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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/10/2025, n. 9848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9848 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 30/10/2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 24542 /2021
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che la celebrazione dell' udienza è sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, autorizzate, ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., con precedente decreto;
lette le note depositate in atti, con le quali sono state richiamate le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni;
decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa Flora Vollero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Flora Vollero, in data 30 ottobre
2025, pronuncia, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 24542 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
c.f. , elettivamente domiciliata in Napoli, Parte_1 CodiceFiscale_1 al viale Gramsci, 19, presso lo studio dell'avv. Paolo Minucci, che la rappresenta e difende, come da procura in atti
ATTRICE
E
c.f. in persona del legale rapp.te Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: risarcimento del danno
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate, ex art 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 30 ottobre 2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione la sig. ra agiva al fine di ottenere il risarcimento del Parte_1 danno che deduceva occorsole in data 9 luglio 2018, durante il soggiorno presso l CP_1 CP_2
, che apparterrebbe alla catena Con riguardo alla dinamica del sinistro,
[...] Controparte_1 deduceva che alle ore 7.00 circa del 9 luglio 2018, nell'uscire dalla stanza da bagno, allocata all'interno della propria camera, e discendere dal gradino che separava i due ambienti ( con indosso le pantofoline fornite dall'albergo), scivolava sulla pavimentazione e cadeva rovinosamente al suolo.
Lamentava che tale caduta era stata agevolata dalla conformazione delle pantofole, lisce e senza alcuna striscia antisdrucciolo, nonché dalla pavimentazione scivolosa e priva di presidi antisdrucciolo. Riferiva che, a seguito di tale incidente, era stata costretta a fare ricorso alla cure dei sanitari del S.M. Loreto Nuovo di Napoli, ove veniva immediatamente tradotta, i quali riscontravano una frattura sovramalleolare. Dedotta, quindi, la responsabilità della struttura alberghiera ai sensi dell'art 1218 c.c. e dell'art 2051 c.c., concludeva chiedendo al Tribunale di
Napoli di accogliere le seguenti conclusioni: affermare la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale di essa dichiarata e, per l'effetto, sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni patiti dall'attrice, danni CP_1 tutti, patrimoniali, non patrimoniali (nulla di escluso), da liquidare con la relativa condanna, nello stesso giudizio, per equivalente pecuniario giusto e congruo, previa rivalutazione monetaria e con gli interessi come per legge.
Pur ritualmente evocata in giudizio non si costituiva la convenuta di cui, con provvedimento del
17/03/2022, veniva dichiarata la contumacia. Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art 183 comma 6 c.p.c., all'esito la causa veniva istruita a mezzo escussione testimoniale e, successivamente, mediante C.T.U medico legale. Nelle more del rinvio per la precisazione delle conclusioni, la causa, a seguito di provvedimento presidenziale di scardinamento, veniva assegnata a questo Giudice a decorrere dal 16 aprile 2025 e, quindi, viene decisa in data odierna con sentenza resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
2. Parte attrice deduce la responsabilità della struttura alberghiera convenuta per i danni di cui richiede ristoro, richiamando gli artt. 1218 c.c. e 2051 c.c.
2.1 Occorre, allora, ricordare che il contratto alberghiero dà luogo ad un rapporto obbligatorio misto con prestazioni multiple, tra le quali quella della concessione del godimento della frazione dell'immobile.
Tale negozio deve, pertanto, ritenersi disciplinato, oltre che dalle specifiche norme pubblicistiche in materia alberghiera, anche dalle disposizioni del codice civile riguardanti la locazione di immobili.
Dunque, sull'albergatore grava innanzitutto l'obbligo contrattuale di porre a disposizione del cliente la stanza locata, con il connesso dovere di protezione della propria clientela - secondo i generali principi di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. - in termini di dovere di garantire l'igiene, la sanità, la sorveglianza e la sicurezza degli spazi dove si svolge il servizio secondo quanto stabilito dalle normative vigenti.
Sull'albergatore, tuttavia, grava anche il generale dovere del neminem laedere, che si sostanzia nel dovere di sistemazione e di manutenzione dei beni che compongono la struttura in conformità con le normali regole di prudenza e di diligenza, al fine di evitare che essi possano recare danno a terzi.
Nell'ipotesi di danni causati ad un cliente dalle dotazioni della struttura ricettiva, il criterio di imputazione della responsabilità in capo all'albergatore si inquadra, quindi, nella fattispecie prevista dall'art. 2051 c.c. ed opera in termini rigorosamente oggettivi con la conseguenza che, ai fini della sua configurabilità, è sufficiente che il cliente danneggiato fornisca la prova della sussistenza del nesso causale tra la cosa che ha provocato l'incidente e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale degli oggetti e della condotta dell'albergatore, sul quale a sua volta incombe, ai fini dell'esclusione di detta responsabilità, l'onere di provare il caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, in esso ricompresa la condotta incauta della vittima (giurisprudenza consolidata: cfr. ex multis Cass. n. 24739/2007, Cass. SU ord. n. 20943/2022; Cass. n.
11152/2023).
In particolare, la condotta incauta o negligente della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227 co. 1 c.c., suscettibile di applicazione anche in via officiosa, va graduata sulla base di un accertamento di fatto in ordine alla sua effettiva incidenza sull'evento dannoso, e può giungere anche ad assumere efficienza causale esclusiva del danno (sul rilievo della condotta della vittima, cfr. Cass. n. 11526/2017).
Quindi il concetto di caso fortuito va inteso in senso ampio, comprensivo del fatto dello stesso danneggiato. Anche la Cassazione ha, infatti, univocamente affermato che ''ai fini del caso fortuito, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso e deve essere valutata tenendo conto anche del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto quanto più la situazione di possibile danno
è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale'' (Cass. n. 2477/2018; n. 14228/2023).
Pertanto, il disposto normativo di cui all'art. 2051 c.c., seppur esso individua una responsabilità oggettiva, non esime il giudicante dall'obbligo di valutare, ex art. 1227 c.c., come già precisato suscettibile di applicazione officiosa, se il danneggiato con il suo comportamento abbia contribuito alla produzione del danno a se stesso.
2.2. Fermo quanto sopra e tornando al caso di specie, deve ritenersi che, per quanto emerge dalla ricostruzione dell'evento come desumibile dall'istruttoria espletata, l'attrice ben conoscesse i luoghi di causa, posto che soggiornava in albergo già da un paio di giorni alla data del sinistro.
Tanto risulta confermato dal teste , marito dell'attrice, che ha riferito di come il Testimone_1 soggiorno alberghiero, di cui trattasi, durasse da un giorno (v. verbali delle deposizioni testimoniali in atti), ma viepiù risulta dalla fattura emessa dall' ove si legge di un soggiorno durato, invero, CP_1 non uno, ma due giorni, ossia dal 7 luglio 2018 al 9 luglio 2019 ( data, quest'ultima, del sinistro).
Ed, allora, emerge chiaramente che l' attrice conoscesse la stanza di albergo ed impossibile pensare che non fosse entrata ed uscita dal bagno di quella camera già altre, e più volte, senza cadere.
E', quindi, del tutto ragionevole presumere che l'attrice, prima dell'evento per cui è causa, fosse già passata numerose volte dallo scalino, di cui trattasi, senza riportare alcun danno, nel contesto delle medesime circostanze che Ella stessa assume come pericolose, quali l'assunta sottoposizione del pavimento ad una meglio non precisata levigatura, che lo avrebbe reso scivoloso, e l'utilizzo delle pantofoline dell' CP_1
2.3 Circostanze, quest'ultime, che assumono, peraltro, una rilevanza nell'accadimento tutt'altro che certa.
Quanto alla scivolosità del pavimento, per vero, la stessa appare circostanza difficilmente apprezzabile alla luce del solo elemento probatorio offerto dall'attrice al riguardo, ossia sulla base di quanto riferito dal teste , posto che questi non ha fatto che confermare che la Testimone_1 soglia di marmo del gradino fosse “liscia”, il che non vuol dire che fosse particolarmente più scivolosa di ogni usuale soglia di marmo che separa ambienti diversi di un locale.
Che l'evento sia da addebitare all'uso delle pantofoline dell' appare, poi, poco credibile: le CP_1 fotografie prodotte lasciano vedere come dette pantofoline fossero quelle di stoffa, normalmente fornite dagli albergatori, con suola, peraltro, di gomma ( materiale notoriamente non scivoloso) e sanza tacco, utilizzabili per lo più come meri scendi doccia, sicché non si ravvede in quale modo esse abbiamo potuto determinare o agevolare la caduta.
Ma, ad ogni modo, che la suola di dette pantofole fosse liscia e scivolosa, come che il marmo fosse levigato sono circostanze non desumibili dai rilievi fotografici prodotti dall'attrice, mentre le deposizioni del teste , in ordine alla stesse, non offrono altro che mere valutazioni Testimone_1 del testimone, di scarnissimo valore probatorio, sia perché, appunto, valutazioni per nulla corroborate dai rilievi fotografici prodotti ( peraltro in bianco e mero), che nulla lasciano comprendere della consistenza dei materiali di cui trattasi, sia in considerazione del vincolo di coniugio che lega quest'ultimo all'attrice.
Non ignora, invero, questo Giudice che non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, atteso che, caduto il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte cost. n. 248 del 1974, l'attendibilità del teste, legato da uno dei predetti vincoli, non può essere esclusa aprioristicamente. E, tuttavia, ciò non esclude di certo che il Giudice debba considerare l'esistenza un vincolo coniugale o parentale quale elemento di apprezzamento, in concorso con ogni altro utile elemento, della maggiore o minore attendibilità delle deposizioni testimoniali ( v. v. ex multis, Cass. n.
98/2019).
Nel caso in esame emerge, quindi, che le dichiarazioni del teste risultano del tutto Tes_1 insufficienti ai fini della formazione di un valido convincimento giudiziale, posto che le stesse non sono confortate da nessun univoco elemento di riscontro.
Quanto alla mancata segnalazione del gradino, questa è circostanza del tutto irrilevante posto che l'ambiente era conosciuto dall'attrice al momento della caduta e, a meno che non si voglia pensare che l'attrice, nel corso delle due precedenti notti, non abbia utilizzato il bagno, certamente deve ritenersi che essa conoscesse dell'esistenza del gradino, avendolo oltrepassato altre volte senza cadere.
Inoltre, l'evento de quo per come dedotto dall'attrice risulta verificatosi in un momento del giorno
(ore 7,00 di una giornata di luglio) in cui la visibilità della pavimentazione deve presumersi assolutamente buona: in ogni caso nulla sul punto è stato più precisamente dedotto.
3. A fronte della vicenda, per come testé ricostruita, deve presumersi, dunque, che l'attrice, la quale nemmeno ha dedotto di soffrire, prima del sinistro, di particolari patologie che richiedessero singolari cautele, al momento della caduta fosse distratta e che l'evento sarebbe stato evitabile se solo la sig. ra avesse usato la comune attenzione nell'uscire dal bagno. Pt_1
Tanto esclude, quindi, il nesso causale tra l'evento dannoso e le dotazioni della struttura ricettiva, dovendosi il danno imputare esclusivamente alla condotta dell'attrice.
Per vero, valutata la bassissima pericolosità della cosa e la semplice evitabilità del danno con un comportamento mediamente diligente della vittima, deve ritenersi che la condotta distratta e negligente della sig. ra sia stata fattore determinate nel dinamismo del danno, tale da Pt_1 interrompere il nesso di causa tra cosa ed evento lesivo ed escludere la responsabilità del custode.
4. Non sopperisce alla mancata prova del nesso causale l'esame delle emergenze della CT ( in atti), posto che il Consulente è stato chiamato ad operare indagini ( valutazione del danno e sua riconducibilità alla caduta), che esulano dalla verifica delle cause dell'evento dannoso.
Risulta, pertanto, superfluo l'esame della relazione peritale, dovendosi ribadire che l'espletamento delle indagini è stato ordinato dal precedente Istruttore assegnatario del fascicolo.
Quanto alla testimonianza del teste padre dell'attrice, la stessa non rimette al Testimone_2
Tribunale elementi di valutazione utili con riguardo alla dinamica dell'evento, posto che tale soggetto non era presente al momento del verificarsi dei fatti e nulla ha riferito al riguardo ( v. verbali delle deposizioni testimoniali in atti)
5. Alla luce delle considerazioni che precedendo la domanda proposta da deve Parte_1 essere rigettata.
Restano assorbite le restanti questioni.
6. Nulla sulle spese di lite stante la contumacia della convenuta.
Le spese di CT, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione (in atti), si pongono definitivamente nei rapporti interni tra le parti in causa a carico esclusivo dell'attrice soccombente ( cfr. Cass. n. 23522/ 2014; Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 25047 del 10/10/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta la domanda formulata da parte attrice;
2) Nulla sulle spese di soccombenza;
3) Spese di CT, come liquidate con separato decreto di pari data, definitivamente a carico di parte attrice.
Napoli, 30.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Flora Vollero