spese di lite si pongono a carico dell' e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia CP_2
(scaglione fino a 26.000,00), e delle tariffe in vigore, ridotte del 50% attesa la semplicità della causa e la serialità del contenzioso ed esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere;
condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente liquidate in € CP_2
1.864,00 oltre rimborso spese al 15% cap ed iva da distrarsi in favore dei procuratori costituiti ex art. 93 c.p.c.
Si comunichi
Roma 16.11.2025
Il Giudice
F. R. Pucci
2