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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 01/12/2025, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 428/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE REL. ED EST. Dott.ssa Rossella Incardona GIUDICE Dott.ssa Maria Amoruso GIUDICE. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. n. 428/2025 promossa da: nato in [...] in data [...], c.f. . Parte_1 CodiceFiscale_1
Con il patrocinio degli Avv. FILIPPO DAVOVI e ILARIA FINOTTI. OM eletto presso lo studio dei difensori.
RICORRENTE contro
, nata in [...] in data [...], c.f. , Controparte_1 CodiceFiscale_2
TE AN e CL SA OM eletto presso lo studio dei difensori.
RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte ricorrente:
“ → IN VIA TEMPORANEA E D'URGENZA, alla luce dell'impossibilità per il sig. di poter Parte_1 vedere e stare con il figlio minore
- adottare ogni più opportuno provvedimento nell'interesse del minore, affinché venga immediatamente ripristinata la relazione con il padre, eventualmente anche mediante i necessari accertamenti e/o sommarie informazioni, valutando sin da subito anche la nomina di un curatore speciale in favore del minore /o l'intervento dei Persona_1
Servizi Sociali di riferimento;
→ DOMANDA DI SEPARAZIONE a.) pronunciare, anche con sentenza non definitiva, la separazione personale dei coniugi;
b.) dichiarare che la separazione è addebitabile alla sig.ra per le ragioni di cui in narrativa;
CP_1
c.) affidare, previ gli accertamenti ritenuti opportuni, il figlio minore in via super esclusiva al padre, che avrà Per_1 quindi anche il suo collocamento presso l'abitazione a Bellinzago Novarese (NO), Cascina Porcella n. 1, che resterà la residenza del minore e, per l'effetto, adottare ogni più opportuno provvedimento nell'interesse del minore anche con Per_1 riguardo al suo rientro presso la casa familiare e le sue frequentazioni con la madre e il fratello Per_2 - in via subordinata rispetto alla domanda di cui al punto c.) c.1) previ gli accertamenti ritenuti più opportuni, fra i quali anche l'espletamento di una CTU volta ad accertare le capacità genitoriali di entrambi i coniugi e la qualità della relazione con il minore, se del caso anche mediante la presa in carico del nucleo da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti, disporre le modalità di affidamento e collocamento e frequentazione ritenuti più opportuni nell'interesse del minore. d.) disporre che il padre provvederà a mantenere direttamente il figlio minore Per_1
e.) disporre che le spese straordinarie relative al figlio minore saranno divise al 50% tra i genitori secondo le Per_1 previsioni di cui al protocollo in uso presso il Tribunale di Novara;
f.) alla luce della situazione della sig.ra nonché per le ragioni di cui in narrativa dare atto che la stessa non ha diritto CP_1 ad alcun assegno di mantenimento.
→ DOMANDA DI DIVORZIO a.) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratti dai signori
Pt_1
b.) d in Cameri (NO) il 25 marzo 2023 (atto n. Parte_1 Controparte_1
2, parte II, Serie A, anno 2023) e procedere alle annotazioni di legge;
c.) b.) affidare, previ gli accertamenti ritenuti opportuni, il figlio minore in via super esclusiva al padre, che Per_1 avrà quindi anche il suo collocamento presso l'abitazione a Bellinzago Novarese (NO), Cascina Porcella n. 1, che resterà la residenza del minore e, per l'effetto, adottare ogni più opportuno provvedimento nell'interesse del minore anche con riguardo al suo rientro presso la casa familiare e le sue frequentazioni con la madre e il fratello Per_1
Per_2
d.) - in via subordinata rispetto alla domanda di cui al punto b.) e.) b.1) previ gli accertamenti ritenuti più opportuni, fra i quali anche l'espletamento di una CTU volta ad accertare le capacità genitoriali di entrambi i coniugi e la qualità della relazione con il minore, se del caso anche mediante la presa in carico del nucleo da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti, disporre le modalità di affidamento e collocamento e frequentazione ritenuti più opportuni nell'interesse del minore. f.) c.) disporre che il padre provvederà a mantenere direttamente il figlio minore Per_1
g.) d.) disporre che le spese straordinarie relative al figlio minore saranno divise al 50% tra i genitori Per_1 secondo le previsioni di cui al protocollo in uso presso il Tribunale di Novara. h.) Con vittoria di spese e compensi di avvocato e, alla luce del complessivo comportamento della sig.ra CP_1 condanna della resistente anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”
Per parte resistente:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito così giudicare parzialmente in punto di status:
1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi signori ed Parte_1 Controparte_1
2) Dichiarare che la separazione è addebitabile al sig. r Parte_1
3) con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.”
Per il P.M.
“Visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, conclude per l'accoglimento del ricorso.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/02/2025, rappresentava di aver contratto Parte_1 matrimonio con ) in data 25/3/2023, come da Controparte_1 atto n. 2, parte II serie A – anno 2023. Dalla loro unione nasceva il figlio , nato il [...]. Per_1 Chiedeva, quindi, la separazione giudiziale con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il ricorrente chiedeva, altresì, la regolamentazione del regime di affido e collocamento del minore. Si costituiva tempestivamente parte resistente che, pur aderendo alla domanda di separazione, formulava conclusioni difformi per quanto concerne il regime di affido del minore, il collocamento e per gli aspetti economici.
All'udienza del giorno 25 novembre 2025, le parti chiedevano pronunciarsi sentenza parziale in punto status. La causa è stata quindi rimessa in decisione sul punto.
***** La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta da nei confronti Parte_1 di è fondata e merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di Controparte_1 cu Come è noto, secondo quanto previsto dalla citata disposizione normativa, la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata “quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole”. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebito, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere impossibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione d'intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto di chiedere la separazione (cfr. Cass. n. 8713/2015; Cass. n. 2183/2013; Cass. n. 21099/2007). Nel caso di specie, risulta evidente dalle allegazioni di parte ricorrente il venir meno, nell'ambito del rapporto coniugale, di quella comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, quindi, oggettivamente preclusa la tollerabilità della prosecuzione della convivenza. Deve, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con conseguente comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000. Le spese dovranno essere regolate unitamente al merito. Con separata ordinanza si deve procedere alla rimessione della causa sul ruolo del giudice istruttore per il prosieguo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, non definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2) Dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000.
3) provvede con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice istruttore per il prosieguo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 27.11.2025.
Il Presidente Andrea Ghinetti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE REL. ED EST. Dott.ssa Rossella Incardona GIUDICE Dott.ssa Maria Amoruso GIUDICE. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. n. 428/2025 promossa da: nato in [...] in data [...], c.f. . Parte_1 CodiceFiscale_1
Con il patrocinio degli Avv. FILIPPO DAVOVI e ILARIA FINOTTI. OM eletto presso lo studio dei difensori.
RICORRENTE contro
, nata in [...] in data [...], c.f. , Controparte_1 CodiceFiscale_2
TE AN e CL SA OM eletto presso lo studio dei difensori.
RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte ricorrente:
“ → IN VIA TEMPORANEA E D'URGENZA, alla luce dell'impossibilità per il sig. di poter Parte_1 vedere e stare con il figlio minore
- adottare ogni più opportuno provvedimento nell'interesse del minore, affinché venga immediatamente ripristinata la relazione con il padre, eventualmente anche mediante i necessari accertamenti e/o sommarie informazioni, valutando sin da subito anche la nomina di un curatore speciale in favore del minore /o l'intervento dei Persona_1
Servizi Sociali di riferimento;
→ DOMANDA DI SEPARAZIONE a.) pronunciare, anche con sentenza non definitiva, la separazione personale dei coniugi;
b.) dichiarare che la separazione è addebitabile alla sig.ra per le ragioni di cui in narrativa;
CP_1
c.) affidare, previ gli accertamenti ritenuti opportuni, il figlio minore in via super esclusiva al padre, che avrà Per_1 quindi anche il suo collocamento presso l'abitazione a Bellinzago Novarese (NO), Cascina Porcella n. 1, che resterà la residenza del minore e, per l'effetto, adottare ogni più opportuno provvedimento nell'interesse del minore anche con Per_1 riguardo al suo rientro presso la casa familiare e le sue frequentazioni con la madre e il fratello Per_2 - in via subordinata rispetto alla domanda di cui al punto c.) c.1) previ gli accertamenti ritenuti più opportuni, fra i quali anche l'espletamento di una CTU volta ad accertare le capacità genitoriali di entrambi i coniugi e la qualità della relazione con il minore, se del caso anche mediante la presa in carico del nucleo da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti, disporre le modalità di affidamento e collocamento e frequentazione ritenuti più opportuni nell'interesse del minore. d.) disporre che il padre provvederà a mantenere direttamente il figlio minore Per_1
e.) disporre che le spese straordinarie relative al figlio minore saranno divise al 50% tra i genitori secondo le Per_1 previsioni di cui al protocollo in uso presso il Tribunale di Novara;
f.) alla luce della situazione della sig.ra nonché per le ragioni di cui in narrativa dare atto che la stessa non ha diritto CP_1 ad alcun assegno di mantenimento.
→ DOMANDA DI DIVORZIO a.) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratti dai signori
Pt_1
b.) d in Cameri (NO) il 25 marzo 2023 (atto n. Parte_1 Controparte_1
2, parte II, Serie A, anno 2023) e procedere alle annotazioni di legge;
c.) b.) affidare, previ gli accertamenti ritenuti opportuni, il figlio minore in via super esclusiva al padre, che Per_1 avrà quindi anche il suo collocamento presso l'abitazione a Bellinzago Novarese (NO), Cascina Porcella n. 1, che resterà la residenza del minore e, per l'effetto, adottare ogni più opportuno provvedimento nell'interesse del minore anche con riguardo al suo rientro presso la casa familiare e le sue frequentazioni con la madre e il fratello Per_1
Per_2
d.) - in via subordinata rispetto alla domanda di cui al punto b.) e.) b.1) previ gli accertamenti ritenuti più opportuni, fra i quali anche l'espletamento di una CTU volta ad accertare le capacità genitoriali di entrambi i coniugi e la qualità della relazione con il minore, se del caso anche mediante la presa in carico del nucleo da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti, disporre le modalità di affidamento e collocamento e frequentazione ritenuti più opportuni nell'interesse del minore. f.) c.) disporre che il padre provvederà a mantenere direttamente il figlio minore Per_1
g.) d.) disporre che le spese straordinarie relative al figlio minore saranno divise al 50% tra i genitori Per_1 secondo le previsioni di cui al protocollo in uso presso il Tribunale di Novara. h.) Con vittoria di spese e compensi di avvocato e, alla luce del complessivo comportamento della sig.ra CP_1 condanna della resistente anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”
Per parte resistente:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito così giudicare parzialmente in punto di status:
1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi signori ed Parte_1 Controparte_1
2) Dichiarare che la separazione è addebitabile al sig. r Parte_1
3) con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.”
Per il P.M.
“Visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, conclude per l'accoglimento del ricorso.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/02/2025, rappresentava di aver contratto Parte_1 matrimonio con ) in data 25/3/2023, come da Controparte_1 atto n. 2, parte II serie A – anno 2023. Dalla loro unione nasceva il figlio , nato il [...]. Per_1 Chiedeva, quindi, la separazione giudiziale con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il ricorrente chiedeva, altresì, la regolamentazione del regime di affido e collocamento del minore. Si costituiva tempestivamente parte resistente che, pur aderendo alla domanda di separazione, formulava conclusioni difformi per quanto concerne il regime di affido del minore, il collocamento e per gli aspetti economici.
All'udienza del giorno 25 novembre 2025, le parti chiedevano pronunciarsi sentenza parziale in punto status. La causa è stata quindi rimessa in decisione sul punto.
***** La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta da nei confronti Parte_1 di è fondata e merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di Controparte_1 cu Come è noto, secondo quanto previsto dalla citata disposizione normativa, la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata “quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole”. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebito, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere impossibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione d'intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto di chiedere la separazione (cfr. Cass. n. 8713/2015; Cass. n. 2183/2013; Cass. n. 21099/2007). Nel caso di specie, risulta evidente dalle allegazioni di parte ricorrente il venir meno, nell'ambito del rapporto coniugale, di quella comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, quindi, oggettivamente preclusa la tollerabilità della prosecuzione della convivenza. Deve, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con conseguente comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000. Le spese dovranno essere regolate unitamente al merito. Con separata ordinanza si deve procedere alla rimessione della causa sul ruolo del giudice istruttore per il prosieguo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, non definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2) Dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000.
3) provvede con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice istruttore per il prosieguo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 27.11.2025.
Il Presidente Andrea Ghinetti