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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 14/05/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
Vilei, in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1683/2023 RG trattata all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza prevista al giorno 14.5.2025, promossa da:
in proprio ed in qualità di legale rappresentante pro tempore Parte_1 dell' rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall' Parte_2 avv. GALLO ARMANDO
Ricorrente
C O N T R O
Controparte_1
, nella persona della dott.ssa , Capo dell'
[...] Parte_3 [...]
di rappresentato e difeso dallo stesso Dirigente dell'ufficio Controparte_1 CP_1 congiuntamente e disgiuntamente alla dr.ssa Controparte_2
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con unico ricorso depositato in data 24.7.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe, in proprio e nella sua qualità di l.r.p.t dell'omonima azienda agricola, con sede in Rocca di
Neto, esponeva di aver ricevuto, in data 6.7.2023, la notifica delle ordinanze ingiunzioni n.169/2022 e n. 4/2023 per aver violato, rispettivamente, l'“Art. 39, commi 1, 2 e 7,
DECRETO LEGGE 25 giugno 2008 N. 112, convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2008,
n. 133, modificato da ultimo dall'articolo 22 comma 5, DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre
2015 n. 151. - Infedeli registrazioni - più di 10 lavoratori o periodo superiore a dodici mesi nonché l' “Art. 3, comma 3, DECRETO-LEGGE 22 febbraio 2002, n. 12 convertito con modificazioni dalla LEGGE 23 aprile 2002, n. 73, come sostituito dall'art. 22, comma 1, DECRETO
LEGISLATIVO 14 settembre 2015 n. 151”, contestando, in estrema sintesi, l'illegittimità dei suddetti provvedimenti deducendo a) l'assenza dell'elemento soggettivo richiesto dall'art. 3
l. 689/1981 avendo provveduto, per il tramite del proprio consulente del lavoro, alla tempestiva assunzione dei lavoratori b) la violazione dell'art. 14 della legge 689/81; c) l' insussistenza delle condotte poste alla base delle violazioni contestate.
Tanto premesso, previa richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, insisteva per l'annullamento delle ordinanze ingiunzioni opposte ovvero, in subordine, per la riduzione della sanzione al minimo edittale, con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
L'ispettorato , nel costituirsi ritualmente in giudizio, preliminarmente Controparte_1 insisteva per l'inammissibilità del ricorso introduttivo, in quanto introdotto in violazione di quanto disposto dall'art. 22 della legge 689/81 in combinato disposto con l'art. 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150; nel merito, ribadiva la correttezza del proprio operato e, riportandosi agli accertamenti versati in atti, insisteva per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
La causa veniva istruita documentalmente e, all'esito dell'odierna udienza di trattazione, è così decisa.
***
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità sollevata da parte resistente in quanto l'art. 22 della legge 689/81, che a sua volta rimanda all'art. 6 del D.lgs
150/2011 in ordine alle modalità di opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione, al comma
6 prescrive quale unica causa di inammissibilità del ricorso la mancata proposizione dello stesso entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica dell'ordinanza ingiunzione;
termine che nel caso di specie è stato rispettato per entrambe le ordinanze impugnate, notificate in data 6.7.2023, a fronte di un ricorso depositato in data 26.7.2023.
Trova, pertanto, applicazione in assenza di specifica previsione normativa contraria, la regola generale prevista dall'art. 104 c.p.c. per cui “ Contro la stessa parte possono proporsi nel medesimo processo più domande anche non altrimenti connesse, purchè sia osservata la norma di cui all'art.
10 secondo comma”.
Deve altresì essere rigettata l'eccezione di parte ricorrente in ordine al mancato rispetto del termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 co.2 della legge 689/81. La disposizione da ultimo citata stabilisce che: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. [comma 1]
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della
Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. [comma 2]”.
Come noto, “In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, il termine di novanta giorni, previsto dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689 per la notifica degli estremi della violazione, decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari, quali le convocazioni di informatori, che non hanno sortito effetto” ( Cass. Sentenza n. 7681 del 02/04/2014).
Orbene, nella fattispecie sottoposta all'odierno vaglio può essere reputato dies a quo per il termine in argomento la data del 13.4.2022 quanto all'ordinanza ingiunzione n. 169/2022
(coincidente con la data di invio della documentazione richiesta dall' e quindi CP_1 con la data di conclusione degli accertamento ispettivi) e del 25.11.2020 quanto all'ordinanza ingiunzione n. 4/2023;va da sé che i verbali unici di accertamento, rispettivamente notificati in data 6.6.2022 e 21.1.2021, risultano notificati nel termini di 90 giorni dall'accertamento, come prescritto dalla normativa.
Si rammenta, inoltre, che l'ordinanza ingiunzione non costituisce un atto di contestazione da parte della P.A. della violazione, per cui la stessa non soggiace al termine di cui all'art. 14 della l. n. 689 del 1981, trattandosi dell'atto conclusivo del procedimento che, in quanto tale, risulta sottoposto al termine di cinque anni previsto dall'art.28 della stessa legge L.689 del 1981 ( cfr. Cass. S.U. 9591/2006).
Nel merito, il ricorso è infondato.
In primo luogo, non può essere accolta la deduzione difensiva relativa alla carenza dell'elemento soggettivo.
Invero, l'esimente della buona fede, applicabile anche all'illecito amministrativo disciplinato dalla L 689 del 1981, rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa solo qualora sussistano elementi positivi idonei ad ingenerare dell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che abbia fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto, onde nessun rimprovero possa essergli mosso;
infatti, la responsabilità del datore di lavoro non si configura solo nei casi di dolo ma anche di colpa.
Il principio posto dall'art. 3 della legge 24 novembre 1981 n. 689, sulla imputabilità dell'illecito per colpa del datore di lavoro, prevede che per le violazioni oggetto di sanzione amministrativa sia richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva o omissiva, sia essa dolosa o colposa, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, atteso che la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa (v.
Cass., SS.UU., sentenza n. 10508 del 6/10/1995).
Ebbene, nel caso di specie la colpa del datore di lavoro è ravvisabile, quanto all'ordinanza ingiunzione n. 169/22, nel non aver fedelmente registrato nel libro unico del lavoro, e quindi denunciato all' le effettive giornate lavorative prestate da n.12 lavoratori, due CP_3 dei quali senza preventiva comunicazione di assunzione, mentre quanto all'ordinanza ingiunzione n. 4/2023 nel non aver preventivamente comunicato l' assunzione di un lavoratore, essendo rimasta del tutto indimostrata la dedotta assenza di responsabilità; conseguentemente, in assenza di deduzioni, da parte dell'opponente, atte a superare detta presunzione di colpa mediante la dimostrazione della propria estraneità al fatto o dell'impossibilità di evitarlo tramite un diligente espletamento dei compiti connessi alla carica ricoperta, la sanzione irrogata deve ritenersi legittima (Cass. Sent. N. 28287/2019).
Tanto premesso, come noto, grava sull' fornire prova in Controparte_1 giudizio del carattere subordinato della prestazione secondo gli indici stabiliti dalla Suprema
Corte per cui: "elemento indefettibile del rapporto di lavoro subordinato - e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo - è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad esempio, la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale,
l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali - lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto - possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto." (cfr. ex multis Cass. Sent. n. 4500 del 27 febbraio 2007 e Cass. Sent. n. 4171 del 24 febbraio 2006).
Altrettanto nota la circostanza che i verbali redatti dagli organi accertatori fanno piena prova solo limitatamente ai fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti (art. 2700 cc) essendo per il resto liberamente apprezzabili dal giudice.
Muovendo da tali premesse, esaminando le risultanze processuali in atti, ritiene questo giudice che siano emersi indizi sufficientemente circostanziati da ritenere accertato il carattere subordinato della prestazione resa in favore dell'opponente, quanto all'ordinanza ingiunzione n. 169/2022, nei seguenti termini:
1. ( ) nato in [...] il [...], Parte_4 C.F._1 occupato dal 28/01/2022 per 7 ore al giorno dal lunedì al sabato, 3 gg lavorative a gennaio e 13 gg lavorative a febbraio fino alla data dell'accesso ispettivo;
2. ( ) nato in [...] il Parte_5 C.F._2
02/12/1998, occupato dal 28/01/2022 per 7 ore al giorno dal lunedì al sabato, 3 gg lavorative a gennaio e 13 gg lavorative a febbraio fino alla data dell'accesso ispettivo;
3. ( ) nata in [...] il Parte_6 C.F._3
18/11/2000 occupata dal 28/01/2022 per 7 ore al giorno dal lunedì al sabato, 3 gg lavorative a gennaio e 13 gg lavorative a febbraio fino alla data dell'accesso ispettivo;
4. ( ) nato in [...] il [...] occupato dal Parte_7 C.F._4
29/01/2022 per 7 ore al giorno dal lunedì al sabato, 2 gg lavorative a gennaio e 13 gg lavorative a febbraio fino alla data dell'accesso ispettivo;
5. ( ) nato in [...] il [...] Parte_8 C.F._5 occupato dal 28/01/2022 per 7 ore al giorno dal lunedì al sabato, 3 gg lavorative a gennaio e 13 gg lavorative a febbraio fino alla data dell'accesso ispettivo;
6. ( ) nato in [...] il [...] Parte_9 C.F._6 occupato dal 28/01/2022 per 7 ore al giorno dal lunedì al sabato, 3 gg lavorative a gennaio e 13 gg lavorative a febbraio fino alla data dell'accesso ispettivo;
7. ( ) nato in [...] il [...] occupato Parte_10 C.F._7 dal 28/01/2022 per 7 ore al giorno dal lunedì al sabato, 3 gg lavorative a gennaio e 13 gg lavorative a febbraio fino alla data dell'accesso ispettivo;
8. ( ) nato in [...] il [...] Parte_11 C.F._8 occupato dal 03/02/2022 per 7 ore al giorno dal lunedì al sabato, 10 gg lavorative a febbraio fino alla data dell'accesso ispettivo;
9. ( ) nato in [...] il [...] Parte_12 C.F._9 occupato dal 28/01/2022 per 7 ore al giorno dal lunedì al sabato, 3 gg lavorative a gennaio e 13 gg lavorative a febbraio fino alla data dell'accesso ispettivo;
10. ( ) nato in [...] il [...] CP_4 C.F._10 occupato dal 28/01/2022 per 7 ore al giorno dal lunedì al sabato, 3 gg lavorative a gennaio e 13 gg lavorative a febbraio fino alla data dell'accesso ispettivo;
11. ( nato in [...] il [...] Parte_13 C.F._11 occupato dal 14/01/2022 per 7 ore al giorno dal lunedì al sabato, per 4 gg lavorative a gennaio e 13 gg lavorative a febbraio fino alla data dell'accesso ispettivo;
12. ( nato in [...] il [...] Parte_14 C.F._12 occupato dal 14/01/2022 per 7 ore al giorno dal lunedì al sabato, per 4 gg lavorative a gennaio e 13 gg lavorative a febbraio fino alla data dell'accesso ispettivo;
nonché del lavoratore uanto all'ordinanza ingiunzione n. 4/2023 ( cfr. Parte_15 all. fascicolo opposto).
Invero, all'atto dell'accesso ispettivo, non solo tutti i lavoratori sono stati trovati intenti a prestare la propria opera nei campi (circostanza che, come chiarito, essendo stata direttamente accertata dagli ispettori è coperta da fede privilegiata), ma ascoltati in sede ispettiva hanno tutti concordemente riferito, nell'immediatezza dei fatti, di lavorare alle dipendenze dell' indicando specificamente il proprio orario lavorativo ( Parte_2 cfr. SIT versati in atti, all. fascicolo opposto).
A fronte di tali univoche e chiare sommarie informazioni testimoniali, nessuna prova contraria è stata offerta e richiesta dall'opponente, sicchè devono confermarsi le sanzioni irrogate dall' , di cui alle ordinanze ingiunzioni opposte. Controparte_1
In assenza di specifiche deduzioni ed elementi a sostegno della pretesa, nemmeno può essere positivamente vagliata la richiesta di riduzione dell'ammontare delle sanzioni irrogate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo (ridotte del venti per cento ex art. 152 bis disp. att. c.p.c in combinato disposto con l'articolo 9, comma
2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27).
P.Q.M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c. definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1683/2023, così provvede:
- rigetta il ricorso per le ragioni in parte motiva;
-condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell' Controparte_1
di che si liquidano, già ridotte del 20%, in € 1.687,20 oltre
[...] Parte_16 spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Crotone, 14/05/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessia Vilei